Sentenza n. 76/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/03/1995 · relatore Fernando Santosuosso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, ultimo
comma, della legge regionale 4 aprile 1989 (recte 6 aprile 1989), n.
13, della Regione Sardegna (Disciplina regionale delle assegnazioni e
gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso
con ordinanza emessa l'11 luglio 1994 dal Pretore di Oristano nel
procedimento civile vertente tra Mastinu Giuseppe e il Sindaco del
Comune di Solarussa, iscritta al n. 549 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso da Giuseppe Mastinu per la
sospensione cautelare d'urgenza dell'ordinanza emessa dal Sindaco del
Comune di Solarussa per l'assegnazione dell'alloggio di edilizia
residenziale pubblica effettuata in favore del ricorrente, il Pretore
di Oristano, ritenendo sussistente la propria competenza in ordine
alla sospensione in via d'urgenza del provvedimento amministrativo,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 20,
ottavo comma, della legge regionale della Sardegna 4 aprile 1989,
(recte 6 aprile 1989) n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni
e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella
parte in cui stabilisce che avverso l'ordinanza del Sindaco di
annullamento dell'assegnazione di un alloggio di edilizia
residenziale pubblica è ammesso il ricorso secondo il procedimento
previsto negli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre
1972, n. 1035, e cioè il ricorso davanti al Pretore. Ritiene il
giudice a quo, che tale disposizione si ponga in contrasto con l'art.
108 della Costituzione, che riserva in via esclusiva alla potestà
legislativa dello Stato il compito di distribuire la giurisdizione
fra i giudici ordinari e quelli speciali, e quindi anche il compito
di attribuire all'autorità giudiziaria ordinaria anziché a quella
amministrativa il potere di decidere talune controversie aventi ad
oggetto la lesione di un interesse legittimo (come nel caso in
esame).
Con la disposizione impugnata, conclude il giudice rimettente, il
legislatore della Sardegna avrebbe esorbitato dalla propria
competenza, in quanto in materia di giurisdizione, non ha alcun
potere normativo (art. 5 dello Statuto speciale).
2. - Non si sono costituite la parte privata né ha spiegato
intervento l'Avvocatura generale dello Stato. Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo dubita, in riferimento all'art. 108 della
Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 20, ottavo
comma, della legge regionale della Sardegna 4 aprile 1989 n. 13
(recte 6 aprile 1989 n. 13) nella parte in cui stabilisce che avverso
l'ordinanza del Sindaco di annullamento dell'assegnazione di un
alloggio di edilizia residenziale pubblica è ammesso il ricorso
avanti al Pretore.
La questione è fondata.
La disposizione denunciata rende applicabile al caso di specie una
norma che, prevedendo il rimedio del ricorso innanzi al Pretore, ha
natura strettamente giurisdizionale ed in quanto tale di esclusiva
competenza del legislatore statale.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte è preclusa
alle regioni la possibilità non solo di riprodurre ma anche di
richiamare nelle loro leggi norme statali che dispongono in materia
di giurisdizione, innanzitutto in quanto tale materia esula dalle
competenze regionali, essendo oggetto di riserva di legge statale ai
sensi dell'art. 108 della Costituzione, ed in secondo luogo perché
quand'anche, come nel caso, la norma regionale è riproduttiva della
norma statale contenuta nell'art. 11, tredicesimo comma, del d.P.R.
30 dicembre 1972 n. 1035, ciò comporta un'indebita novazione della
fonte (sent. nn. 303 del 1994, 210 del 1993, 505 e 489 del 1991).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 20, ottavo
comma, della legge regionale della Sardegna 4 aprile 1989, n. 13
(recte 6 aprile 1989, n. 13), (Disciplina regionale delle
assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.
Il Presidente: SPAGNOLI
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte