Corte costituzionale

Ordinanza n. 77/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/02/1990 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 630 del codice

penale e dell'art. 29 del codice di procedura penale del 1930,

promosso con ordinanza emessa il 31 luglio 1989 dal Giudice

istruttore del Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico

di Balia Francesco ed altro, iscritta al n. 511 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, nel corso dell'istruzione formale a carico di Trudu

Mario, Sanna Ignazio, Balia Francesco e Mancusu Adriano, imputati,

fra l'altro, di sequestro di persona a scopo di estorsione da cui era

derivata la morte dell'ostaggio e di tentato omicidio, il Giudice

istruttore del Tribunale di Bologna, disposta la separazione degli

atti concernenti il Balia e il Mancusu, nei confronti dei quali

proseguiva l'istruzione formale, ordinava il rinvio a giudizio dei

primi due imputati "dinanzi al Tribunale di Bologna, competente per

materia e per territorio";

che il Tribunale di Bologna dichiarava la propria incompetenza,

trasmettendo gli atti alla Corte d'assise di Firenze, per essere il

tentato omicidio reato "più grave" - in quanto appartenente alla

competenza della corte d'assise, ai sensi dell'art. 29 del codice di

procedura penale del 1930 - del delitto di sequestro di persona cui

sia seguita la morte cagionata volontariamente dell'ostaggio (art.

630, terzo comma, del codice penale), reato che, "secondo

l'interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione", non

potendosi ipotizzare "concorso con il delitto di cui all'art. 575

C.P.", in quanto reato complesso, appartiene alla competenza del

tribunale;

che, al termine dell'istruzione formale a carico degli imputati

Balia e Mancusu, il Giudice istruttore del Tribunale di Bologna, su

eccezione del Pubblico ministero - premesso che "la decisione del

Tribunale di Bologna, con la quale gli atti erano stati trasmessi

alla Corte di assise di Firenze riverbera i suoi effetti anche nel

presente procedimento, ove gli imputati Balia e Mancusu devono

rispondere dei medesimi episodi delittuosi" - ha, con ordinanza del

31 luglio 1989, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della

Costituzione, questione di legittimità degli artt. 630 del codice

penale e 29 del codice di procedura penale del 1930, nella parte in

cui il loro combinato disposto, omettendo "ogni previsione in ordine

alla ipotesi del sequestro di persona a scopo di estorsione cui sia

seguita una condotta diretta a sopprimere l'ostaggio senza che

quest'ultimo evento si sia verificato", sottrae alla competenza del

tribunale il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione cui

sia seguita la morte dell'ostaggio, quando tale reato sia connesso

con il tentato omicidio, reato di competenza della corte d'assise;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, che - pur riconoscendo l'esistenza "di una sorta di

"anomalia", per essere "la fattispecie comprendente il tentativo ad

attrarre per connessione, ai fini della competenza per materia,

quella del reato consumato" - ha chiesto che la questione venga

dichiarata non fondata;

Considerato che il giudice a quo, mentre, per un verso, mostra di

ritenersi vincolato alla statuizione sulla competenza del Tribunale

di Bologna, per un altro verso, assume "che l'unica lettura della

norma in questione logicamente rispettosa dei princi'pi

costituzionali" dovrebbe essere "quella che ritenga implicitamente

abrogata la previsione in seno all'art. 29 C.P.P. dell'ipotesi di

tentato omicidio allorquando il fatto sia stato realizzato in

occasione di sequestro di persona a scopo di estorsione", così da

evitare "lo spostamento delle norme sulla competenza territoriale e

quella per materia del giudice chiamato a conoscere del reato, con

l'investimento della Corte di Assise, giudice superiore al

Tribunale", non senza aggiungere che "nel dubbio interpretativo"

risulterebbe "indispensabile che la Corte costituzionale si pronunci

sul punto";

e che - a parte ogni considerazione sui criteri nella specie

adottati quanto alla determinazione della competenza per territorio -

l'ordinanza di rimessione prospetta due opposte interpretazioni delle

disposizioni impugnate: l'una nel senso dell'insindacabilità del

provvedimento del Tribunale di Bologna, con conseguente attribuzione

della competenza alla Corte d'assise di Firenze, l'altra nel senso

dell'abrogazione dell'art. 29 del codice di procedura penale del

1930, con conseguente attribuzione della competenza al Tribunale di

Bologna;

che, muovendo dalla prospettazione di due, e così nettamente

contrapposte, scelte interpretative delle disposizioni impugnate,

l'ordinanza di rimessione si limita a sottoporre alla Corte un

normale dubbio interpretativo, la cui soluzione è demandata

esclusivamente al giudice a quo (v. sentenze n. 49 del 1980, n. 472

del 1989);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 630,

terzo comma, del codice penale e dell'art. 29 del codice di procedura

penale del 1930, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della

Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Bologna con

ordinanza del 31 luglio 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte