Sentenza n. 78/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/03/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 9legge 389/1963
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 5
marzo 1963, n. 389 (Istituzione della "Mutualità pensioni" a favore
delle casalinghe), promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1992
dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Parodi
Natalina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 503 del registro ordinanze 1992
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;
Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1993 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Udito l'avv. Luigi Cantarini per l'I.N.P.S.;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Natalina
Parodi contro l'I.N.P.S. per ottenere, previa rivalutazione dei
contributi, la ricostituzione della pensione erogatale ai sensi della
legge 5 marzo 1963, n. 389, il Pretore di Genova, con ordinanza in
data 15 luglio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38
Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della
legge citata, "nella parte in cui non prevede un meccanismo di
adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati dalle
assicurate".
Ad avviso del giudice remittente, poiché la "mutualità pensioni"
a favore delle casalinghe, istituita dalla legge n. 389 del 1963, è
disciplinata in modo analogo all'assicurazione facoltativa per
l'invalidità e la vecchiaia, sono riferibili all'impugnato art. 9
della legge gli stessi argomenti con cui questa Corte, con sentenza
n. 141 del 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 29, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nella
parte in cui non prevedeva un meccanismo di adeguamento al valore reale dell'importo nominale dei contributi versati successivamente al
giorno della sua entrata in vigore. Anche alla pensione delle
casalinghe inerisce un fine previdenziale, in relazione al quale
appare irrazionale la mancata previsione di un congegno di
rivalutazione dei contributi versati, con conseguente inadeguatezza
della prestazione alle esigenze di vita dell'assicurata.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'I.N.P.S.
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque
infondata.
L'Istituto contesta che la questione sollevata dal Pretore di
Genova sia assimilabile alla questione decisa dalla sentenza citata.
L'art. 29, terzo comma, della legge n. 218 del 1952 fu ritenuto
inficiato di irragionevolezza per la mancata predisposizione di un
sistema di rivalutazione per il futuro, in contraddizione con la
prevista rivalutazione dei contributi versati precedentemente. Simile
contraddizione non si riscontra nella norma impugnata, la quale non
prevede alcuna rivalutazione perché la legge n. 389 del 1963
attribuisce rilievo alla data del versamento dei contributi solo in
relazione all'età dell'assicurata, ai fini del calcolo del
rispettivo valore di rendita. Ciò si spiega sul riflesso della
peculiare natura, analoga alle assicurazioni private, della
"Mutualità pensioni" per le casalinghe, nell'ambito della quale
l'entità della pensione che sarà corrisposta al compimento di una
certa età è determinato dalla stessa assicurata all'inizio del
rapporto, e in funzione di essa sono calcolati dall'Istituto, sulla
base di tariffe fissate da un decreto ministeriale, i contributi da
versare anno per anno.
Le difese dell'I.N.P.S. sono state sviluppate in una memoria
depositata in prossimità dell'udienza di discussione. Considerato in diritto
1. - Dal Pretore di Genova è sollevata questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9 della legge 5 marzo 1963, n. 389, sulla
"mutualità pensioni" a favore delle casalinghe, "nella parte in cui
non prevede un meccanismo di adeguamento del- l'importo nominale dei
contributi versati dalle assicurate".
2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità
opposta dall'INPS sul riflesso che, essendo prevista dallo stesso
art. 9 della legge n. 389 del 1963 la possibilità di variazione
delle tariffe approvate dal Ministro del lavoro, il mancato
adeguamento alle variazioni del potere di acquisto della moneta è un
vizio dell'attività amministrativa, come tale non denunciabile
davanti alla Corte costituzionale. Dalla lettera della legge non si
arguisce che le tariffe debbano essere determinate tenendo conto
anche della svalutazione monetaria in relazione al tempo dei
versamenti contributivi; anzi un indice contrario risulta dal divieto
in ogni caso di variazioni ad intervalli inferiori al quinquennio.
3. - La questione è fondata.
Contrariamente all'opinione del giudice a quo, non si può
ravvisare un precedente in termini nella sentenza n. 141 del 1989,
che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 29, terzo
comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente l'assicurazione
facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia, nella parte in cui non
prevedeva un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei
contributi versati dopo la data di entrata in vigore della legge.
L'irrazionalità da cui è stato ritenuto inficiato l'art. 29 della
legge citata era determinata da una contraddittorietà intrinseca
alla norma, la quale disponeva la rivalutazione dei contributi
versati prima dell'entrata in vigore della legge, mentre non
prevedeva alcun meccanismo di rivalutazione per l'avvenire. L'art. 9
della legge n. 389 del 1963, invece, esclude ab initio qualsiasi
meccanismo di adeguamento monetario dei contributi versati. Inoltre
non è ripetibile per la pensione delle casalinghe la valutazione
espressa in quella sentenza, secondo cui "anche l'assicurazione
facoltativa è ispirata a fini di previdenza", cioè rientra
nell'ambito normativo dell'art. 38, secondo comma, Cost.
Tuttavia tali differenze tra le due forme assicurative non tolgono
che la sentenza n. 141 del 1989 possa fornire un utile termine di
confronto sotto due profili. Anzitutto sotto il profilo della
struttura tecnica della pensione volontaria per le casalinghe, che è
identica a quella dell'assicurazione facoltativa. Sotto questo
profilo, indipendentemente dall'art. 38 Cost., non appare
giustificata, in riferimento all'art. 3 Cost., la disparità di
trattamento in ordine alla rivalutabilità dei contributi, a seconda
che siano stati versati nell'una o nell'altra gestione assicurativa.
Il rilievo dell'I.N.P.S., il quale osserva che l'organizzazione
tecnica delle due forme assicurative, imperniata sulla redditività
della contribuzione, le avvicina a quelle private, rafforza il
giudizio di ingiustificatezza della mancata previsione di un congegno
di rivalutazione (sia pure non automatico) dei contributi versati,
data la diffusione nel settore privato delle clausole di
rivalutazione o di indicizzazione del capitale assicurato.
L'irrazionalità della norma si manifesta anche sotto un profilo
più specifico, attinente alla sfera soggettiva di applicazione della
legge n. 389 del 1963. L'art. 2, primo comma, consente l'iscrizione a
questa forma assicurativa, senza limiti di età, delle persone che
risultino già iscritte, alla data di entrata in vigore della legge,
all'assicurazione facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia a
norma dell'art. 85, n. 4, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827. Non
appare equo che le casalinghe indotte da questa disposizione a
passare alla nuova mutualità pensioni, erroneamente creduta più
vantaggiosa, siano private del beneficio della rivalutazione dei
contributi versati, del quale, grazie alla sentenza n. 141 del 1989,
avrebbero fruito se avessero conservato l'iscrizione
all'assicurazione facoltativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 5
marzo 1963, n. 389 (Istituzione della "Mutualità pensioni" a favore
delle casalinghe) nella parte in cui non prevede un meccanismo di
adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte