Sentenza n. 778/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1988 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 24, 52, 98 e
207 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso con
ordinanza emessa il 23 settembre 1987 dal Pretore di Vicenza nel
procedimento civile vertente tra Carollo Egidio e la s.p.a. G.
Pozzani, iscritta al n. 812 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54/1ª s.s. dell'anno
1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice
relatore Luigi Mengoni.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso da Carollo Egidio contro la
s.p.a. Pozzani, in persona dell'amministratore straordinario nominato
ai sensi della legge 3 aprile 1979 n. 95, avente ad oggetto il
riconoscimento della qualifica superiore, a norma dell'art. 2103 cod.
civ., per esercizio di fatto di mansioni dirigenziali, il Pretore di
Vicenza, con ordinanza del 23 settembre 1987, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale degli artt. 24, 52, 98 e 207 del r.d.
16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), richiamati dalla legge
citata per il caso di amministrazione straordinaria, nella parte in
cui dispongono l'attrazione nella competenza del tribunale preposto
alle procedure concorsuali di tutte le controversie relative a
rapporti di lavoro.
Secondo il giudice a quo, per tali controversie la legge 11 agosto
1973 n. 533 ha introdotto strumenti processuali nuovi, speciali,
rapidi, duttili e particolarmente agili, che mal si conciliano con le
norme della vetusta legge fallimentare, la cui applicazione,
incidendo sulla stessa tutela sostanziale dei diritti fatti valere,
finisce col vulnerare l'art. 25 Cost. Le norme denunziate sarebbero
altresì in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto lo spostamento
della competenza del giudice del lavoro al tribunale determinerebbe
una irrazionale disparità di trattamento tra il prestatore di lavoro
creditore di un datore in bonis e il dipendente di un imprenditore
sottoposto a procedura concorsuale.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le
parti private. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.
Premesso che già questa Corte, con sentenza n. 139 del 1981, ha
ritenuto giustificata l'applicazione della vis attractiva della
competenza del tribunale fallimentare anche alle azioni relative a
rapporti di lavoro, l'Avvocatura osserva che l'irrazionalità delle
norme denunziate non sussiste nemmeno nella controversia che ha dato
origine all'incidente in esame, la quale non ha per oggetto un
credito del lavoratore, bensì verte su una pretesa (riconoscimento
della qualifica superiore corrispondente alle mansioni effettivamente
svolte) non incidente direttamente in area patrimoniale. Comunque "la
conciliazione delle contrastanti esigenze - quelle della
concentrazione delle controversie fallimentari in un unico organo e
quelle proprie delle controversie di lavoro, con la competenza per
materia e con il rito speciale ad esse connesse - costituisce un
problema di politica legislativa per il quale non sono ravvisabili
vincoli costituzionali, e che può essere risolto in vario modo, con
scelte riservate al legislatore e alla sua discrezionalità".
L'Avvocatura contesta inoltre la pretesa violazione dell'art. 3
Cost., considerato che "il lavoratore che abbia una pretesa da far
valere nei confronti di un imprenditore soggetto a una procedura
concorsuale versa in una situazione obiettivamente diversa da quella
del lavoratore dipendente da un imprenditore in bonis".
Quanto alle altre norme della legge fallimentare, denunziate dal
giudice a quo oltre all'art. 24, si fa osservare che per gli artt. 52
e 98 "la rimessione alla Corte appare non motivata", e per l'art. 207
"deve essersi trattato di un lapsus". Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale degli artt. 24,
52, 98 e 207 della legge fallimentare, per preteso contrasto con gli
artt. 3 e 25 Cost., è stata sollevata dal giudice a quo sulla base
di una interpretazione della prima delle norme denunziate non
conforme alla giurisprudenza consolidata della Cassazione.
La vis attractiva attribuita dall'art. 24 l. fall. alla competenza
del tribunale fallimentare, anche per le azioni relative a rapporti
di lavoro, è strumentale rispetto al principio dell'art. 52, secondo
cui il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del
fallito e ogni credito deve essere accertato nei modi stabiliti dalle
norme speciali delle procedure concorsuali. Pertanto la portata
dell'art. 24 non va al di là di questa precisa finalità, come
indica la lettera stessa della legge, a tenore della quale
l'attrazione al tribunale fallimentare opera solo rispetto alle
azioni che derivano dal fallimento. Tali sono le azioni che hanno nel
fallimento la loro origine e il loro fondamento come causa
determinante o che da questo sono modificate sostanzialmente quanto
al loro esercizio, dovendo trovare il loro svolgimento nella
procedura fallimentare per assicurare l'unità dell'esecuzione
concorsuale e la par condicio creditorum.
A questa stregua è stata esclusa l'efficacia attrattiva della
competenza del tribunale fallimentare per le azioni di impugnativa
dei licenziamenti individuali rivolte a ottenere una sentenza
costitutiva (invalidazione del licenziamento e ordine di
reintegrazione nel posto di lavoro), come tale non comportante
direttamente anche l'accertamento del diritto di credito del
lavoratore per il risarcimento del danno cagionato dal licenziamento
illegittimo e la conseguente condanna al pagamento.
2. - Il medesimo criterio vale a escludere l'attrazione nel foro
fallimentare della controversia di cui il giudice a quo è stato
investito da un dipendente dell'impresa assoggettata ad
amministrazione straordinaria allo scopo di ottenere una sentenza di
accertamento della spettanza della qualifica di dirigente in
corrispondenza alle mansioni effettivamente svolte. Anche le
controversie di questo tipo non hanno nel fallimento la loro causa
determinante, né incidono direttamente nella procedura concorsuale,
la quale esige soltanto, ai fini della par condicio dei creditori
mediante l'unitaria esecuzione sul patrimonio del fallito, che in
essa siano fatte valere le conseguenze patrimoniali (crediti per
differenze di retribuzione arretrate) della sentenza. Rispetto a tali
controversie di lavoro, come a quelle sui licenziamenti individuali,
la regola dell'art. 24 l. fall. non può operare, perché le
scardinerebbe dal nuovo ordinamento del processo del lavoro
sostituendo, tra l'altro, alla competenza funzionale del pretore in
primo grado e del tribunale in secondo grado rispettivamente quella
del tribunale e della corte d'appello.
Se il giudice a quo si fosse uniformato a questa giurisprudenza
consolidata, avrebbe potuto respingere l'eccezione di incompetenza
per materia opposta dalla società convenuta senza bisogno di
sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 24 l. fall., la
cui legittimità, nei termini dell'interpretazione sopra esposta, è
già stata riconosciuta da questa Corte con la sentenza n. 139 del
1981.
3. - Le ulteriori questioni di legittimità costituzionale anche
degli artt. 52, 98 e 207 della legge fallimentare non sono
adeguatamente motivate dal giudice remittente, e pertanto devono
essere dichiarate inammissibili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 24, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 ("Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa"), in
riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., sollevata dal Pretore di Vicenza
con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 52, 98 e 207 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, sollevate dal
Pretore di Vicenza con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:778 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte