Corte costituzionale

Ordinanza n. 76/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/03/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

citata

  • art. 4legge 87/1953
  • art. 5legge 87/1953
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli articoli 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme

per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria

della gravidanza), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1995

dal pretore di La Spezia sull'istanza proposta da P.M.A., iscritta al

n. 671 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno

1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 1996 il Giudice relatore

Gustavo Zagrebelsky;

Udito l'Avvocato dello Stato Ivo Braguglia per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, nel corso del procedimento relativo alla richiesta di

una minore per ottenere l'autorizzazione a decidere l'interruzione

volontaria della gravidanza, il pretore di La Spezia, in funzione di

giudice tutelare, ha sollevato, con ordinanza del 25 maggio 1995

(pervenuta a questa Corte il 14 settembre 1995), questione di

legittimità costituzionale degli articoli 4, 5 e 12 della legge 22

maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e

sull'interruzione volontaria della gravidanza), in riferimento agli

articoli 2 e 31, secondo comma, della Costituzione;

che il giudice rimettente osserva, preliminarmente, che il

procedimento regolato dall'art. 12 della legge n. 194 del 1978 dà

luogo all'esercizio della funzione giurisdizionale, sia pure in forma

non contenziosa, in quanto è affidata al giudice, al fine del

provvedimento autorizzatorio, la verifica della corrispondenza tra le

ragioni addotte dalla minorenne e le circostanze che legittimano in

via generale l'interruzione della gravidanza, quali indicate

nell'art. 4 della stessa legge;

che, muovendo da questo rilievo, il rimettente contesta la

configurazione che la giurisprudenza di questa Corte (ordinanza n.

463 del 1988) ha dato all'autorizzazione giudiziale quale

provvedimento esterno al riscontro delle condizioni di fatto previste

dalla legge per consentire l'interruzione della gravidanza: una

configurazione che individua nel consultorio, o nella struttura

socio-sanitaria, o nel medico di fiducia i soggetti abilitati a

effettuare tale riscontro, secondo l'art. 5 della legge n. 194 del

1978, e che definisce quindi l'intervento del giudice tutelare come

pertinente alla sfera della capacità della donna minorenne, sul

piano della adeguata valutazione dell'atto di interruzione della

gravidanza;

che il pretore ritiene invece che il provvedimento

autorizzatorio, in quanto integrativo della volontà della minore, si

risolva esso stesso in una manifestazione di volontà, convergente

con quella della donna e che, pertanto, al giudice sia affidata una

valutazione in concreto del contenuto intrinseco dell'atto;

che il pretore sottopone a questa Corte lo scrutinio di

costituzionalità degli articoli 4, 5 e 12 della legge n. 194 del

1978 "nella parte in cui consentono alla donna di decidere e al

giudice tutelare di autorizzare la donna minorenne a decidere

l'interruzione volontaria della gravidanza anche al di fuori dei casi

in cui l'ulteriore gestazione implichi danno o pericolo grave ed

attuale, medicalmente accertabile in modo obiettivo e non altrimenti

evitabile per la salute della madre", per contrasto con gli articoli

2 e 31, secondo comma, della Costituzione, i quali proteggono la vita

del concepito e la maternità;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale, rilevando l'identità della questione sollevata con

quella già decisa dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 293

del 1993, nel senso della manifesta inammissibilità, ha concluso per

analoga declaratoria anche nel presente giudizio;

Considerato che il pretore di La Spezia ripropone a questa Corte

profili già ripetutamente affrontati e decisi (oltre all'ordinanza

n. 463 del 1988 citata dal rimettente, sentenza n. 196 del 1987 e, da

ultimo, ordinanza n. 293 del 1993), concernenti il procedimento di

autorizzazione a decidere l'interruzione volontaria della gravidanza

da parte di donna minore di età (ed entro i primi novanta giorni di

gestazione), procedimento sul quale si innesta l'intervento del

giudice tutelare allorché non vi sia l'assenso degli esercenti la

potestà o la tutela sulla minore, o vi siano pareri difformi da

parte di costoro o, ancora, sussistano seri motivi che impediscano o

sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la

tutela (art. 12, secondo comma, della legge n. 194 del 1978,

anch'esso coinvolto nell'impugnativa insieme alla norma sostanziale

dell'art. 4 e a quella dell'art. 5 della legge, concernente le

procedure medico-sanitarie e amministrative);

che le censure dedotte dal rimettente muovono dal presupposto

della configurazione del provvedimento giudiziale come integrativo

della volontà della donna, nel cui ambito pertanto al giudice

sarebbe affidato anche il potere di valutazione intrinseca del

contenuto della decisione che la minore intende prendere e per la

quale deve essere autorizzata dal giudice tutelare;

che, in senso diverso, deve ribadirsi che il potere

autorizzatorio del giudice tutelare è previsto (quando si

verifichino le condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 12

della legge n. 194 del 1978) a garanzia della consapevolezza circa i

beni di rilievo costituzionale consistenti nella tutela della vita

del concepito e della vita e della salute della donna (sentenza n. 27

del 1975) e della serietà della loro valutazione e ponderazione

(ordinanza n. 293 del 1993; sentenza n. 109 del 1981), e quindi anche

a garanzia del rispetto delle procedure che la legge ha previsto a

tale scopo, in un sistema che prefigura interventi di sostegno e di

solidarietà da parte dei servizi sociali per superare le cause che

potrebbero portare all'interruzione della gravidanza (art. 2, primo

comma, e art. 5, primo e secondo comma, della legge n. 194 del 1978);

che, rispetto a questa funzione del procedimento dinanzi al

giudice tutelare, è attribuito a tale giudice - in tutti i casi in

cui l'assenso dei genitori o degli esercenti la tutela non sia o non

possa essere espresso - il compito di "autorizzazione a decidere", un

compito che (alla stregua della stessa espressione usata per

indicarlo dall'art. 12, secondo comma, della legge n. 194 del 1978)

non può configurarsi come potestà co-decisionale, la decisione

essendo rimessa - alle condizioni previste - soltanto alla

responsabilità della donna;

che la diversa visione che del proprio ruolo ha il giudice

tutelare rimettente condurrebbe ad ammettere un suo potere

decisionale concorrente non sindacabile (ex art. 12, secondo comma,

della legge n. 194 del 1978), concernente il merito di una decisione

che invece, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte

(ordinanza n. 389 del 1988), il legislatore ha inteso lasciare -

secondo una valutazione politico-legislativa insindacabile - alla

responsabilità finale della donna;

che deve pertanto essere ancora una volta ripetuto che,

nell'ambito della procedura autorizzatoria di cui all'art. 12

impugnato, non viene direttamente in causa l'interesse del concepito

(ordinanza n. 463 del 1988) e ciò non nel senso dell'indifferenza

dell'ordinamento rispetto a esso - come erroneamente affermato dal

giudice rimettente - ma nel senso che a tale interesse sono

preordinati gli accertamenti, le valutazioni e le attività previste

a tutela della maternità e della vita del concepito, cui sono

chiamati i soggetti indicati dall'art. 5 della legge;

che, per quanto detto, ai fini dell'esercizio della potestà

autorizzatoria del giudice tutelare, che l'art. 12 della legge n.

194 subordina a condizioni che spetta al giudice medesimo accertare,

rilevano invece esigenze diverse, anch'esse di grande significato,

che si compendiano nella verifica in ordine all'esistenza delle

condizioni nelle quali la decisione della minore possa essere presa

in piena libertà morale, ciò che presuppone la consapevolezza più

ampia e approfondita possibile, da un lato, dei beni che la decisione

medesima coinvolge e, dall'altro, dei presupposti relativi alla

salute della madre che la legge prevede, nonché la conoscenza e la

valutazione di tutti gli altri fattori (di natura economico-sociale e

giuridica) che l'ordinamento è tenuto a predisporre a favore della

maternità;

che, così ribadita la configurazione complessiva del

procedimento concernente la "autorizzazione a decidere" del giudice

tutelare, ne segue la conferma della dichiarazione di manifesta

inammissibilità, per irrilevanza, della questione sollevata sugli

articoli 4 e 5 della legge n. 194 del 1978, nonché di quella

riferita all'art. 12 della stessa legge, denunciato non in quanto

tale ma come mezzo di introduzione delle censure sui predetti

articoli 4 e 5 (v. ordinanza n. 293 del 1993 citata);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 4, 5 e 12 della legge 22

maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e

sull'interruzione volontaria della gravidanza), sollevata, in

riferimento agli articoli 2 e 31, secondo comma, della Costituzione,

dal Pretore di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte