Corte costituzionale

Ordinanza n. 76/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1998 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 26 della

legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della

libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e

dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento", nel testo risultante dall'abrogazione parziale

dichiarata - quanto al primo - dal d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312,

recante "Abrogazione, a seguito di referendum popolare, della lettera

a) e parzialmente della lettera b) dell'art. 19, primo comma, della

legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze

sindacali aziendali, nonché differimento dell'entrata in vigore

dell'abrogazione medesima" e - quanto al secondo - dal d.P.R. 28

luglio 1995, n. 313, recante "Abrogazione, a seguito di referendum

popolare, del secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge 20

maggio 1970, n. 300, nonché dell'art. 594 del d.lgs. 16 aprile

1994, n. 297, in materia di contributi sindacali, nonché

differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima",

promossi con ordinanze emesse:

1) l'una, il 27 febbraio 1996 dal pretore di Rieti, sul ricorso

proposto dal sindacato Confsal Metalmeccanici contro la Vanossi Sud

s.p.a., iscritta al n. 1014 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie

speciale, dell'anno 1996;

2) l'altra, il 24 maggio 1996 dal pretore di Padova sul ricorso

proposto dal sindacato F.L.M.U.-C.U.B. di Padova e provincia contro

la FIREMA Trasporti s.p.a., iscritta al n. 55 del registro ordinanze

1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9,

prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione della F.L.M.U.-C.U.B., nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che il pretore di Rieti, con ordinanza del 27 febbraio

1996 (r.o. n. 1014 del 1996) emessa nel corso del procedimento civile

vertente tra il sindacato Confsal Metalmeccanici e la società

Vanossi Sud s.p.a., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 39

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 19 e 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme

sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà

sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento", nel testo risultante dalla parziale abrogazione

dichiarata - quanto al primo - dal d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312,

recante "Abrogazione, a seguito di referendum popolare, della lettera

a) e parzialmente della lettera b) dell'art. 19, primo comma, della

legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle

rappresentanze sindacali aziendali, nonché differimento dell'entrata

in vigore dell'abrogazione medesima" e - quanto al secondo - dal

d.P.R. 28 luglio 1995, n. 313, recante "Abrogazione, a seguito di

referendum popolare, del secondo e terzo comma dell'art. 26 della

legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché dell'art. 594 del d.lgs. 16

aprile 1994, n. 297, in materia di contributi sindacali, nonché

differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima";

che, ad avviso del rimettente, il citato art. 19, conferendo al

datore di lavoro "una facultas eligendi in ordine all'individuazione

delle controparti contrattuali", risulterebbe incompatibile con gli

artt. 3 e 39 della Costituzione per le stesse ragioni risultanti

dall'ordinanza del pretore di Milano, in data 27 novembre 1995, con

la quale è stata rimessa a questa Corte identica questione di

legittimità costituzionale di detto art. 19, "cui è pertanto

sufficiente rinviare";

che, secondo il giudice a quo analoga questione di legittimità

costituzionale sorgerebbe "necessariamente anche in ordine all'art.

26 della stessa legge, in relazione agli artt. 3 e 39 della

Costituzione", atteso che la disposizione censurata, nell'attribuire

rilevanza "alla sottoscrizione contrattuale in ordine alla percezione

dei tributi", si fonda "sull'identico presupposto" che permea di

contenuto la censura sollevata nei confronti dell'art. 19 della legge

n. 300 del 1970, nel testo attualmente vigente;

che il pretore di Padova, con ordinanza del 24 maggio 1996 (r.o.

n. 55 del 1997) - emessa nel corso del giudizio di opposizione

promosso dalla F.L.M.U.-C.U.B. avverso il decreto pretorile di

rigetto, per difetto di interesse ad agire, della domanda avanzata

per denunciare l'antisindacabilità di taluni comportamenti della

FIREMA Trasporti s.p.a. - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e

39 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del

predetto art. 19 della legge n. 300 del 1970;

che il rimettente - premesso che quest'ultimo articolo, nella sua

nuova formulazione, individua la maggiore rappresentatività del

sindacato, e quindi l'attribuzione dei diritti di cui al capo III

della medesima legge, nell'unico criterio della sottoscrizione di

contratto collettivo applicato nell'unità produttiva - ritiene che

la norma denunciata violi, innanzitutto, l'art. 3 della Costituzione,

sotto il profilo della disparità di trattamento tra associazioni

sindacali che siano firmatarie o meno di contratti collettivi, senza

considerare, invece, l'effettivo consenso di cui le stesse

associazioni godano fra i lavoratori e, al tempo stesso, che la

stipula di un contratto collettivo non è "sempre indice di

particolare potere rappresentativo del sindacato tale da giustificare

l'accesso alla c.d. legislazione di sostegno";

che, inoltre, la disposizione censurata sarebbe in contrasto con

l'art. 39 della Costituzione, in quanto riconduce la maggiore

rappresentatività delle associazioni sindacali non tanto

all'incisività della loro azione, bensì a fattori esterni ed in

particolare al "potere di accreditamento del datore di lavoro",

generando un contesto nel quale il sindacato "potrebbe essere portato

a privilegiare più che la tutela degli interessi dei lavoratori, la

ricerca del consenso della controparte datoriale, con conseguente

sviamento rispetto al suo ruolo istituzionale";

che, nel giudizio promosso con l'ordinanza del pretore di Padova

(r.o. n. 55 del 1997), si è costituita la F.L.M.U.-C.U.B. per

chiedere, in via principale, l'accoglimento della questione ovvero,

in via alternativa, una pronunzia di rigetto, sul presupposto

interpretativo che la stipulazione di contratti collettivi di lavoro

ponga in essere "una presunzione di rappresentatività, che non

preclude, al sindacato che sia per altra via maggiormente

rappresentativo, la prova in ordine alla ricorrenza di tale requisito

al fine di legittimamente costituire una Rsa";

che, in entrambi i giudizi, ha spiegato intervento il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, rilevando preliminarmente l'inammissibilità

delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal pretore

di Rieti ed, in ogni caso, concludendo per la manifesta infondatezza

di tutte le sollevate questioni.

Considerato che i giudizi, in quanto propongono questioni analoghe

o, comunque, connesse, vanno riuniti;

che il pretore di Rieti, oltre a non far cenno alcuno della

fattispecie sottoposta alla sua cognizione, si limita a rinviare,

quanto alle ragioni poste a sostegno delle dedotte censure di

incostituzionalità, ad altra ordinanza di rimessione, già oggetto,

peraltro, di pronunzia di infondatezza da parte di questa Corte con

sentenza n. 244 del 1996;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v., da

ultimo, sentenza n. 79 del 1996), è manifestamente inammissibile la

questione di legittimità costituzionale sollevata in termini che non

consentano la verifica sull'avvenuto apprezzamento da parte del

giudice a quo circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza

della questione medesima, risultando a tal fine necessario che lo

stesso rimettente fornisca elementi sulla fattispecie concreta

sottoposta al suo giudizio, motivi circa la rilevanza della questione

e renda esplicite le ragioni del dubbio di legittimità

costituzionale, attraverso argomentazioni autosufficienti, non

potendo attingersi, per emendarne carenze, alla motivazione di altra

ordinanza emessa in diverso procedimento;

che, pertanto, le questioni sollevate dal pretore di Rieti vanno

dichiarate manifestamente inammissibili;

che, quanto alle censure sollevate dal pretore di Padova nei

confronti dell'art. 19, la Corte ha già dichiarato non fondata la

dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo

della disparità di trattamento tra associazioni sindacali firmatarie

o meno di contratti collettivi, nonché dell'art. 39 della

Costituzione, in ragione della prospettata dipendenza del requisito

della maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali "dal

potere di accreditamento del datore di lavoro" (sentenza n. 244 del

1996);

che, inoltre, con le ordinanze nn. 345 del 1996 e 148 del 1997,

ribaditasi l'infondatezza di doglianze analoghe a quelle appena

accennate, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata anche la

questione dell'asserita violazione dell'art. 39 della Costituzione

(nonché dell'art. 2 della Costituzione, sostenuta in base ad

argomentazioni similari) sotto il profilo della minorata o,

addirittura, elisa libertà del sindacato di accettare o meno la

stipula di un contratto collettivo in funzione esclusiva della

migliore tutela dei propri rappresentati, in quanto il contesto

generato dalla disposizione impugnata lo indurrebbe a privilegiare la

ricerca del consenso della controparte datoriale per acquisire i

vantaggi derivanti dall'accesso alla c.d. legislazione di sostegno,

con conseguente sviamento dal ruolo istituzionale proprio;

che, pertanto, non emergendo a supporto della questione sollevata

dal pretore di Padova argomentazioni e profili nuovi o tali,

comunque, da indurre a discostarsi dai richiamati orientamenti, la

questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 26 della

legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della

libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e

dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento", nel testo risultante dall'abrogazione parziale

dichiarata - quanto al primo - dal d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312,

recante "Abrogazione, a seguito di referendum popolare, della lettera

a) e parzialmente della lettera b) dell'art. 19, primo comma, della

legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze

sindacali aziendali, nonché differimento dell'entrata in vigore

dell'abrogazione medesima" e - quanto al secondo - dal d.P.R. 28

luglio 1995, n. 313, recante "Abrogazione, a seguito di referendum

popolare, del secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge 20

maggio 1970, n. 300, nonché dell'art. 594 del d.lgs. 16 aprile

1994, n. 297, in materia di contributi sindacali, nonché

differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima",

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, dal

pretore di Rieti con ordinanza in epigrafe indicata;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del medesimo art. 19 della legge 20 maggio 1970, n.

300, nel testo di cui sopra, sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 39 della Costituzione, dal pretore di Padova con ordinanza in

epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1998.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:1998:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte