Sentenza n. 77/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/05/1977 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43, primo e
secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 17 maggio 1974 dalla Corte di cassazione, nel procedimento
penale a carico di Quarta Giuseppe, iscritta al n. 497 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 7 dell'8 gennaio 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 17 marzo 1974 nel procedimento penale a
carico di Quarta Giuseppe, imputato di truffa, il quale, dopo essere
stato condannato dal pretore di Milano in contumacia, aveva dedotto
l'incompetenza territoriale del giudice, sollevando la relativa
eccezione soltanto nel giudizio di appello, davanti al Tribunale, la
Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 43, comma primo e secondo, codice di procedura
penale, nella parte in cui consente l'eccezione di incompetenza per
territorio solo nel giudizio di primo grado, nel quale la stessa
eccezione deve essere proposta non oltre il compimento delle formalità
di apertura del dibattimento.
La Corte di cassazione prospetta il contrasto di tale limitazione
con l'art. 25 Cost., osservando che, pur dovendosi dare atto
dell'innegabile differenza tra le discipline della competenza
territoriale e di quella funzionale, tale distinzione non potrebbe
tuttavia condurre ad una minore inderogabilità costituzionale della
competenza per territorio, la quale presenterebbe, anzi,
caratterizzazioni esterne di ordine pubblico, riflettenti "il diritto
del cittadino di essere giudicato dal giudice del luogo dove egli vive
e soprattutto di essere certo su tale punto".
L'invocato principio costituzionale si sostanzierebbe nell'istituto
processuale della competenza prestabilita per legge e riguarderebbe,
comunque, materia attinente ai poteri del giudice, che deve esaminarla
d'ufficio, senza che sia consentito attribuirne lo spostamento ad un
comportamento omissivo della parte. E ciò tenuto anche conto che il
divieto censurato costituirebbe una grave sanzione nel caso di
contumacia incolpevole, come sarebbe nella fattispecie, per cui si
potrebbe delineare anche una violazione del diritto di difesa garantito
dall'art. 24 Cost. (non però richiamato in dispositivo).
Si è costituito ritualmente in questa sede solo il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato.
L'Avvocatura rileva che, secondo la giurisprudenza della Corte
costituzionale, la garanzia del giudice naturale di cui all'art. 25
Cost. dovrebbe interpretarsi come garanzia della precostituzione del
giudice, a cui si uniformerebbero le norme procedurali concernenti la
determinazione del giudice territorialmente competente a giudicare i
singoli reati perché sarebbero senz'altro idonee a garantire
all'imputato la previa conoscenza e la certezza del giudice che dovrà
pronunziarsi.
La norma impugnata si limiterebbe invero a fissare i tempi e i modi
dell'esercizio da parte dell'imputato del diritto di far rilevare
l'eventuale incompetenza del giudice, e con ciò si resterebbe nei
limiti della legittimità costituzionale essendo noto che la disciplina
dell'esercizio di un diritto è lecita sempreché non sia tale da
rendere impossibile o estremamente difficoltoso tale esercizio.
Neppure la particolare difficoltà che il divieto in esame porrebbe a
carico del contumace incolpevole potrebbe condurre ad un accoglimento
della doglianza, perché, sotto tale profilo, la censura avrebbe ad
oggetto non più la norma impugnata, bensì la disciplina del
procedimento in contumacia, che non risulta impugnata. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza di rinvio sottopone a questa Corte la questione se
l'art. 43 cod. proc. pen. nella parte in cui ammette l'eccezione di
incompetenza per territorio nel solo giudizio di primo grado, contrasti
con la garanzia del giudice naturale, precostituito per legge, di cui
all'art. 25, primo comma, della Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
Va premesso e rilevato che la competenza territoriale del giudice
penale è disciplinata dalla legge in considerazione del luogo ove è
stato commesso il reato, allo scopo di consentire che ivi si dia luogo
alla migliore concentrazione delle attività del processo.
Questa finalità, attinente prevalentemente alla economia
processuale, comporta minore rigidità della detta disciplina rispetto
a quella stabilita per la competenza funzionale, la quale investe,
invece, l'intrinseca idoneità del giudice alla funzione.
Si spiega, pertanto, il preminente rilievo che assume l'esigenza di
garantire l'utile svolgimento delle attività dibattimentali, esigenza
che si esprime, sia nel combinato disposto degli artt. 42 e 439 primo
cpv., cod. proc. pen., secondo cui, nel procedimento di primo grado, la
incompetenza per territorio deve essere proposta e trattata, a pena di
decadenza, immediatamente dopo che siano state compiute per la prima
volta le formalità di apertura del dibattimento, (a meno che la
possibilità di proporre le relative eccezioni sorga soltanto nel corso
del dibattimento), sia nelle ipotesi regolate dall'art. 43 cod. proc.
pen. impugnato, il quale dispone che l'incompetenza territoriale può
essere riconosciuta dal giudice d'appello solo nel caso in cui la
relativa eccezione risulti già sollevata a norma dell'art. 42. In
particolare poi, anche ai fini della dichiarazione di incompetenza
territoriale nel giudizio di appello e nel giudizio di cassazione, la
contumacia dell'imputato nel giudizio di primo grado non ha rilievo
poiché la situazione del contumace, secondo la giurisprudenza della
Cassazione, va parificata a quella dell'imputato presente, per quanto
riguarda l'esercizio delle facoltà processuali.
Ciò posto, e passando ad esaminare la censura di cui all'ordinanza
di rinvio, deve osservarsi che il giudice a quo lamenta anzitutto
l'illegittimità della limitazione prevista dall'art. 43 cod. proc.
pen. riguardo alla possibilità di far rilevare l'incompetenza per
territorio, affermando che sarebbe in contrasto con la garanzia del
giudice naturale, in quanto farebbe dipendere dal comportamento della
parte l'osservanza dei criteri dettati dalla legge e, quindi,
l'osservanza della garanzia suddetta, che si identificherebbe appunto
nell'istituto processuale della competenza, tanto funzionale che
territoriale.
Ma, al riguardo, deve osservarsi che il principio sancito dall'art.
25 Cost., secondo l'elaborazione compiuta dalla giurisprudenza di
questa Corte, tutela essenzialmente l'esigenza che la competenza degli
organi giudiziari, al fine di una garanzia rigorosa della loro
imparzialità, venga sottratta ad ogni possibilità di arbitrio,
attraverso la precostituzione per legge del giudice in base a criteri
generali fissati in anticipo e non in vista di singole controversie.
La censurata limitazione non contrasta in alcun modo con il
contenuto del precetto costituzionale come sopra precisato, poiché
restano pur sempre chiaramente determinati in anticipo i criteri in
base ai quali la competenza deve essere stabilita in modo da dare
all'interessato la certezza circa il giudice che lo deve giudicare, ed
è previsto il controllo ex officio del giudice al riguardo. Se è
imposta una disciplina particolarmente rigorosa per la proposizione
dell'eccezione di incompetenza territoriale, al fine che le violazioni
dei criteri stessi possano essere rilevate, ciò corrisponde alla già
lumeggiata peculiare natura della competenza in esame, per cui il
legislatore ha ritenuto, nella sua discrezionalità, di limitare la
possibilità di rilevarne i vizi a vantaggio dell'interesse all'ordine
ed alla speditezza del processo, in ciò del resto equiparando la
materia della competenza per territorio alle altre, pure elencate
nell'art. 439 cod. proc. pen. che debbono essere trattate
preliminarmente subito dopo le formalità di apertura del dibattito,
sempre avendo di mira la cennata primaria esigenza processuale. D'altra
parte, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sent. nn. 1 del 1965,
139 del 1971, 174 del 1975) la presenza di contrapposti interessi
processuali giustifica norme che razionalmente consentano lo
spostamento di competenza nei limiti in cui ciò valga a tutelare, come
nella specie, il contemperamento dei detti interessi.
Né, a diversamente ritenere, vale il richiamo, contenuto in
ordinanza, alla sentenza di questa Corte n. 109 del 1963. Il richiamo
non è conferente, riguardando detta sentenza questione diversa sullo
spostamento di competenza territoriale per motivi d'ordine pubblico. La
Corte ne ha riconosciuto la legittimità, in riferimento all'art. 25
Cost., ribadendo, e non già escludendo, la differenza di trattamento
tra competenza territoriale e quella per materia.
3. - Nell'ordinanza si accenna che il sistema della legge darebbe
anche luogo a menomazione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24
Cost., per il contumace cosiddetto "incolpevole".
Ma tale argomento si inserisce, come meramente sussidiario, nella
questione sollevata in riferimento all'art. 25 Cost., il solo indicato
in dispositivo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 43, primo e secondo comma, del codice di procedura penale,
sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 25 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte