Corte costituzionale

Sentenza n. 768/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/07/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 20legge 210/1985
  • art. 21legge 210/1985

applicata al caso

  • art. 1legge 210/1985
  • art. 2legge 210/1985
  • art. 14legge 210/1985
  • art. 15legge 210/1985
  • art. 18legge 210/1985
  • art. 22legge 210/1985
  • art. 25legge 210/1985

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 17 maggio

1985, n. 210, in toto o in particolare relativamente agli artt. 1, 2,

14, 15, 18, 20, 21, 22 e 25 (Istituzione dell'ente Ferrovie dello

Stato), promosso con ricorso della Provincia di Bolzano notificato il

29 giugno 1985, depositato in cancelleria l'8 luglio successivo ed

iscritto al n. 26 del registro ricorsi 1985.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1988 il Giudice relatore

Giuseppe Borzellino;

Uditi gli avvocati Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia

di Bolzano e l'avv. dello Stato Emilio Sernicola per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso in data 28 giugno 1985 la Provincia autonoma di

Bolzano ha proposto questione di legittimità costituzionale della

"legge 17 maggio 1985 n. 210 (Istituzione dell'ente Ferrovie dello

Stato), in toto, ed in particolare relativamente agli artt. 1, 2, 14,

15, 18, 20, 21, 22 e 25, per violazione degli artt. 2; 3, terzo

comma; 8, numeri 5, 18 e 29; 14; 16, primo comma; 68; 89; 100 e 107

dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto

1972 n. 670) e relative norme d'attuazione; nonché per violazione

dell'art.10 della Costituzione (in relazione all'accordo di Parigi

del 5 settembre 1946)".

La Provincia richiama i princìpi fondamentali stabiliti dalla

legge n. 210 del 1985, relativa alla trasformazione dell'Azienda

statale autonoma delle Ferrovie dello Stato in ente pubblico distinto

dallo Stato: in particolare, gli artt.1, sulla personalità giuridica

e l'autonomia dell'ente; 14, concernente delegificazione di materie e

norme per l'adozione di regolamenti tecnici da parte del Consiglio di

amministrazione; 15, relativo al patrimonio; 18, che disciplina gli

obblighi di servizio pubblico nei confronti dell'ente; 20,

riguardante la sua organizzazione in "strutture funzionalmente

articolate e territorialmente decentrate" mediante "adeguati

strumenti di collegamento con le regioni e gli enti territoriali";

21, relativo alla disciplina del rapporto di lavoro del personale

dipendente da regolarsi su base contrattuale collettiva ed

individuale; 22, concernente la formazione e qualificazione del

personale, cui provvede lo stesso Ente "anche previe intese con le

regioni interessate e le province autonome di Trento e Bolzano"; 25,

avente per oggetto (secondo, terzo e quarto comma) norme relative

alla verifica di conformità dei progetti di opere ferroviarie

rispetto ai piani urbanistici, con la possibilità per il Ministro,

in caso di non conformità, di promuovere un accordo di programma fra

le "parti interessate".

Tale disciplina legislativa sarebbe "gravemente lesiva delle

competenze costituzionali della Provincia ricorrente".

2.1. - La legge impugnata, per effetto della delegificazione della

preesistente disciplina organizzativa nonché della natura

privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti, sottrarrebbe il

personale del nuovo ente all'istituto della proporzionale etnica

andando invalidamente ad abrogare (o modificare apportandovi una

deroga) decreti di attuazione dello Statuto speciale.

Con l'abrogazione della tabella allegata alle norme di attuazione

(relativa al personale delle ferrovie) oltre alla violazione degli

artt. 2; 3, secondo comma; 16; 89; 100 e 107 dello Statuto si

profilerebbe anche un contrasto con l'art.10 Cost. (in relazione al

principio pacta sunt servanda) poiché le norme statutarie e di

attuazione costituirebbero, si osserva, la necessaria esecuzione

delle clausole dell'accordo di Parigi del 1946.

2.2. - La legge impugnata (artt.1 e 2) avrebbe dovuto "far salve

le linee di interesse provinciale affidandole non già al nuovo ente

pubblico, ma alla stessa Provincia", con violazione degli artt. 3; 8,

n.18; 16; 68 e 107 dello Statuto; avrebbe dovuto altresì (artt. 1 e

15) " far salvo il trasferimento dei beni in favore della Provincia

per le linee di sua competenza, in relazione agli artt. 8 e 68

Statuto".

2.3. - Si assume ancora la violazione degli artt. 3; 8, n. 29; 16

e 107 dello Statuto (e relative norme di attuazione di cui al d.P.R.

1° novembre 1973 n. 689) che ricomprendono la materia di

"addestramento e formazione professionale" tra quelle di competenza

legislativa esclusiva. L'art. 22 della legge impugnata non

rispetterebbe tali norme relativamente al personale delle ferrovie

riguardante il territorio della Provincia.

2.4. - Viene rilevata, infine, la violazione degli artt. 3; 8, n.

5; 14; 16 e 107 dello Statuto, e relative norme di attuazione (d.P.R.

22 marzo 1974 n. 381), concernenti la competenza legislativa

esclusiva della Provincia in materia di 'urbanistica e piani

regolatori". L'art. 20 d.P.R. n. 381/1974 prevede che gli interventi

dello Stato in materia di linee ferroviarie debbano essere effettuati

previa intesa con la provincia interessata.

Senonché l'art. 25, secondo, terzo e quarto comma, della legge

impugnata, avrebbe previsto accordi di programma riguardanti solo le

regioni (e non anche le province autonome), nonché l'applicabilità

dell'art. 81 d.P.R. n. 616/1977, concernente le regioni ad autonomia

ordinaria.

3. - Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei

ministri che, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso

le proprie deduzioni chiedendo che la Corte voglia respingere il

ricorso, riconoscendo la infondatezza delle proposte questioni.

Quanto all'assunto mancato rispetto delle disposizioni concernenti

la proporzionale etnica degli uffici siti in provincia di Bolzano,

viene rilevato che le norme invocate "non potrebbero in alcun modo

limitare i poteri dello Stato di regolare in modo diverso

l'organizzazione e la gestione del propri servizi per assicurarne un

più efficiente funzionamento".

Invero, si osserva, gli interessi particolari di cui sono

portatrici le singole Regioni (nonché la Provincia autonoma) si

devono condizionare e conciliare con il preminente interesse generale

del Paese del quale è portatore lo Stato; la ripartizione delle

competenze legislative preclude alle Province, come alla Regione, di

interferire nelle materie riservate alla potestà legislativa dello

Stato.

In ordine al secondo motivo del ricorso si osserva che il

trasferimento di beni alla ricorrente, "in corrispondenza delle

materie" alla competenza della medesima attribuite era già stato

integralmente eseguito con le norme di attuazione dello Statuto

emanate con d.P.R. 20 gennaio 1973, n.115; onde rimarrebbe del tutto

estraneo alla disciplina attuata con la predetta legge n. 210 del

1985 il trasferimento di ulteriori beni utilizzati per l'esercizio di

linee ferroviarie facenti parte della rete ferroviaria nazionale,

alle quali perciò non potrebbe attribuirsi il carattere di linee di

interesse provinciale.

Relativamente all'assunta violazione dell'art. 8, n. 29 dello

Statuto (concernente la materia di addestramento e formazione

professionale) si rileva che la impugnata disposizione avente per

oggetto la formazione e la qualificazione professionale del personale

operativo, tecnico e amministrativo deve necessariamente avere

riferimento a tutto il territorio nazionale, in modo che

l'uniformità dei criteri sia tale da consentire un efficiente

esercizio del servizio ferroviario, di competenza del nuovo ente,

come già dell'Azienda autonoma.

Peraltro sono previste anche "previe intese" (secondo comma

dell'art. 22 l. 210 del 1985) con le regioni e province autonome

interessate.

In ordine al quarto motivo si rileva che l'"accordo" di cui

all'art. 25 l. n. 210 del 1985 sarebbe equivalente all'intesa di cui

all'art. 20 d.P.R. n. 381 del 1974 (e all'art. 81 d.P.R. n. 616 del

1977).

A seguito dell'udienza del 12 gennaio 1988 la Corte ha emesso una

ordinanza istruttoria, richiedendo l'acquisizione in atti del

provvedimento di ratifica da parte del Consiglio provinciale della

delibera di Giunta relativa al ricorso.

Eseguito l'incombente, la discussione è stata fissata all'udienza

odierna, in prossimità della quale la ricorrente ha prodotto memoria

con cui si insiste nelle richieste di accoglimento. Considerato in diritto

1. - La legge 17 maggio 1985, n. 210 istituisce l'ente "Ferrovie

dello Stato", dotato di personalità giuridica ai sensi dell'art.

2093, secondo comma, del codice civile (art.1).

L'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi di pertinenza

dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, avendo per fine

specifico l'esercizio delle linee della rete in precedenza gestita

dalla Azienda stessa (art. 2, lett. a).

2.1. - La Provincia autonoma di Bolzano assume lesi dalla

normativa il principio della tutela delle minoranze linguistiche e

l'istituto della proporzionale etnica nella organizzazione dei

pubblici uffici, in conseguenza - prospetta - della "delegificazione

della preesistente disciplina organizzativa e la natura privatistica

del rapporto di lavoro del personale dipendente".

2.2. - La questione è fondata.

La Corte ha avuto modo di considerare, nel recente passato, che la

tutela delle minoranze linguistiche costituisce principio

fondamentale dell'ordinamento, in quanto espressione delle garanzie

all'uopo indicate dall'art. 6 Cost. (sentenza n. 289 del 1987).

Sicché il nuovo ente, sottentrato integralmente nelle pregresse

situazioni, proprie al riguardo della estinta azienda statale, è

venuto ad assorbire attribuzioni che lungi dall'apparire

incompatibili sono, all'incontro, costituzionalmente tutelate.

Né può aver rilievo specifico che l'ente agisca a titolo

imprenditoriale e in virtù della sua configurazione sulla base

(paritetica), nel rapporto di lavoro, della contrattazione: restano

salvi infatti, per effetto di quanto esposto, i dettati dell'art.89

dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con la riserva nei

posti dei ruoli, così come attuato con d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752

(e successive modifiche) a tenor del quale il requisito del

bilinguismo assume, poi, ovvia incidenza nella fase delle conseguenti

assunzioni.

Va disposta pertanto, così assorbita ogni altra questione,

declaratoria di illegittimità costituzionale in tali sensi degli

artt. 20 e 21 della legge in esame.

3.1. - La ricorrente prospetta l'illegittimità della normativa

per violazione, in ordine alle competenze primarie provinciali, dello

Statuto speciale d'autonomia, con riferimento:

alla gestione dei trasporti di interesse provinciale e alla

acquisizione dei relativi beni;

all'addestramento e alla formazione professionale del personale;

agli accordi per le linee insistenti sul territorio della

provincia.

3.2. - Le questioni non sono fondate.

La legge impugnata è destinata ad organizzare, pur con contenuti

globali, i servizi già gestiti dalla Azienda statale ferroviaria

comunque insistenti su tutto il territorio nazionale, con una

disciplina uniforme per strutturazione e funzionamento, che nulla

aggiunge alla preesistente situazione dei servizi ferroviari e che si

prospetta aderente ai princìpi contenuti nell'art. 64 dello speciale

Statuto. Talché non ne rimane incisa, in alcun modo, la competenza

primaria quanto a linee di pertinenza provinciale e relativi beni.

Nel descritto quadro gestorio va realizzata la coeva esigenza di

uniformità in ordine alla formazione e alla qualificazione del

personale. Queste non possono che spettare di necessità (come del

resto nella precedente struttura aziendale: art. 55 l. 26 marzo 1958,

n. 425) all'ente medesimo cui compete adottare, in concreto, le

misure tecniche occorrenti per la regolarità e per la sicurezza

della circolazione (cfr. sent. n.131 del 1985).

D'altronde, per il raggiungimento di convergenti risultati

ottimali, la legge prevede le opportune intese con le regioni e le

province interessate (art. 22).

Infine, così come prevista dall'art. 25, la disciplina degli

accordi per la realizzazione di opere ferroviarie nella loro

incidenza con i piani urbanistici non appare costituzionalmente

illegittima: l'intesa con le province interessate è aderente,

infatti, ai dettati dell'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381,

nella concorrenza di quella molteplicità di interessi, tutti di

rilievo costituzionale, la cui composizione - come già altra volta

considerato - abbraccia - con l'intesa appunto - un campo più vasto

di quello segnato dal solo art. 81 del d.P.R. n. 616 del 1977 (sent.

n. 286 del 1985).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 20 e 21 della

legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello

Stato"), nella parte in cui non prevedono l'applicazione della

disciplina normativa vigente per la provincia autonoma di Bolzano, in

materia di proporzionale etnica e di parità linguistica;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1, 2, 14, 15, 18, 22 e 25 legge 17 maggio 1985, n. 210

(Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"), sollevata dalla

Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe, in

relazione agli artt. 3; 8, nn.5, 18 e 29; 14; 16; 68 e 107 dello

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con d.P.R. 31

agosto 1972, n. 670.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:768 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte