Corte costituzionale

Sentenza n. 77/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/03/1974 · relatore Guido Astuti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2113, secondo

comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 21 maggio

1971 dal pretore di Gonzaga nella causa di lavoro vertente tra Mortoni

Tacito ed il Consorzio di miglioramento fondiario "Po Morto -

Digagnola", iscritta al n. 255 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1974 il Giudice relatore

Guido Astuti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di una causa di lavoro vertente tra Mortoni Tacito ed il

Consorzio di miglioramento fondiario "Po Morto - Digagnola" il pretore

di Gonzaga ha sollevato, di ufficio, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2113, secondo comma, del codice civile per

contrasto con gli artt. 3, 4 e 36 della Costituzione.

Nell'ordinanza di rinvio si afferma che la norma impugnata, per la

eccessiva brevità del termine previsto a pena di decadenza per

impugnare le rinunzie e transazioni invalide in quanto aventi ad

oggetto diritti non derogabili del prestatore d'opera, sarebbe in

contrasto con i principi del diritto al lavoro e del diritto alla

giusta retribuzione.

Inoltre la stessa norma determinerebbe un trattamento deteriore dei

diritti del lavoratore, rispetto al regime ordinario dei crediti

periodici, soggetti ad un termine di prescrizione e non di decadenza.

La disposizione impugnata creerebbe infine una ulteriore disparità di

trattamento, secondo che al termine del rapporto il lavoratore abbia

rilasciato una mera dichiarazione liberatoria o una dichiarazione

transattiva o abdicativa dei diritti maturati.

È intervenuto in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura generale dello

Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo la

infondatezza della questione proposta. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza di rimessione viene sollevata d'ufficio la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2113, secondo

comma, del codice civile, in riferimento agli artt. 3, 4 e 36 della

Costituzione. La statuizione di un breve termine di decadenza per

l'impugnazione delle rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti

del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di

legge svuoterebbe di efficacia pratica la declaratoria di invalidità

contenuta nel primo comma dello stesso art. 2113, offrendo una tutela

meno favorevole di quella risultante dal comune regime di prescrizione

dei crediti periodici, e determinando una disparità di trattamento, in

ordine al diritto alla giusta retribuzione, secondo che sia intervenuta

o meno, alla fine del rapporto, una semplice dichiarazione liberatoria,

ovvero una dichiarazione transattiva o abdicativa dei diritti maturati.

2. - La questione non è fondata. La prospettata disparità di

trattamento, che dipenderebbe dalla diversa durata dei termini di

prescrizione e di decadenza "in ordine a un medesimo diritto", non

sussiste, perché non è possibile istituire un raffronto tra

fattispecie essenzialmente diverse, come quelle disciplinate dalla

norma denunziata e dall'art. 2948, n. 4, del codice civile. L'art.

2113, secondo comma, non concerne l'azione accordata a tutela del

diritto alla retribuzione, diritto di credito soggetto, di regola, al

termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2948, n. 4,

bensì l'impugnazione degli atti di disposizione di tale credito,

liberamente compiuti dal lavoratore dopo la risoluzione del rapporto

d'impiego; atti ovviamente non comparabili, per contenuto e valore,

alle semplici dichiarazioni di quietanza. Appare pertanto

ingiustificato il richiamo alle norme concernenti la prescrizione dei

diritti, per contestare la legittimità della normativa stabilita

dall'art. 2113 del codice civile, che sancisce l'invalidità dei negozi

di disposizione di diritti già acquisiti, assoggettando tuttavia la

relativa azione di annullamento ad un termine di decadenza.

L'ordinanza fa richiamo all'art. 36 della Costituzione, che

riconosce il diritto del lavoratore ad una giusta retribuzione: ma la

garanzia costituzionale di questo diritto patrimoniale, pur implicando

la nullità di ogni rinunzia preventiva alla retribuzione, non comporta

tuttavia una assoluta indisponibilità, e come non esclude la

prescrittibilità del diritto, così non impedisce al legislatore di

disciplinare le forme e i modi di esercizio del potere di impugnazione

degli atti di disposizione eventualmente compiuti dal lavoratore, sotto

pena di decadenza. Sono ovvie le esigenze di certezza giuridica che

giustificano la comminatoria della decadenza e la connessa statuizione

di un limite temporale: ai fini della legittimità costituzionale

importa soltanto che sia effettivamente garantita al lavoratore la

concreta possibilità di ricorso alla tutela giurisdizionale. Non si

può dire che un termine di tre mesi sia così breve da rendere

illusoria tale possibilità; al contrario, esso appare congruo e

sufficiente, tanto più considerando che decorre dalla data di

risoluzione del rapporto, o da quella della rinunzia o transazione

successivamente intervenuta, cosicché risulta assicurata anche la

piena libertà di azione dell'interessato.

La stessa disciplina normativa contenuta nei primi due commi

dell'art. 2113 è stata del resto oggetto di recente conferma con

l'art. 6 della legge 11 agosto 1973, n. 533, che ha portato da tre a

sei mesi il termine di impugnazione, ferma rimanendo tuttavia la

sanzione della decadenza.

3. - L'ordinanza di rimessione fa generico riferimento anche

all'art. 4 della Costituzione: ma il richiamo è privo di fondamento,

perché l'art. 4 riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro,

senza peraltro incidere direttamente sul regolamento normativo dei

rapporti di lavoro né sul regime delle retribuzioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2113, secondo comma, del codice civile, sollevata con

l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 4 e 36

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte