Sentenza n. 78/1974
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/03/1974 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.lgt. 876/1917
- art. 22d.lgt. 1598/1916
- art. 7d.lgt. 876/1917
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6,
primo comma, e 7, primo comma, del decreto luogotenenziale 20 maggio
1917, n. 876 (Regolamento per l'esecuzione dell'art. 22 del decreto
luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, sulle pensioni privilegiate
di guerra), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 giugno 1971 dalla Corte dei conti - sezione
III pensioni civili - sul ricorso di Cardone Arturo contro il Ministero
dell'interno, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 90 del 5 aprile
1972;
2) ordinanza emessa il 14 maggio 1971 dalla Corte dei conti -
sezione IV pensioni militari - sul ricorso di D'Angeli Antonio contro
il Ministero della difesa, iscritta al n. 345 del registro ordinanze
1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del
22 novembre 1972.
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1974 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza 8 giugno 1971 - pervenuta a questa Corte il 16
febbraio 1972 - emessa sul ricorso proposto da Cardone Arturo contro il
Ministro dell'interno, la Corte dei conti - sezione III
giurisdizionale, pensioni civili - ha sollevato d'ufficio la questione
di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, degli artt. 6, comma primo, e 7, comma primo, del decreto
luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, nella parte in cui dispongono
il divieto di corrispondere l'assegno temporaneo (per infermità
ascrivibili alla nona e decima categoria) al militare che, in ragione
del servizio prestato, abbia diritto al trattamento di riposo o di
riforma.
Si osserva nell'ordinanza che il divieto di cui trattasi contrasta
col principio di eguaglianza in quanto viene a porre nella stessa
situazione, assicurando identico trattamento pensionistico, il militare
che fruisce di una data pensione per il servizio prestato ed il
militare che gode della medesima pensione per gli stessi anni di
servizio, pur essendo affetto, a differenza dal primo, da una
infermità dipendente da causa di servizio.
Del pari violato sarebbe il principio della tutela previdenziale
spettante al lavoratore giacché, per effetto del divieto di cumulo
stabilito dalle norme impugnate, lo Stato conferisce la sola pensione
normale e non assicura alcun mezzo adeguato alle maggiori esigenze del
militare che abbia contratto un'infermità per causa di servizio.
2. - L'eccezione di incostituzionalità delle suddette norme è
stata proposta, in riferimento al solo art. 3 della Costituzione, con
altra ordinanza del 14 maggio 1971, pervenuta a questa Corte l'11
ottobre 1972, emessa dalla Corte dei conti, sezione IV giurisdizionale,
sul ricorso proposto dall'appuntato dei carabinieri D'Angeli Antonio
avverso il decreto 1 ottobre 1960, n. 999 con il quale il Ministro per
la difesa aveva negato il conferimento dell'indennità una tantum per
esiti di malattia contratta in servizio, essendo il graduato già in
godimento di pensione di riposo.
Dopo aver sottolineato la rilevanza della proposta questione,
osservando che l'incostituzionalità delle norme denunciate
comporterebbe per il ricorrente il riconoscimento dell'indennità
rifiutata, l'ordinanza pone in evidenza la diversità di presupposti e
di finalità del trattamento di pensione privilegiata e di quello di
riposo.
Allorché questi due trattamenti fanno capo allo stesso soggetto si
hanno però conseguenze diverse sul piano economico a seconda che il
trattamento privilegiato riguardi infermità o lesioni classificate
nella tabella A o nella tabella B allegate alla legge 10 agosto 1950,
n. 648. Infatti, nella prima ipotesi (tabella A), l'art. 4 del d.lgt.
20 maggio 1917, n. 876, consente al soggetto interessato di liquidare
la pensione di riposo aumentata di 1/10 per il numero di anni per il
quale ha avuto conferito l'assegno rinnovabile oppure a vita se è
stata conferita pensione vitalizia privilegiata; nella seconda ipotesi,
invece, (tabella B) il diritto alla pensione di riposo preclude la
liquidazione dell'indennità una tantum in qualsivoglia forma per il
divieto posto dagli artt. 6 e 7 impugnati.
Evidente è, quindi, la disparità di trattamento nei confronti di
soggetti egualmente vincolati da rapporto d'impiego e con eguale
diritto ad indennizzo unicamente differenziato, questo ultimo, nella
misura ma non nella finalità risarcitoria, donde il contrasto delle
ripetute norme con l'art. 3 della Costituzione per avere il legislatore
diversamente disciplinato, senza razionale giustificazione, situazioni
giuridiche per molti aspetti affini tra loro.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze della Corte dei conti, indicate in epigrafe,
hanno ad oggetto l'identica questione di legittimità costituzionale ed
i relativi giudizi, opportunamente riuniti, vengono perciò decisi con
unica sentenza.
2. - La questione sollevata è se siano costituzionalmente
illegittime, per contrasto con i principi di uguaglianza e della tutela
previdenziale del lavoratore, enunciati rispettivamente dagli artt. 3 e
38 della Costituzione, le norme contenute negli artt. 6, comma primo, e
7, comma primo, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876,
nella parte in cui dispongono il divieto di concessione dell'indennità
una tantum - da liquidarsi per infermità dipendenti da causa di
servizio classificate nella nona e decima categoria (ora sostituite con
la tabella B allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648) - ai militari
che già godono di un trattamento pensionistico di riposo o di riforma.
3. - La Corte non può esaminare la suddetta questione giacché le
norme denunciate non hanno forza di legge essendo contenute in un
provvedimento la cui natura regolamentare risulta testualmente dalla
stessa intitolazione e dal preambolo del decreto luogotenenziale 20
maggio 1917, n. 876, con il quale veniva approvato il "regolamento per
l'esecuzione dell'art. 22 del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916,
n. 1598, sulle pensioni privilegiate di guerra".
La questione relativa alle norme comprese nel citato regolamento
dev'essere quindi dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 6, comma primo, e 7, comma primo, del decreto
luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, col quale è approvato il
"regolamento per l'esecuzione dell'art. 22 del decreto luogotenenziale
12 novembre 1916, n. 1598, sulle pensioni privilegiate di guerra",
sollevata dalla Corte dei conti, con le ordinanze indicate in epigrafe,
in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte