Sentenza n. 773/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1988 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del codice
di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1982
dalla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione
Sicilia - nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore
Generale nei confronti di Ferrazzano Angelo ed altri, iscritta al n.
874 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 53 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988, il Giudice
relatore Ugo Spagnoli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 2 aprile 1982 nel giudizio di
responsabilità amministrativa promosso dal Procuratore Generale nei
confronti di Ferrazzano Angelo ed altri, la Corte dei Conti - Sezione
giurisdizionale per la Regione Sicilia - ha sollevato d'ufficio, in
riferimento agli artt. 103, secondo comma, 25, primo comma, e 3,
primo comma, Cost., una questione di legittimità costituzionale
dell'art. 26 c.p.p.
Detto giudizio era stato promosso dopo il passaggio in giudicato
della sentenza penale di condanna del Ferrazzano, tenente di
vascello, per i reati di truffa aggravata e continuata e falso
ideologico, con la quale si era tra l'altro provveduto alla
liquidazione dei danni subi'ti dal Ministero della Difesa,
costituitosi parte civile. Nell'atto introduttivo, il Procuratore
Generale aveva giustificato l'instaurazione del nuovo giudizio per il
medesimo fatto ed in relazione al medesimo danno, richiamandosi alla
prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti, secondo cui l'azione
davanti al giudice contabile non sarebbe preclusa in quanto distinta
da quella esercitata in sede penale e tendente all'accertamento non
della comune responsabilità civile bensì della responsabilità
fondata sul rapporto di pubblico impiego o servizio. Dal giudicato
penale non derivava inoltre, secondo il Procuratore Generale, una
preclusione in ordine all'accertamento dei fatti materiali (ex art.
28 c.p.p.) in quanto, pur nell'identità dei fatti addebitati, vi era
una sia pur lieve differenza tra la somma liquidata in sede penale
(L.7.297.810) e quella dedotta come danno erariale nel giudizio
contabile (L. 7.397.100). L'esercizio dell'azione nei confronti del
soggetto condannato in sede penale si rendeva poi nella specie
necessario, ad avviso del Procuratore Generale, sia per far valere il
vincolo solidale tra costui e gli altri soggetti rimasti estranei al
giudizio penale, sia per far seguire - per gli effetti dell'art. 686
c.p.c. - una sentenza di condanna ai sequestri conservativi
autorizzati e convalidati nei confronti del primo in pendenza del
giudizio penale.
2. - Il giudice a quo muove dal presupposto secondo cui dalla
disposizione di cui all'art. 489, secondo comma, c.p.p. - che prevede
che la sentenza penale, in caso di costituzione di parte civile,
decida sulla liquidazione dei danni "quando è possibile, salvo che
sia stabilita la competenza di un altro giudice" - discenderebbe che
in caso di danni arrecati all'erario da soggetti legati allo Stato o
ad altro ente pubblico da rapporto d'impiego o servizio, il giudice
penale dovrebbe limitarsi alla condanna generica, essendo la
liquidazione riservata alla Corte dei Conti dagli artt. 83 R.D. 18
novembre 1923, n. 2440, 52 R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e 19, d.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3. Ove peraltro, in violazione di tali
disposizioni, sul punto si sia formato il giudicato penale, il
collegio remittente - discostandosi da altri orientamenti della Corte
del Conti, che negano al giudicato efficacia preclusiva dell'azione
di responsabilità (tesi prevalente) o affermano che essa opererebbe
solo su eccezione di parte - ritiene che la preclusione operi e si
fondi sull'art. 26 c.p.p., a termine del quale "Nel caso di condanna
dell'imputato, l'azione civile già esercitata nel procedimento
penale non può essere più proposta in sede civile o amministrativa,
neanche limitatamente alla liquidazione dei danni". Ciò però, ad
avviso della Sezione, confligge, innanzitutto, con l'art. 103,
secondo comma, Cost.
Anche ammesso, infatti, che tale disposizione, attributiva della
giurisdizione alla Corte dei Conti "nelle materie di contabilità
pubblica", abbia portata generale solo tendenziale e non sia
immediatamente precettiva - sì che il legislatore potrebbe
apportarvi deroghe e dovrebbe in ogni caso emanare apposite norme
affinché essa operi (sentt. nn. 110 del 1970 e 102 del 1977 di
questa Corte) - nel caso in esame la riserva di giurisdizione risulta
dalle specifiche disposizioni dianzi richiamate.
Dagli artt. 103 Cost. e 489 c.p.p. deriva inoltre, secondo il
collegio remittente, che - fatta salva la facoltà della Pubblica
Amministrazione di costituirsi parte civile - la Corte dei Conti è
giudice naturale precostituito per legge in materia di liquidazione
dei danni ad essa arrecati dai propri dipendenti. L'impugnato art. 26
confliggerebbe perciò con l'art. 25, primo comma, Cost., in quanto
legittimerebbe "a posteriori" la violazione da parte del giudice
penale del disposto del citato art. 489.
Dopo aver ricordato che il giudicato civile sulla misura del danno
erariale, stante l'assenza nel codice di procedura civile di
disposizioni analoghe a quella impugnata, non preclude in nessun caso
il successivo giudizio innanzi la Corte dei Conti - secondo la
costante giurisprudenza di tale organo - il giudice a quo pone in
rilievo le caratteristiche differenziali del giudizio di
responsabilità amministrativa rispetto a quello di responsabilità
civile instaurato in sede penale a seguito della costituzione di
parte civile: estensione dell'azione ai soggetti che, pur se non
penalmente responsabili, hanno contribuito a determinare il danno
erariale; possibilità di graduare per ciascuno la misura del
risarcimento attraverso l'esercizio del c.d. potere riduttivo
dell'addebito; obbligatorietà e irretrattabilità dell'azione del
Procuratore Generale, con esclusione del potere di rinuncia o
transazione spettante alla Pubblica Amministrazione costituitasi
parte civile. Di qui la dedotta violazione dell'art. 3 Cost., dato
che la posizione debitoria del responsabile può risultare diversa a
seconda che alla quantificazione del danno si provveda in sede penale
o in sede contabile.
3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto a mezzo
dell'Avvocatura dello Stato, contesta innanzitutto l'esattezza del
presupposto interpretativo della questione sollevata. Le deroghe alla
competenza del giudice civile e della Corte dei Conti - unico giudice
amministrativo con competenza giurisdizionale in materia di
risarcimento dei danni da illecito - stabilite negli artt. 25, 26 e
27 c.p.p. si fondano invero, osserva l'Avvocatura, sulla regola
generale di cui al precedente art. 23, che attribuisce al giudice
penale la competenza a giudicare in materia del risarcimento del
danno derivante da reato. L'art. 489, secondo comma, c.p.p., in
quanto distingue la competenza sull' an da quella sul quantum del
risarcimento, sarebbe perciò - come ritenuto da autorevole dottrina
- norma speciale, riferibile alle sole disposizioni che espressamente
sottraggono al giudice penale la competenza in materia di
liquidazione dei danni per attribuirla ad un giudice diverso (es.
artt. 1246 cod.nav., 373 c.p.m.p.) e non anche all'art. 52 R.D. n.
1214 del 1934, che prevede la competenza della Corte dei Conti in
materia di responsabilità amministrativa ma non esclude quella del
giudice penale per il danno erariale derivante dal reato del pubblico
dipendente.
Anche ammesso, d'altra parte, che l'art. 489 sia da intendere nel
senso presupposto dal giudice a quo, l'impugnato art. 26 dovrebbe
ritenersi immune da censure, essendo esso una puntuale e specifica
applicazione del principio generale sugli effetti del giudicato (art.
2909 c.c.), che per ovvie esigenze di certezza delle situazioni
giuridiche impone che eventuali vizi in procedendo o in iudicando
restino assorbiti nella definitività delle decisioni (sent. n.136
del 1972). Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte dei Conti -
Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia - dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 26 c.p.p., in quanto preclude
l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti del pubblico
dipendente, in presenza del giudicato penale che abbia provveduto
alla liquidazione del danno in favore della Pubblica Amministrazione
costituitasi parte civile. In particolare il giudice a quo sostiene
che tale disposizione, posta in relazione con l'art. 489, secondo
comma, c.p.p. - che a suo avviso vieta al giudice penale di disporre
in tal caso (non sull' an ma) sul quantum - contrasti:
- con l'art. 103, secondo comma, Cost., che riserverebbe alla
Corte dei Conti la giurisdizione in materia di responsabilità per
danno erariale, anche se derivante da reato del pubblico dipendente;
- con l'art. 25, primo comma, Cost., in quanto la Corte dei
Conti sarebbe giudice naturale precostituito per legge per la
liquidazione del danno erariale;
- con l'art. 3 Cost., per le conseguenze che da ciò
deriverebbero sulla posizione debitoria del dipendente, che potrebbe
così fruire di eventuali rinunce o transazioni dello Stato e non
giovarsi, invece, degli effetti della concorrente responsabilità
solidale di altri dipendenti estranei al reato e del potere riduttivo
attribuito alla Corte dei Conti.
2. - La questione non è fondata.
Il giudice a quo muove dal presupposto secondo cui la norma
impugnata sarebbe in contrasto con quella di cui all'art. 489,
secondo comma, c.p.p., a termini del quale, in caso di costituzione
di parte civile, il giudice penale decide sulla liquidazione dei
danni "salvo che sia stabilita la competenza di un altro giudice".
Tale riserva, cioè, varrebbe a radicare la competenza della Corte
dei Conti in materia di liquidazione del danno erariale e l'art. 26
c.p.p., precludendo l'azione di responsabilità amministrativa in
presenza del giudicato penale, legittimerebbe a posteriori la
violazione di tale competenza da parte del giudice penale.
L'interpretazione dell'art. 489 c.p.p. assunta dal giudice a quo
muove, però, da una concezione dell'ambito della giurisdizione
riservata alla Corte dei Conti dall'art. 103, secondo comma, Cost.
"nelle materie della contabilità pubblica" che va ben al di là
della portata da attribuire a tale disposto costituzionale.
Al riguardo, questa Corte ha precisato più volte - da ultimo
nella sentenza n. 641 del 1987 - che la giurisdizione della Corte dei
Conti in dette materie è "tendenzialmente generale" e che, peraltro,
la sua portata espansiva incontra il "limite funzionale" della
"interpositio" del legislatore.
A chiarire l'apparente antinomia tra queste due proposizioni giova
ricordare, innanzitutto, che l'ambito della materia della
contabilità pubblica considerato dal Costituente è quello
"tradizionalmente accolto dalla giurisprudenza e dalla legislazione"
(sent. cit.), cioè, in sostanza - per quanto attiene alla
responsabilità patrimoniale per danni cagionati ad enti pubblici da
pubblici funzionari, che qui particolarmente interessa - quello
risultante dalla disciplina dettata al riguardo dal testo unico n.
1214 del 1934 sulla Corte dei Conti (cfr. sent. n. 129 del 1981).
Disciplina che peraltro, all'epoca in cui la Costituzione fu emanata,
si inseriva, come si è ricordato nelle sentenze nn. 102 del 1977,
189 e 241 del 1984, in un contesto normativo nel quale - in coerenza
con la generale attribuzione della giurisdizione in materia di
diritti soggettivi al giudice ordinario - spettava a quest'ultimo di
decidere in ordine alla responsabilità amministrativa, ad es., degli
amministratori e dei dipendenti degli enti locali e delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficienza. Tale essendo l'ambito della
giurisdizione della Corte dei Conti considerato dal Costituente, ben
si spiega come questa Corte, con le citate sentenze del 1977 e del
1984, abbia escluso che in forza della disposizione costituzionale in
esame la responsabilità dei predetti amministratori e dipendenti
potesse ritenersi attratta nell'orbita della giurisdizione della
Corte dei Conti.
La necessità, a tal fine, di apposite "valutazioni e
deliberazioni" rientranti nella discrezionalità del legislatore
(sent. n. 102 del 1977), discende dal fatto che le questioni sul
riparto della giurisdizione involgono scelte in ordine a diversi
regimi della responsabilità e del giudizio, tali da "comportare
effetti diversi nei riguardi tanto dei responsabili che dei soggetti
danneggiati": sicché soltanto al potere legislativo "può spettare
di valutare se e quali siano le soluzioni più idonee alla
salvaguardia dei pubblici interessi insiti nella materia de qua"
(sent. n. 189 cit.).
L'esigenza di apposite previsioni legislative, d'altra parte,
discende sia dal fatto che - al di là degli aspetti formali (natura
pubblica dell'ente e dell'oggetto della gestione) - la materia della
contabilità pubblica, di per sé suscettibile di evoluzione, "non è
definibile oggettivamente" (sent. n. 641 cit.: cfr. anche la sent. n.
17 del 1965), sia dall'incidenza che sulle valutazioni del
legislatore possono avere altri fattori, quali il nesso esistente tra
regime dei controlli sugli enti e regime della responsabilità dei
funzionari ovvero la configurazione positiva degli organi chiamati a
valutare quest'ultima (cfr., per la Corte dei Conti, la sent. n. 230
del 1987).
Avuto riguardo a tutto ciò, ben si comprende che la "tendenziale
generalità" della giurisdizione della Corte dei Conti, al di là dei
casi già in essa espressamente o istituzionalmente ricompresi,
necessita normalmente di apposite previsioni legislative e non può
sortire un effetto invalidante di norme che - come nella specie -
facciano ricadere la materia nell'ambito della generale giurisdizione
del giudice ordinario; e che, inoltre, la sua potenzialità espansiva
può ritenersi operante ex se, nelle ipotesi di carenza di
disciplina, solo se sussista il requisito dell'"identità oggettiva
di materia" - da intendersi alla stregua di quanto già detto - e non
siano di ostacolo "i limiti segnati da altre norme e principi
costituzionali" (sent. n. 129 del 1981), la cui compiuta attuazione
può richiedere o suggerire una disciplina diversa.
3. - Alla stregua delle suesposte puntualizzazioni, risulta
evidente che la disposizione di cui all'art. 489, secondo comma,
c.p.p. non può essere intesa nel senso presupposto dal giudice a quo
e che non sussiste perciò l'"insanabile contrasto" con la norma
impugnata che questi assume.
Come ricorda l'Avvocatura dello Stato, la dottrina ritiene che
l'inciso "salvo che sia stabilita la competenza di un altro giudice"
si riferisca - come risulta del resto dalla formulazione letterale a
casi di attribuzione espressa ad un giudice diverso da quello penale
dell'esclusiva potestà di provvedere in ordine alla liquidazione dei
danni (es., artt. 373 c.p.m.p., 1246 cod. nav.); ciò che non può
certo dirsi per la generica previsione di cui all'art. 52 del T.U. n.
1214 del 1934 delle leggi sulla Corte dei Conti, che non contiene
alcuna espressa disposizione in materia di danno derivante da reato
né alcuna esplicita deroga alla generale competenza spettante in
materia al giudice penale in caso di costituzione di parte civile.
La riprova di ciò è data dalla palese irrazionalità che
conseguirebbe all'accoglimento della tesi in questione. Il giudice a
quo, infatti, non contesta che spetti all'Amministrazione, così come
a qualsiasi altro soggetto, la potestà - correlata all'esclusiva
titolarità del relativo interesse - di esercitare l'azione civile
nel processo penale, mediante la costituzione di parte civile.
L'ipotizzare che in tal caso l'Amministrazione debba limitarsi a
richiedere, ed il giudice penale a pronunciare, solo una condanna
generica ai danni non solo sarebbe in contraddizione con il generale
obbligo di tale giudice di provvedere alla liquidazione (e, ove ciò
non sia possibile, di concedere se del caso una provvisionale), ma
priverebbe l'Amministrazione di fondamentali facoltà processuali
spettanti alla parte civile - come il proporre mezzi di prova per
accertare l'entità dei danni (art. 104 c.p.p.) - ed il giudice del
potere di acquisire elementi rilevanti ai fini della determinazione
della pena (art. 133, primo comma, n. 2 c.p.). Ove si consideri, poi,
che il giudizio di responsabilità amministrativa, vertendo sul
medesimo fatto o comportamento oggetto del giudizio penale, deve
essere necessariamente sospeso in pendenza di questo (art. 3 c.p.p.)
e che il giudicato penale di condanna vincola il giudice
amministrativo-contabile ai sensi dell'art. 28 c.p.p., non si scorge
la ragione per la quale l'interesse pubblico al ristoro del danno
derivato all'erario dal reato, interesse che l'Amministrazione è
chiamata a tutelare, non debba ricevere pronta soddisfazione
attraverso l'esecuzione del giudicato reso in sede penale e debba
invece attendere la definizione del giudizio di responsabilità
amministrativa: ciò che porrebbe l'Amministrazione medesima in una
condizione ingiustificatamente deteriore rispetto a quella di ogni
altro soggetto.
Una volta, poi, che il giudicato penale sulla liquidazione del
danno si sia formato, a tenore della norma impugnata ne consegue,
naturalmente, la preclusione all'azione di responsabilità
amministrativa.
Al riguardo, la Sezione rimettente ha dato conto di talune
interpretazioni proposte da una parte della giurisprudenza della
stessa Corte dei Conti che, ove accolte, rimuoverebbero il
presupposto della questione sollevata: così l'interpretazione
secondo cui, alla stregua della sentenza n. 55 del 1971 di questa
Corte, l'azione di responsabilità non sarebbe preclusa al
Procuratore Generale della Corte dei Conti, in quanto il vincolo in
ordine all'accertamento dei fatti materiali discendente dall'art. 28
c.p.p. non opererebbe nei suoi confronti in ragione della sua mancata
partecipazione al giudizio penale; ovvero l'interpretazione secondo
cui la preclusione in esame non opererebbe, perché la sentenza
penale sarebbe, per il capo attinente alla liquidazione del danno
erariale, inesistente in quanto resa da giudice carente di
giurisdizione in materia.
L'ipotesi di una decisione interpretativa di rigetto che si
fondasse su simili assunti è però all'evidenza da escludere.
Quanto al primo, perché il limite soggettivo, posto con la citata
sentenza, all'efficacia di un giudicato penale formatosi nei
confronti della parte - Pubblica Amministrazione - titolare
dell'interesse al risarcimento non riguarda certo il Procuratore
Generale, che non solo non può considerarsi alla stregua di una
parte privata, ma che non è titolare di alcun diverso interesse né
può pretendere di far valere un interesse che col giudicato è già
stato soddisfatto.
Il secondo assunto, poi, è palesemente inesatto, dato che
l'ordinamento riserva alla Corte di Cassazione la potestà di
decidere sulle questioni di giurisdizione.
4. - La disposizione impugnata va dunque sì intesa, come il
giudice a quo presuppone, nel senso che il giudicato penale con cui
si sia liquidato il danno erariale precluda la proposizione
dell'azione di responsabilità amministrativa nei confronti del
condannato: ma ciò non dà fondamento ad alcuna delle censure
prospettate in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 3 Cost..
La prima è, invero, meramente conseguenziale a quella finora
esaminata: sicché, una volta escluso che l'art. 103, secondo comma,
Cost. possa comportare l'invalidazione della norma impugnata e che
l'art. 489, secondo comma, c.p.p. valga a radicare la competenza
della Corte dei Conti, manca il supporto normativo per affermare che
tale organo sia "giudice naturale" della liquidazione del danno
erariale derivante dal reato del dipendente pubblico.
Quanto alla seconda censura, deve innanzitutto osservarsi che la
preclusione derivante dal giudicato risponde al principio che vieta
una molteplicità di decisioni nei riguardi della stessa persona e
per lo stesso oggetto, cioè che si dia luogo ad un bis in idem (cfr.
la già citata sentenza n. 55 del 1971). Né basterebbe replicare,
come talora fa la giurisprudenza contabile, che l'azione di
responsabilità amministrativa è cosa diversa da quella esercitata
ex art. 185 c.p., concernendo il fatto oggetto dell'accertamento
compiuto in sede penale, ma riguardato come violazione degli obblighi
di servizio. Ciò non toglie, invero, che il fatto, nella sua
fenomenica oggettività, è il medesimo, e che pertanto esso non può
né essere diversamente accertato nel giudizio amministrativo (art.
28 c.p.p.) né dar luogo ad una duplicità di pretese (e di
conseguenze) risarcitorie.
Quanto poi alla tesi - svolta nel giudizio a quo dal Procuratore
Generale e recepita nell'ordinanza di rimessione - secondo cui
l'instaurazione del giudizio di responsabilità amministrativa nei
confronti del condannato sarebbe necessaria al fine di far valere il
vincolo solidale tra costui e gli altri soggetti che, pur se non
penalmente responsabili, hanno contribuito a determinare il danno
erariale per violazioni degli obblighi di servizio connesse al
fatto-reato, v'è innanzitutto da rilevare che il presupposto da cui
tale tesi muove non è affatto pacifico. Recenti decisioni della
stessa Corte dei Conti ritengono, infatti, che la disposizione
secondo cui essa, "valutate le singole responsabilità, può porre a
carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del
valore perduto" (art. 52 R.D. n. 1214 del 1934) contempli un'ipotesi
di responsabilità ripartita anziché solidale - da commisurare cioè
al grado di colpa di ciascuno nella violazione dei doveri propri
delle rispettive attribuzioni - ed imponga all'amministrazione di
aggredire innanzitutto il patrimonio del condannato, in quanto
principale obbligato, e di escludere i corresponsabili
amministrativi, limitatamente alla parte avuta da ciascuno nella
determinazione dell'evento, solo ove la relativa procedura risulti
infruttuosa.
Ma anche a ritenere altrimenti, la richiamata esigenza non può
certo fondare censure di violazione del principio di eguaglianza:
anzi, il consentire che, in mancanza di un preesistente vincolo tra i
soggetti, il peso del risarcimento possa essere trasferito dal
maggior al minor colpevole rischia di non essere consono proprio con
tale principio, nonché con le prescrizioni di cui all'art. 97 Cost.
Ancor meno la regola costituzionale dell'eguaglianza può dirsi
violata in ragione del fatto che, procedendosi alla liquidazione del
danno in sede penale, si priva il condannato della possibilità di
fruire del c.d. potere riduttivo dell'addebito, di cui viceversa, ad
avviso dell'ordinanza di rimessione, egli potrebbe giovarsi in sede
contabile. Proprio se ciò fosse, quella regola risulterebbe violata,
in quanto ne sortirebbe che il funzionario responsabile di un reato
godrebbe di una posizione ingiustificatamente più favorevole
rispetto a quella comune alla generalità degli altri cittadini.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 26 c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma e
103, secondo comma, Cost., sollevata dalla Corte dei Conti - Sezione
giurisdizionale per la Regione Sicilia con l'ordinanza indicata in
epigrafe (r.o. 874/83).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:773 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte