Sentenza n. 78/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1984 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 22
ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia
residenziale pubblica, norme sulla espropriazione per pubblica
utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150,
18 aprile 1962, n. 167, 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di
spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia
residenziale, agevolata e convenzionala) promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 marzo 1977 dalla Corte d'Appello di
Cagliari nel procedimento civile vertente tra Rau Giovanna ed altri e
Comune di Tempio Pausania, iscritta al n. 268 del registro ordinanze
1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198
dell'anno 1977;
2) ordinanza emessa il 10 giugno 1977 dalla Corte d'Appello di
Cagliari nel procedimento civile vertente tra Demontis Vincenzo ed
altri e Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari,
iscritta al n. 466 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 334 dell'anno 1977;
3) ordinanza emessa il 10 giugno 1977 dalla Corte d'Appello di
Cagliari nel procedimento civile vertente tra Muscas Sisinnio ed altri
e il Comune di Villacidro, iscritta al n. 467 del registro ordinanze
1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 334
dell'anno 1977 e 281 dell'anno 1983;
4) ordinanza emessa il 9 dicembre 1977 dalla Corte d'Appello di
Cagliari nel procedimento civile vertente tra Arrais Emilio ed altri e
Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari, iscritta al
n. 323 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 271 dell'anno 1978.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri:
udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1983 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 9 dicembre 1977 nel giudizio
instaurato da Arrais Emilio ed Anselmo nei confronti del Consorzio per
l'area di sviluppo industriale di Cagliari, del quale avevano chiesto
la condanna al pagamento in loro favore, siccome affittuari di un
terreno espropriando, della stessa somma di denaro corrisposta alla
proprietaria del fondo a titolo di indennità di espropriazione, la
Corte d'Appello di Cagliari ha sollevato d'ufficio questione di
legittimità costituzionale dell'intera legge 22 ottobre 1971, n. 865,
in riferimento agli artt. 64, terzo comma, e 72 della Costituzione.
Premesso che a norma del primo dei parametri costituzionali di
riferimento "le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non
sono valide" se non sono adottate a maggioranza dei presenti" e che a
norma dell'art. 72, primo comma, ult. parte, Cost., Ogni disegno di
legge presentato ad una Camera deve essere approvato "articolo per
articolo e con votazione finale", il giudice a quo assume che
l'approvazione finale del disegno di legge in questione, recante il n.
3199, da parte della Camera dei deputati, che lo aveva esaminato nella
seduta del 26 maggio 1971, sia stata irregolare: su 473 deputati
presenti, invero, furono solo 198 - anziché i necessari 237 - i voti
favorevoli. Il Presidente della Camera ritenne tuttavia approvato il
disegno di legge poiché, in base al regolamento interno, gli astenuti
- nella specie 154 - non vengono considerati presenti agli effetti
della votazione.
Senonché, osserva il giudice a quo, "il regolamento interno della
Camera dei deputati non può derogare all'art. 64 della Costituzione",
onde il disegno di legge in questione non avrebbe potuto essere
legittimamente trasmesso al Senato della Repubblica, non essendo stato
validamente approvato dalla Camera alla quale era stato presentato".
Né, continua la Corte d'Appello di Cagliari, può conferirsi rilievo
alla circostanza che, in esito alle modifiche apportatevi dal Senato,
il disegno di legge sia stato di nuovo approvato, con regolare
maggioranza, dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 ottobre
1971. Ciò in quanto in tale sede, salva la votazione finale, furono
discussi e approvati articolo per articolo solo gli articoli modificati
dal Senato e non anche tutti gli altri.
D'altro canto, continua il giudice a quo, non potrebbe fondatamente
ritenersi che essi fossero stati già precedentemente approvati dalla
Camera dei deputati solo perché nella seduta del 26 maggio 1971 era
stata regolare l'approvazione articolo per articolo. Questa e
l'approvazione finale costituiscono, infatti, "gli elementi di un atto
complesso ed inscindibile" onde l'invalidità di uno di essi - nella
specie, l'approvazione finale - rende invalido anche l'altro, con la
conseguenza che la ritenuta irregolarità dell'approvazione finale del
disegno di legge nella menzionata seduta "ha reso giuridicamente
inesistente anche la precedente approvazione articolo per articolo".
In ordine alla rilevanza si osserva che la declaratoria di
incostituzionalità della legge denunciata priverebbe di base normativa
la pretesa attorea, influendo altresì sulla decisione dell'eccezione
di incompetenza sollevata dal Consorzio convenuto; l'una fondata
sull'art. 17, secondo comma, l'altra sull'art. 19, in relazione agli
artt. 12 e 15 della legge n. 865 del 1971, non innovate, "agli effetti
della decisione" dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10,
sull'edificabilità dei suoli.
2. - La medesima questione di legittimità costituzionale è stata
altresì sollevata dalla stessa Corte d'Appello di Cagliari con
ordinanza emessa in data 11 marzo 1977 nel procedimento civile di
opposizione alla determinazione dell'indennità di occupazione
d'urgenza promosso da Rau Giovanna, Chiarina e Sebastiano nei confronti
del Comune di Tempio Pausania (r.o. n. 268/77), nonché con due
ordinanze emesse il 10 giugno 1977: l'una nel giudizio di opposizione
alla determinazione della indennità di espropriazione vertente tra
Demontis Vincenzo ed altri e il Consorzio per l'area di sviluppo
industriale di Cagliari (r.o. n. 466/77); l'altra nel giudizio
promosso da Muscas Sisinnio ed altri nei confronti del Comune di
Villacidro avverso la determinazione dell'indennità di occupazione
temporanea (r.o. n. 467/77).
Con le tre ordinanze citate vengono peraltro denunciate, in
accoglimento delle eccezioni della difesa degli attori, anche le
disposizioni degli artt. 16 e 20 della legge n. 865 del 1971 in
riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, e dell'art. 20,
ultimo comma, della stessa legge in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost..
La Corte d'Appello di Cagliari riferisce - integralmente
recependolo - il contenuto delle argomentazioni svolte dagli attori a
sostegno delle prospettate questioni di legittimità costituzionale,
sintetizzabili nei seguenti salienti termini.
A) In ordine alla questione di legittimità costituzionale
dell'intera legge n. 865 del 1971, si assume che la mancata
approvazione finale del disegno di legge in questione da parte della
Camera dei deputati nella seduta del 26 maggio 1971 travolse anche la
precedente votazione articolo per articolo;
sicché, quand'anche dovesse in ipotesi ritenersi legittima
l'inversione dell'ordine di approvazione, da parte delle due Camere, di
un disegno di legge, nella seduta del 14 ottobre 1971 avrebbero dovuto
essere quantomeno approvati singolarmente gli articoli non modificati
dal Senato. Il che, invece, non avvenne.
B) Quanto alla questione di legittimità costituzionale degli artt.
16 e 20 della legge n. 865 del 1971 rispettivamente concernenti i
criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione e di
quella per occupazione temporanea, si afferma che le norme denunciate
illegittimamente impongono, per la determinazione dell'indennità, di
far riferimento al valore agricolo del terreno anche se l'area abbia
natura diversa e di tener conto. per gli immobili siti nel centro
abitato, del valore agricolo corrispondente alla coltura di maggior
pregio che copra almeno il 5 % della superficie coltivata, nella
regione agraria, anziché di quello corrispondente alla coltura
effettivamente praticata, omettendo altresì di prevedere qualsiasi
forma di indennizzo per la diminuzione di valore dell'area residua in
esito ad espropriazione od occupazione parziale del fondo in violazione
degli artt. 3 e 42 Cost.. La violazione del parametro di cui agli artt.
53 e 3 Cost. viene poi fondata sulla considerazione - già svolta dalla
Corte d'Appello di Caltanissetta con richiamata ordinanza in data 20
febbraio 1975, pubblicata in G. U. n. 249 del 1975 - che "il
proprietario di immobili che subisce l'occupazione temporanea o
l'espropriazione del bene, a norma degli artt. 16 e 20 della legge n.
865 del 1971, subisce, praticamente, un trattamento tributario
(imposizione di una speciale contribuzione alla spesa Occorrente per la
costruzione dell'opera pubblica) differenziato rispetto alla
generalità dei proprietari dei beni immobili".
C) Per quanto attiene, infine, alla questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20, ultimo comma, del medesimo testo normativo
in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., si deduce che la norma,
disponendo che contro la determinazione dell'indennità di occupazione
temporanea si può proporre opposizione davanti alla Corte d'Appello,
escluderebbe la garanzia del doppio grado di giurisdizione, così
violando il diritto alla difesa in sub jecta materia (si richiama in
proposito la motivazione dell'ordinanza di remissione della Corte
d'Appello di Bari in data 11 dicembre 1974, pubblicata in G. U. n. 202
del 1975).
3. - Nessuna delle parti private si è costituita in giudizio
innanzi a questa Corte.
È invece intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, instando per la declaratoria di infondatezza di tutte le
sollevate questioni.
Ha sostenuto in particolare l'Avvocatura, quanto alla questione di
legittimità costituzionale dell'intera legge n. 865 del 1971 per
addotta violazione degli artt. 64 e 72 Cost., che i giudici a quibus
sono incorsi "nell'errore decisivo di calcolare la maggioranza tenendo
conto degli astenuti", e che, essendo il risultato della votazione
quello riportato negli atti parlamentari ("presenti e votanti 319;
maggioranza 160; voti favorevoli 198; voti contrari 121; hanno
dichiarato di astenersi 154 deputati"), la sollevata questione non
meriterebbe "considerazione neanche con riferimento ad un ipotetico
contrasto del regolamento della Camera con l'art. 64 Cost.". In ordine
alla questione relativa agli artt. 16 e 20 della legge in parola, si
prospetta in primo luogo l'opportunità della restituzione degli atti
al giudice a quo per un riesame della rilevanza della questione alla
luce delle modifiche apportate alle disposizioni impugnate dall'art. 14
della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Nel merito, richiamate preliminarmente le argomentazioni già
svolte in occasione dell'esame di 35 analoghe questioni di legittimità
costituzionale, discusse innanzi a questa Corte all'udienza del 25
febbraio 1976, cui aveva fatto seguito l'ordinanza n. 138 del 1976,
l'Avvocatura nega anzitutto che sussista una lesione del principio di
uguaglianza "in quanto la determinazione dell'indennità è pur sempre
ancorata ad un criterio obiettivo, razionalmente scelto dal legislatore
ordinario nella sua discrezionalità, con la conseguenza che il profilo
della questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art.
3 della Costituzione non è fondato". Si afferma in particolare - e
l'osservazione attiene anche al profilo relativo all'addotta violazione
dell'art. 42 Cost. - che è "in senso obiettivo inaccettabile ritenere
simbolico (vale a dire quasi nullo) il valore di un suolo agricolo" e
del tutto erroneo continuare come fanno le ordinanze in questione, a
postulare "una edificabilità dei suoli quale elemento naturale dei
medesimi". Il legislatore, inoltre, attribuendo ad apposite commissioni
(art. 14 legge n. 10 del 1977) il potere di "determinare la stima caso
per caso" e prevedendo nuovi coefficienti di moltiplicazione del valore
agricolo in relazione alla popolazione dei Comuni nel cui territorio
sono comprese le aree espropriande, avrebbe eliminato tutte quelle
perplessità Che erano sorte in materia, "consentendo di pervenire,
attraverso tale nuovo sistema di stima, al perfetto adeguamento
dell'indennizzo", nel senso voluto dall'art. 42 Cost. e già chiarito
dalla Corte costituzionale, alla consistenza dell'immobile sottoposto a
misura ablativa.
Dalle osservazioni che precedono - sostiene ancora l'Avvocatura -
deriva anche l'insussistenza dell'addotto contrasto delle norme
denunciate con l'art. 53 Cost., non essendo neppure ipotizzabile una
lesione del principio "della capacità contributiva" laddove non
sussiste, come nella specie, alcun prelievo di ricchezza.
Del pari inconsistenti sarebbero infine le censure di
incostituzionalità rivolte all'art. 16 della legge n. 865 del 1971 in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non essendo il doppio grado di
giurisdizione costituzionalmente garantito né esistendo preclusioni di
rango costituzionale alla attribuzione alla Corte d'Appello di una
funzione diversa da quella di giudice dell'impugnazione in situazioni
per le quali il legislatore abbia ritenuto opportuna una particolare
disciplina.
Con ulteriore atto d'intervento in data 23 ottobre 1983 - correlato
alla nuova pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 12 ottobre
1983 dell'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari il 10
giugno 1977 nel procedimento civile promosso da Muscas Sisinnio ed
altri nei confronti del Comune di Villacidro - l'Avvocatura dello Stato
insta preliminarmente per la declaratoria di inammissibilità di tutte
le sollevate questioni di legittimità costituzionale per avere il
giudice a quo omesso di effettuare un autonomo controllo in ordine alla
non manifesta infondatezza ed alla rilevanza della questione, che
risulta invece prospettata sotto la forma di un'esposizione analitica
degli assunti, delle richieste e delle conclusioni degli attori.
Ricorda poi l'Avvocatura che gli artt. 16, terzo comma, e 20 della
legge n. 865 del 1971 sono stati già espunti dall'ordinamento dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980 onde, a parte la
manifesta infondatezza delle relative questioni, potrebbe ritenersi per
altro verso inammissibile la stessa questione di legittimità
costituzionale che investe l'intera legge n. 865 del 1971, essendo
ovvio che quest'ultima è stata pur sempre sollevata in funzione
strumentale rispetto al giudizio a quo, nel quale dovrebbero applicarsi
le norme specificamente impugnate e già dichiarate costituzionalmente
illegittime. Si riconosce, peraltro, in atto d'intervento che a tale
conclusione non potrebbe giungersi in ordine alla questione concernente
l'art. 20, ultimo comma, della legge n. 865 del 1971, denunciato in
riferimento all'art. 24 Cost.; anche se del tutto infondatamente alla
luce del costante indirizzo della Corte circa l'insussistenza di una
garanzia costituzionale relativa al doppio grado di giurisdizione.
In ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'intera
legge n. 865 del 1971 si sostiene in atto d'intervento che, pure alla
luce di quanto ritenuto dalla Corte con sentenza n. 9 del 1959, non
può non opinarsi che nell'ambito degli interna corporis sussista un
"nucleo irriducibile" di disposizioni, quali quelle "regolamentari che
disciplinano la fase della decisione parlamentare" che non può essere
sottratta al Parlamento senza compromettere la sua stessa posizione nel
sistema. E ciò anche nel senso che il sindacato di legittimità
costituzionale sull'iter formativo della legge "non può non incontrare
un confine nell'avvenuta approvazione da parte di ogni Camera - quale
che sia stata l'attività esplicala per giungervi - del testo della
legge inserito nell'atto promulgativo". Logico corollario di tali
osservazioni continua l'Avvocatura - è l'inammissibilità della
questione relativa al preteso contrasto della norma regolamentare della
Camera dei deputati con l'art. 64, terzo comma, Cost..
La questione sarebbe, peraltro, comunque infondata nel merito sol
che si consideri che il disposto dell'invocato parametro costituzionale
di raffronto (art. 64, terzo comma, Cost.) si ispira allo stesso
principio maggioritario che è a fondamento degli artt. 75 e 138 Cost.,
in base ai quali le proposte soggette a referendum popolare non sono
approvate se non è raggiunta la maggioranza "dei voti validamente
espressi" o "dei voti validi". In tale contesto normativo, non potendo
sicuramente negarsi che l'astensione non è un "voto espresso", ben
potrebbe interpretarsi l'art. 64, terzo comma, Cost. nel senso di
attribuire alla parola "presenti" il significato di " presenti che
abbiano validamente votato". E d'altro canto, conclude l'Avvocatura,
allo stesso criterio - derivato da quella esperienza reale che ha
sorretto storicamente questa interpretazione fin dai primi momenti
della Repubblica - si ispira ancora sostanzialmente il Senato,
nonostante la norma codificata di cui all'art. 107 del relativo
Regolamento, "secondo il quale ogni deliberazione deve essere presa a
maggioranza dei senatori che partecipano alla votazione". Considerato in diritto :
1. - La legge 22 ottobre 1971, n. 865, - avente per oggetto
"programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, norme
sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni
alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, 29
settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi
straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e
convenzionata" - oltre che dettare i criteri per la determinazione, da
parte dell'ufficio tecnico erariale, dell'indennità di espropriazione,
sia per il proprietario (articolo 16), sia per il fittavolo (art. 17 in
relazione all'art. 16), nonché dell'indennità di occupazione
d'urgenza (art. 20, terzo comma, in relazione all'art. 16), prevede
altresì l'opposizione degli interessati alla stima davanti alla Corte
d'Appello competente per territorio (artt. 19 e 20, u. comma).
In attuazione della predetta legge, avendo il Presidente della
regione Sardegna, nel corso degli anni 1976 e 1977, autorizzato i
Comuni di Tempio Pausania e di Villacidro ad occupare d'urgenza alcuni
terreni, e decretato l'espropriazione di altri a favore del "Consorzio
per l'area di sviluppo industriale di Cagliari", l'ufficio tecnico
erariale procedeva alle stime delle indennità dovute. A tali stime gli
interessati proponevano opposizione dinanzi alla Corte d'Appello di
Cagliari, denunciando l'illegittimità costituzionale, in primo luogo
dell'intero testo legislativo e, comunque, dei summenzionati artt. 16 e
20. La Corte adita, facendo propri i motivi esposti dagli opponenti, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'intera legge in
riferimento agli artt. 64, terzo comma, e 72 Cost. (con tutte le
ordinanze in epigrafe); degli artt. 16 e 20 della stessa legge in
riferimento agli artt. 3, 42 e 53 (con le ordinanze nn. 268/1977 e
467/1977) ovvero in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., e, sotto altro
profilo, in riferimento agli artt. 3 e 53 (con l'ordinanza n.
466/1977); dell'art. 20 u. comma, in riferimento al solo art. 24 Cost.
(con l'ordinanza n. 466/1977) ovvero in riferimento agli artt. 24 e 3
Cost. (con le ordinanze nn. 268/1977 e 467/1977).
Essendo comune a tutte le quattro ordinanze, emesse tutte nel corso
del 1977, la questione che coinvolge tutto il testo normativo ed
essendo in tutte contestate le medesime norme, i relativi giudizi vanno
riuniti e decisi congiuntamente.
2. - Attraverso l'impugnativa degli artt. 16 e 20, il giudice a quo
ha denunciato l'illegittimità costituzionale dei criteri per la
determinazione dell'indennità nei casi, rispettivamente, di
espropriazione e di occupazione d'urgenza. Senonché, con sentenza n. 5
del 1980, e perciò successivamente all'emissione delle ordinanze in
epigrafe, questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittime le
norme impugnate. Poiché allora ne è conseguita la caclucazione dei
criteri, dei quali appunto nei giudizi d'opposizione si contesta
l'applicabilità, la difesa dello Stato ha eccepito, peraltro in
termini piuttosto dubitativi, l'inammissibilità (in un certo senso
sopravvenuta) della questione di legittimità costituzionale
dell'intera legge, in quanto era stata sollevata strumentalmente, cioè
in vista della perdita di efficacia proprio degli artt. 16 e 20. Ma la
stessa Avvocatura riconosce che la citata sentenza non copre anche la
censura di violazione dell'art. 24 Cost. - cioè dell'asserito
principio del doppio grado di giurisdizione - da parte dell'art. 20,
ultimo comma, della stessa legge, per cui l'eccezione di cui sopra non
può essere accolta. E non rileva in contrario la constatazione che la
legge 28 gennaio 1977, n. 10 (" norme per la edificabilità dei suoli")
- espressa - mente modificativa dei criteri stabiliti con gli impugnati
artt. 16 e 20 della legge n. 865 del 1971 -, benché entrata in vigore
il 30 gennaio 1977, non risulta neppure menzionata in alcuna delle
quattro ordinanze, che tuttavia sono state emesse tutte posteriormente
alla suddetta data (dall'11 marzo al 9 dicembre 1977): oltre tutto, la
norma dell'art. 20, che violerebbe il diritto di difesa, non ha subito
altro mutamento, ad opera della legge n. 10 del 1977, che la
progressione da ultimo a penultimo comma. La denuncia
dell'illegittimità costituzionale dell'intera legge n. 865 del 1971,
pertanto, non solo è ammissibile, ma, anzi, deve essere vagliata
preliminarmente. Ed invero, a parte la considerazione che tale censura
risulta formulata come unica nell'ordinanza n. 323/1978, e come
principale nelle altre, è indubitabile che il suo eventuale
accoglimento assorbirebbe ogni altro motivo.
3. - La legge in parola sarebbe costituzionalmente illegittima,
perché in sede di approvazione finale del testo sarebbe stata
approvata, alla Camera dei deputati, senza la maggioranza prescritta
dalla Costituzione. A riguardo di ogni disegno di legge - si osserva
nelle ordinanze - l'art. 72, primo comma, Cost. stabilisce che esso
dev'essere approvato "articolo per articolo e con votazione finale"; a
riguardo delle deliberazioni di "ciascuna" Camera, l'art. 64, terzo
comma, Cost. recita testualmente che esse "non sono valide" se non sono
adottate a maggioranza dei presenti", sempre che sia "presente la
maggioranza dei "componenti". Il disegno di legge di che trattasi,
invece, alla Camera dei deputati fu approvato regolarmente articolo per
articolo, ma nella votazione finale raccolse solo la maggioranza dei
votanti, ma non anche quella dei presenti, e tuttavia ne venne
proclamata l'approvazione. Ciò, in applicazione dell'art. 48, secondo
comma, del regolamento di quella Camera, a norma del quale, dovendosi
considerare "presenti coloro che esprimono voto favorevole o
contrario", gli astenuti non vengono computati.
Nella seduta del 26 maggio 1971, infatti - si precisa
nell'ordinanza e non viene contestato dall'Avvocatura -, quando appunto
ebbe luogo la votazione finale, "erano presenti 473 deputati, dei
quali: 198 votarono a favore dell'approvazione del testo complessivo
del disegno di legge; 191 contro e 154 si astennero", mentre il disegno
di legge, a sensi dell'art. 64, terzo comma, Cost., "per essere
approvato, avrebbe dovuto riportare 237 voti favorevoli (473: 2 + 1)".
Vero è - si soggiunge - che successivamente, in seguito alle numerose
modifiche apportate dal Senato al testo, la Camera dei deputati
approvò regolarmente gli articoli emendati dall'altro ramo del
Parlamento e riapprovò l'intero testo con nuova votazione finale, ma
vero altresì che "il disegno di legge" non avrebbe potuto essere
trasmesso al Senato".
4. - Dalla prospettazione testé compendiata emerge con tutta
nettezza che la questione in sostanza è quella del valore
dell'espressione "presenti"; più propriamente, del valore che essa
assume nella locuzione "maggioranza dei presenti".
L'art. 64, primo comma, Cost., statuisce che " ciascuna Camera
adotta il proprio regolamento". Ed è "secondo le norme del suo
regolamento" che ognuna delle due Camere esamina i disegni di legge
(art. 72, primo comma, Cost.); è ancora il regolamento di ognuna delle
due Camere che può persino stabilire "procedimenti abbreviati" (art.
72, secondo comma, Cost.); è sempre il regolamento di ognuna delle due
Camere che "può altresì stabilire", tanto i "casi", quanto le
"forme", in cui i disegni di legge possono addirittura essere approvati
in commissione, anziché nel plenum (art. 72, terzo comma, Cost.).
Dai dati testuali, la cui fedele trascrizione ne mostra
l'univocità, risultano la spettanza di autonomia normativa ad entrambi
i rami del Parlamento e la peculiarità e dimensione di tale autonomia.
È riconosciuta, infatti, a ciascuna Camera la potestà di disciplinare
il procedimento legislativo in tutto ciò che non sia direttamente ed
espressamente già disciplinato dalla Costituzione. Ne consegue che
questa lascia un margine piuttosto ampio all'interpretazione ed
attuazione del pensiero del costituente in materia e che
l'interpretazione ed attuazione in parola sono di esclusiva spettanza
di ciascuna Camera. Ciò significa che, relativamente alla disciplina
del procedimento legislativo, i regolamenti di ogni Camera in quanto
diretto svolgimento della Costituzione, sono esercizio di una
competenza sottratta alla stessa legge ordinaria. Ma se l'autonomia
normativa di ognuno dei due rami del Parlamento costituisce preclusione
persino nei confronti del legislatore ordinario, si deve a maggior
ragione ritenere che il regolamento di una Camera - e, quindi,
l'interpretazione da questa data alla Costituzione - spiega eguale
efficacia nei confronti dell'altra Camera, e viceversa.
E allora, comprendere gli astenuti tra i votanti ai fini della
validità delle deliberazioni, come secondo antica e consolidata
"pratica" accade in Senato - il cui art. 107.1, peraltro, recita che
"ogni deliberazione" è presa a maggioranza dei Senatori che
partecipano alla votazione" - ovvero escluderli, come dispone il
regolamento della Camera, sono interpretazioni ed attuazioni senza
dubbio diverse dell'art. 64, terzo comma, Cost., che hanno piena
spiegazione appunto nella reciproca autonomia normativa testé
affermata. Dal constatato divario non discende, tuttavia,
necessariamente che una delle due contrasti con la Costituzione. A ben
guardare, infatti, dichiarare di astenersi (alla Camera) ed assentarsi
(al Senato) sono manifestazioni di volontà che si differenziano solo
formalmente - come una dichiarazione espressa si differenzia da un
comportamento concludente-, ma che in realtà poi si accomunano grazie
all'univocità del risultato cui entrambe mirano con piena
consapevolezza, che è quello di non concorrere all'adozione dell'atto
collegiale. In definitiva, potrebbe anche dirsi che rientrano fra i
modi di votazione. Se così è, ben può allora ognuna delle due
assemblee, nella sua discrezionale valutazione, stabilire in via
generale ed astratta quale sia, ai fini del computo della maggioranza
e, quindi, della validità delle deliberazioni, il valore dell'un modo
o dell'altro, di manifestare la volontà di non partecipare alla
votazione.
5. - Gli argomenti svolti in ordine al significato della locuzione
"maggioranza dei presenti", di cui all'art. 64, terzo comma, Cost.
comportano la dichiarazione di non fondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'intera legge n. 865 del 1971.
6. - Deve poi dichiararsi manifestamente infondata la questione
sollevata dal medesimo giudice a quo a riguardo degli artt. 16 e 20
della stessa legge, e precisamente nelle parti concernenti i criteri
per la determinazione dell'indennità di espropriazione e di
occupazione d'urgenza.
Non si può in proposito non rilevare nuovamente che gli articoli
impugnati dalla Corte d'Appello di Cagliari erano stati già abrogati,
al momento dell'emissione di tutte le quattro ordinanze in epigrafe, e
sostituiti con l'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. A parte
comunque, la denuncia di norma non più in vigore, i criteri per la
determinazione dell'indennità, quali stabiliti con i denunciati artt.
16 e 20, e quali modificati dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977,
risultano già dichiarati da questa Corte costituzionalmente
illegittimi con la sentenza n. 5 del 1980.
7. - Analoga pronuncia di infondatezza va adottata a riguardo del
medesimo art. 20, ultimo comma, della legge n. 865 del 1971, cioè
nella parte in cui è disposto che l'opposizione contro la
determinazione delle suddette indennità è proponibile direttamente
davanti alla Corte d'Appello.
In sostanza, il giudice a quo lamenta che, imponendosi agli
interessati di agire direttamente dinanzi al giudice di seconda
istanza, verrebbe violato il principio del doppio grado di
giurisdizione. Senonché, questa Corte ha più volte negato - da
ultimo, con sentenza n. 52 del corrente anno 1984 - l'esistenza nel
nostro ordinamento del suddetto principio, che il legislatore ordinario
non è pertanto tenuto ad osservare in ogni caso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate:
a) la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge 22
ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia
residenziale pubblica, norme sulla espropriazione per pubblica
utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150,
18 aprile 1962, n. 167, 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di
spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia
residenziale, agevolata e convenzionata), sollevata dalla Corte
d'Appello di Cagliari, con ordinanze emesse l'11 marzo 1977 (r.o.
268/1977), il 10 giugno 1977 (r.o. 466 e 467/77) e il 9 dicembre 1977
(r.o. 323/78), in riferimento agli artt. 64, terzo comma e 72 Cost.;
b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, quarto
comma, della legge n. 865 del 1971, sollevata dalla stessa Corte
d'Appello di Cagliari, con ordinanze emesse l'11 marzo 1977 (r.o.
268/1977) ed il 10 giugno 1977 (r.o. 466 e 467/1977), in riferimento
c) dichiara manifestamente infondata:
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 20,
terzo comma, della legge n. 865 del 1971, sollevata dalla stessa Corte
d'Appello di Cagliari con le ordinanze indicate sub b) in riferimento
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte