Sentenza n. 78/1970
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/06/1970 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3r.d. 560/1923
- art. 1r.d. 560/1923
- art. 2r.d. 560/1923
- art. 9r.d. 560/1923
- art. 10r.d. 560/1923
- art. 12r.d. 560/1923
citata
- art. 12d.lgs. 525/1948
- art. 2r.d.l. 105/1930
- art. 3r.d.l. 105/1930
- art. 4r.d.l. 105/1930
- art. 6r.d.l. 105/1930
- art. 7r.d.l. 105/1930
- art. 9r.d.l. 105/1930
- art. 1legge 611/1930
- art. 2d.l. 2/1956
- art. 3d.l. 2/1956
- art. 10d.l. 2/1956
- art. 8d.l. 2/1956
- art. 27legge 87/1953
- art. 4legge 87/1953
- art. 5r.d.l. 105/1930
- art. 8r.d.l. 105/1930
- art. 2legge 611/1930
- art. 3legge 611/1930
- art. 10legge 611/1930
- art. 12legge 611/1930
- art. 12d.l. 2/1956
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle seguenti
norme in materia di fiammiferi e apparecchi automatici di accensione:
a) art. 3 del R.D. 11 marzo 1923, n. 560, e artt. 1, 2, 9, 10 e 12
della convenzione annessa;
b) artt. da 2 a 15 del R.D.L. 26 febbraio 1930, n. 105 convertito
nella legge 1 maggio 1930, n. 611, e artt. 1, 2, 3, 10 e 12 della
convenzione annessa;
c) art. 1 del D.Lg. 17 aprile 1948, n. 525, e art. 12 della
convenzione aggiuntiva;
d) art. 8 del D.L. 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16
marzo 1956, n. 109;
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 novembre 1968 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra la società Ronson, il Consorzio
industrie fiammiferi e la società per azioni Fabbrica fiammiferi ed
affini (SAFFA), iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo
1969;
2) ordinanza emessa il 29 aprile 1969 dal Consiglio di Stato - sez.
VI - sul ricorso della società Ronson contro il Ministero delle
finanze ed il Consorzio industrie fiammiferi, iscritta al n. 309 del
registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 243 del 24 settembre 1969.
Visti gli atti di costituzione delle società Ronson e SAFFA e del
Consorzio industrie fiammiferi e l'atto d'intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 aprile 1970 il Giudice relatore
Michele Fragali;
uditi gli avvocati Feliciano Benvenuti e Antonio Sorrentino, per la
Ronson, l'avv. Enrico Guicciardi, per la SAFFA, gli avvocati Massimo
Severo Giannini, Arturo Carlo Jemolo e Giuliano Mastrogiovanni, per il
Consorzio, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio
Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Un'ordinanza 14 novembre 1968 del tribunale di Milano,
pronunziata in una causa promossa dalla società Ronson contro il
Consorzio industrie fiammiferi (CIF) e la società per azioni Fabbrica
fiammiferi ed affini (SAFFA), ha posto in dubbio che con gli artt. 41 e
43 della Costituzione, siano compatibili:
a) gli artt. 2 a 15 del R.D.L. 26 febbraio 1930, n. 105, convertito
nella legge 1 maggio 1930, n. 611, in quanto estendono alla produzione
ed alla vendita degli accenditori azionati da pietrina focaia e di
qualsiasi altro oggetto capace di produrre fiammella, scintille od
incandescenza, il monopolio che il R.D. 11 marzo 1923, n. 560, aveva
istituito a favore del Consorzio industria fiammiferi;
b) l'art. 8 del DL. 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge
16 marzo 1956, n. 109, in quanto stabilisce che rimangono in vigore
tutte le disposizioni sopra ricordate in ordine alla produzione e
vendita degli apparecchi di accensione.
La ragione del ventilato sospetto di illegittimità costituzionale
consisterebbe nel fatto che, mentre il monopolio dei fiammiferi a
favore del Consorzio si accompagna ad una imposta di fabbricazione e ad
un dazio doganale e il monopolio opera come il mezzo più idoneo alla
riscossione dei due tributi, l'analoga riserva per gli accenditori non
ha alcuna finalità fiscale, né diretta né indiretta.
Il tribunale spiega che l'imposta di fabbricazione sugli
accenditori è stata abolita con la legge 16 marzo 1956, n. 109, e
sostituita con un diritto annuale a carico di tutti i detentori degli
apparecchi, pagato mediante acquisto di marche in vendita presso gli
esercizi autorizzati; e pertanto questo secondo monopolio non assolve
più al compito indiretto di garantire il gettito dell'imposta sui
fiammiferi limitando il numero degli accenditori introdotti sul
mercato. È del resto opinabile che gli accenditori, così come oggi
sono prodotti e venduti sul mercato italiano, siano succedanei ai
fiammiferi, in guisa da ritenere che, ad un minore smercio dei primi,
corrisponda un maggior consumo dei secondi.
Il monopolio predetto non riguarda poi né un servizio pubblico
essenziale né una fonte di energia, né infine una attività di
preminente interesse generale; nemmeno implica controllo o
programmazione dell'attività economica privata del settore. A parte
che tale controllo e tale programmazione non potrebbero assolvere a
fini sociali, dato che si riferirebbero a prodotti voluttuari idonei a
soddisfare unicamente esigenze di eleganza e di lusso.
2. - Successivamente, un'ordinanza 29 aprile 1969 del Consiglio di
Stato, emessa in un procedimento relativo a ricorsi proposti dalla
Ronson contro il Ministero delle finanze e il Consorzio, ha
prospettato, in relazione agli artt. 3, 41 e 43 della Costituzione,
l'illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 3 R.D. 11 marzo 1923, n. 560, e degli artt. 1, ultimo
comma, 2, 9, 10 e 18 della convenzione annessa, dell'art. 1 del D.Lg.
17 aprile 1948, n. 525, e dell'art. 12 della convenzione annessa, in
quanto attribuiscono al Consorzio il monopolio per la fabbricazione e
la vendita dei fiammiferi;
b) degli artt. 2 e 4 R.D.L. 26 febbraio 1930, n. 105, convertito
nella legge 1 maggio 1930, n. 611, nonché degli artt. 1, 2 ,3, 10 e 12
della convenzione annessa, in quanto estendono il monopolio del
Consorzio alla produzione, alla vendita e all'importazione degli
accenditori;
c) dell'art. 8 D.L. 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge
16 marzo 1956, n. 109, in quanto dispone che rimangono in vigore le
disposizioni relative al monopolio degli apparecchi di accensione.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto manifestamente infondata altra
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 R.D. 11 marzo
1923, n. 560, per violazione dei limiti della delegazione data al
Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601. Ha affermato che il
decreto del 1923 ha istituito un vero e proprio monopolio esclusivo.
L'art. 4 del D.Lg.Lgt. 12 ottobre 1944, n. 317, è vero, attribuì al
Ministero delle finanze il potere di consentire l'apertura di nuove
fabbriche per necessità di approvvigionamento e nei casi di nuovi
processi di fabbricazione riconosciuti vantaggiosi dal punto di vista
economico - fiscale. Ma, anzitutto, sorge il dubbio che detta norma sia
stata implicitamente abrogata dal D.L. 17 aprile 1948, n. 525; e
comunque essa prevede ipotesi legate ad avvenimenti del tutto
eccezionali e forse, con riferimento alla prima ipotesi, meramente
illusori.
Non trova riscontro nella legge l'assunto che il monopolio sarebbe
stato istituito per fini sociali individuati nell'esistenza di
contenere il prezzo dei fiammiferi e di mantenerlo uniforme in tutto il
territorio nazionale; e peraltro l'esistenza di tali fini non è
conciliabile con lo scopo fiscale cui il monopolio vuole assolvere e
che tende, di regola, a percepire una imposta elevata attraverso
l'imposizione di un prezzo pure elevato. Si ha invece un monopolio
fiscale indiretto per lo Stato, ma diretto nei rapporti del Consorzio,
soggetto privato; e non può neanche opinarsi che le norme impugnate
realizzino un ordinamento di settore rientrante nell'ambito dell'art.
41, terzo comma, della Costituzione.
È dubbio inoltre che la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi
realizzino una di quelle situazioni obiettive e soggettive prevedute
dall'art. 43 della Costituzione, che legittima un monopolio di diritto
solo in favore dello Stato, di enti pubblici e di comunità di
lavoratori o di utenti, non anche in favore di un consorzio di imprese
private.
Secondo il Consiglio di Stato le norme di cui si tratta ledono
infine la regola di eguaglianza in quanto, per il tramite del
Consorzio, apparirebbe fatta ad un gruppo di imprese, costituenti un
numero chiuso, un ingiustificato privilegio. Quanto al monopolio degli
accenditori, ritenuti dal legislatore succedanei dei fiammiferi,
valgono per il giudice a quo le stesse considerazioni esposte per il
monopolio dei fiammiferi; e inoltre vale il fatto che, istituito il
diritto speciale a carico del detentore degli accenditori stessi, è
venuta a mancare la ragione di mantenere in vigore il sistema.
3. - La società Ronson ha ribadito le considerazioni svolte nelle
ordinanze di rinvio, ed ha aggiunto che non risponde a fini di
preminente interesse generale tutelare le imprese consorziate
consentendo ad esse di evitare la concorrenza attraverso l'impedimento
al sorgere di altre fabbriche in Italia, l'aumento dei prezzi, la
limitazione delle importazioni e simili strumenti.
La Ronson ha giudicato equivoco e inaccettabile riferire al
Consorzio la titolarità di un monopolio fiscale indiretto, a parte che
tale giustificazione non potrebbe riguardare il monopolio degli
accenditori, non soggetti ad imposta di fabbricazione. Se si potesse
legittimare un monopolio commerciale ed industriale a favore di una
ristretta categoria di operatori economici solo perché il prodotto è
soggetto ad imposta di fabbricazione, si favorirebbe l'aggiramento
delle norme costituzionali, bastando istituire quell'imposta su un
prodotto qualsiasi per attribuire al privato una situazione
monopolistica. Il contenimento del prezzo dei fiammiferi, che si dice
finalità di ordine sociale perseguita della legge denunziata non si
realizza assoggettandoli a un pesante tributo.
Non si parli di ordinamento settoriale inquadrabile nella
previsione dell'art. 41, ultimo comma, della Costituzione, perché è
difficile scorgere i fini pubblici e sociali che giustificano
quell'ordinamento, e perché l'articolo predetto consente limitazioni e
controlli, senza pregiudizio della libertà di iniziativa, mentre il
monopolio di poche imprese sopprime l'iniziativa stessa. L'art. 4
D.Lg.Lgt. 12 ottobre 1944, n. 317, accordò al Ministero delle finanze
la facoltà di consentire l'apertura di nuove fabbriche di fiammiferi
che avrebbero fatto parte del Consorzio, ma non nuove fabbriche di
accenditori, e fu dettato per legittimare una fabbrica di fiammiferi
che era sorta in Sicilia quando l'isola era ancora separata dal
restante territorio nazionale: tale facoltà fu esercitata una sola
volta con d.m. 19 febbraio 1946 per una fabbrica di Catania. Comunque,
anche per il Consiglio di Stato è da contestarsi che la norma continui
ad aver vigore, perché le norme di esecuzione allegate al D.Lg. 17
aprile 1948, n. 525, elencano le fabbriche facenti parte del Consorzio,
e ne riconfermano perciò il carattere chiuso; esse limitano a casi
eccezionali la possibilità di includere nuove fabbriche.
La lesione del principio di eguaglianza è poi manifesta, dato che
non può, in alcun modo, giustificarsi la posizione di privilegio fatta
alle poche fabbriche consorziate.
4. - Il Consorzio fiammiferi dubita della rilevanza della questione
promossa dal tribunale, sotto il profilo che la causa di merito ha
titolo in un'asserita concorrenza sleale, mentre le norme impugnate
sono limitatrici della concorrenza.
Circa il merito ha rilevato che il Consorzio non è un organismo al
quale sia stata riservata una qualche attività ex art. 43 della
Costituzione, ma è semplicemente un consorzio obbligatorio di
produttori di fiammiferi e di accenditori, ed è un intermediario fra
Ministero delle finanze, da un lato, i produttori, gli importatori e
gli esportatori di prodotti suddetti, da un altro lato, e i rivenditori
da un altro lato ancora. La costituzione di un consorzio obbligatorio
è strumento strutturalmente del tutto diverso da quello della riserva
di attività, che fa perdere a chicchessia la legittimazione a svolgere
l'attività riservata; mentre le norme denunziate mantengono ferma la
libertà di iniziativa, e soltanto la assoggettano alla regola della
partecipazione all'organizzazione consortile. Il che non è vietato
dall'art. 41, in quanto i consorzi obbligatori sono strumenti di
programmazione o di controllo dell'attività economica privata a fine
di indirizzo e di coordinamento per finalità sociale. Questa finalità
risulta dallo statuto del Consorzio e l'Amministrazione della finanza
si avvale di questo come di un proprio delegato alla vigilanza
sull'attività delle imprese consorziate; cosicché si ha esercizio
privato di servizi e di funzioni pubbliche. Il sistema adottato ha il
vantaggio, rispetto ad altri ordinamenti sezionali, di permettere la
gestione degli stessi partecipanti al Consorzio, là dove la gestione
diretta dello Stato o quella di un ente pubblico ha carattere
autoritativo.
5. - La Fabbrica fiammiferi ed affini (SAFFA), deducendo nella
causa promossa dal Consiglio di Stato, ha chiesto la restituzione a
questo degli atti per un approfondito esame della questione relativa
all'art. 4 del D.Lg.Lgt. 12 ottobre 1944, n. 317, sul cui attuale
vigore è stato espresso soltanto un dubbio insussistente. In entrambe
le cause la SAFFA ha fatto presente la necessità di esaminare le norme
denunziate nel loro complesso, perché la disciplina legislativa degli
accenditori è stata sempre espressamente dettata in funzione di quella
dei fiammiferi, e cioè in quanto i primi erano e sono idonei a
sostituire, nell'uso, i secondi; essa è stata mantenuta anche dopo
l'abolizione dell'imposta di fabbricazione, in vista di quella
idoneità che le leggi hanno affermato e riaffermato da oltre mezzo
secolo. L'erario ricava una entrata, così dalla vendita degli uni,
come dalla vendita degli altri, e il risultato ottimale è ottenuto con
il coordinamento della disciplina legislativa di entrambi.
Il legislatore non ha voluto collettivizzare il settore, come è
nel fine dell'art. 43 della Costituzione, ma destatizzarlo; esso ha
ritenuto che le relative attività presentino profili di pubblico
interesse, sia sotto l'aspetto fiscale, sia sotto l'aspetto sociale, ed
ha creato un ordinamento sezionale, alla testa del quale ha posto il
Ministero delle finanze e il Consorzio come organo del Ministero. Ha
preferito il sistema dell'autoamministrazione a quello
dell'amministrazione a mezzo di ente pubblico; se qualche funzione
consortile potesse ricondursi al concetto di monopolio, ciò
deriverebbe dalla qualità di concessionario dello Stato che la legge
conferisce al Consorzio.
6. - Anche il Presidente del Consiglio ha affermato che
l'istituzione del monopolio di produzione e distribuzione dei
fiammiferi ha trovato ragione nella necessità di assicurare, non solo
la riscossione dell'imposta di fabbricazione, ma anche la distribuzione
dei fiammiferi in tutto il territorio dello Stato al prezzo fissato dal
Ministero delle finanze; ha rilevato pure che il monopolio degli
accenditori è complementare a quello dei fiammiferi e assolve al
compito di garantire indirettamente il conseguimento delle sue
finalità difendendo il notevole cespite ricavato dall'imposta sui
fiammiferi. Ha soggiunto che l'istituzione del monopolio dei fiammiferi
rende possibile la migliore realizzazione del pubblico servizio di
distribuzione del prodotto in tutto il territorio statale ad un prezzo
uniforme fissato autoritariamente: i fiammiferi sono prodotti di
primissima necessità ed estremamente poveri, e la loro produzione e la
loro vendita costituiscono attività aventi un fine di generale
utilità e di preminenti interessi generali. Non si tratta di prodotti
del tutto voluttuari e di lusso; peraltro la sottrazione, allo smercio
dei fiammiferi, delle zone di mercato più ricche' potrebbe ostacolare
gli scopi che il monopolio si prefigge.
Esso non può essere illegittimo solo perché il soggetto
beneficiario del diritto riservato è una persona giuridica privata,
essendosi organizzata la riscossione dell'imposta di fabbricazione
creando un solo soggetto debitore d'imposta. Non è esatto che il
monopolio sia a favore del Consorzio che fissa un prezzo tale da
garantirgli i vantaggi economici che derivano dalla posizione
monopolistica: il prezzo di vendita dei fiammiferi è fissato dallo
Stato per il perseguimento delle finalità dello stesso. La finalità
fiscale è conciliabile con quella sociale: il monopolio del sale, pur
essendo imperniato sullo scopo tributario, assicura il controllo dello
Stato sopra una merce di prima necessità, sul suo prezzo e sulla sua
regolare somministrazione, così da meglio realizzare un servizio di
prima necessità in tutto il territorio nazionale.
7. - Nelle memorie difensive le parti hanno insistito nei punti di
vista suesposti e li hanno illustrati; hanno confutato argomenti ex
adverso opposti.
La Ronson ha riproposto la questione di legittimità costituzionale
del R.D. 11 marzo 1923, n. 560, istitutivo del Consorzio, perché
emanato in eccesso della delegazione contenuta nella legge 3 dicembre
1922, n. 1601, la quale si era limitata a riordinare il sistema
tributario allo scopo di semplificarlo, di adeguarlo alle necessità di
bilancio e di meglio distribuire il carico delle imposte: nei termini
di questa delegazione non può ricomprendersi la possibilità di
istituire un così detto monopolio fiscale indiretto. La Ronson ha poi
contestato che le ordinanze di remissione siano viziate nell'esame
della rilevanza: tanto il tribunale di Milano quanto il Consiglio di
Stato vi hanno proceduto con ampia motivazione sottratta al controllo
della Corte.
Il tribunale, soggiunge la Ronson ha precipuamente rilevato che le
norme su un monopolio legale non derogano alla disciplina della
concorrenza sleale e anche il comportamento del monopolista può dar
luogo ad atti di tal genere. Il Consiglio di Stato, sempre secondo la
Ronson, ha fondato la sua convinzione sulla normativa che esso doveva
applicare, la quale, a suo giudizio, impedisce che le autorizzazioni
richieste possano essere concesse a soggetti diversi dal Consorzio: se
ha espresso dubbi sull'attuale vigore dell'art. 4 del D.Lg.Lgt. 12
ottobre 1944, n. 317, lo ha fatto in sede di giudizio sulla non
manifesta infondatezza. È irrilevante definire la natura dei compiti
del Consorzio, perché ciò che interessa è che l'art. 4 predetto apre
il Consorzio soltanto in casi eccezionali, perché sono del consorzio i
vantaggi del monopolio, cosicché non può ritenersi che persegua fini
sociali; perché lo stesso monopolio fiscale è incompatibile con
l'art. 43 della Costituzione, che consente di sottrarre all'iniziativa
privata alcuni rami di attività economica sulla base di presupposti
che nulla hanno da vedere con lo scopo tributario; perché l'esazione
dell'imposta di fabbricazione non richiede alcuna necessaria
intermediazione di enti monopolistici e l'estensione del monopolio a
prodotti, come gli accenditori, non più soggetti a tale imposta;
perché il regime denunciato danneggia gli interessi fiscali dello
Stato, in quanto il consorzio segue una politica di prezzi che
favorisce l'incremento del contrabbando nel campo degli accenditori;
perché il sistema che riguarda questi ultimi ha dato luogo a rilievi
da parte della Commissione della C.E.E. che ne ha raccomandato il
riordinamento.
Il Consorzio, a sua volta, ha spiegato che il Consiglio di Stato
non si è proposto il problema di interpretare l'art. 4 suddetto in
modo da chiarire se la necessità di approvvigionamento che permette
l'ammissione di nuovi consorziati sia soltanto un evento straordinario
o anche il normale incremento dei consumi. Ha rilevato che il proprio
compito solleva l'amministrazione dello Stato da quegli oneri e da quei
rischi che avevano fortemente inciso sul regime anteriore alle norme
denunziate; che l'ammissione al consorzio dipende da atti autorizzativi
del Ministero delle finanze e non da discrezionalità consortile; che
il prezzo dei fiammiferi è fissato da una commissione ministeriale, la
quale propone anche l'aliquota d'imposta, in modo che il tributo sia
pari almeno al 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico; che il
Consorzio garantisce il pagamento dell'imposta anche relativa agli
accenditori e ne anticipa l'ammontare; che ad esso non viene attribuito
alcun utile, e i proventi che ricava dalla vendita di alcuni tipi di
accenditori servono a ripianare le deficienze di gestione dell'imposta
che vi si riferisce; che anche attività economiche private possono
assolvere fini di utilità generale; che, per realizzare tali fini,
secondo la giurisprudenza di questa Corte, è legittima financo la
protezione di una categoria di fronte ad una altra; che spetta al
legislatore apprezzare quali strumenti siano più idonei a realizzare
quei fini, avendo presente l'insegnamento della Corte, la quale non ha
ritenuto la concorrenza di per sé idonea ad attuarli; e, in linea di
principio, non ha creduto di escludere un interesse sociale per la sola
considerazione della natura voluttuaria di un prodotto; che, allorché
si tratta di succedanei di un genere soggetto ad imposta, è
ragionevole criterio legislativo non disancorare le rispettive
normazioni, ad evitare che l'uso degli stessi contragga la
fabbricazione e il commercio dei primi, e incida perciò sul rendimento
dell'imposta.
La SAFFA rileva che, fin dal D.Lg.Lgt. 31 agosto 1916, n. 1090, lo
Stato si è assunto il compito di ripartire tra le singole fabbriche il
fabbisogno complessivo per la vendita al pubblico dei fiammiferi:
l'ordinamento successivo altro perciò non ha fatto se non trasferire
al Consorzio l'esercizio di quel compito, il quale implicava
l'organizzazione della fabbricazione per il consumo interno e
l'organizzazione della vendita al pubblico. Si è instaurato cioè il
regime della concessione; ed è indifferente che lo Stato provveda ad
un servizio pubblico o ad una impresa pubblica mediante una gestione
diretta, mediante un ente strumentale o mediante concessione. Il
Consorzio peraltro ha il monopolio, non della fabbricazione dei
fiammiferi, che è ancora attività privata soggetta ad atto
autorizzativo, ma della vendita, cioè quel monopolio che era già
stato riservato al Ministero delle finanze. Si va fuori dall'art. 43
della Costituzione, perché non v'è stato trasferimento coattivo di
imprese alla mano pubblica ma, se mai, trasferimento dell'esercizio di
un'attività statale alla mano privata.
La situazione non è mutata rispetto alla legge del 1916 per la
quale il produttore di fiammiferi era tenuto a cedere l'intera
produzione allo Stato: lo Stato perciò poteva rifiutare la licenza di
fabbricazione sotto il profilo che il consumo interno era coperto o
consentirla soltanto per l'esportazione, così come oggi può negare la
partecipazione al Consorzio di altre imprese la cui istituzione non è
necessaria all'approvvigionamento; né al concessionario di vendita
può essere impedito di approvvigionarsi presso i fabbricanti di sua
scelta, perché anche egli ha una libertà economica. A tale libertà
corrisponde il sistema criticato, riguardante un'attività
istituzionalmente di spettanza statale, quindi estranea
all'esplicazione dell'iniziativa economica privata, che può essere
chiamata a collaborare con l'attività statale, senza pretendere una
libera esplicazione. Versandosi, nella specie, in un sistema di
concessione in esclusiva, non si potrebbe ammettere che altri possa
pretendere trattamento di eguaglianza senza rompere l'equilibrio fra
produzione e bisogno, presupposto per l'assolvimento della imposta da
parte del concessionario, e senza determinare una concorrenza a scapito
di quest'ultimo; a parte che ogni nuova concessione comporterebbe una
illegittima modificazione in senso riduttivo della concessione in atto.
La Presidenza del Consiglio esclude che sia equivoca la nozione di
monopolio indiretto, derivata dalle leggi impugnate: essa richiama la
situazione che sorge quando il soggetto escluso dal divieto è distinto
dal titolare dell'interesse che la legge ha voluto perseguire con
l'istituzione del monopolio, cosicché l'unico soggetto che può
produrre o vendere fa ciò, non già nell'interesse proprio, ma
nell'interesse del soggetto a cui spetta il monopolio. La legge ha
dettato norme precise per evitare che al Consorzio potessero derivare
vantaggi economici propri del monopolista, e il monopolio perciò è
dello Stato: la legge che istituisce una imposta di fabbricazione allo
scopo di creare un monopolio privato sarebbe viziata da illegittimità
costituzionale. L'art. 43 indica gli strumenti per combattere le
situazioni di monopolio privato, non già le situazioni create a favore
dello Stato per fini di pubblico interesse. Il dubbio sull'attuale
vigore dell'art. 4 del D.Lg.Lgt. 12 ottobre 1944, n. 317, si dissolve
considerando che il successivo D.Lg. 17 aprile 1948, n. 525, ha
prorogato la disciplina anteriore, non già l'ha modificata; e non v'è
nulla nel decreto del 1948 che sia incompatibile con la persistenza
dell'art. 4 predetto, richiamato peraltro nell'art. 1 del decreto
stesso. Anche il Presidente del Consiglio opina che le esigenze di
approvvigionamento che in base alla citata norma consentono altre
autorizzazioni di fabbricazione non debbono necessariamente risultare
da eventi eccezionali: per gli accenditori, gli artt. 2 e 3 R.D.L. 26
febbraio 1930, n. 105, attribuiscono al Consorzio la facoltà di
ammettere nuove fabbriche e di riservare la produzione eccedente il
contingente annuo di 63.000 apparecchi a fabbriche di nuova
istituzione.
8. - All'udienza del 22 aprile 1970 i difensori hanno confermato le
rispettive tesi è conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Le cause vanno decise con una sola sentenza a causa della loro
connessione, dato che per il monopolio degli accenditori è in
discussione la sua funzione protettiva di quello dei fiammiferi.
2. - Deve disattendersi l'istanza Ronson diretta alla verifica
della legittimità del decreto istitutivo del consorzio per eccesso dai
limiti della delegazione contenuta nella legge 3 dicembre 1922, n.
1601, sul cui fondamento il decreto fu emanato. La questione ha formato
oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato, che ne ha dichiarata
la manifesta infondatezza; il che influisce sulla causa promossa dal
tribunale di Milano.
Da respingere sono le richieste del Consorzio e della SAFFA di
provocare un più approfondito esame della rilevanza delle questioni
proposte, sia sotto il profilo di una asserita inconferenza della
questione rispetto al tema della causa promossa innanzi al tribunale di
Milano, che riguarda una pretesa concorrenza sleale, sia sotto il
riflesso di una allegata perplessità e insufficiente motivazione del
giudizio espresso dal Consiglio di Stato sull'attuale vigore dell'art.
4 del D.Lg.Lgt. 12 ottobre 1944, n. 317. Anche su tali questioni i
giudici del processo di merito hanno rispettivamente proceduto a
diffusa indagine; e peraltro le parti suddette non avvertono che il
giudizio di rilevanza su questioni di legittimità costituzionale deve
essere condotto sulla linea di una mera delibazione.
3 - Sono state sottoposte al giudizio di questa Corte anche alcune
disposizioni di convenzioni fra Stato e Consorzio allegate ad atti
legislativi od aventi forza di legge, e disposizioni esecutive pure
annesse ad atti di tale natura: si tratta di disposizioni che, per
espressa dichiarazione contenuta in tali atti, ne fanno parte
integrante e perciò ne acquistano il valore.
4. - Per quanto concerne la denuncia di illegittimità
costituzionale delle disposizioni del R.D. 11 marzo 1923, n. 560,
indicate nell'ordinanza del Consiglio di Stato, la Corte osserva che,
anteriormente alla emanazione di quelle norme, la vendita dei
fiammiferi occorrenti per il consumo interno era stata riservata
all'amministrazione finanziaria (art. 1 D.Lg.Lgt. 31 agosto 1916, n.
1090). L'amministrazione avrebbe dovuto rifornirsi acquistando il
prodotto da tutte le fabbriche esistenti, in una proporzione
corrispondente al contributo che ciascuna di esse aveva dato per
approvvigionare il mercato del triennio 1911-1913 (art. 3 terzo comma
D.Lg.Lgt. predetto); all'amministrazione era dato il potere di
limitare "l'uscita" dei fiammiferi dalla fabbrica in modo da mantenerla
nella misura dei "tempi normali di vendita" (art. 7, primo comma,
stesso decreto). Cosicché veniva indirettamente a limitarsi la
produzione per il consumo, la quale, in tal modo, risultava
contingentata per quote specifiche.
Tale ordinamento non trovò attuazione, perché il Ministro delle
finanze non determinò il giorno dal quale essa avrebbe dovuto avere
applicazione (art. 11 decreto citato); e fu sostituito da quello
disposto con le norme denunziate. Queste, emanate nell'esercizio della
delegazione accordata al Governo con la suddetta legge 3 dicembre 1922,
n. 1601, abolirono il "monopolio" statale di cui al citato D.Lg.Lgt. 31
agosto 1916, n. 1090, e istituirono "in sua vece" una imposta di
fabbricazione sui fiammiferi; ma istituirono anche un consorzio
obbligatorio fra i produttori dei fiammiferi destinati al consumo
interno, al quale fu affidata, non solo la vendita, ma altresì la
fabbricazione dei prodotti suddetti. Il consorzio doveva garantire il
gettito di tale tributo (art. 5, ultimo comma, R.D. 11 marzo 1923, n.
560), e prendere in consegna una quantità di marche corrispondente a
quella dei fiammiferi estratti da ciascuna fabbrica (art. 7 norme
allegate al D.Lg. 17 aprile 1948, n. 525); doveva distribuire le marche
fra le imprese consorziate (art. 5, terzo comma, R.D. del 1923) e
rendere mensilmente il conto delle marche esitate (art. 5, secondo
comma, stesso decreto); doveva ripartire i contingenti di produzione
fra le imprese predette (art. 5 convenzione allegata al citato decreto
del 1923) e distribuire fra i rivenditori di generi di monopolio il
prodotto finito (art. 7 stessa convenzione).
Con la costituzione del consorzio si volle certo attuare la
direttiva, segnata dalla legge di delegazione suindicata, di "ridurre
le funzioni dello Stato" nella materia tributaria: il consorzio ebbe
attribuite quelle incombenze che erano state in precedenza riservate
all'amministrazione finanziaria dal D.Lg.Lgt. 31 agosto 1916, n. 1090,
e ne rimase certo agevolato il conseguimento dei fini fiscali. Ma è
altrettanto sicuro che la scelta del sistema consortile, non essendo
stata ripetuta negli altri decreti emanati in base ai poteri delegati,
fu ispirata a quelle singolari situazioni dell'industria dei fiammiferi
alle quali accenna la relazione al disegno di legge di conversione del
decreto del 26 febbraio 1930 sugli accenditori, che dà al sistema
adottato dal decreto del 1923 il merito di aver permesso "all'industria
italiana dei fiammiferi di svilupparsi ed affermarsi è resistere alla
politica di assorbimento del trust svedese"; il che si è certo risolto
anche nella protezione dei lavoratori impegnati nel settore. Forse
anche è esatto opinare che l'istituzione del consorzio, secondo quanto
esso assume e secondo quanto assume la SAFFA, doveva permettere una
distribuzione capillare delle merci, in quanto prodotto di consumo
generale; vero è comunque che hanno ragione le parti quando deducono
che il consorzio assolve ad un tempo a fini fiscali e a fini economico
sociali, eppertanto l'obbligo dei produttori di assoggettarsi ad una
disciplina comune si può giudicare imposto, a parte le ragioni
fiscali, nell'esercizio razionale della potestà normativa di
prescrivere all'iniziativa privata limiti destinati a realizzare fini
di utilità socale (art. 41, secondo comma, della Costituzione). Ciò
che suscita problemi di legittimità costituzionale è invece il modo
di organizzazione del consorzio.
Il Consorzio venne chiuso agli imprenditori, non indicati nell'art.
3 R.D. del 1923, che non avessero domandato di parteciparvi entro un
dato termine (art. 1 convenzione allegata a tale decreto), e lo Stato
si impegnò a non consentire per il tempo successivo l'insediamento di
nuove imprese (art. 10 stessa convenzione). Quest'obbligo fu attenuato
con l'art. 4 del D.Lg.Lgt. 12 ottobre 1944, n. 317, che diede al
Ministero delle finanze la facoltà di dar licenza per nuove imprese
che avessero l'oggetto di produrre fiammiferi per il consumo interno;
ma esattamente il Consiglio di Stato ha giudicato che la norma non è
riuscita a dare al consorzio una struttura rispettosa della libertà di
iniziativa privata. Il Ministero può esercitare la facoltà
conferitagli solo nel caso di necessità di approvvigionamento o di
introduzione di nuovi processi di fabbricazione ritenuti vantaggiosi
dal punto di vista economico e fiscale, cioè in ipotesi del tutto
eccezionali; e non convince la tesi del Consorzio e della SAFFA, per
cui la facoltà ministeriale si riferisce anche ad ipotesi in cui la
necessità di approvvigionamento è provocata da accadimenti
straordinari: l'eccezionalità o la straordinarietà nella specie è
insita' nel concetto di necessità, perché è ovvio che una domanda di
partecipazione al Consorzio potrebbe essere accolta, in base alla norma
predetta, soltanto quando alla sopravvenuta "necessità" non potessero
provvedere gli imprenditori consorziati mediante ammodernamenti,
ampliamenti, nuovi finanziamenti, e cioè in casi impossibili o
difficili ad avverarsi, data la posizione economica e finanziaria del
Consorzio. Tanto più che, in base all'art. 36 delle norme allegate al
R.D.L. 18 gennaio 1932, n. 14, il Consorzio è tenuto ad introdurre
nella fabbricazione dei fiammiferi, su richiesta dell'amministrazione
finanziaria, quei perfezionamenti e quelle innovazioni che siano
riconosciuti vantaggiosi dal punto di vista tecnico e da quello
economico; cosicché resta impedito l'apporto perfezionativo o
innovativo di imprenditori estranei fino a quando il perfezionamento e
l'innovazione possono essere realizzati nel seno del consorzio, o
quanto meno si consentono al consorzio e ai consorziati scelte
meramente discrezionali fra l'accettazione di apporti estranei e
l'attuazione diretta delle opportune modificazioni nel processo
produttivo. Di fatto, nell'arco di venticinque anni, in virtù
dell'art. 4 del D.Lg.Lgt. del 1944 sono state accordate licenze
soltanto con riferimento a casi eccezionali: una fu data ad una
società siciliana costituitasi sotto il regime del governo militare
alleato, e quindi senza dubbio a titolo di sanatoria, l'altra fu
rilasciata per il Territorio libero di Trieste, certo in correlazione
alla situazione internazionale in cui questo si trovava, che esigeva
autonomia di rifornimenti. Si noti che, nel secondo caso,
l'autorizzazione fu data al Consorzio, non ad un consorziato, e che il
Consorzio dovette modificare lo statuto (d.m. 8 luglio 1952); cosicché
rimane acclarato che la "necessità" di approvvigionamento idonea ad
allargare la base soggettiva del consorzio, anche secondo
l'interpretazione data all'art. 4 del D.Lg.Lgt. del 1944, poteva
appagarsi mediante l'immissione di nuovi imprenditori nel consorzio
soltanto ove non avessero potuto sopperirvi lo stesso consorzio o i
consorziati neanche mediante il ricorso a mezzi straordinari adeguativi
dell'ordinamento produttivo e dell'ordinamento giuridico del consorzio.
È chiaro che questo sistema blocca e scoraggia ogni iniziativa
d'insediamento di nuove imprese da parte di terzi; epperò non si
potrebbe obiettare che. nel periodo preso in considerazione, non siano
state fatte proposte di allargamento dell'organizzazione consortile né
siano state respinte istanze a tal fine avanzate.
È allora del tutto irrilevante, quanto meno ai fini dell'odierno
processo costituzionale, discutere se il predetto art. 4 del D.Lg.Lgt.
12 ottobre 1944, n. 317, sia stato abrogato dall'art. 12 delle norme
esecutive allegate al D.Lg. 17 aprile 1948, n. 525, che, nell'estendere
alla produzione di esportazione l'obbligo dello Stato di non permettere
l'insediamento di nuove imprese, non richiamò il potere ministeriale
di licenza. Ammesso che l'art. 4 predetto sia sopravvissuto all'art. 12
su ricordato (e la Corte non è chiamata a pronunziarsi a tal
riguardo), il senso della norma non permette di decidere che
l'ordinamento attuale del settore si accordi con la regola di libertà
economica posta nell'art. 41, primo comma, della Costituzione.
I limiti che possono essere prescritti a tale libertà (secondo
comma predetto art. 41) non debbono essere tali da renderne impossibile
o estremamente difficile l'esercizio; e, nella specie, quella
impossibilità o questa estrema difficoltà affiora senza alcuno sforzo
di ricerca. Sostenere che l'organizzazione unitaria del settore doveva
dare all'industria una sistemazione che servisse al suo incremento, al
suo consolidarsi è forse anche a rendere possibile una distribuzione
capillare dei fiammiferi, non vuoi dire giustificare la necessità di
chiudere l'organizzazione ad imprese nuove; né la legittimazione della
soppressione dell'iniziativa economica può farsi risalire
all'agevolazione che lo Stato riceve dall'esistenza del consorzio nella
soddisfazione dei suoi interessi fiscali: infatti non è escluso che
analoga agevolazione sarebbe potuta venire dalla costituzione di un
consorzio aperto.
I programmi e i controlli che possono essere imposti alla attività
economica privata (terzo comma del ricordato art. 41) non debbono poi
sopprimere l'iniziativa individuale, potendo essi soltanto tendere ad
indirizzarla ed a condizionarla.
Quanto alla riserva dell'art. 43 della Costituzione essa non copre
il caso in decisione, poiché le norme sottoposte al giudizio di questa
Corte hanno dato alle imprese consorziate posizioni di privilegio che
la legge può riservare soltanto ad alcune categorie di enti od
organismi indicate dalla Costituzione stessa.
Nella parte in cui impedisce la partecipazione al consorzio di
imprese nuove, il cui ingresso non risulti pregiudizievole agli
interessi generali, il decreto del 1923 è pertanto lesivo della
libertà economica. E in tali limiti deve dichiararsi illegittimo,
secondo quanto sarà indicato nel dispositivo che segue.
5. - Altro deve dirsi per le norme che riservano al Consorzio
industrie fiammiferi anche la fabbricazione, l'importazione e la
vendita per il consumo interno degli apparecchi di accensione azionati
da pietra focaia e delle parti e dei pezzi di ricambio dei medesimi
(art. 2 R.D.L. 26 febbraio 1930, n. 105).
In precedenza pure questa riserva era stata istituita a favore
dello Stato (art. 1 R.D.L. 2 febbraio 1922, n. 281); ma l'art. 9,
secondo comma, della convenzione allegata al citato decreto del 1923
disponeva che, ove lo Stato si fosse persuaso della convenienza di
rinunziare anche a quel monopolio, a parità di condizioni, avrebbe
dovuto dare al Consorzio la preferenza nella "concessione" della
fabbricazione e della vendita di quegli articoli. L'obbligo fu
adempiuto con il citato R.D.L. 26 febbraio 1930, n. 105, il quale,
nelle premesse, ebbe a richiamarlo; l'obbligo è anche ricordato nella
relazione al disegno di legge di conversione, nella quale si fa parola
di una vertenza arbitrale, ritenuta di esito incerto, che si era deciso
di risolvere in via transattiva, cioè riservando al Consorzio il
settore degli accenditori c.d. poveri e lasciando allo Stato il settore
rimanente.
Se ne desume che i produttori di accenditori a pietra focaia furono
assoggettati all'obbligo di consorzio, non per indirizzare la loro
iniziativa economica e coordinarla a fini sociali, ma per permettere
allo Stato di adempiere transattivamente ad un obbligo ad esso fatto,
che, essendo stato posto nell'interesse particolare del Consorzio, si
rivela in contrasto con l'art. 41, secondo comma, della Costituzione.
Non si può obiettare che l'industria degli accenditori doveva
necessariamente ancorarsi a quella dei fiammiferi, che dei primi sono
succedanei: anteriormente la fabbricazione e la vendita degli
accenditori aveva ricevuto un trattamento distinto da quello dei
fiammiferi, l'una essendo stata riservata allo Stato, l'altra al
Consorzio, e si riconosceva, in tal modo, che i due settori erano
scindibili, che la difesa collaterale dell'industria dei fiammiferi era
bene assicurata dall'imposta di fabbricazione sugli accenditori e dal
monopolio statale, e che non era necessaria un'organizzazione unitaria
di questo secondo settore. Tanto quella difesa era assicurata che la
citata relazione alla legge di conversione del decreto in esame
giudicava che l'industria dei fiammiferi era già affermata al tempo
dell'istituzione del monopolio privato degli accenditori e capace di
resistere alle pressioni economiche straniere di cui si è già fatta
parola.
Alla Corte è consentito di verificare lo scopo di una legge quando
si contesta la legittimità di quest'ultima nel confronto di una norma
costituzionale che vincola ad un fine la discrezionalità legislativa;
ed alla Corte è anche consentito di vagliare il rapporto di congruità
fra mezzi e fini, per salvaguardare la libertà garantita contro
interventi arbitrariamente restrittivi (Corte cost. 7 febbraio 1963, n.
12) o contro interventi che praticamente annullano il diritto primario
inerente alla libertà stessa (Corte cost. 3 aprile 1963, n. 39). Sotto
questo secondo riflesso non è sostenibile che la legittimità
costituzionale delle norme in esame trovi sostegno in necessità
attinenti ad interessi fiscali.
Il D.L. 11 gennaio 1956, n. 2, incentrò tali interessi in un
diritto annuale riscuotibile mediante vendita di marche contrassegno,
che l'utente deve apporre sull'accenditore o su un qualsiasi documento
di riconoscimento personale. Il diritto predetto non viene accertato e
corrisposto in misura della produzione di apparecchi, come era
antecedentemente per l'imposta di fabbricazione, ma nella misura del
consumo; e non è perciò corrisposto dal produttore, ma dall'utente,
sia pure con corresponsabilità del rivenditore per la marca di primo
acquisto. Epperò tale ordinamento non rende congrua e razionale la
limitazione della libertà di iniziativa dei produttori, del tutto
estranei all'imposta, e del cui gettito non sono né possono essere
responsabili. Ciò è tanto vero che l'art. 3, secondo comma, del
citato D.L. del 1956 attribuisce al Consorzio unicamente il compito
della distribuzione primaria delle marche e, se è vero che ciò può
dar luogo a riscossione anticipata del tributo, non si può dire che
questo è garantito dal consorzio, perché le marche che risultassero
invendute alla fine dell'anno vengono sostituite con marche dell'anno
successivo (art. 8 d.m. 4 febbraio 1956). Ora, appare del tutto assurdo
che, per provvedere alla distribuzione delle marche rappresentative del
pagamento di una imposta da essi non dovuta, sia congruo imporre ai
produttori di accenditori di riunirsi in organizzazione comune e di
sottostare alle direttive che questa organizzazione può impartire in
merito alla loro attività.
Non v'è, perciò, nelle norme denunciate alcun aspetto che resista
al confronto con le norme costituzionali invocate; e se ne deve
dichiarare l'illegittimità.
Il che non significa che al Consorzio fiammiferi non possa rimanere
affidato il servizio di distribuzione e vendita delle marche per il
diritto annuale, secondo le disposizioni dell'art. 3 del D.L. 11
gennaio 1956, n. 2, ma vuol dire soltanto che il consorzio lo
esplicherà non in quanto consorzio obbligatorio fra i fabbricanti di
accenditori.
6. - Resta assorbita ogni altra questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale:
1) dell'art. 3, ultimo comma, del R.D. 11 marzo 1923, n. 560
(sull'abolizione del monopolio dei fiammiferi e l'istituzione in sua
vece di una imposta di fabbricazione), nonché degli artt. 1, ultimo
comma, 2, 9, secondo comma, e 10 della Convenzione annessa al detto
decreto, nella parte in cui essi impediscono ad altri imprenditori la
partecipazione al Consorzio quando essa non sia in contrasto con fini
di utilità sociale;
2) dell'art. 12 delle norme di esecuzione allegate al decreto
legislativo 17 aprile 1948, n. 525, relativo alla rinnovazione delle
convenzioni fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi;
3) degli artt. 2, 3, 4, 6, 7 e 9 del R.D.L. 26 febbraio 1930, n.
105, convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611, concernente i
diritti erariali sugli apparecchi automatici di accensione;
4) degli artt. 1, 2, 3 e 10 della Convenzione annessa al predetto
decreto legge;
5) dell'art. 8 del D.L. 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella
legge 16 maggio 1956, n. 109, sul diritto fisso dovuto per la
detenzione di apparecchi di accensione.
In applicazione dell'art. 27 della Legge 11 marzo 1953, n. 87,
dichiara inoltre la illegittimità costituzionale:
a) degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e li della Convenzione annessa al
suindicato R.D.L. 26 febbraio 1930, n. 105;
b) dell'articolo unico del R.D.L. 18 gennaio 1932, n. 14,
convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356, riguardante rinnovazione
della Convenzione tra lo Stato e il Consorzio per quanto concerne la
importazione, la fabbricazione e vendita degli apparecchi di accensione
a pietrina focaia;
c) dell'art. 4 D.Lg.Lgt. 12 ottobre 1944, n. 317, relativo alla
proroga delle Convenzioni stipulate fra lo Stato e il Consorzio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE -
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte