Sentenza n. 76/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/03/1994 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 22legge 191/1975
- art. 9legge 269/1991
- art. 21legge 191/1975
- art. 100legge 191/1975
- art. 7legge 958/1986
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, numero 10,
della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di
leva), nel testo integrato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269
(Modiche ed integrazioni agli artt. 21 e 22 della legge 31 maggio
1975, n. 191, all'art. 100 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'art. 7
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di
rinvio del servizio di leva), promosso con l'ordinanza emessa il 5
febbraio 1993 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
Sezione distaccata di Latina, sul ricorso proposto da Di Russo Marco
contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 474 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione
distaccata di Latina - nel corso di un giudizio proposto da Marco Di
Russo nei confronti del Ministero della difesa, avverso un
provvedimento di diniego del beneficio della dispensa dagli obblighi
militari di leva - ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 3, 4,
41 e 52 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 22,
numero 10, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (come integrato
dall'art. 9, secondo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 269),
nella parte in cui non contempla nel beneficio in questione i figli
dei lavoratori deceduti nello svolgimento di attività di lavoro
autonomo.
Secondo il giudice a quo, la norma impugnata, limitando
l'applicazione del beneficio stesso agli orfani di lavoratori
dipendenti pubblici o privati, genera gravi ed ingiustificate
discriminazioni fra cittadini chiamati all'assolvimento degli
obblighi militari e che versino in particolare situazione familiare.
2. - Dinanzi a questa Corte non ci sono stati né intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri né costituzione di parti
private, per cui la causa è stata fissata per l'esame in camera di
consiglio, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87 e 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte Costituzionale. Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a decidere della legittimità
costituzionale dell'art. 22, numero 10 (rectius: art. 22, primo
comma, numero 10) della legge 31 maggio 1975, n. 191, come integrato
dall'art. 9, secondo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 269, nella
parte in cui prevede il beneficio della dispensa dalla ferma di leva
per gli orfani dei lavoratori dipendenti pubblici e privati e non
anche per gli orfani dei lavoratori autonomi deceduti nello
svolgimento della loro attività.
2. - Va precisato che la questione è stata sollevata nel corso di
un giudizio di impugnazione di una deliberazione con la quale il
Consiglio di leva di mare di La Spezia aveva respinto un'istanza di
dispensa dal servizio militare di leva, non avendo ritenuto che ad
essa potesse dar titolo la qualità di orfano di lavoratore autonomo
sia pure deceduto per causa inerente allo svolgimento della sua
attività. Sussiste, pertanto, la rilevanza della questione in
relazione al giudizio a quo.
3. - Secondo l'ordinanza di rimessione, la norma impugnata darebbe
luogo ad una ingiustificata discriminazione tra cittadini chiamati
all'assolvimento degli obblighi militari, perché porrebbe il lavoro
autonomo in posizione deteriore rispetto al lavoro subordinato,
venendo così a collidere con diversi principi della Costituzione e
in particolare: con il principio affermato nell'art. 1, secondo cui
l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro; con il principio di
uguaglianza di cui all'art. 3 e con l'art. 52, essendo inaccettabile
che i limiti all'obbligatorietà del servizio militare valgano solo
per alcune categorie di orfani del lavoro. Inoltre, la norma
denunciata penalizzerebbe la scelta di esercitare un'attività di
lavoro autonomo, pur enfaticamente tutelata dall'art. 4 della
Costituzione, e comprimerebbe l'effettività del principio della
libertà d'iniziativa economica privata, affermato dall'art. 41.
Il giudice remittente sostiene, infine, che la esclusione dal
beneficio della dispensa del primo o di altro figlio maschio di
lavoratore autonomo, deceduto per causa di servizio è tanto più
illogica e irrazionale ove si consideri che la dispensa è accordata
- come risulta dal numero 11 della stessa norma impugnata - al primo
o altro figlio maschio di genitore invalido per servizio o del
lavoro, senza distinguere se esso sia autonomo o subordinato.
4. - La questione è fondata.
È da premettere che la norma denunciata, vale a dire l'art. 22
della legge 31 maggio 1975, n. 191, così come integrato dall'art. 9
della legge 11 agosto 1991, n. 269, nel disciplinare le varie ipotesi
che, in tempo di pace, danno titolo al beneficio di cui trattasi,
prevede, al numero 10 del primo comma, l'ipotesi di primo o altro
figlio maschio di genitore caduto in servizio o nello svolgimento di
altra attività di lavoro subordinato o deceduto per l'aggravarsi
delle infermità contratte per tali cause.
Risulta perciò evidente che, per gli orfani, il beneficio della
dispensa dalla ferma di leva viene ad essere limitato ai figli di
genitori deceduti per fatti connessi allo svolgimento di attività di
lavoro dipendente. A tanto conduce il tenore della disposizione
testé citata che fa riferimento, da una parte, ai caduti in servizio
da intendersi - alla stregua della vigente legislazione, e in
particolare di quella sul c.d. equo indennizzo e sulle pensioni
privilegiate - come coloro che erano, in vita, titolari di rapporti
annoverabili fra quelli del pubblico impiego, e, dall'altra, ai
deceduti nello svolgimento di altre attività di lavoro subordinato.
La restrizione del beneficio agli orfani di lavoratori dipendenti,
con correlativa esclusione degli orfani dei lavoratori autonomi, non
pare alla Corte rispondente a principi di ragionevolezza, per il
fondamentale motivo, posto in risalto anche dal giudice a quo, del
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in connessione con l'art.
52, non essendo ammissibile che i limiti all'obbligatorietà del
servizio militare valgano solo per alcune categorie di orfani e non
anche per altre, quando queste appaiono meritevoli di essere
analogamente tutelate.
A conferma dell'illogicità della discriminazione operata dalla
disposizione impugnata sta la previsione di cui al numero 11 dello
stesso art. 22, primo comma, della legge n. 191 del 1975, là dove
accorda il beneficio della dispensa al primo o altro figlio maschio
di genitore invalido del lavoro senza distinguere fra lavoro autonomo
o subordinato.
Più in generale non può non rilevarsi, poi, la dissonanza fra la
disposizione denunciata e talune discipline di protezione sociale,
quali quella sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
nella quale risultano comprese, in specifiche ipotesi, anche
categorie di lavoratori autonomi, come si evince dall'art. 4 del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché quella sul collocamento
obbligatorio (legge 2 aprile 1968, n. 482), nei limiti in cui essa
recepisce, nell'individuare i soggetti destinatari dei benefici
apprestati, le definizioni proprie dalla predetta normativa d'ordine
assicurativo. Non è senza significato, infine, che, proprio per
porre rimedio alla esclusione ingiustificatamente operata dalla
norma, sia stata presentata, nel corso della XI legislatura, una
proposta di legge (Atti Camera, n. 1242) volta all'eliminazione della
lamentata discrasia.
L'accoglimento della questione, sotto il profilo della violazione
degli artt. 3 e 52 della Costituzione, esime la Corte dall'esaminare
gli altri profili di incostituzionalità dedotti, che restano,
pertanto, assorbiti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma,
numero 10, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il
servizio di leva), come integrato dall'art. 9, secondo comma, della
legge 11 agosto 1991, n. 269 (Modifiche ed integrazioni agli artt. 21
e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, all'art. 100 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito
dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di
dispensa e di rinvio del servizio di leva), nella parte in cui non
contempla, nel beneficio della dispensa dall'obbligo della ferma di
leva, i figli dei lavoratori deceduti nello svolgimento di attività
di lavoro autonomo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte