Sentenza n. 769/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/07/1988 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 850/1976
- art. 14-septieslegge 29/1977
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 23
dicembre 1976, n. 850 (Norme relative al trattamento assistenziale
dei ciechi civili e dei sordomuti), convertito, con modificazioni, in
legge 21 febbraio 1977, n. 29 e dell'art. 14 septies aggiunto al
d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario
nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni in base alla l. 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupa
zione giovanile) dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33,
promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1983 dal Pretore di Modena
nel procedimento civile vertente tra Lucchi Felicita e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 567 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 dell'anno 1983;
Visti l'atto di costituzione di Lucchi Felicita nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Udito l'Avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con sentenza del 24 ottobre 1980, il Pretore di Modena, in
funzione di giudice del lavoro, respingeva la domanda di Lucchi
Balestrazzi Felicita - che era stata riconosciuta invalida civile
dopo il compimento dei sessantacinque anni - intesa ad ottenere la
pensione di invalidità e la sua automatica sostituzione, ai sensi
dell'art. 19 l. n. 118 del 1971, con la pensione sociale: e ciò
perché, computando i redditi del marito, l'istante possedeva i
requisiti reddituali richiesti per la pensione di invalidità civile,
ma non quelli prescritti ai fini della pensione sociale.
L'interessata chiedeva allora direttamente la pensione sociale,
che le veniva riconosciuta dall'I.N.P.S. con decorrenza dal 1° luglio
1980 in considerazione della sua qualità d'invalida civile ed in
relazione a quanto disposto per le pensioni d'invalidità dall'art.
14 septies aggiunto al d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663 con la legge di
conversione 29 febbraio 1980, n. 33. Tale prestazione veniva però
successivamente sospesa in considerazione della predetta pronuncia
pretorile, e poi ripristinata, ma solo provvisoriamente, in attesa
della definizione del ricorso per cassazione pendente avverso la
sentenza del Tribunale di Modena confermativa della prima.
La Lucchi Balestrazzi proponeva allora un nuovo ricorso
giurisdizionale, chiedendo che le venisse riconosciuto in via
definitiva il diritto alla pensione sociale ed eccependo
l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che fissano per
questa limiti di reddito diversi da quelli stabiliti per la pensione
d'invalidità. Tale eccezione era stata ritenuta non rilevante nel
precedente giudizio, concernente il diritto alla pensione sociale
sostitutiva di quella d'invalidità.
Nel nuovo giudizio, invece, il Pretore ha ritenuto rilevante la
suddetta eccezione, posto che dal suo accoglimento deriverebbe il
diritto della ricorrente alla pensione sociale indipendentemente
dalla sua qualità di invalida civile.
Nella relativa ordinanza, emessa il 30 aprile 1983 (r.o. 567/83),
il Pretore ricorda che con gli artt. 3 e 8 del d.-l. 2 marzo 1974, n.
30 - convertito con modificazioni nella l. 16 aprile 1974, n. 114 -
il legislatore aveva stabilito una perfetta corrispondenza tra le
condizioni economiche che davano diritto alla pensione sociale e
quelle che davano diritto alla pensione di invalidità. Tale
corrispondenza - mantenuta con gli artt. 3 e 7 della l. 3 giugno
1975, n. 160 - era stata alterata, mediante una notevole elevazione
dei limiti di reddito ivi previsti: a) inizialmente (dal 1° gennaio
1977) per i soli invalidi civili assoluti, con l'art. 1 del d.-l. 23
dicembre 1976, n. 850, nel testo sostituito dalla legge di
conversione 21 febbraio 1977, n. 29; b) successivamente (dal 1°
luglio 1980) per tutti gli invalidi civili (nonché per mutilati,
ciechi civili e sordomuti), con l'art. 14 septies aggiunto al d.-l.
30 dicembre 1979, n. 663 dalla legge di conversione 29 febbraio 1980,
n. 33.
Ciò premesso, il giudice a quo ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 38, primo comma, Cost., questione di costituzionalità
delle predette disposizioni, in quanto non hanno esteso i più
elevati limiti di reddito ivi previsti alla pensione sociale
istituita con l'art. 26 della l. 30 aprile 1969, n. 153, per la quale
i limiti di reddito sono stati fissati con il citato art. 3 del d.-l.
n. 30 del 1974 (e di poco aumentati con l'art. 3 l. n. 160 del 1975).
Per evidenziare la disparità di trattamento, discendente dalla
disposizione sub b), il Pretore pone in luce, con appositi calcoli, i
rilevanti scarti tra i limiti di reddito ostativi al conseguimento
della pensione di inabilità per gli invalidi civili e quelli
ostativi all'attribuzione della pensione sociale agli
ultrasessantacinquenni; e rileva che le differenze si aggravano di
molto ove trattisi di persone coniugate. Mentre infatti ai fini della
pensione sociale occorre cumulare i redditi dei coniugi, per la
pensione di inabilità il citato art. 14 septies è stato
interpretato ed applicato nel senso che il limite reddituale ivi
previsto sia da riferire al solo reddito personale dell'invalido,
ancorché coniugato. Ad avviso del giudice a quo, tali
differenziazioni sono prive di razionale giustificazione, atteso
anche il fatto che, delle due prestazioni sociali considerate -
pensione d'invalidità e pensione sociale - la prima è destinata a
convertirsi nella seconda al compimento da parte del beneficiario
dell'età prescritta (art. 19 l. n. 118 del 1971): previsione,
questa, che implicherebbe il riconoscimento, da parte del
legislatore, che la tarda età è di per sé fattore fortemente
invalidante, e del tutto equivalente alle conseguenze sulla capacità
lavorativa di preesistenti cause menomative, che restano perciò
assorbite in essa.
D'altra parte - osserva ancora il giudice a quo - le due predette
prestazioni "istituite dal legislatore una a favore dei cittadini
inabili al lavoro per ragioni di salute e l'altra a favore dei
cittadini che versino nel medesimo stato di inabilità a causa
dell'età, hanno l'identica natura assistenziale e, funzionalmente,
sono destinate entrambe ad ovviare a condizioni di disagio economico,
ed a costituire attuazione del principio costituzionale (art. 38
primo comma) per il quale hanno diritto al mantenimento ed
all'assistenza sociale tutti i cittadini sprovvisti di mezzi ed
inabili al lavoro, senza alcuna differenziazione delle cause di
inabilità, ed anzi con la piena equiparazione tra loro di tutti i
fattori inabilitanti, senza alcuna esclusione o distinzione". Del
resto - conclude l'ordinanza - anche il secondo comma dell'art. 38
considera la vecchiaia e l'alterazione delle condizioni di salute
meritevoli della medesima tutela previdenziale.
2. - Nel giudizio così instaurato si è costituita la parte
privata Lucchi Balestrazzi Felicita, rappresentata e difesa dall'avv.
Mattia Persiani. Nella relativa memoria vengono svolte, a sostegno
della fondatezza della questione, considerazioni analoghe a quelle
contenute nell'ordinanza di rimessione; e si assume, in particolare,
che, anche nella prospettiva di cui all'art. 3, secondo comma, Cost.,
non hanno ragion d'essere regimi diversificati di tutela
assistenziale o previdenziale, in quanto le relative prestazioni
hanno tutte quante natura di erogazioni fatte nell'interesse pubblico
alla liberazione dal bisogno.
3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto a mezzo
dell'Avvocatura dello Stato, ha invece chiesto che la questione sia
dichiarata infondata. La denunciata differenziazione si
giustificherebbe, ad avviso dell'Avvocatura, in ragione del maggior
stato di bisogno dell'invalido civile "giovane" (o
"infrasessantacinquenne") rispetto al soggetto valido
ultrasessantacinquenne sprovvisto di reddito, dato che, mentre per il
primo presupposto indefettibile per la concessione della pensione è
una accertata inabilità al lavoro, per il secondo opera soltanto una
presunzione di legge di una condizione di inabilità al lavoro. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di Modena
dubita, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, Cost., della
legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.-l. 23 dicembre 1976,
n. 850, (nel testo convertito, con modificazioni, in l. 21 febbraio
1977, n. 29) e 14 septies del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663
(introdotto con la legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33). Con
tali disposizioni sono stati considerevolmente elevati i limiti di
reddito ostativi al conseguimento delle prestazioni economiche di
invalidità rispettivamente per gli invalidi civili assoluti (dal 1°
gennaio 1977) ed anche per gli invalidi civili parziali, mutilati,
ciechi civili e sordomuti (dal 1° luglio 1980): limiti che in
precedenza - ai sensi dell'art. 3 d.-l. 2 marzo 1974, n. 30 e
dell'art. 3 l. 3 giugno 1975, n. 160 - erano invece identici a quelli
ostativi al conseguimento della pensione sociale prevista per gli
ultrasessantacinquenni dall'art. 26 l. 30 aprile 1969, n. 153.
Le predette disposizioni sono censurate nella parte in cui non
estendono i più favorevoli limiti reddituali ivi previsti agli
aspiranti al conseguimento della pensione sociale. L'esigenza di pari
trattamento delle prestazioni considerate (pensione sociale e
pensione o assegno mensile di invalidità) discende ad avviso del
giudice a quo, dal fatto che esse hanno la medesima funzione
assistenziale e presuppongono fattori invalidanti (rispettivamente,
l'età avanzata ovvero le predette cause di inabilità) che lo stesso
legislatore ha considerato equivalenti, sia prevedendo in precedenza
identici limiti reddituali, sia disponendo l'automatica sostituzione
della pensione sociale alla pensione o assegno di invalidità al
compimento del sessantacinquesimo anno (artt. 19 l. 30 marzo 1971, n.
118 e 11 l. 18 dicembre 1973, n. 854).
2. - All'esame della questione giova premettere un sia pur
sommario cenno sull'evoluzione della disciplina legislativa della
materia.
Con l'art. 26 della citata legge n. 153 del 1969, il legislatore
ha per la prima volta garantito il diritto al conseguimento di una
pensione sociale ai cittadini residenti che risultino sprovvisti di
reddito ed abbiano superato la soglia del sessantacinquesimo anno di
età, oltre la quale è improbabile che chi - per mancanza di lavoro
o precarie condizioni fisiche - versa in condizione di bisogno,
riesca a procurarsi i mezzi di sostentamento. La legislazione
successiva ha poi provveduto ad aumentare, in più riprese, l'importo
iniziale di detta pensione, e lo ha altresì assoggettato a
perequazione automatica in funzione dell'indice del costo della vita
(art. 3 l. n. 114 del 1974 cit.).
Per circoscrivere, inoltre, l'erogazione di tale trattamento
assistenziale ai soggetti versanti in effettive condizioni di
bisogno, da un lato se ne è prevista l'incompatibilità (o comunque
l'incumulabilità) con altre prestazioni sociali - quali rendite o
prestazioni economiche previdenziali e assistenziali continuative
(ivi compresa la pensione di guerra, ma ad eccezione degli assegni
familiari) -; dall'altro, sono stati stabiliti precisi limiti
reddituali, pur se considerando i soli redditi assoggettati ad IRPEF.
In particolare, col citato art. 3 l. n. 114 del 1974 (che ha
sostituito l'originario testo dell'art. 26 l. n. 153 del 1969), sono
stati fissati limiti differenziati a seconda che si tratti di reddito
individuale ovvero di soggetto coniugato, da cumulare con quello del
coniuge. Detti limiti, peraltro, sono stati aumentati con l'art. 3
della citata legge n. 160 del 1975, e poi via via elevati per effetto
della perequazione automatica prevista dalle medesime disposizioni ed
altre successive.
D'altro canto, con la legge 30 marzo 1971, n. 118, il legislatore
ha provveduto in ordine alla condizione del cittadino inabile al
lavoro, disponendo la corresponsione di una pensione al totalmente
inabile e di un assegno mensile a chi versi in situazione di
incollocamento al lavoro ed abbia ridotta in misura superiore ai due
terzi la capacità lavorativa (artt. 12 e 13). Tali prestazioni sono
erogate ai cittadini di età compresa tra il 18° ed il 65° anno di
età, al compimento della quale è prevista la loro automatica
trasformazione nella pensione sociale (art. 19); e correlativamente,
nei medesimi artt. 12 e 13 è previsto che le condizioni economiche
richieste per la corresponsione della pensione o dell'assegno siano
identiche a quelle stabilite per l'attribuzione della pensione
sociale.
Tale scelta legislativa di parificazione dei limiti di reddito è
stata poi esplicitamente confermata tanto con la l. n. 114 del 1974
(art. 8) quanto con la l. n. 160 del 1975 (artt. 3 e 7). Ma da essa
il legislatore si è discostato: in un primo tempo, per i soli
invalidi civili assoluti, prevedendo in favore di essi il raddoppio
del limite di reddito vigente in via generale (art. 1 l. n. 29 del
1977); successivamente, elevandolo ulteriormente per costoro ed
aumentandolo in misura consistente - pur se diversa - per gli
invalidi civili parziali (art. 14 septies l. n. 33 del 1980). Con
quest'ultima disposizione, inoltre, non solo si è stabilita la
rivalutazione annuale dei nuovi limiti, ma si è previsto, al quinto
comma, che essi vadano calcolati "con esclusione del reddito
percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto
interessato fa parte".
Ne è risultata, così, una notevole divaricazione - evidenziata
dal giudice a quo - rispetto alla disciplina dettata ai fini della
pensione sociale. Con l'art. 9 della legge 26 febbraio 1982, n. 54 di
conversione del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791 -, peraltro, il
legislatore ha stabilito non solo l'incompatibilità dell'assegno
mensile (di cui all'art. 13 l. n. 118 del 1971) con le pensioni
dirette di invalidità, ma anche la sopensione della perequazione
automatica del limite di reddito per gli invalidi civili fissato dal
predetto art. 14 septies l. n. 33 del 1980 "fino all'assorbimento
della parte eccedente il limite di reddito individuale previsto per
la concessione della pensione sociale": disposizione, questa, cui è
conseguito, nel tempo, un considerevole riavvicinamento dei limiti di
reddito individuali previsti per la pensione sociale e per l'assegno
mensile di invalidità: (cfr., al riguardo, la circolare I.N.P.S. n.
60097 A.G.O. del 19 luglio 1984).
Va altresì rilevato che con l'art. 2 della legge 15 aprile 1985,
n. 140, oltre a disporsi un aumento di L. 975.000 annue della
pensione sociale spettante agli ultrasessantacinquenni, è stato
stabilito che questo spetti anche ai soggetti da essa esclusi in base
alle condizioni di reddito fissate dalle precedenti disposizioni, a
patto che quello goduto non sia: se individuale, superiore alla somma
tra l'importo annuo della pensione sociale ed il predetto aumento; se
cumulato, superiore al coacervo tra detta somma, l'ammontare annuo
del trattamento minimo a carico del fondo pensione lavoratori
dipendenti e l'importo annuo della pensione sociale per ciascun
componente del nucleo familiare successivo al secondo: disposizione,
questa, che si discosta da quelle precedenti sia perché il cumulo è
riferito al nucleo familiare, e non ai soli coniugi, sia perché
considera i redditi di qualsiasi natura e non solo quelli
assoggettabili all'IRPEF.
Dal più recente provvedimento legislativo nella materia in esame,
intervenuto nelle more della presente decisione (l. 21 marzo 1988,
n.93, di conversione del d.-l. 8 febbraio 1988, n.25), si dirà più
dettagliatamente in seguito.
3. - La questione sollevata si fonda su un duplice presupposto: il
primo, costituito dall'identica natura assistenziale dei due
trattamenti considerati, essendo tanto la pensione sociale che la
pensione (o assegno) d'invalidità corrisposte in base ad una
condizione d'inabilità al lavoro e di carenza dei mezzi necessari
per vivere (art. 38, primo comma, Cost.); il secondo, derivato dal
primo, costituito dal principio dell'automatica sostituzione dell'un
trattamento all'altro al compimento del sessantacinquesimo anno di
età, con cui si mira all'attribuzione di un'identica prestazione
assistenziale a chi versi in stato di bisogno e sia da ritenere, per
ragioni di salute o di età, inabile al lavoro.
Nel dettare tale principio - introdotto con l'art. 19 l. n. 118
del 1971 e ribadito negli artt. 10 e 11 l. n. 854 del 1973 - il
legislatore non è partito dal presupposto di un'assoluta
equivalenza, in ogni caso, tra le condizioni invalidanti considerate;
che anzi ha fin dall'inizio riconosciuto il diritto ad un trattamento
di maggior favore degli assolutamente inabili (artt. 12 e 13, secondo
comma, l. n. 118 cit.).
Ha ritenuto invece, in via presuntiva, che l'inabilità connessa
all'età avanzata sia praticamente indistinguibile da quella
derivante ai parzialmente inabili da pregresse condizioni di salute;
e che pertanto quest'ultima, al compimento dei sessantacinque anni,
sia da considerare assorbita nella prima, sì che entrambe diano
titolo, nelle medesime condizioni di bisogno, ad un'identica
prestazione assistenziale.
Essendo in genere le previsioni legislative di necessità fondate
sull'id quod plerumque accidit, non può certo contestarsi la
razionalità di tale presupposizione e del correlativo sistema
normativo.
Logiche conseguenze di siffatto sistema, fondato sull'unicità
della prestazione assistenziale, sono da un lato la fissazione del
limite dei sessantacinque anni per il riconoscimento dell'invalidità
civile e l'attribuzione delle relative prestazioni economiche,
dall'altro la previsione dell'automatica sostituzione a queste della
pensione sociale al compimento di tale età e, correlativamente, la
fissazione di identici limiti reddituali ai fini delle prestazioni
dell'uno e dell'altro tipo.
Se vi è, infatti, sostanziale equivalenza tra le condizioni
invalidanti che impediscono di procacciarsi i mezzi di sostentamento,
non hanno ragion d'essere differenziazioni nell'individuazione delle
condizioni di bisogno che danno titolo al sostegno solidaristico
della collettività né ha senso che, dopo l'età suddetta, si
riconoscano stati di inabilità, superiore ai due terzi, che essa
già di per sé presuntivamente comporta.
La coerenza del sistema è stata vulnerata, non tanto con la legge
n. 29 del 1977, ricognitiva della speciale condizione degli invalidi
civili assoluti, quanto con la disposizione dell'art. 14 septies
della legge n. 33 del 1980, relativa agli invalidi civili parziali
(quinto comma), sulla quale appunto il giudice a quo fa
essenzialmente leva nel prospettare le proprie censure: le quali sono
incentrate sia sul divario da tale norma determinato quanto ai limiti
di reddito per i soggetti non coniugati, sia, e soprattutto, sulla
disposta esclusione, a tali fini, del cumulo con i redditi del
coniuge.
4. - Ora, in via di principio non è certamente lecito, alla
stregua del combinato disposto degli artt. 3 e 38, primo comma,
Cost., dar luogo a disparità di trattamento tra soggetti aventi
diritto a prestazioni assistenziali a carico della collettività
perché versanti in analoghe condizioni di bisogno e di incapacità -
per ragioni di salute e/o di età - di procacciarsi i necessari mezzi
di sostentamento. Ma il realizzare l'omogeneizzazione, a parità di
condizioni, tra i livelli reddituali idonei ad individuare lo stato
di bisogno, così come il por mano all'opportuno adeguamento dei
livelli di prestazione, è compito che spetta al legislatore e non a
questa Corte.
È invero principio costantemente affermato che al paradigma del
principio di uguaglianza non può farsi ricorso quando le
disposizioni di legge ordinaria, dalle quali si pretende di trarre il
tertium comparationis, si rivelino derogatorie rispetto alla regola
desumibile dal sistema normativo e perciò insuscettibile di
estensione ad altri casi, pena l'aggravamento, anziché
l'eliminazione, dei difetti di coerenza di esso (cfr., sentt. nn.
46/1983 e 6/1988).
Nel caso di specie il carattere derogatorio (e temporaneo) dello
scostamento tra il limite di reddito individuale previsto
dall'impugnato art. 14 septies ai fini dell'assegno mensile di
invalidità e quello fissato per l'attribuzione della pensione
sociale è dimostrato dal fatto che il legislatore, a distanza di
meno di due anni, ha disposto la sospensione della perequazione
automatica del primo, sì da pervenire progressivamente prima ad un
riavvicinamento e poi ad un sostanziale riallineamento al secondo
(art. 9 d.-l. n. 791 del 1981, conv. in l. n. 54 del 1982).
Il collegamento così ripristinato dimostra che la norma impugnata
non può essere intesa come frutto di un indirizzo legislativo volto
a spezzare il collegamento sistematico tra trattamenti di invalidità
e pensione sociale ed a dettare per i primi una disciplina autonoma.
È ben vero che una regola analoga a quella di cui al citato art.
9 non è stata assunta in riferimento al limite derivante dal cumulo
col reddito del coniuge, che col medesimo art. 14 septies è stato
rimosso ai fini dei trattamenti di invalidità pur continuando ad
operare per l'erogazione della pensione sociale. Ma ciò non appare
indice di un'univoca scelta legislativa diretta ad invertire il
principio del cumulo fin allora vigente per tutti i trattamenti
assistenziali qui considerati ed a fondare il ricorso alla
solidarietà generale, sulla considerazione del solo reddito
individuale del soggetto, prescindendo dall'intervento solidaristico
delle collettività minori ed in particolare dall'eventuale stato di
abbienza del coniuge non separato.
Innanzitutto, se così fosse stato, il legislatore non si sarebbe
indotto a condizionare l'aumento della pensione sociale, disposto con
l'art. 2 l. n. 140 del 1985, a limiti che considerano non solo il
reddito del coniuge, ma anche quello degli altri componenti del
nucleo familiare, con la significativa innovazione, per di più, di
tener conto dei redditi "di qualsiasi natura" e non solo di quelli
assoggettabili all'IRPEF.
Ma ciò che soprattutto convince del carattere derogatorio
dell'impugnato art. 14 septies è il recente esito legislativo della
vicenda - da cui ha preso le mosse la pretesa dedotta nel giudizio a
quo - concernente la riconoscibilità dell'invalidità civile agli
ultrasessantacinquenni e l'attribuibilità, quindi, ai medesimi della
pensione sociale sulla base di più favorevoli limiti di redditi
previsti per gli invalidi.
Si è già rilevato, al riguardo che la regola legislativa sia
univocamente nel senso della riconoscibilità dello stato di invalido
civile solo agli infrasessantacinquenni e dell'attribuzione della
pensione sociale a carico dell'I.N.P.S. al compimento di tale età
(artt. 12, 13 e 19 l. n. 118 del 1971, 10 e 11 l. n. 854 del 1973).
Ciononostante, a seguito dell'elevazione dei limiti di reddito
introdotta con le disposizioni impugnate, è invalsa, ad iniziativa
del Ministero dell'interno, una prassi amministrativa di
riconoscimento dell'invalidità civile agli ultrasessantacinquenni e
quindi di attribuzione ai medesimi della pensione sociale sulla base
dei più elevati limiti di reddito previsti per gli invalidi.
Essendo stata contestata, in sede di giurisdizione ordinaria, la
legittimità di tale prassi, detto Ministero ha richiesto al riguardo
il parere del Consiglio di Stato.
Con il parere reso il 3 aprile 1987 (I sezione, n. 463/87), detto
consesso ha innanzitutto escluso che potesse essere negata la
pensione sociale ai soggetti già titolari di pensione o assegno
d'invalidità che fruissero di redditi contenuti nei limiti previsti
per tali prestazioni ma superiori a quelli fissati per la prima; con
ciò evitando la paradossale conseguenza che dalla divaricazione tra
i due limiti si era ritenuto di trarre in talune decisioni
giudiziarie. Ma il Consiglio di Stato ha anche chiarito, nel
contempo, che, ove un trattamento d'invalidità non persista al
trattamento dei sessantacinque anni, la pensione sociale non può
essere attribuita se non ai soggetti fruenti dei redditi per essa
previsti.
Il Governo ha allora proposto - col d.-l. 9 dicembre 1987, n. 495
- di legittimare la suddetta prassi amministrativa attraverso una
norma di interpretazione autentica degli artt. 10 e 11 l. n. 854 del
1973, mirante a sancire la riconoscibilità dell'invalidità civile
anche agli ultrasessantacinquenni e l'attribuzione a costoro della
pensione sociale in base ai limiti di reddito previsti per gli
invalidi civili; tale decreto non è stato convertito in legge.
Col successivo d.-l. 8 febbraio 1988, n. 25, il Governo ha quindi
proposto l'attribuzione della pensione sociale ai soggetti
riconosciuti invalidi dopo i sessantacinque anni e fruenti di redditi
superiori ai limiti per essa previsti, limitatamente: a) a coloro cui
detta pensione fosse stata già liquidata dall'I.N.P.S., ma non
erogata in ragione dell'interpretazione del dettato legislativo di
cui al citato parere del Consiglio di Stato; b) a coloro cui,
comunque, la condizione d'invalido civile fosse già stata
riconosciuta alla data di entrata in vigore del decreto.
Con la legge n. 93 del 1988, il Parlamento ha però convertito il
decreto solo in riferimento alla categoria sub a) (salva la sanatoria
degli effetti del d.-l. n. 495 del 1987): e ciò induce ad una
duplice conclusione.
Innanzitutto il legislatore, precludendo il protrarsi della prassi
amministrativa riconosciuta illegittima dal Consiglio di Stato e
così impedendo l'ulteriore vulnerazione del sistema fondato
sull'unicità della condizione di bisogno idonea a dare titolo ai
trattamenti di invalidità parziale ed alla pensione sociale, ha
implicitamente confermato l'intendimento di non rendere definitiva la
frattura nel sistema, prodotta dall'impugnato art. 14 septies della
legge n. 33 del 1980: onde ne consegue che il trattamento vigente per
gli inabili parziali deve continuare a ritenersi derogatorio rispetto
a quello stabilito per le pensioni sociali, per le quali quindi non
può perciò invocarsi, per il principio d'uguaglianza,
l'allineamento ai contenuti derogatori.
Dall'altro lato, il permanere di una situazione di incoerenza nel
sistema, in difetto di interventi legislativi idonei a dare una
soluzione organica ai complessi problemi connessi al trattamento
degli invalidi civili e al rapporto con quello relativo alla pensione
sociale, condurrebbe successivamente la Corte a riconsiderare la
questione sollevata sotto profili diversi da quelli su cui si fonda
la presente pronunzia. La questione sollevata deve perciò essere
dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 850,
convertito, con modificazioni, in l. 21 febbraio 1977, n. 29 (Norme
relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei
sordomuti) e 14 septies del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663 introdotto
con la legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33 (Finanziamento
del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti
stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla l. 1° giugno
1977, n. 285, sulla occupazione giovanile) sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 38, primo comma, Cost., dal Pretore di Modena con
l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. 567/83).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:769 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte