Sentenza n. 766/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/07/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 39d.P.R. 1067/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo
comma, lett. c, e terzo comma del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067
(Ordinamento della professione di dottore commercialista), promosso
con ordinanza emessa il 13 febbraio 1986 dal Tribunale di Padova sul
reclamo proposto dal Procuratore della Repubblica di Padova nei
confronti di Baccarin Alfredo ed altro, iscritta al n. 525 del
registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 49 prima serie speciale dell'anno 1986;
Visto l'atto di costituzione del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore
Ettore Gallo;
Uditi gli avvocati Paolo Barile e Piero d'Amelio per il Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e l'Avvocato dello Stato Oscar
Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Padova, con ordinanza 13 febbraio 1986,
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 39,
primo comma, lett. c), e terzo comma d.P.R. n.1067 del 1953, con
riferimento agli articoli 27, terzo comma, 3, 18 e 39 Cost.
Il Tribunale, infatti, era stato investito del reclamo del
Procuratore della Repubblica avverso la decisione 26 marzo 1985 del
Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti che aveva confermato
precedente decisione del Consiglio dell'Ordine di Padova.
Quest'ultimo aveva respinto la richiesta del P.M. diretta ad ottenere
la sospensione dall'esercizio della professione di un dottore
commercialista che, colpito da mandato di cattura, aveva poi ottenuto
la libertà provvisoria.
Osserva il Tribunale che l'art. 39, primo comma della legge
impugnata ricollega la sospensione all'emissione del mandato di
cattura, senza prendere in considerazione l'ipotesi della successiva
concessione di libertà provvisoria. Si è posto così il quesito se
si tratti di sospensione cautelare obbligatoria, destinata a durare
fino alla sentenza definitiva, oppure di sospensione facoltativa. La
Corte di Cassazione è ferma nel primo senso, mentre di recente la
giurisprudenza amministrativa, compresa quella del Consiglio di
Stato, è orientata a ritenerla facoltativa.
L'ordinanza di rimessione, però, in relazione all'interpetrazione
data dalla Corte di Cassazione, ravvisa in essa - secondo i
suggerimenti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti -
aspetti di possibile illegittimità costituzionale. Secondo
l'ordinanza, infatti, la sospensione ex art. 39 della legge impugnata
equivale nella sostanza alla interdizione temporanea dalla
professione disciplinata dagli art.li 30 e 31 cod. pen. Ma
l'applicazione provvisoria di questa sanzione accessoria, che il
giudice può disporre durante l'istruzione, è sottoposta alla serie
di garenzie previste dall'art. 140 cod. proc. pen., così come
novellato dall'art. 124 della l. 24 novembre 1981, n. 689. Al
contrario, la sospensione ex art. 39 d.P.R. impugnato è
automaticamente conseguente all'emissione di un mandato di cattura, e
- nel silenzio della legge - tale dovrebbe rimanere anche dopo che è
intervenuta la concessione della libertà provvisoria, protraendosi
perciò a tempo indeterminato, per tutta la durata - notoriamente
lunga - del processo penale, magari attraverso tre gradi di giudizio.
Si avrebbe, per tal modo, una sospensione amministrativa con
conseguenze più gravi di quella disposta dal giudice nel processo
penale come anticipazione provvisoria della pena accessoria, senza
che nulla giustifichi così grave disparità di trattamento. Fra
l'altro si tratta di libera professione, per la quale non sono
previste corresponsioni di assegni alimentari come per il pubblico
impiego.
L'ordinanza è stata ritualmente pubblicata, notificata e
comunicata.
2. - Si è costituito, anche nel giudizio innanzi a questa Corte,
il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, rappresentato e
difeso dal prof. avv. Paolo Barile e dall'avv. Piero D'Amelio. I
difensori, in un intervento molto diffuso e articolato, da una parte
negano che, una volta concessa la libertà provvisoria, il mandato di
cattura conservi efficacia: e ciò perché dagli art.li 277 e 292
cod. proc. pen. si desume che, per sottoporre a nuova limitazione
della libertà colui che l'aveva provvisoriamente ottenuta, è
necessaria l'emissione di un nuovo mandato di cattura. Dall'altra,
dopo avere contestato che la sospensione, prevista dall'art. 39,
primo e secondo comma, impugnato, sia in relazione ad altre
situazioni se non a quelle che impediscono di fatto o di diritto la
possibilità di esercitare la professione (il che spiegherebbe la
durata a tempo indeterminato, funzionale alla incerta durata
dell'impedimento), conforta per il resto la tesi dell'ordinanza di
rimessione, ampiamente argomentando, e sostenendo l'illegittimità
anche sotto il profilo di quei parametri (art.li 27, 18 e 39 Cost.)
sui quali l'ordinanza del Tribunale non ha espresso motivazione.
In particolare, nella scrittura della parte si fa riferimento ad
una lettera c) tanto del terzo comma dell'art. 27 quanto dell'art. 3
Cost., che non è dato ravvisare nel testo della legge fondamentale.
3. - È pure intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Secondo l'Avvocatura l'ordinanza del Tribunale di Padova sarebbe
innanzitutto inammissibile perché, esposta l'esistenza nel diritto
vivente di due contrastanti filoni interpetrativi, non precisa quale
sia la sua interpetrazione, lasciando non identificato il thema
decidendum a causa di quell'insoluta antinomia che rende l'ordinanza
"ancipite".
In ogni caso, se pure si ritenesse che una scelta vi sia stata,
essa sarebbe carente di motivazione in ordine alla non manifesta
infondatezza.
Ma indeterminato sarebbe anche il petitum, non essendo chiaro
quale additiva il Tribunale si attenda dalla Corte, mentre si esige
dalla giurisprudenza costituzionale che il giudice rimettente abbia
ad indicare la statuizione costituzionalmente obbligata atta a
colmare la denunziata carenza.
Sul merito, l'Avvocatura osserva che, se si dà alla norma
l'interpetrazione offerta dalla Corte di Cassazione, la questione di
legittimità costituzionale sarebbe, comunque, infondata, non potendo
contrastare con alcun parametro costituzionale la preoccupazione del
legislatore di dare tutela alla dignità e alla integrità morale
della categoria con il ritenere ininfluente la concessione della
libertà provvisoria sugli effetti del mandato di cattura diversi
dalla limitazione della libertà personale.
Nell'imminenza dell'udienza, la difesa di parte privata ha
presentato elaborata memoria che ribadisce e sviluppa i temi
enunciati nella comparsa di costituzione. Considerato in diritto
1. - Vanno esaminate innanzitutto le eccezioni d'inammissibilità
avanzate dall'Avvocatura Generale dello Stato. Ad avviso della Difesa
del Presidente del Consiglio, l'inammissibilità deriverebbe
dall'incertezza del thema decidendum che rende ancipite l'ordinanza:
e ciò perché il Tribunale non avrebbe indicato quale sia
l'interpetrazione che intende dare alla norma impugnata e, comunque,
non avrebbe motivato. In realtà, invece, l'ordinanza, dopo avere
riferito le contrastanti interpetrazioni della Corte di Cassazione e
del Consiglio di Stato in ordine alla caducazione o meno del mandato
di cattura quando sia stata concessa la libertà provvisoria (momento
decisivo nell'interpetrazione della norma), svaluta e contraddice per
più pagine le contrarie argomentazioni del Consiglio nazionale
dell'Ordine dei dottori commercialisti che aveva sostenuto la tesi
del Consiglio di Stato. Proprio sulla base di siffatta scelta
interpetrativa, d'altra parte, il Tribunale ha potuto, poi, fare
propria la questione di legittimità costituzionale, in subordine
adombrata dallo stesso Consiglio, correttamente motivando sia sulla
rilevanza che sulla non manifesta infondatezza.
Quanto poi al profilo d'inammissibilità che si verificherebbe -
giusta la stessa giurisprudenza di questa Corte - per non avere
l'ordinanza indicata la soluzione costituzionalmente obbligata in
ordine all'additiva che viene richiesta, deve dirsi che una tale
ipotesi di inammissibilità può aversi soltanto in presenza di
possibili concrete alternative: il che nella specie non si verifica.
2. - Venendo al merito della questione, devono essere espressi
innanzitutto alcuni rilievi in ordine sia alla norma impugnata che ai
parametri costituzionali indicati.
Quanto alla norma, va rettificato un manifesto errore materiale in
cui incorre l'ordinanza. Sta bene, infatti, il primo comma, lett. c,
dell'art. 39 impugnato, ma non il terzo comma. Ciò che l'ordinanza
ritiene costituzionalmente incompatibile è il fatto che,
nell'ipotesi di cui alla lett. "c" citata (emissione di un mandato o
di un ordine di cattura), la durata della sospensione di diritto
dall'esercizio della professione non sia soggetta a limiti di tempo:
ma questo è previsto nel quarto e non nel terzo comma dell'art. 39.
In quest'ultimo, invece, è contemplata la sospensione facoltativa,
per le ipotesi in cui si renda necessario salvaguardare la dignità
ed il decoro professionale, che nulla ha a che vedere con la
questione sollevata. Si tratta, perciò, di una semplice svista nella
numerazione dei commi che può essere de plano rettificata dalla
Corte.
In ordine, poi, ai parametri costituzionali cui l'ordinanza fa
riferimento, deve dirsi che soltanto in ordine all'art. 3 Cost. è
stata espressa una sia pur succinta motivazione.
Ben è vero che l'ordinanza stessa, là dove dà inizio
all'esposizione della questione sollevata dal Consiglio Nazionale
dell'ordine, fa un accenno al principio di non colpevolezza
dell'imputato: in realtà, poi, la motivazione lascia cadere lo
spunto, in ordine al quale non esiste alcun ulteriore riferimento.
Senza rilevare, peraltro, che, comunque, quel principio sarebbe
previsto nel secondo e non nel terzo comma dell'art. 27 Cost. Infine,
nulla assolutamente è detto in ordine ai parametri di cui agli
art.li 18 e 39 Cost.
La Corte, pertanto, dovrà prendere in considerazione la questione
esclusivamente sotto il profilo dell'art. 3 Cost.
3. - L'art. 39 impugnato prevede sicuramente nel primo comma
ipotesi di sospensione cautelare obbligatoria, dato che si tratta di
"sospensione di diritto", promanante direttamente dalla legge, che il
Consiglio dell'Ordine si limita a "dichiarare", come è detto nel
secondo comma. Non si vede, perciò, come si possa fare questione di
una sua eventuale natura facoltativa.
Ma l'obbligatorietà della sospensione di diritto non comporta di
per se stessa anche la conseguenza che essa sia destinata a durare
sino alla sentenza che conclude definitivamente il giudizio.
È, infatti, pacifico per tutti che, venendo a cessare la causa
che comporta la sospensione di diritto, il competente organo
disciplinare ha facoltà di prendere in esame la posizione del
sospeso, sia - se lo ritenga - per riammetterlo alle funzioni, sia
per confermarne la sospensione in piena autonomia dalla forza
vincolante della norma che ne aveva disposto la sospensione ex lege.
Nel caso di specie, la facoltà è prevista dal terzo comma
dell'art. 39.
La questione, perciò, sul piano della giurisdizione ordinaria, è
stata tutta incentrata nello stabilire quando si debba ritenere
verificata la cessazione della causa di sospensione ex lege: nella
specie, trattandosi del mandato di cattura di cui alla lettera c) del
primo comma, si controverte circa gli effetti della concessione della
libertà provvisoria sull'ulteriore efficacia del mandato stesso.
E poiché, come subito vedremo, la giurisprudenza accoglie
soluzioni contrastanti a seconda che si tratti di pubblico impiegato
o di libero professionista, l'ordinanza di rimessione dubita che le
situazioni conseguenti a quel contrasto abbiano a pregiudicare il
principio di uguaglianza dei cittadini.
L'ordinanza, però, propone anche un raffronto fra la situazione
concernente la sospensione amministrativa - sia pure ex lege - com'è
quella di specie, e la sospensione derivante dall'applicazione
provvisoria di pene accessorie ai sensi degli art.li 30 e 31 cod.
pen.
Per tal modo, in definitiva, da una parte viene prospettata una
questione di uguaglianza interna fra cittadini sottoposti a misure
cautelari di natura amministrativa, e, dall'altra, una questione
esterna rispetto a coloro che vengono sottoposti sostanzialmente alla
stessa sospensione, ma ad opera del giudice, e perciò in sede
giudiziaria.
4. - Il contrasto giurisprudenziale cui si è accennato si è
così profilato.
La Corte di Cassazione ha osservato che la concessione della
libertà provvisoria non determina la caducazione dell'ordine di
cattura perché, a differenza della revoca, "lascia integri gli
addebiti" e l'imputato liberato provvisoriamente resta in istato di
soggezione, dato che gli possono essere imposti obblighi e
condizioni. Né avrebbe pregio la considerazione secondo cui, per
riportare l'imputato in cattività, necessita l'emissione di un nuovo
mandato di cattura (segno evidente che il precedente avrebbe perduto
ogni efficacia) perché - secondo la Cassazione - il nuovo mandato
null'altro sarebbe che il "mezzo tecnico" per ridurre nuovamente in
vincoli l'imputato, ma pur sempre un mezzo che presuppone il mandato
originario. Ne deriva che la sospensione di diritto, conseguente al
mandato di cattura, resterà ferma nonostante la libertà
provvisoria, potendo cessare soltanto se il mandato venga revocato o
annullato o sostituito con un mandato di comparizione.
Di contrario avviso il Consiglio di Stato che, rilevando come la
sospensione di diritto dell'impiegato sia collegata unicamente
all'emissione di un mandato di cattura, indipendentemente dal titolo
dei reati o dalla loro gravità o dalle ragioni processuali che
possono avere suggerito il provvedimento, ne deduce che "la
concessione della libertà provvisoria incide sulla preesistente
situazione di collegamento tra mandato di cattura e sospensione di
diritto e, pur restando fermi gli effetti prodotti dal mandato di
cattura, determina l'impossibilità di ulteriori effetti processuali
e produce quindi, una situazione che implica una valutazione di
merito". Conseguentemente, il Ministro ben può riammettere
l'impiegato in servizio.
A questo punto la Cassazione, che si è pronunziata per ben due
volte a Sezioni Unite civili (1983 e 1986), nella seconda decisione,
e nel manifesto intento di attenuare il contrasto, ha giudicato
plausibile la soluzione adottata dal Consiglio di Stato in quanto
quella del professionista libero e quella del pubblico impiegato
sarebbero situazioni diverse. Quest'ultimo, infatti, essendo soggetto
al diretto ed immediato controllo del superiore gerarchico, potrebbe
comprensibilmente essere riammesso in servizio, in caso di libertà
provvisoria, anche perché nei suoi confronti possono ipotizzarsi
"provvedimenti più articolati ed improntati anche a valutazioni di
merito".
Il professionista, al contrario, non solo non sarebbe soggetto ad
analoghi controlli ma, per di più, esercita una professione,
subordinata ad abilitazione e ad iscrizione ad albo, che rende
obbligatorio ai cittadini avvalersi della sua opera per determinati
fini.
Il giudice a quo, respingendo - come già si è rilevato - talune
contrarie argomentazioni di parte privata, si è attenuto
all'opinione della Corte regolatrice. Ma, a quel punto, ha ritenuto
che il trattamento diverso e deteriore che, attraverso siffatte
interpetrazioni, viene a ricevere il cittadino libero professionista
rispetto al pubblico impiegato, venga a risultare incompatibile con
il principio di cui all'art. 3 Cost.
Per verità, come si è visto, la Corte di Cassazione ha
giustificato il divario affermando che si tratta di situazioni
diverse: il che, secondo consolidato indirizzo di questa Corte,
dovrebbe escludere l'incompatibilità costituzionale.
Ora, a parte che le considerazioni svolte in proposito dalla Corte
di Cassazione non apparirebbero, comunque, esaustive (anche i
professionisti sono soggetti al controllo di un organo di vigilanza
deontologica e disciplinare, e il cittadino, peraltro, non è
costretto a rivolgersi proprio a quel professionista, nonostante
l'obbligo di conferire il mandato professionale a chi è abilitato ed
inscritto all'albo), sta di fatto che il punto non è questo. Non si
tratta, infatti, di trovare ragioni di opportunità per giustificare
un possibile diverso trattamento nei confronti del pubblico impiegato
rispetto al libero professionista, perché il problema è a monte ed
è di diritto processuale penale.
La sospensione di diritto (tanto del pubblico impiegato quanto del
libero professionista), che consegue all'emissione di un ordine o
mandato di cattura, resta in vigore anche se viene concessa la
libertà provvisoria? Questo era il quesito di fondo che però - come
appare anche dalle decisioni contrastanti dei due Organi delle
magistrature superiori - implicava la risoluzione dell'ulteriore
quesito che sta alla base del primo: la concessione della libertà
provvisoria influisce o non sull'ulteriore vigenza del mandato di
cattura? Essendo, infatti, la sospensione di diritto collegata per
ambo le situazioni all'emissione di quel mandato, è alla sorte di
quest'ultimo che la sospensione di diritto è ancorata.
In altri termini, si tratta di un problema concernente i rapporti
fra l'istituto della libertà provvisoria e quello del mandato di
cattura, sulla cui soluzione non possono certo interferire
considerazioni di opportunità attinenti all'una o all'altra delle
categorie di soggetti: che la legge, peraltro, disciplina, per questo
riguardo, in modo uniforme.
Qualunque sia la risposta che si dà al quesito, essa non può non
riguardare ugualmente tutti i cittadini che versino in quella stessa
situazione giuridica (sospensione di diritto a seguito di emissione
di mandato di cattura).
5. - È indispensabile, quindi, a questo punto, affrontare il
contrasto giurisprudenziale. È ben noto come all'interno del novum
che la Costituzione ha instaurato nel rapporto cittadino-Stato,
libertà-autorità, vi è il riconoscimento di diritti fondamentali
dell'uomo ex art.2 Cost. Di questi sicuramente - comunque si voglia
intendere la portata di quella formula - la libertà personale è
primaria ed essenziale espressione, così come poi particolarmente
descritta e disciplinata dagli art.li 13 e seguenti.
Ciò comporta che - giusta quanto si va prospettando nel progetto
preliminare del nuovo codice di procedura penale (ma già si evince
da numerose modifiche dell'attuale codice) - la libertà personale
dell'uomo, quale bene fondamentale inviolabile, mal s'adatta al
concetto di "provvisorietà" così come configurato nel processo del
tramontato ordinamento. Ché, anzi semmai, la Costituzione,
prevedendo che la libertà possa essere eccezionalmente ristretta
soltanto dall'autorità giudiziaria nei casi e nei modi previsti
dalla legge, assegna proprio al provvedimento restrittivo del giudice
carattere di manifesta provvisorietà rispetto a quell'inviolabile
diritto.
Nello spirito di tale nuova concezione, appare arduo allora
persistere nel ritenere che, riattribuita al cittadino la libertà
compressa dal mandato di cattura, quest'ultimo provvedimento continui
tuttavia a spiegare effetti in ordine alla libertà stessa. Che il
giudice possa sottoporre la riacquistata libertà a limiti e
condizioni è esatto, ma questi promanano direttamente dalla nuova
ordinanza del giudice e non dal precedente mandato di cattura.
Al quale proposito, non può bastare una risposta puramente
formale a superare il rilievo secondo cui tanto poco è incidente il
mandato di cattura sulla libertà riottenuta dall'imputato che, per
togliergliela nuovamente, occorre poi l'emissione di altro mandato.
Non può essere considerato, infatti, quale mero "mezzo tecnico",
un provvedimento formale che ha nel codice processuale una sua
precisa fisionomia sostanziale ed è disciplinato da rigorose
condizioni. Nella specie, poiché la cosidetta "libertà provvisoria"
è concessa con ordinanza, e tutte le ordinanze del giudice sono
motivatamente revocabili, se davvero fosse tuttora efficace e valido
il precedente mandato - quasi fosse semplicemente rimasto sospeso nei
suoi effetti - basterebbe la revoca di quell'ordinanza per far
riprendere vigore al mandato di cattura. Il legislatore, invece
(persino il legislatore degli anni '30), esige che sia emesso un
nuovo mandato, con ciò dimostrando che non si tratta di un semplice
ricorso ad un "mezzo tecnico", ma dell'esigenza di uno strumento
indispensabile sul piano sostanziale, ed oggi anche nell'area
dell'art.13, secondo comma, Cost., per privare nuovamente il
cittadino del suo bene fondamentale.
La controprova si ha nell'ultima parte dell'art. 277 cod. proc.
pen. dove è prevista appunto la "revoca della libertà provvisoria
conceduta nell'istruttoria o nel giudizio "quando intervenga
condanna, in primo grado o in appello, per un delitto che importi
mandato di cattura obbligatorio. Ebbene, nonostante la revoca
dell'ordinanza, il legislatore esige che venga emesso "all'uopo
mandato di cattura".
È vero, invece, - come, del resto, riconosce anche il Consiglio
di Stato - che il titolo precedente conserva qualche suo effetto, ma
non certo sulla libertà dell'imputato. Si tratta, infatti, del
valore di contestazione dell'accusa che può essere ottenuto tanto
mediante il mandato di cattura quanto mediante l'emissione di mandato
di comparizione. Perciò coglie nel vero la Corte di Cassazione
quando rileva che, a differenza del mandato di cattura revocato per
carenza o insufficienza degli indizi, la semplice restituzione a
libertà "lascia integri gli addebiti". Ma anche il mandato di
comparizione li lascia integri, e tuttavia la Cassazione riconosce
che, quando esso venga sostituito al mandato di cattura, quest'ultimo
viene caducato. Il che dimostra in modo lampante che la persistenza
degli addebiti è effetto diverso dall'ulteriore incidenza del
mandato sulla riconquistata libertà dell'imputato.
Ma nemmeno può essere condivisa l'altra spiegazione offerta dalla
sentenza delle Sezioni Unite a proposito della negata equivalenza fra
concessione della libertà provvisoria e revoca del mandato di
cattura "perché quest'ultimo si fonda sull'imputazione, ed in
relazione a questa determina la sospensione di diritto".
La legge in esame, infatti (come, del resto, quella concernente il
pubblico impiegato), non fa alcun riferimento all'imputazione,
nemmeno attraverso la distinzione fra mandato di cattura obbligatorio
o facoltativo, né si riferise all'una o all'altra situazione
processuale che legittima il mandato. La sospensione di diritto è,
invece, collegata al solo fatto che un qualsiasi mandato di cattura
venga emesso, indipendentemente dal titolo del reato.
Deve, anzi, rilevarsi che, se l'emissione di un mandato di
comparizione non comporta lo stesso effetto, quantunque esso pure
presupponga un'imputazione e la pendenza di un processo penale, ciò
sta evidentemente a significare che è proprio e soltanto alla mera
privazione della libertà personale che il legislatore riconnette
così pregnante valore da rendere automatica la sospensione.
Da tutto ciò discende che, ripristinata la situazione di
libertà, la sospensione di diritto non ha più ragione di
persistere, salvo i provvedimenti facoltativi che gli organi
disciplinari ritengano tuttavia di assumere.
6. - Quanto sopra trova conforto anche nel confronto che il
giudice a quo instaura fra la sospensione ex art. 39 impugnato e la
interdizione temporanea della professione ai sensi degli art.li 30 e
31 cod. pen. Si tratta di quella questione di uguaglianza di cui s'è
detto al n. 2, e che si è definita esterna in quanto non assume a
tertium comparationis altro provvedimento di autorità amministrativa
ma bensì quello analogo dell'autorità giudiziaria.
In realtà il Tribunale rimettente, anche se non lo cita, intende
riferirsi all'art.140 del codice penale che consente al giudice,
durante l'istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso
di condanna, può essere applicata una pena accessoria, di disporne
l'applicazione in via provvisoria. In tal caso, come è stato deciso
da questa Corte (sent. 27 marzo 1969 n. 78), nonostante la
denominazione di pene accessorie, in realtà, tenendo conto delle
finalità e dei caratteri che contrassegnano quei provvedimenti di
provvisoria applicazione, il giudice fa luogo a misure cautelari.
Questa esatta definizione della Corte ha trovato conferma nelle
modifiche apportate all'art. 140 cod. pen. dall'art. 124 della l. 24
novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale). Mentre, infatti,
il testo originario non richiedeva altra condizione se non una
semplice previsione di condanna comportante la pena accessoria,
sicché la dottrina vi aveva ravvisato una vera e propria
anticipazione della pena (come probabilmente era negli intendimenti
del legislatore dell'epoca), a seguito dell'interpetrazione
adeguatrice di questa Corte il legislatore del 1981 ha decisamente
ancorato il provvedimento ad esigenze processuali istruttorie, o di
impedimento di ulteriori conseguenze dell'attività criminosa. Così
ridimensionata, non può esservi più alcun dubbio che l'interdizione
dalla professione o dal pubblico ufficio, che il giudice istruttore
può provvisoriamente applicare, abbia oggi, in virtù dello stesso
disposto normativo, identica natura della sospensione ex art. 39
impugnato (o dell'art. 91 T.U. 10-1-1957): quella, cioè, di misura
cautelare.
Ora, è ben vero che, nella specie, si tratta della sospensione di
diritto, voluta dallo stesso legislatore in presenza di determinate
situazioni, mentre il provvedimento ex art.140 cod. pen. è rimesso
al prudente apprezzamento del giudice.
Deve, però, osservarsi che, per l'ipotesi di cui alla lett. c),
che è quella in esame, la sospensione è collegata all'emissione di
un mandato di cattura, per la quale emissione il giudice deve tener
conto (art. 254, co. secondo, cod. proc. pen.), oltre ad altri
elementi, anche di quelli stessi che legittimano l'applicazione
provvisoria di pene accessorie ex art. 140 cod. pen. Sicché il
legislatore, nel disporre la sospensione di diritto, ha considerato
le valutazioni che il giudice ha operato per l'emissione del mandato
di cattura. E va da sé che ciò è tanto più implicito là dove la
legge, a causa della gravità del reato, impone l'emissione del
mandato di cattura presumendo l'esistenza dei detti elementi.
Ma quando la libertà provvisoria viene concessa, fosse o non
obbligatoria la cattura, il giudice, ai sensi del terzo comma
dell'art. 277 cod. proc. pen., ha già escluso che vi ostino ragioni
processuali e anche che l'imputato, in relazione alla sua
personalità e alle circostanze del fatto, una volta lasciato libero
possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela
della collettività. In altri termini, la concessione della libertà
provvisoria presuppone l'esistenza ormai di una situazione che non
consentirebbe al giudice di applicare provvisoriamente la pena
accessoria dell'interdizione dalla professione.
Appare allora evidente il trattamento deteriore che il
professionista viene a ricevere dal provvedimento amministrativo di
sospensione de jure ex art. 39 impugnato, rispetto a quello
giudiziario ex art. 140 cod. pen., ove ci si attenga
all'interpetrazione che ne dà la Corte di Cassazione. Nonostante la
libertà provvisoria, dovrebbe rimanere fermo, e senza limiti di
tempo, un provvedimento che il giudice istruttore non potrebbe più
assumere perché ormai cessate le condizioni che lo avrebbero
legittimato, e che comunque avrebbe una durata limitata nel tempo se
lo assumesse, ed in ogni caso sarebbe impugnabile per ben due gradi
di giudizio (Sezione Istruttoria e Cassazione: art. 301, terzo comma,
cod. proc. pen).
Anche sotto questo riguardo, dunque, non è razionale che un
provvedimento amministrativo riguardante la persona, che ha la stessa
natura e si basa sulle stesse situazioni per le quali è previsto
analogo provvedimento giudiziario, non offra al cittadino almeno le
stesse garenzie di durata e di impugnabilità.
La proposta questione è, quindi, fondata e va accolta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, primo co.,
lett. c, e quarto comma, del D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067
(Ordinamento della professione di dottore commercialista) nella parte
in cui non prevede che la sospensione di diritto abbia a cessare
quando venga concessa la libertà provvisoria.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:766 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte