Sentenza n. 77/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1984 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30Ordinamento penitenziario
- art. 1legge 450/1977
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma
secondo, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà) modificato dall'art. 1 della legge 20 luglio 1977, n.
450, promosso con ordinanza emessa il 28 dicembre 1978 dalla Sezione di
Sorveglianza della Corte d'appello di Napoli sull'istanza di Raimondi
Luigi, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1979 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella pubblica udienza del 7 giugno 1983 il Giudice relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza del 28 dicembre 1978 la Sezione di sorveglianza
per il distretto della Corte d'Appello di Napoli ha sollevato questione
di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 27, comma
terzo, collegato agli artt. 2, 3 capoverso, e 34, comma terzo, della
Costituzione, dell'art. 30, secondo comma, della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (modificato dall'art. 1 della legge 20 luglio 1977, n. 450),
nella parte in cui prevede la concessione ai detenuti del permesso di
allontanarsi dal luogo di detenzione solo per "eventi familiari di
particolare gravità".
Tale disposizione - secondo il giudice a quo, cui il permesso era
stato richiesto dal detenuto Luigi Raimondi, ristretto per espiazione
di pena nella casa circondariale di Avellino, per poter sostenere gli
esami universitari - determinerebbe irrazionali disparità di
trattamento dei detenuti a seconda che essi abbiano o meno famiglia;
che tale famiglia risieda o meno in luoghi ove i detenuti hanno anche
altri interessi, come ad esempio quelli di studio; che i detenuti
abbiano o meno buoni rapporti con la rispettiva famiglia, in modo che
questa sta incentivata a dimostrare l'esistenza degli eventi di
particolare gravità.
La norma impugnata violerebbe inoltre l'art. 27 Cost. impedendo la
rieducazione del condannato, nonché l'art. 34 Cost. in quanto
ostacolerebbe la realizzazione del diritto all'istruzione dei "capaci e
meritevoli", rendendo praticamente impossibile sostenere le prove
d'esame a chi sia detenuto in località prive di sede universitaria.
Nella fattispecie le autorità accademiche non avevano potuto
accogliere la richiesta di esaminare il detenuto nell'istituto
penitenziario, in quanto non prevista dalla normativa universitaria.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, assumendo
l'inammissibilità della prima questione proposta e la infondatezza
delle altre due.
Inammissibile sarebbe la questione relativa all'art. 3 Cost., in
quanto irrilevante in un giudizio in cui non ha alcuna attinenza la
distinzione tra detenuti con famiglia e detenuti che ne sono privi.
Infondate le questioni relative agli artt. 27 e 34 Cost., in quanto: a)
non può dirsi non improntata al senso di umanità ed alla rieducazione
una norma solo perché non consente permessi ai detenuti per motivi di
studio, quando l'agevolazione al compimento degli studi entri in
conflitto con altri interessi che l'ordinamento deve ugualmente
soddisfare; E, in quanto, dopo i noti abusi, nella normativa più
recente l'istituto del permesso non è più destinato a finalità di
trattamento, ma intende solo consentire che il condannato sia vicino ai
propri cari in momenti di particolare gravità. Considerato in diritto :
La questione è infondata. Essa si basa, infatti, sul presupposto
che la norma impugnata (art. 30, secondo comma, della legge n.
354/1975, come risulta modificato dall'art. 1 della l.20 luglio 1977 n.
450), imponendo particolari restrizioni alla concessione dei permessi
ai detenuti, impedisca a questi ultimi di sostenere esami universitari,
venendo così a ledere innanzitutto il diritto allo studio di cui
all'art. 34, terzo comma, della Costituzione, conseguentemente la
finalità rieducativa della pena detentiva ed infine il principio di
uguaglianza, creando discriminazioni arbitrarie tra detenuti.
L'esame della normativa vigente in materia di detenzione rivela
tuttavia come tale presupposto non sussista in quanto l'ordinamento
offre la possibilità al detenuto, provvedendosi ove occorra al suo
trasferimento presso un carcere posto in luogo prossimo
all'Università, di completare gli studi universitari, sostenendo i
relativi esami, anche senza ottenere il permesso di allontanarsi
dall'istituto di pena. In particolare il secondo comma dell'art. 42 del
D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 prescrive che vengano stabilite "le
opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli
studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli
esami".
Pertanto nessun ostacolo frappone l'ordinamento carcerario
all'esercizio da parte dei detenuti del diritto allo studio, tutelato
dall'art. 34 della Costituzione. Né la disciplina dei permessi, di cui
alla norma impugnata, incide negativamente su tale facoltà.
Da quanto premesso discende anche l'infondatezza della censura
relativa all'art. 27 della Costituzione, in quanto la possibilità di
completare gli studi al massimo livello fa venir meno ogni temuta
lesione al principio della funzione rieducativa della pena, che si
sospettava dal giudice a quo derivante dall'impugnato art. 30 della
legge n. 354/1975.
Infine, nessuna violazione dell'art. 3 della Costituzione si
riscontra nella norma denunciata, in quanto le differenze
che possono determinarsi nel rilascio dei permessi - a parte il
nessun rilievo che esse assumono nella fattispecie prospettata -
derivano da circostanze di mero fatto e non da discriminazioni operate
dalla norma, che assicura identità di trattamento per categorie di
destinatari che si trovano in situazioni giuridicamente identiche.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 30, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354
(modificato dall'art. 1 della legge 20 luglio 1977, n. 450), sollevata
in relazione agli artt. 3, 27, terzo comma, e 34, terzo comma, della
Costituzione, con l'ordinanza della Sezione di sorveglianza della Corte
d'Appello di Napoli del 28 dicembre 1978.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte