Sentenza n. 78/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1968 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6r.d.l. 981/1931
- art. 6legge 981/1931
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del R. D.
L. 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355,
che approva il Piano regolatore della città di Roma e le norme per la
sua attuazione, promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1967 dal
Consiglio di Stato - sezione IV - su ricorso della Società italiana
beni immobili contro il prefetto ed il Comune di Roma, iscritta al n.
259 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 321 del 23 dicembre 1967.
Visti gli atti di costituzione del Comune di Roma e di intervento
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1968 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
uditi l'avv. Giulio Marchetti, per il Comune di Roma, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Consiglio di Stato ha proposto, con ordinanza 7 aprile
1967, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del R. D.
L.6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355,
che approva il Piano regolatore della città di Roma e le norme per la
sua attuazione. Secondo il Consiglio la norma predetta contrasta con
l'art. 42, terzo comma, della Costituzione perché impone, ai
proprietari di terreni confinanti con le nuove vie e le nuove piazze
contemplate nel piano predetto, di cedere gratuitamente al Comune il
suolo corrispondente alla metà della larghezza stradale per ogni
fronte, fino al massimo di un quinto dell'area totale della proprietà
e per una profondità non superiore di dieci metri, salvo che della
restante area una parte maggiore della metà venga a sua volta
espropriata.
Il 14 novembre 1967 l'ordinanza è stata notificata alla Società
italiana beni immobili, al prefetto di Roma, al sindaco di Roma e al
Presidente del Consiglio dei Ministri. È stata comunicata ai
Presidenti delle due Camere l'11 novembre 1967 e pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 23 dicembre 1967, n. 321.
Si è costituito in giudizio il Comune ed è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. - Nelle deduzioni 11 gennaio 1968 il Comune rileva che esiste
una compensazione tra il valore delle aree cedute gratuitamente ed il
contributo di miglioria di cui all'art. 7 della legge impugnata, reso
obbligatorio con l'art. 1 della legge 17 ottobre 1935, n. 1987. Il
risultato dell'espropriazione si concreta, in generale, in un
incremento di valore a beneficio delle residue porzioni della
proprietà privata; incremento che non è integralmente assorbito dal
contributo di miglioria perché la misura di esso è stabilita,
dall'art. 7 della legge impugnata, in ragione della metà dell'aumento
effettivo. Il piano regolatore veniva a comprendere aree esterne al
precedente piano del 1909, quindi aree agricole, con l'attribuzione ad
esse di una edificabilità concreta, con tutti gli incommensurabili
vantaggi che ne derivano; di fronte ai quali era soltanto apparente il
sacrificio della cessione gratuita, tanto più che il limite entro cui
essa poteva essere pretesa, il quinto dell'area totale, rappresentava
soltanto la ipotesi eccezionale.
Nel suo atto di intervento del 12 gennaio 1968 il Presidente del
Consiglio considera che l'obbligo di cui si tratta non poteva dal
legislatore essere atteggiato del tutto indipendentemente dalla
considerazione che, per quelle zone, il Comune assumeva gli oneri
dell'urbanizzazione e delle lottizzazioni, che normalmente sono a
carico dei privati, e che recavano vantaggio ai proprietari dei fondi
confinanti con le nuove strade; la disposizione impugnata costituiva
perciò un giusto contemperamento delle esigenze e degli interessi
privati con quelle dell'assetto urbano e cioè della collettività.
Rileva inoltre che, in base all'art. 7 della legge impugnata, la
cessione trova ulteriore corrispondenza anche in un ulteriore
indennizzo, che viene calcolato in detrazione nel computo del
contributo di miglioria.
Nella memoria 29 maggio 1968 il Comune, ribadite le considerazioni
già svolte, ha fatto presente che l'art. 24 della legge urbanistica 17
agosto 1942, n. 1150, ha previsto la possibilità di imporre al
proprietario frontista, a scomputo del contributo di miglioria, una
cessione analoga a quella di cui alla norma denunciata; e l'art. 28
della legge 6 agosto 1967, n. 765, permette la lottizzazione dei
terreni prima che siano approvati i piani particolareggiati di
esecuzione, a condizione che i proprietari cedano gratuitamente le aree
necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ne
risulta un principio di compartecipazione dei privati alle
realizzazioni urbanistiche nell'ambito di un piano regolatore, in
relazione al quale l'art. 14 della legge impugnata prevede che, per le
lottizzazioni di terreni situati fuori del perimetro del piano, i
lottizzatori sono tenuti, non solo a cedere gratuitamente le sedi
stradali, ma a provvedere a proprie spese all'impianto dei pubblici
servizi. La legge si è preoccupata di evitare che le aree delle zone
periferiche destinate a nuove strade o piazze venissero pagate come
aree edificabili mentre non lo erano in precedenza. Impropriamente si
è parlato di espropriazione, perché essa è necessario solo se è
necessario integrare la cessione per acquisire una superficie maggiore.
3. - All'udienza dell'11 giugno 1968 i difensori delle parti hanno
illustrato le rispettive deduzioni. Considerato in diritto :
La questione è priva di fondamento.
L'obbligo di trasferimento gratuito previsto dall'art. 6 del R. D.
L. 6 luglio 1931, n. 981, che approva il Piano regolatore di Roma, in
realtà non è senza corrispettivo.
Esso sussiste unicamente se al proprietario rimane una parte non
inferiore alla metà dell'area residua (terzo comma del predetto art.
6); e quando esiste, il proprietario beneficia, in compenso, di una
riduzione del contributo di miglioria imponibile sulla parte residua,
in misura equivalente al valore dell'area trasferita (art. 7, primo
comma). Cosicché in effetti egli, mediante la riduzione del contributo
suddetto, viene ad essere indennizzato per la perdita patrimoniale
subita.
Il Comune, in forza dell'art. 1 del R. D.L. 17 ottobre 1935, n.
1987, è tenuto ad imporre questo contributo; e pertanto non è
supponibile che in concreto il diritto del proprietario resti
pregiudicato; tanto più che il logico presupposto della legge è che
il contributo di miglioria sulla parte della proprietà che rimane dopo
il trasferimento, sia di somma superiore o uguale al valore della parte
trasferita.
È il caso di aggiungere che l'art. 24, primo comma, della legge
urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, invece dell'obbligo di cui si
tratta, statuisce che il Comune può imporre il trasferimento a
scomputo del contributo di miglioria; e, pur essendo vero che la norma
non si applica in relazione al piano regolatore di Roma del 1931, essa
potrebbe financo lasciare arguire che la disposizione impugnata stia
fuori dall'orbita dell'art. 42 della Costituzione, per essere un modo
di adempimento dell'obbligazione inerente al contributo di miglioria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 del R. D. L. 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge
24 marzo 1932, n. 355, che approva il Piano regolatore della città di
Roma e le norme per la sua attuazione, sollevata dal Consiglio di Stato
con ordinanza 7 aprile 1967, in riferimento all'art. 42, terzo comma,
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.
ECLI:IT:COST:1968:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte