Sentenza n. 78/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/1995 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 127/1980
- art. 4legge 463/1983
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto
comma, della legge 2 aprile 1980, n. 127 (Soppressione dell'Ente
nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche e nuova
disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali per le
ostetriche), nonché degli artt. 4, ottavo comma, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e
sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni
per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni
termini), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, 2 della legge
27 febbraio 1984, n. 18 (Disciplina della proroga dei termini di
vigenza delle leggi e proroga di taluni termini di scadenza in 31
dicembre 1983), 6, trentesimo comma, della legge 29 febbraio 1988, n.
48 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi
contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme
in materia di organizzazione dell'INPS), e 7, quinto comma, della
legge 7 dicembre 1989, n. 389 (Disposizioni urgenti in materia di
evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di
sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei
patronati), promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1994 dal
Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Allegranza
Cesarina ed altre e l'ENPAO iscritta al n. 424 del registro ordinanze
1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29,
prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di costituzione di Alloisio Renata ed altre nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1995 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Uditi l'avv. Franco Agostini per Alloisio Renata ed altre e
l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio
dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso da Giuseppina Allegranza ed
altre contro l'Ente di previdenza ed assistenza delle ostetriche
(ENPAO) in liquidazione, al fine di ottenere il trattamento
pensionistico di vecchiaia in misura non inferiore a quello minimo
erogato ai lavoratori autonomi delle gestioni speciali INPS, il
Tribunale di Genova, con ordinanza del 13 aprile 1994, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 2
aprile 1980, n. 127, "nella parte in cui non ha previsto alcun
meccanismo di adeguamento dei valori monetari relativi ai minimi di
pensione di vecchiaia delle ostetriche", quali stabiliti dai commi
precedenti dello stesso articolo, nonché degli artt. 4, ottavo
comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11
novembre 1983, n. 638, 2 del d.-l. 29 dicembre 1983, n. 747,
convertito in legge 27 febbraio 1984, n. 18, 6, trentesimo comma, del
d.-l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988,
n. 48, 7, quinto comma, del d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito
in legge 7 dicembre 1989, n. 389, nelle parti in cui, prorogando il
termine per lo scioglimento dell'ENPAO di cui all'art. 1 della legge
n. 127 del 1980, "parimenti non hanno previsto alcun meccanismo di
adeguamento dei valori monetari relativi ai detti minimi".
Per intendere la questione, occorre premettere che l'art. 1 della
legge n. 127 del 1980 aveva disposto lo scioglimento dell'ENPAO alla
scadenza di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della
legge medesima (27 aprile 1980). L'art. 4, quarto comma, stabiliva
inoltre che "con decorrenza immediatamente successiva alla data di
scioglimento dell'ENPAO (27 aprile 1983) i trattamenti mensili di
pensione dovranno comunque garantire un trattamento minimo
pensionistico pari a quello previsto per i lavoratori autonomi delle
gestioni dell'INPS", mentre per la durata del regime transitorio
l'art. 5 attribuiva al Ministro del lavoro il potere di aumentare
annualmente le pensioni erogate dall'ente in misura percentuale
correlata alle variazioni dell'indice del costo della vita.
Per ragioni connesse al dissesto finanziario dell'ENPAO, la data
dello scioglimento è stata via via prorogata dai decreti citati fino
al 30 giugno 1990. L'ente è stato sciolto dalla legge 7 agosto 1990,
n. 249, con effetto dal 1 luglio 1990; i trattamenti pensionistici
erogati dall'ente, maturati successivamente a tale data, sono stati
posti a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS, e
assoggettati alla perequazione automatica con gli stessi criteri in
vigore per le gestioni speciali INPS per i lavoratori autonomi.
Le citate leggi di proroga del termine previsto per lo
scioglimento dell'ENPAO sono già state impugnate dal medesimo
Tribunale, nel corso della stessa causa, con ordinanza del 21
novembre 1991, in quanto impedivano l'adeguamento dei trattamenti
pensionistici al trattamento minimo corrisposto dalle gestioni INPS
per i lavoratori autonomi. La questione è stata dichiarata
inammissibile sul riflesso che il lamentato effetto impeditivo
derivava dal combinato disposto di queste leggi con l'art. 4, quarto
comma, della legge n. 127 del 1990, non impugnato, che condizionava
l'adeguamento al presupposto dello scioglimento dell'ente.
Con l'odierna ordinanza di rimessione il Tribunale di Genova
solleva nuovamente la questione impugnando anche l'art. 4, in
conformità del dictum della Corte, e invocando a sostegno ragioni
analoghe a quelle che hanno determinato la sentenza n. 497 del 1988
di questa Corte in tema di rivalutazione dell'indennità di
disoccupazione.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono
costituite tre ricorrenti, aderendo alle argomentazioni
dell'ordinanza di rimessione e concludendo per una dichiarazione di
fondatezza.
In particolare le parti private sostengono che, non essendo stata
conferita efficacia retroattiva all'abrogazione l'art. 4, quarto
comma, della legge del 1980, disposta dall'art. 4 della legge n. 249
del 1990, è possibile interpretare la legge del 1980 nel senso che,
fin dalla scadenza del triennio indicato dall'art. 1 come data di
decorrenza dello scioglimento dell'ENPAO, era già sorto in capo alle
titolari di pensioni corrisposte dall'ente il diritto a un
trattamento minimo di ammontare pari a quello spettante ai lavoratori
autonomi delle gestioni INPS.
Se questa interpretazione non fosse condivisa, la normativa
impugnata dovrebbe ritenersi incostituzionale perché viola i
principi, desumibili dagli artt. 3 e 38 della Costituzione, secondo
cui i trattamenti pensionistici devono assicurare, in termini reali,
mezzi adeguati alle esigenze di vita, e quindi devono essere
assistiti della garanzia di un trattamento minimo. Poiché alla
scadenza del termine era venuto meno l'effetto dell'art. 5 della
legge n. 127 del 1980 e la relativa previsione era stata assorbita da
quella dell'ultimo comma dell'art. 4 sul trattamento minimo, le leggi
di proroga avrebbero dovuto prevedere la perequazione automatica
indipendentemente dallo scioglimento dell'ENPAO.
Tali argomenti sono stati ribaditi in una memoria depositata in
prossimità dell'udienza di discussione.
3. - È intervenuto il presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o infondata.
Inammissibile, in relazione all'adeguamento delle pensioni minime
erogate dall'ENPAO alle variazioni degli indici del costo della vita,
per il quale provvede non la norma impugnata, ma il successivo art. 5
non impugnato; infondata, in relazione alla perequazione automatica
nella misura prevista per le pensioni INPS dei lavoratori autonomi,
questo tipo di adeguamento essendo previsto dall'art. 4 sotto la
condizione dello scioglimento ENPAO, nel quadro di una
riorganizzazione globale della previdenza per le ostetriche. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Genova ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 2 aprile 1980,
n. 127, "nella parte in cui non ha previsto alcun meccanismo di
adeguamento dei valori monetari relativi ai minimi di pensione di
vecchiaia delle ostetriche", quali stabiliti dai commi precedenti
dello stesso articolo, nonché degli artt. 4, ottavo comma, del d.-l.
12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n.
638, 2 del d.-l. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge 27
febbraio 1984, n. 18, 6, trentesimo comma, del d.-l. 30 dicembre
1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, 7, quinto
comma, del d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7
dicembre 1989, n. 389, nelle parti in cui, prorogando il termine per
lo scioglimento dell'ENPAO di cui all'art. 1 della legge n. 127 del
1980, "parimenti non hanno previsto alcun meccanismo di adeguamento
dei valori monetari relativi ai detti minimi".
Alla stregua della motivazione dell'ordinanza di rimessione e del
confronto con l'ordinanza precedente del 21 novembre 1991, emessa nel
corso della medesima causa e che ha dato luogo alla sentenza di
questa Corte n. 487 del 1992, la nuova questione, formulata nei
termini generici sopra riferiti, va interpretata come diretta a
ottenere una sentenza che, per il periodo dal 27 aprile 1983 (data di
scadenza del termine triennale previsto dall'art. 1 della legge n.
127 del 1980) al 1 luglio 1990 (data di trasferimento dei trattamenti
pensionistici a carico dell'ENPAO alla Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali istituita
presso l'INPS), riconosca alle ostetriche iscritte all'ENPAO il
diritto a un trattamento minimo pensionistico pari a quello
corrisposto dalle gestioni previdenziali dell'INPS per i lavoratori
autonomi.
2. - La questione non è fondata.
L'art. 4, quarto comma, della legge n. 127 del 1980 (abrogato
dall'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 249) disponeva che il
trattamento minimo di pensione delle ostetriche fosse ragguagliato a
quello previsto per i lavoratori autonomi delle gestioni INPS "con
decorrenza immediatamente successiva alla data di scioglimento
dell'ENPAO", da attuarsi entro tre anni dall'entrata in vigore della
legge del 1980 (art. 1), ma poi procrastinato fino al 1990 a causa
delle crescenti difficoltà di soluzione del dissesto finanziario
dell'ente. Dal presupposto dello scioglimento dell'ENPAO non si può
prescindere, perché l'innalzamento dei trattamenti pensionistici
previsti dai primi tre commi dell'art. 4 della legge n. 127 al detto
livello minimo non è possibile se non nel quadro di una
ristrutturazione globale della previdenza delle ostetriche, che in
pari tempo elevi in misura corrispondente i contributi a carico delle
assicurate. Le ricorrenti pretendono invece, per il periodo indicato,
l'integrazione delle loro pensioni a un minimo pari a quello erogato
dalle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, pur avendo
continuato a versare le contribuzioni previste dal regolamento ENPAO,
la cui esiguità (30.000 lire annue fino al 1980, aumentate a 300.000
dall'art. 3 della legge n. 127 del 1980) è la causa principale del
sopravvenuto stato di decozione dell'ente.
Va rammentato che per le ostetriche, in quanto libere
professioniste, dovrebbe valere la regola legislativa di integrale
autofinanziamento delle casse di previdenza delle categorie
professionali. In deroga a tale regola lo Stato è già intervenuto
una prima volta con un contributo straordinario all'ENPAO di quindici
miliardi di lire (art. 8 della legge 15 aprile 1985, n. 140), una
seconda volta accollando al Ministero del tesoro i ratei di pensioni
maturati fino al 30 giugno 1990 e non pagati dall'ente (art. 3,
quarto comma, della legge n. 249 del 1990), una terza volta ponendo a
carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno
delle gestioni previdenziali, istituita presso l'INPS e finanziata
interamente dallo Stato (art. 37, secondo comma, della legge 9 marzo
1989, n. 88), i trattamenti pensionistici maturati successivamente al
30 giugno 1990, determinati nella misura prevista dall'art. 4 della
legge del 1980 (peraltro con possibilità di cumulo con le
prestazioni di altre forme di previdenza obbligatoria: art. 3, sesto
comma), ma soggetti alla perequazione automatica alle variazioni del
costo della vita con gli stessi criteri applicati dalle menzionate
gestioni speciali dell'INPS (art. 1, secondo comma, della legge n.
249 del 1990).
Questa soluzione, sostenuta da interventi di finanza
straordinaria, delle pendenze del disciolto ENPAO anteriori al 1
luglio 1990 non è censurabile in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, né sotto il profilo del principio di eguaglianza,
perché, per costante giurisprudenza di questa Corte, i trattamenti
pensionistici delle varie categorie professionali non sono tra loro
comparabili, né sotto il profilo del principio di razionalità,
perché l'art. 4, quarto comma, della legge del 1980 non ha il
significato di una promessa vincolante: è una previsione normativa
che le vicende successive hanno dimostrato non attuabile per ragioni
organizzative e finanziarie, che ne giustificano l'abrogazione.
Nemmeno si può ravvisare un contrasto con l'art. 38, secondo
comma, della Costituzione. Il precetto che siano preveduti e
assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori si
riferisce principalmente all'organizzazione e alla gestione della
previdenza obbligatoria, alla quale deve essere garantito un flusso
di contributi degli assicurati proporzionato ai bisogni da
soddisfare, mentre l'intervento solidaristico della collettività
generale va limitato a casi giustificati da particolari condizioni
equamente selezionate, e comunque contenuto nei limiti delle
disponibilità del bilancio dello Stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, quarto comma, della legge 2 aprile 1980, n. 127
(Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle
ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e
previdenziali per le ostetriche), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte