Sentenza n. 77/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/03/1974 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2113, secondo
comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 21 maggio
1971 dal pretore di Gonzaga nella causa di lavoro vertente tra Mortoni
Tacito ed il Consorzio di miglioramento fondiario "Po Morto -
Digagnola", iscritta al n. 255 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1974 il Giudice relatore
Guido Astuti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di una causa di lavoro vertente tra Mortoni Tacito ed il
Consorzio di miglioramento fondiario "Po Morto - Digagnola" il pretore
di Gonzaga ha sollevato, di ufficio, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2113, secondo comma, del codice civile per
contrasto con gli artt. 3, 4 e 36 della Costituzione.
Nell'ordinanza di rinvio si afferma che la norma impugnata, per la
eccessiva brevità del termine previsto a pena di decadenza per
impugnare le rinunzie e transazioni invalide in quanto aventi ad
oggetto diritti non derogabili del prestatore d'opera, sarebbe in
contrasto con i principi del diritto al lavoro e del diritto alla
giusta retribuzione.
Inoltre la stessa norma determinerebbe un trattamento deteriore dei
diritti del lavoratore, rispetto al regime ordinario dei crediti
periodici, soggetti ad un termine di prescrizione e non di decadenza.
La disposizione impugnata creerebbe infine una ulteriore disparità di
trattamento, secondo che al termine del rapporto il lavoratore abbia
rilasciato una mera dichiarazione liberatoria o una dichiarazione
transattiva o abdicativa dei diritti maturati.
È intervenuto in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura generale dello
Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo la
infondatezza della questione proposta. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza di rimessione viene sollevata d'ufficio la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2113, secondo
comma, del codice civile, in riferimento agli artt. 3, 4 e 36 della
Costituzione. La statuizione di un breve termine di decadenza per
l'impugnazione delle rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti
del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di
legge svuoterebbe di efficacia pratica la declaratoria di invalidità
contenuta nel primo comma dello stesso art. 2113, offrendo una tutela
meno favorevole di quella risultante dal comune regime di prescrizione
dei crediti periodici, e determinando una disparità di trattamento, in
ordine al diritto alla giusta retribuzione, secondo che sia intervenuta
o meno, alla fine del rapporto, una semplice dichiarazione liberatoria,
ovvero una dichiarazione transattiva o abdicativa dei diritti maturati.
2. - La questione non è fondata. La prospettata disparità di
trattamento, che dipenderebbe dalla diversa durata dei termini di
prescrizione e di decadenza "in ordine a un medesimo diritto", non
sussiste, perché non è possibile istituire un raffronto tra
fattispecie essenzialmente diverse, come quelle disciplinate dalla
norma denunziata e dall'art. 2948, n. 4, del codice civile. L'art.
2113, secondo comma, non concerne l'azione accordata a tutela del
diritto alla retribuzione, diritto di credito soggetto, di regola, al
termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2948, n. 4,
bensì l'impugnazione degli atti di disposizione di tale credito,
liberamente compiuti dal lavoratore dopo la risoluzione del rapporto
d'impiego; atti ovviamente non comparabili, per contenuto e valore,
alle semplici dichiarazioni di quietanza. Appare pertanto
ingiustificato il richiamo alle norme concernenti la prescrizione dei
diritti, per contestare la legittimità della normativa stabilita
dall'art. 2113 del codice civile, che sancisce l'invalidità dei negozi
di disposizione di diritti già acquisiti, assoggettando tuttavia la
relativa azione di annullamento ad un termine di decadenza.
L'ordinanza fa richiamo all'art. 36 della Costituzione, che
riconosce il diritto del lavoratore ad una giusta retribuzione: ma la
garanzia costituzionale di questo diritto patrimoniale, pur implicando
la nullità di ogni rinunzia preventiva alla retribuzione, non comporta
tuttavia una assoluta indisponibilità, e come non esclude la
prescrittibilità del diritto, così non impedisce al legislatore di
disciplinare le forme e i modi di esercizio del potere di impugnazione
degli atti di disposizione eventualmente compiuti dal lavoratore, sotto
pena di decadenza. Sono ovvie le esigenze di certezza giuridica che
giustificano la comminatoria della decadenza e la connessa statuizione
di un limite temporale: ai fini della legittimità costituzionale
importa soltanto che sia effettivamente garantita al lavoratore la
concreta possibilità di ricorso alla tutela giurisdizionale. Non si
può dire che un termine di tre mesi sia così breve da rendere
illusoria tale possibilità; al contrario, esso appare congruo e
sufficiente, tanto più considerando che decorre dalla data di
risoluzione del rapporto, o da quella della rinunzia o transazione
successivamente intervenuta, cosicché risulta assicurata anche la
piena libertà di azione dell'interessato.
La stessa disciplina normativa contenuta nei primi due commi
dell'art. 2113 è stata del resto oggetto di recente conferma con
l'art. 6 della legge 11 agosto 1973, n. 533, che ha portato da tre a
sei mesi il termine di impugnazione, ferma rimanendo tuttavia la
sanzione della decadenza.
3. - L'ordinanza di rimessione fa generico riferimento anche
all'art. 4 della Costituzione: ma il richiamo è privo di fondamento,
perché l'art. 4 riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro,
senza peraltro incidere direttamente sul regolamento normativo dei
rapporti di lavoro né sul regime delle retribuzioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2113, secondo comma, del codice civile, sollevata con
l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 4 e 36
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte