Sentenza n. 78/1957
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/05/1957 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 5legge 230/1950
- art. 20legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 21 ottobre
1950, n. 841, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre
1952, n. 4249, promosso con l'ordinanza 13 luglio 1956 della Corte di
appello di Bari, pronunciata nel procedimento civile vertente fra
Cuttano Giuseppe e Cuttano avv. Matteo e la Sezione speciale per la
riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 266 del 20 ottobre 1956 ed iscritta al n.
308 del Registro ordinanze 1956.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del
giudice Nicola Jaeger;
uditi l'avv. Aldo Dedin ed il sostituto avvocato generale dello
Stato Attilio Inglese.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto di citazione notificato in data 17 aprile 1953 l'avv.
Cuttano Matteo di Giuseppe e Cuttano Giuseppe fu Matteo convennero
davanti al Tribunale di Bari la Sezione speciale per la riforma
fondiaria dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, esponendo che mediante un
decreto del Presidente della Repubblica in data 6 dicembre 1952, n.
4249 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 del 22
gennaio 1953), era stata disposta la espropriazione in danno di Cuttano
Giuseppe, fra l'altro, anche di un fondo in agro di Foggia della
estensione di ha. 140.65.78, nonostante che detto fondo fosse stato da
lui donato il 21 aprile 1949 all'unico figlio maschio avv. Matteo in
vista del matrimonio di questi, celebrato due giorni dopo.
Gli attori contestavano la legittimità dell'esproprio e chiedevano
che l'Ente espropriante fosse condannato al risarcimento dei danni nei
limiti del prezzo di mercato dei terreni arbitrariamente espropriati
con vittoria di spese e compensi.
Il Tribunale respinse le domande con sentenza 22 gennaio 1956; ma
la Corte di appello di Bari, adita in secondo grado dagli attori
Cuttano, ha sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla Corte
costituzionale con ordinanza 13 luglio 1956, con la quale si sollevano
non solo le questioni proposte dai Cuttano sulla esclusione dalla
espropriazione dei beni donati in contemplazione del matrimonio e,
quanto meno indirettamente, sul valore giuridico del parere unanime
della Commissione interparlamentare prevista dall'art. 5 della legge
Sila, ma anche la questione più generale e preliminare circa la
legittimità della delega conferita dall'art. 5 della legge Sila e
dall'art. 1 della legge stralcio.
Tale ordinanza era regolarmente notificata e comunicata a norma di
legge e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 20
ottobre 1956.
Le parti si sono costituite ritualmente nel giudizio davanti alla
Corte. La difesa dei Cuttano ha illustrato e ribadito, in ampie
deduzioni e in brevi note integrative, gli argomenti addotti a sostegno
delle tesi di illegittimità del decreto presidenziale, più che della
legge di delegazione.
L'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse dell'Ente di
riforma, ha eccepito in linea preliminare la irricevibilità delle
questioni:
a) perché dedotte come causa petendi della domanda davanti al
giudice di merito;
b) perché la Corte di appello di Bari non ha affrontato
preliminarmente una questione che avrebbe potuto definire il processo
di merito senza che fosse necessario risolvere la questione di
legittimità costituzionale, e, più precisamente, perché non ha
accertato se la donazione di cui si discute fosse stata fatta in
contemplazione di matrimonio;
c) perché la stessa Corte non ha compiuto alcun esame circa la
"non manifesta infondatezza" della questione relativa alla efficacia
del parere della Commissione interparlamentare.
Subordinatamente, nel merito, ha sostenuto la legittimità della
delega, l'esattezza della interpretazione data dal Tribunale all'art.
20 della legge stralcio, la natura non vincolante del suddetto parere
e, quindi, la infondatezza delle questioni.
Le argomentazioni delle parti sono state illustrate anche nella
discussione orale. Considerato in diritto :
La questione pregiudiziale sollevata dalle eccezioni
dell'Avvocatura generale dello Stato, come pure la questione sulla
legittimità della legge di delegazione proposta dalla Corte d'appello
di Bari sono state già risolte nelle sentenze nn. 59 e 60 del 13
maggio 1957 della Corte costituzionale, che non rileva ragioni per
modificare il proprio convincimento e può richiamare senz'altro le
motivazioni di quelle decisioni.
Sono invece peculiari della presente causa le eccezioni della
Avvocatura relative agli asseriti vizi della ordinanza della Corte di
appello di Bari. Il primo di essi consisterebbe nel fatto che la Corte
stessa non ha accertato preventivamente la natura dell'atto rispetto al
quale era insorta la controversia.
Tale censura non è fondata, perché dalla lettura dell'ordinanza
di rinvio si ricava chiaramente che la Corte di appello ha condiviso
sul punto di fatto la convinzione del Tribunale, che dal rogito
notarile non risultava espressamente che la donazione fosse stata fatta
"in riguardo di un determinato futuro matrimonio" ai termini dell'art.
785 Cod. civ., così che non vi erano altri accertamenti di fatto da
compiere. Sul punto di diritto, invece, la Corte di merito ha mostrato
di dissentire dall'opinione del Tribunale, che l'art. 20 della legge
stralcio prevedesse proprio ed esclusivamente le donazioni fatte ai
sensi dell'art. 785 Cod. civ., o quanto meno ha ritenuto non
manifestamente infondati i dubbi sulla identità delle due fattispecie,
ed ha esattamente pronunciato rimettendo a questa Corte la questione di
legittimità costituzionale relativa.
Il secondo vizio dell'ordinanza di rinvio è ravvisato nel mancato
esame della manifesta infondatezza della questione relativa alla
asserita efficacia vincolante del parere della Commissione
interparlamentare.
Su questo punto si deve osservare che, mentre gli attori e
appellanti Cuttano avevano dato nei giudizi di merito ed hanno
continuato a dare in questa sede un particolare rilievo alla tesi della
efficacia vincolante di quel parere, l'ordinanza di rinvio si è
limitata a farvi accenno, nei termini seguenti: "Ed è appena il caso
di accennare che la Commissione parlamentare prevista, dagli artt. 5
legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 e 2 legge 21 ottobre 1950, n. 841, si
è espressa in termini favorevoli agli appellanti, sicché, in sede di
controllo di legittimità, si dovrà anche interloquire sulla natura
vincolante o meno del parere". Tuttavia anche se la formula usata non
è la più perspicua, non pare dubbio che, esprimendosi così come si
espresse nell'ordinanza, la Corte di merito ha fatto intendere che
considerava tale questione rilevante per il giudizio e non
manifestamente infondata.
Dal disposto dell'art. 5 della legge Sila, richiamato nell'art. 1
della legge stralcio, risulta che il parere della Commissione, composta
di tre senatori e di tre deputati eletti dalle rispettive Camere, è
sicuramente obbligatorio, perché il Governo è autorizzato ad
esercitare il potere conferito ad esso dalle leggi di delegazione
"sentito il parere" della Commissione stessa; ma non si ricava da
alcuna norma che tale parere sia vincolante, né i lavori preparatori,
sui quali la difesa dei Cuttano ha compiuto una diligente indagine,
possono considerarsi decisivi per giungere ad una conclusione non
contemplata espressamente dalla legge. E ciò è già stato osservato
da questa Corte nella sentenza n. 60, del 13 maggio 1957.
Con che non si vuol dire che a quel parere non si debba riconoscere
un valore notevole, specialmente quando sia stato espresso alla
unanimità, come nella specie, potendo anche esso fornire elementi di
valutazione degni della massima considerazione.
La questione fondamentale della presente causa concerne la
interpretazione del primo comma dell'art. 20 della legge stralcio (21
ottobre 1950, n. 841), che dichiara inefficaci di diritto, nei
confronti degli Enti di riforma, tutti gli atti tra vivi a titolo
gratuito posteriori al 1 gennaio 1948, "ad eccezione delle donazioni in
contemplazione di matrimonio". Si domanda se la fattispecie descritta
in tale disposizione debba ritenersi identica a quella prevista
nell'art. 785 Cod. civ., intitolato "donazione in riguardo di
matrimonio" e regolante "la donazione fatta in riguardo di un
determinato futuro matrimonio".
È noto che la figura della donazione obnuziale ha caratteri
particolari, in quanto gode di uno speciale regime formale, è
concepita come un negozio unilaterale, valido ed irrevocabile senza
bisogno di accettazione del donatario, ma subordinato al fatto che
segua il matrimonio; la celebrazione di questo funziona da condicio
iuris: e determina il momento della efficacia della donazione
obnuziale.
La espressione usata nella legge stralcio, che riproduce quella
già adoperata nell'art. 27 della legge Sila, non corrisponde
testualmente a quella dell'art. 785 Cod. civ., nella quale si richiede
il richiamo ad "un determinato futuro matrimonio". Anche senza voler
attribuire eccessiva importanza alla differenza dei testi, e pur
ammettendo che il legislatore della riforma fondiaria intendesse pur
sempre richiamare il concetto della donazione obnuziale, non si può
non riconoscere che nelle leggi del 1950 appare temperato notevolmente
il rigore formale dell'art. 785 Cod. civ., il quale avrebbe anche
potuto essere in quelle richiamato puramente e semplicemente, se si
fosse voluto riprodurre la stessa norma.
Di conseguenza, la Corte ritiene che, quando risulti in fatto,
esaurientemente dimostrato che una donazione è stata posta in essere
proprio in riguardo a un determinato futuro matrimonio, essa rientri
fra quelle previste dall'art. 20 della legge stralcio, anche se l'atto
formale non contenga una espressa menzione del matrimonio contemplato.
Deve ammettersi, in altri termini, la interpretazione della
volontà delle parti; e quando, come nella specie, essa dà risultati
che coincidono con le conclusioni del parere unanime della Commissione
interparlamentare, particolarmente rilevante anche perla conoscenza
degli elementi di fatto, la dichiarazione formale richiesta nell'art.
785 Cod. civ. può considerarsi superflua.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta la eccezione pregiudiziale proposta dall'Avvocatura
generale dello Stato:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e del decreto presidenziale 6
dicembre 1952, n. 4249, in riferimento alle norme contenute negli artt.
76 e 77, primo comma, della Costituzione e nell'art. 5 della legge 12
maggio 1950, n. 230, proposte con l'ordinanza 13 luglio 1956 della
Corte di appello di Bari, pronunciata nella causa promossa da Cuttano
Giuseppe e Matteo contro la Sezione speciale per la riforma fondiaria
dell'Ente Puglia e Lucania;
dichiara la illegittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Repubblica, n. 4249 in data 6 dicembre 1952, in
riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma,
della Costituzione e nell'art. 20, primo comma, della legge 21 ottobre
1950, n. 841, in quanto ha disposto la espropriazione di un fondo
donato in contemplazione di matrimonio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte