Sentenza n. 76/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/03/1993 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23 del codice di
procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 23 dicembre 1991
dal Pretore di Isernia, il 16 marzo 1992 dal Tribunale di Roma, il 21
gennaio e 28 febbraio 1992 dal Tribunale di Udine, il 13 febbraio
1992 dal Tribunale di Varese, il 25 marzo 1992 dal Tribunale di
Potenza, il 23 dicembre 1991 (n. 3 ordinanze) dal Pretore di Messina
- Sezione distaccata di Francavilla di Sicilia, il 4 giugno 1992 (n.
2 ordinanze) dal Tribunale di Avezzano e il 1° giugno 1992 dal
Tribunale di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 264, 280, 285,
288, 320, 425, 432, 433, 434, 469, 470 e 493 del registro ordinanze
1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21,
22, 26, 37, 38 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con sentenza pronunciata il 23 ottobre 1991, il Tribunale di
Isernia - dichiarata la propria incompetenza per materia -
trasmetteva gli atti al Pretore del luogo, il quale, con ordinanza
del 23 dicembre 1991, sollevava, in relazione agli articoli 3, 24 e
25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 23 del codice di procedura penale, nella parte in cui
prevede che il giudice del dibattimento, quando dichiara la propria
incompetenza, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente
e non al pubblico ministero presso quest'ultimo.
A dire del remittente, il disposto dell'art. 23 del codice di rito
violerebbe la norma contenuta nell'art. 3 della Costituzione,
palesandosi una disparità di trattamento tra colui che è citato al
giudizio del pretore a seguito della dichiarazione di incompetenza
del tribunale e colui che è citato davanti al pretore, attraverso le
vie fisiologiche, dal pubblico ministero. Solo nel secondo caso,
infatti, l'imputato potrebbe evitare il dibattimento, facendo ricorso
ai riti alternativi e, in particolare, al giudizio abbreviato.
Si pone altresì in rilievo anche una violazione dell'art. 24
della Costituzione, non potendo l'imputato far ricorso ai riti
alternativi con evidente menomazione del suo diritto di difesa. Né
varrebbe opporre la considerazione in base alla quale l'imputato già
in precedenza sarebbe stato nella condizione di adire tali riti
innanzi al giudice (incompetente) dell'udienza preliminare, atteso
che la dichiarazione d'incompetenza travolgerebbe tutti gli atti con
la sanzione della nullità (salve le eccezioni di cui all'art. 26 del
codice di procedura penale).
Viene infine segnalato dal remittente un preteso contrasto con
l'art. 25 della Costituzione e, in ispecie, con il principio della
precostituzione del giudice naturale ivi contenuto, poiché per il
disposto della norma censurata il pretore dovrebbe formare il
fascicolo per il dibattimento, mentre invece egli è, ai sensi
dell'art. 558 del codice di procedura penale, investito
legittimamente del processo solo quando riceve il fascicolo medesimo.
2. - Con due ordinanze di identico contenuto, emesse il 21 gennaio
e il 28 febbraio 1992, il Tribunale di Udine ha sollevato questione
di legittimità costituzionale del predetto art. 23 in riferimento
agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione. Gli imputati
erano stati citati a giudizio davanti al Pretore di Udine, il quale
aveva declinato con sentenza la propria competenza per materia e
aveva ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale.
Essendo stata esercitata in modo erroneo l'azione penale, i
prevenuti si troverebbero ora privati non solo dell'udienza
preliminare, ma soprattutto della possibilità di richiedere il
giudizio abbreviato. La qual cosa comporterebbe una disparità di
trattamento rispetto a coloro che, pur imputati del medesimo titolo
di reato, siano stati tratti a giudizio senza passare attraverso una
pronuncia di incompetenza.
Oltre alla lesione del principio di eguaglianza dei cittadini di
fronte alla legge, la norma impugnata, per le stesse considerazioni,
violerebbe il diritto di difesa dell'imputato. Secondo il Tribunale
remittente, infatti, non si potrebbe accedere a una diversa
interpretazione della nozione di "giudice competente", di cui
all'art. 23, che andrebbe univocamente interpretato come giudice del
dibattimento, in considerazione del principio di non regressione del
processo in una fase precedente a quella in cui viene dichiarata
l'incompetenza. Né sarebbe possibile proporre, per la prima volta,
l'istanza per il rito abbreviato dinanzi al tribunale, poiché in tal
modo si verrebbe a introdurre nell'ordinamento una nuova disciplina
di tale istituto processuale (regolato dagli artt. 438 e ss. del
codice di procedura penale) mediante una interpretazione analogica
con effetto normativo preclusa al giudice ordinario.
3. - Con ordinanza pronunciata il 13 febbraio 1992, il Tribunale
di Varese, investito del procedimento successivamente alla
dichiarazione di incompetenza per materia da parte del Pretore di
Varese, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 23, primo comma, del codice di procedura penale, per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non
prevede la trasmissione degli atti al giudice per le indagini
preliminari.
Ha osservato il Tribunale che, stante il principio di divieto di
regressione del procedimento, il "giudice competente", indicato dal
predetto art. 23 come destinatario degli atti, dovrebbe individuarsi
nel giudice del dibattimento e, quindi, una volta trasmesso il
procedimento dal pretore al tribunale, si perverrebbe al risultato di
privare l'imputato dell'udienza preliminare e della facoltà di
richiedere il rito abbreviato. Tale restrizione, a carico dei soli
imputati che abbiano visto instaurare il giudizio davanti ad un
giudice incompetente, sarebbe con tutta evidenza ingiustificata e
determinerebbe una disparità di trattamento rispetto a coloro che,
imputati dello stesso titolo di reato, non abbiano sofferto l'errore
procedurale. Né le esigenze di celerità processuale, che secondo il
remittente sarebbero alla base della norma censurata, potrebbero
giustificatamente prevalere sull'interesse dell'imputato a conseguire
attraverso il rito abbreviato una diminuzione della pena.
4. - Con ordinanza del 16 marzo 1992, a seguito della declaratoria
di incompetenza per materia del Pretore, il Tribunale di Roma ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23,
primo comma, del codice di rito per violazione degli artt. 3 e 24
della Costituzione.
Ha osservato il Tribunale che, in base al principio della non
regredibilità del processo a una fase antecedente, si deve escludere
la possibilità di una interpretazione diversa da quella che
individua nel giudice del dibattimento il destinatario degli atti
trasmessi per effetto della sentenza di incompetenza per materia di
cui all'art. 23, primo comma. Quando il legislatore ha voluto
ravvisare un diverso destinatario - è l'ipotesi contenuta nell'art.
22, terzo comma, dello stesso codice - lo ha, infatti, espressamente
detto. L'indicazione del "giudice competente" non potrebbe ritenersi
come riferita al giudice per le indagini preliminari, atteso che
quest'ultimo non avrebbe poteri di iniziativa, ma agirebbe solo su
impulso del pubblico ministero e, dunque, essa dovrebbe intendersi
rapportata al giudice del dibattimento.
Per l'imputato conseguirebbe la privazione dell'udienza
preliminare e, quindi, della possibilità di far valere le ragioni
della sua innocenza, con palese sacrificio del principio
costituzionale sancito dall'art. 24, secondo comma, della
Costituzione.
La norma impugnata verrebbe a creare anche una disparità di
trattamento, censurabile sotto il profilo dell'art. 3, tra l'imputato
nei cui confronti il processo si sia svolto ab initio secondo le
norme che regolano il procedimento innanzi al tribunale e quello che,
per lo stesso reato, sia sottoposto al giudizio del tribunale in
seguito a una sentenza pretorile di incompetenza.
5. - Con sentenza pronunciata il 25 marzo 1991 il Pretore di
Potenza, dichiarata la propria incompetenza per materia, trasmetteva
gli atti al Tribunale del luogo, che con ordinanza del 25 marzo 1992
sollevava, in relazione agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del codice di
procedura penale.
A dire del remittente, il disposto di tale articolo violerebbe
l'art. 3 della Costituzione, rivelando una disparità di trattamento
tra colui che è citato a giudizio del tribunale in seguito alla
dichiarazione di incompetenza del pretore e colui che è invece
citato, secondo il citato iter, davanti al tribunale. Solo
nell'ultimo caso si instaurerebbe l'udienza preliminare con la
possibilità di definire in questa sede il processo. D'altra parte,
si verrebbe a determinare anche una violazione del diritto di difesa
(art. 24, secondo comma, della Costituzione): il sistema introdotto
dal nuovo codice priverebbe, infatti, l'imputato sia della facoltà
di avvalersi dell'udienza preliminare, nella quale difendersi,
evitando il rinvio a giudizio ed il pubblico dibattimento, sia della
possibilità di utilizzare i riti alternativi (in ispecie, il
giudizio abbreviato) sulla base di valutazioni riferite alla diversa
entità del reato quale ritenuto nella sentenza di incompetenza. La
norma impugnata, infine, urterebbe contro l'art. 112 della
Costituzione, venendo a spogliare il pubblico ministero presso il
giudice competente dei suoi poteri di iniziativa che, certo, non si
potrebbero ritenere validamente esercitati dal pubblico ministero
presso il giudice dichiaratosi incompetente.
6. - Con tre ordinanze di identico contenuto, emesse tutte in data
23 dicembre 1991, il Pretore di Messina - sezione distaccata di
Francavilla di Sicilia, investito dei procedimenti sulla base di
altrettante pronunce di incompetenza per territorio del Pretore di
Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 23 del codice di procedura penale, in relazione agli artt.
1 e 50, primo comma, dello stesso codice, per violazione degli artt.
102, primo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui
prevede che il giudice del dibattimento di primo grado, dichiarandosi
incompetente (per territorio), ordini la trasmissione degli atti al
giudice ritenuto competente anziché al pubblico ministero presso
quest'ultimo.
Ha osservato il Pretore che ben più razionale soluzione sarebbe
quella di imporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero al
fine di consentire a quest'ultimo la scelta tra la proposizione
dell'accusa e la sua archiviazione (ove l'accusa sia smentita dagli
atti raccolti o non abbastanza provata). L'art. 23, primo comma, del
codice di rito vincolerebbe, invece, il pubblico ministero (anche nel
caso di un procedimento male instaurato) alle valutazioni delle
risultanze processuali fatte dal suo omologo presso il giudice
incompetente, violando il principio della titolarità dell'azione
penale da parte del pubblico ministero presso il giudice competente
per territorio.
Tale meccanismo, del tutto irrazionale, sarebbe in contrasto con
gli artt. 102, primo comma, e 112 della Costituzione.
7. - Con due ordinanze di identico contenuto, pronunciate il 4
giugno 1992, il Tribunale di Avezzano, investito dei giudizi a
seguito della dichiarazione di incompetenza per materia da parte del
Pretore di Celano, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 23, primo comma, per contrasto con gli artt.
3 e 24 della Costituzione.
Ha osservato il Tribunale che il principio di non regressione del
processo, come enunciato nel predetto articolo del codice di rito,
viene a privare l'imputato dell'intera fase dell'udienza preliminare,
tipica del processo di tribunale, con riflessi ablativi di alcuni
diritti e facoltà di difesa, quali la richiesta di giudizio
abbreviato ovvero la possibilità del proscioglimento all'esito di
tale udienza, con un'evidente violazione dei principi costituzionali
della parità di trattamento e dell'inviolabilità del diritto alla
difesa di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
8. - Con ordinanza dell'1 giugno 1992 emessa dal Tribunale di
Torino conseguentemente alla declaratoria di incompetenza per materia
del Pretore, è stata sollevata, per violazione degli artt. 112, 3 e
24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 23, primo comma, del codice di procedura penale, nella
parte in cui si prevede la trasmissione degli atti dal giudice
incompetente per materia al giudice di competenza superiore.
Ha osservato il Tribunale che la normativa impugnata, innovatrice
rispetto alla disciplina prevista dal codice abrogato, realizza una
vera e propria perpetuatio judicii. Imponendo il non ritorno degli
atti all'ufficio del pubblico ministero nel caso di dichiarazione
d'incompetenza di altro giudice, essa comporterebbe un'investitura
diretta del giudice identificato come competente e, pertanto,
contrasterebbe con l'art. 112 della Costituzione che pone in capo al
solo pubblico ministero il potere-dovere di esercitare l'azione
penale.
Se il principio della perpetuatio judicii appare corretto nel caso
della dichiarazione d'incompetenza territoriale (poiché l'azione
penale sarebbe già stata iniziata e lo spostamento del procedimento
nulla aggiungerebbe al già avvenuto esercizio dell'azione), in
presenza d'una declaratoria d'incompetenza per materia tale esso non
sarebbe. In questo caso il fatto potrebbe risultare diverso o più
grave rispetto a quello originariamente contestato e, allora, si
renderebbe necessaria l'iniziativa del pubblico ministero per la sua
definizione. In mancanza, essendo il giudice a rilevare d'ufficio la
diversità e ordinare la trasmissione degli atti a quello competente,
egli finirebbe per divenire partecipe dell'esercizio dell'azione
penale, ciò che per Costituzione gli è precluso.
Inoltre, nel passare, da una sede processuale di competenza
inferiore a un'altra di competenza superiore, si verrebbe a privare
l'imputato della possibilità di richiedere il rito abbreviato che
egli poteva non avere interesse a richiedere di fronte ad un reato
minore, mentre potrebbe avere interesse a richiedere di fronte a un
reato più grave non ritualmente contestatogli. Senza il vaglio
dell'udienza preliminare, si verrebbe a spogliare l'imputato di una
garanzia propria del procedimento di primo grado che non si svolge
davanti al pretore, palesandosi un contrasto con l'art. 3, primo
comma, della Costituzione (per disparità di trattamento di fronte a
situazioni oggettivamente eguali) e con l'art. 24, secondo comma (per
la limitazione delle potenzialità difensive assicurate
all'imputato).
9. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale
ha chiesto, con altrettanti atti di intervento, la declaratoria di
infondatezza di ogni questione di costituzionalità sollevata.
A sostegno di tale assunto, l'Avvocatura ha osservato che la ratio
dell'art. 23, primo comma, del codice di procedura penale è quella
di evitare la regressione del procedimento alla fase iniziale
dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero.
Con la conseguente necessità di rimettere il procedimento al giudice
competente per la stessa fase (quella del dibattimento) in cui il
processo si trovava, sì che il decreto di citazione non varrebbe
come atto di esercizio dell'azione penale, ma solo di fissazione
della nuova udienza dibattimentale.
Si tratterebbe dunque d'una scelta di economia processuale che non
violerebbe alcun principio costituzionale: la trasmissione degli atti
al giudice competente non priverebbe l'organo nel suo complesso del
potere di esercizio dell'azione penale, né trasferirebbe in capo al
giudice competente un potere di valutazione circa tale esercizio.
La procedura di cui all'articolo in questione non violerebbe alcun
principio costituzionale:
a) non quello di eguaglianza (art. 3 della Costituzione),
giacché la situazione dell'imputato citato per la prima volta in
giudizio sarebbe diversa rispetto a quella di colui nei cui confronti
l'azione penale è stata già esercitata, anche se deve proseguire
davanti a un giudice diverso;
b) non quello del diritto di difesa (art. 24 della
Costituzione), perché nella fase precedente l'imputato ha avuto la
possibilità di richiedere i riti alternativi, ma non ne ha
usufruito, perciò "bruciando" tale sua facoltà;
c) non, infine, quello del giudice naturale (art. 25 della
Costituzione), in quanto al nuovo giudice viene trasmesso solo il
fascicolo dibattimentale e non anche quello del pubblico ministero.
Circa l'infondatezza della questione sollevata dal Pretore di
Messina - sezione distaccata di Francavilla di Sicilia, l'Avvocatura
ha osservato che l'art. 112 della Costituzione non può dirsi
violato, in quanto l'azione penale è stata correttamente esercitata
dall'ufficio del p.m., anche se poi risultato incompetente per
territorio, mentre il profilo relativo all'art. 102, primo comma,
della Costituzione, invocato nelle tre ordinanze in precedenza
richiamate, non troverebbe alcuna giustificazione dal momento che
detta norma tutela il principio della giurisdizione ordinaria
rispetto a quelle speciali, sì che la relativa questione non sembra
avere alcun collegamento con il caso in esame. Considerato in diritto
1. - Le dodici ordinanze sopra analizzate sottopongono
all'attenzione della Corte questioni di costituzionalità dell'art.
23, primo comma, del codice di procedura penale:
a) nella parte in cui prevede che il giudice del dibattimento,
quando dichiara la propria incompetenza per materia, ordini la
trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente anziché al
pubblico ministero presso quest'ultimo (ordinanze del Pretore di
Isernia e dei Tribunali di Udine, Roma e Potenza, Avezzano e Torino)
e, in un caso (ordinanza del Tribunale di Varese), anziché al
relativo giudice per le indagini preliminari, variamente motivando
con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 112 della Costituzione;
b) nella parte in cui prevede che il giudice del dibattimento
del primo grado, quando dichiara la propria incompetenza per
territorio, ordini la trasmissione degli atti al giudice ritenuto
competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo (tre
ordinanze del Pretore di Messina - sezione distaccata di Francavilla
di Sicilia), sempre motivando con riferimento agli artt. 102 e 112
della Costituzione.
2. - La questione sub a) è fondata, là dove si duole che gli
atti non siano trasmessi al pubblico ministero presso il giudice
ritenuto competente per materia in sede di applicazione dell'art. 23,
primo comma, codice di procedura penale.
Il discorso non può non prendere le mosse dalla indiscutibile
premessa che la soluzione ivi delineata quale seguito della
declaratoria d'incompetenza per materia da parte del giudice del
dibattimento priva l'imputato della possibilità di richiedere il
giudizio abbreviato in ordine alla situazione profondamente diversa
insorta per effetto di un errore in precedenza da altri commesso
nella individuazione della competenza per materia e solo ora
riscontrato dal giudice investito del dibattimento. E ciò tanto nel
caso in cui gli atti vengano trasmessi dal pretore al tribunale,
quanto nel caso inverso, entrambi variamente riscontrabili nelle
vicende oggetto dei procedimenti a quibus, ma non senza la
possibilità di ampliare la visuale anche ai casi di incompetenza
ravvisata da o verso la Corte di assise.
La declaratoria d'incompetenza rivela, di per sé, l'avvenuta
violazione delle norme penali e processuali su cui si basa la
ripartizione della competenza per materia: una violazione che - o
dovuta ad una erronea applicazione delle disposizioni preposte al
riparto della stessa o dovuta a una erronea qualificazione giuridica
del fatto - riguarda non soltanto l'individuazione dell'organo
chiamato in concreto a esercitare la giurisdizione, ma anche la
sostanza stessa dell'azione penale. Quale che sia, dunque, la "fonte"
di siffatta valutazione, risulta lesivo del diritto di difesa il
precludere all'imputato, in una situazione così modificata, la
possibilità di richiedere rispetto ad essa l'instaurazione di un
rito che comporta notevoli benefici (soprattutto in termini
sanzionatori) qual è il giudizio abbreviato. Un rito che, certo,
l'imputato non aveva ritenuto di attivare o che gli era stato
impedito di ottenere dal mancato consenso del pubblico ministero
ovvero dal rigetto del giudice per le indagini preliminari, ma ciò
sulla base di un errore (v. anche l'art. 21, primo comma, codice di
procedura penale) attribuibile al pubblico ministero.
È indubitabile, infatti, che le valutazioni dell'imputato circa
la convenienza del rito speciale vengono a dipendere anzitutto dalla
concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero, con
particolare riguardo ai profili legati alla competenza per materia,
quali l'esatta individuazione del correlativo giudice, con importanti
riflessi sulle metodologie processuali corrispondenti alle diverse
competenze per materia. Analogamente, la valutazione da parte del
pubblico ministero o del giudice delle indagini preliminari circa la
definibilità del processo allo stato degli atti potrebbe
concludersi, in relazione alla nuova situazione processuale,
diversamente da quanto ritenuto relativamente alla situazione
originaria nel senso di non dar corso alla richiesta di giudizio
abbreviato allora presentata dall'imputato.
Va aggiunto che la variazione presa in esame dalle ordinanze di
rinvio a giudizio non riguarda una evenienza per così dire
fisiologica del procedimento, come quella della contestazione di un
reato concorrente o di una circostanza aggravante emergente dal
dibattimento ai sensi dell'art. 517 codice di procedura penale, in
ordine alla quale questa Corte ha considerato non illegittima la
preclusione dei riti speciali (sent. n. 593 del 1990 e ordd. nn. 213
del 1992, 515, 116 e 11 del 1991), ma, in quanto derivante da un
errore, pone riparo a una "patologia" processuale che, proprio
perché tale, non può risolversi in un pregiudizio per l'imputato di
essa non responsabile.
L'art. 23, primo comma, codice di procedura penale va dunque
dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede
che, a seguito della dichiarazione di incompetenza per materia, gli
atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, anziché al
pubblico ministero presso quest'ultimo.
Restano pertanto assorbiti gli ulteriori parametri invocati dai
giudici a quibus.
3. - La questione sub b), sollevata dal Pretore di Messina -
sezione distaccata di Francavilla di Sicilia con riguardo alla
declaratoria di incompetenza territoriale, non è, invece, fondata.
Nella situazione presa in considerazione dal Pretore remittente -
non riscontrandosi una novità di contestazione dell'accusa tale da
ledere il diritto di difesa dell'imputato in ordine alla scelta del
rito, come implicitamente riconosce lo stesso giudice a quo, con il
non eccepire la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione -
non vi è lesione dei due parametri invocati (artt. 102, primo comma,
e 112 della Costituzione, in relazione agli artt. 1 e 50, primo
comma, codice di procedura penale). Infatti, nonostante la
intervenuta dichiarazione d'incompetenza per territorio, l'azione
penale a carico dell'imputato, data l'identità del fatto e del
titolo di reato contestato, risulta esercitata da un ufficio del
pubblico ministero equiordinato, senza partecipazione di alcun organo
giudicante alla formulazione dell'accusa, con conseguente pieno
rispetto dei ruoli, quali gli artt. 102, primo comma, e 112 della
Costituzione contribuiscono a delineare, trovando puntuale
rispondenza negli artt. 1 e 50, primo comma, codice di procedura
penale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i ricorsi:
a) dichiara l'illegittimità costituzionale, dell'art. 23,
primo comma, codice di procedura penale nella parte in cui dispone
che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la
propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti
al giudice competente anziché al pubblico ministero presso
quest'ultimo.
b) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 23, primo comma, codice di procedura penale
sollevata, in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 112 della
Costituzione, e in relazione agli artt. 1 e 50, primo comma, codice
di procedura penale, dal Pretore di Messina - sezione distaccata di
Francavilla di Sicilia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte