Sentenza n. 78/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1994 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 39d.P.R. 382/1980
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R.
11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e
didattica), promosso con ordinanza emessa il 19 marzo 1992 dal
Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto
da Acaccia Gabriella ed altri contro il Ministero dell'Università e
Ricerca Scientifica e Tecnologica ed Università degli studi di
Genova, iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di costituzione di Acaccia Gabriella ed altri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1994 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Udito l'avv. Carlo Raggi per Acaccia Gabriella ed altri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, prima
sezione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39
del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica), nella parte in cui dichiara non
pensionabile l'assegno aggiuntivo riconosciuto ai professori
universitari che hanno optato per il regime di impegno a tempo pieno.
Il giudice a quo osserva che l'emolumento, istituito dall'art. 39
del citato d.P.R. n. 382, ha subito una radicale modifica ad opera
del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 marzo 1985, n. 72. L'assegno in parola
ha le caratteristiche di un emolumento fisso e continuativo, ed è
parte significativa della retribuzione complessiva dei docenti
universitari che hanno optato per il regime a tempo pieno; non è
stata però modificata la norma, presente nel testo originario
dell'art. 39, che lo configura come non pensionabile. Al caso in
esame si dovrebbe applicare il principio enunciato da questa Corte
nella sentenza n. 126 del 1981, che ha dichiarato, per violazione
dell'art. 38 della Costituzione, l'illegittimità delle norme che non
prevedevano la computabilità, a fini previdenziali e assistenziali,
dell'indennità attribuita al personale medico universitario con
funzioni di assistenza sanitaria: anche per l'assegno aggiuntivo
percepito dai professori universitari a tempo pieno vi sarebbe,
dunque, quel carattere di "corrispettività" che è proprio degli
elementi costitutivi della retribuzione, sì che l'esclusione dal
computo della pensione sarebbe in contrasto con la menzionata norma
costituzionale.
Il collegio rimettente ricorda, poi, che la giurisprudenza
amministrativa ha riconosciuto la computabilità dell'indennità di
tempo pieno prevista per il personale medico degli enti ospedalieri
(e, successivamente, delle unità sanitarie locali). La norma
denunziata risulterebbe perciò in contrasto anche con l'art. 3 della
Costituzione per l'ingiustificata disparità di trattamento tra i
professori universitari a tempo pieno e i dipendenti pubblici prima
indicati, ai quali è data la possibilità di optare tra i due
regimi.
2. - Sono intervenute in giudizio le parti private, adducendo
argomenti in adesione a quelli dell'ordinanza di rimessione e
sottolineando, in particolare, come il rapporto a tempo pieno -
incompatibile con lo svolgimento di attività professionali e di
consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico
retribuito, secondo quanto previsto dall'art. 11, quinto comma, lett.
a), del d.P.R. n. 382 del 1980 - comporti una prestazione diversa,
sotto il profilo qualitativo, rispetto al rapporto a tempo definito;
ciò per l'impegno esclusivo richiesto ai docenti a tempo pieno, che
giustifica la riserva, a loro favore, di determinate funzioni
universitarie (art. 11, quarto comma, lett. a) del d.P.R. n. 382). Si
rileva, infine, come la sostanziale differenza fra le prestazioni
connesse ai due regimi di servizio sia stata già considerata da
questa Corte nella sent. n. 1019 del 1988.
3. - In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, le
parti private hanno ribadito il carattere di corrispettività
dell'assegno aggiuntivo (che avrebbe una funzione analoga
all'indennità di tempo pieno attribuita al personale medico
ospedaliero), richiamando altresì la sentenza di questa Corte n. 302
del 1983, che ha dichiarato, per violazione dell'art. 36 della
Costituzione, l'illegittimitàcostituzionale del primo comma
dell'art. 18 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, in quanto
consentiva alla C.p.d.e.l. di valutare solo in parte, nella
determinazione della base pensionabile, l'"indennità di toga"
corrisposta agli avvocati del comune. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, prima
sezione, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,
della legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 11 luglio
1980, n. 382, nella parte in cui dichiara non pensionabile l'assegno
aggiuntivo riconosciuto ai professori universitari a tempo pieno:
costoro sarebbero discriminati rispetto a pubblici dipendenti per i
quali analoga indennità è pensionabile; l'assegno aggiuntivo
previsto dall'art. 39 del d.P.R. n. 382 del 1980 è, infatti, parte
del complessivo trattamento economico dei professori universitari che
optano per il tempo pieno e come tale - conclude il rimettente - deve
essere valutato ai fini del trattamento di quiescenza, secondo il
principio che questa Corte avrebbe enunciato nella sent. n. 126 del
1981, desumendolo dall'art. 38 della Costituzione.
2. - Conviene, preliminarmente, ricostruire la storia dell'assegno
aggiuntivo in esame.
Il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580 (Misure urgenti per
l'università), convertito, con modificazioni, nella legge 30
novembre 1973, n. 766, all'art. 12 disciplinava il trattamento
economico del personale docente universitario, al quale attribuiva
due assegni.
Il primo, regolato dai primi tre commi dell'art. 12, consisteva in
un "assegno annuo pensionabile" corrisposto a tutto il personale
insegnante delle università, compreso quello fuori ruolo e
incaricato, che sostituiva l'"indennità di ricerca scientifica" già
prevista dall'art. 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e
successive modificazioni. Il secondo - regolato dai commi quarto,
quinto, sesto e settimo del medesimo art. 12 - veniva definito
"assegno speciale": non era pensionabile; non spettava ai professori
che intendevano svolgere privatamente "libera attività
professionale"; ed era, dunque, un incentivo ante litteram per il
"tempo pieno".
Il riordinamento della docenza universitaria operato dal d.P.R. n.
382, nell'istituire le due fasce dei professori, ordinari e
associati, ha previsto per entrambi un incremento del trattamento
economico, pari al 40 per cento, nel caso di opzione per il regime di
impegno a tempo pieno (secondo quanto disposto dall'art. 36, sesto
comma, del d.P.R. n. 382, e già dall'art. 4, lett. c), della legge
delega 21 febbraio 1980, n. 28). Tale maggiore emolumento è
pensionabile nelle modalità di cui all'art. 40 dello stesso d.P.R.
n. 382.
L'art. 39 più volte richiamato, nell'innovare quanto stabilito
dai commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 12 del
decreto-legge n. 580 del 1973, sostituiva l'"assegno speciale" non
pensionabile, di cui si è detto, con l'"assegno aggiuntivo", che
rappresenta un'ulteriore incentivazione dell'opzione per il regime di
tempo pieno. Nella stesura originaria dell'art. 39 del d.P.R. n. 382,
l'assegno aggiuntivo spettava anche ai professori a tempo definito,
ma ridotto del 50 per cento, e se ne prevedeva comunque il
riassorbimento, con i futuri miglioramenti economici, in misura
differenziata per i due regimi (ultimo capoverso dell'art. 39, nel
testo originario).
3. - Il decreto-legge n. 2 del 1985 ha abrogato il terzultimo e
l'ultimo capoverso dell'art. 39 del d.P.R. n. 382: l'ordinanza di
rimessione e le parti private insistono quindi sull'abrogazione del
penultimo capoverso, che prevedeva la corresponsione dell' assegno,
sia pur ridotto del 50 per cento, anche ai professori a tempo
definito; e il fatto che esso spetti, ora, soltanto ai professori a
tempo pieno dimostrerebbe che l'assegno assolve la funzione - e
rivela la natura - di componente essenziale della retribuzione in
forme del tutto analoghe, si potrebbe aggiungere, alla maggiorazione
stipendiale del 40 per cento, pensionabile, ai sensi dell'art. 36 del
d.P.R. n. 382. Di qui, la denunciata illegittimità della norma
ancora presente nell'art. 39 del d.P.R. n. 382.
Questa Corte ha tuttavia chiarito che non basta addurre la "natura
retributiva" e, più esattamente, il carattere di "componente del
normale trattamento economico" di un'indennità per stabilirne, in
via di principio, la pensionabilità: occorre infatti provare che la
non computabilità dell'indennità ai fini pensionistici sia
"manifestamente incongrua o irragionevole" (sent. n. 119 del 1991).
Il che deve escludersi, in questo caso, alla luce di quanto segue.
4. - Già l'assegno speciale previsto dall'art. 12 del
decreto-legge n. 580 del 1973 non era pensionabile; ed è un dato,
questo, che dimostra come il legislatore, confermando siffatta
caratteristica con riguardo al nuovo "assegno aggiuntivo", non abbia
agito arbitrariamente. Né vale obiettare che è, così, offerta
scarsa tutela all'opzione per il tempo pieno in contraddizione con
l'esigenza, apprezzata da questa Corte, di "privilegiare sempre più
tale scelta" (sent. n. 1019 del 1988): una differenziazione assai
rilevante fra i professori a tempo pieno e quelli a tempo definito è
invero assicurata, anche ai fini pensionistici, dal d.P.R. n. 382, e
in particolare dal combinato disposto dell'art. 36, sesto comma, e
dell'art. 40, giacché nel trattamento di quiescenza è già
computata la maggiorazione del 40 per cento.
Non sussiste, dunque, il vulnus all'art. 38 della Costituzione nei
termini prospettati dal giudice a quo, né si palesa motivo di
irrazionalità conseguente alle modificazioni apportate dal
decreto-legge n. 2 del 1985, come convertito nella legge n. 72 del
1985, dal momento che il risultato finale di detta disciplina
fornisce, pure ai fini del trattamento di quiescenza, una tutela
sufficiente - anche se perfettibile - dell'opzione per il regime di
impegno a tempo pieno: l'art. 38 della Costituzione non garantisce,
d'altronde, una integrale corrispondenza tra retribuzione e pensione
(v., nella giurisprudenza più recente di questa Corte, la sent. n.
449 del 1993).
5. - Neppure ha pregio la censura mossa con riguardo alla presunta
disparità di trattamento che si sarebbe determinata a seguito di un
indirizzo giurisprudenziale che, in assenza di contraria statuizione
legislativa, ha disposto il computo, ai fini di quiescenza,
dell'indennità del personale sanitario ospedaliero. Tale indirizzo
non esprime un principio, generale, di necessario computo delle
indennità ai fini di quiescenza, che abbia fondamento in specifiche
disposizioni e, comunque, in valori tutelati dalla Costituzione.
Anche a voler superare, in ipotesi, le obiezioni sull'idoneità
del termine di raffronto evocato, va infine considerato che
l'intervento della Corte, richiesto dal giudice a quo, risulterebbe
invasivo della sfera riservata alle valutazioni discrezionali del
legislatore, al quale spetta, eventualmente, una nuova ponderazione
della materia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 39 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didattica), nella parte in cui
dichiara non pensionabile l'assegno aggiuntivo riconosciuto ai
professori universitari che optano per il regime di impegno a tempo
pieno, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria,
prima sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte