Sentenza n. 78/2002
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/03/2002 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
dichiarata illegittima
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 104Costituzione
- art. 111Costituzione
- art. 6legge 848/1955
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale: (a) degli artt. 53, primo
e secondo comma, 54, terzo comma, e 30-bis del codice di procedura
civile; e (b) dell'art. 53, primo e secondo comma, del codice di
procedura civile, promossi, rispettivamente, con ordinanza emessa il
6 ottobre 2000 dalla Corte di appello di Perugia e con ordinanza
emessa il 12 marzo 2001 dalla Corte di appello di Roma, iscritte al
n. 793 del registro ordinanze 2000 ed al n. 519 del registro
ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 51, 1ª serie speciale, dell'anno 2000 e n. 27, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001.
Visti gli atti di costituzione di Wilfredo Vitalone;
Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 2002 il giudice
relatore Valerio Onida;
Udito, per sé medesimo, l'avvocato Wilfredo Vitalone.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ordinanza emessa il 6 ottobre 2000, pervenuta in
cancelleria il 20 novembre 2000 (reg. ord. n. 793 del 2000), la Corte
di appello di Perugia ha sollevato, in riferimento agli articoli 3,
24, 104 e 111 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale:
a) dell'art. 53, primo comma, del codice di procedura civile
(giudice competente), nella parte in cui prevede, nell'ambito del
processo civile, che "sulla ricusazione ... decide, con ordinanza non
impugnabile, [lo stesso] collegio [cui appartiene il giudice
ricusato] se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della
corte" e non già (come è previsto dall'art. 40, comma 1, del codice
di procedura penale), "una sezione della corte [d'appello] diversa da
quella cui appartiene il giudice [della Corte di appello] ricusato",
con ordinanza ricorribile per cassazione;
b) del combinato disposto degli articoli 53, secondo comma, e
54, terzo comma, cod. proc. civ. (Ordinanza sulla ricusazione), nella
parte in cui prevede che l'ordinanza che decide sulla ricusazione di
un giudice non è impugnabile, nonché nella parte in cui prevede,
sempre con statuizione non impugnabile, l'automatica condanna - in
caso di declaratoria di rigetto o di inammissibilità del ricorso -
della parte che ha proposto la ricusazione al pagamento di una pena
pecuniaria, senza consentire al giudice della ricusazione alcuna
doverosa valutazione, ai predetti fini, della temerarietà o meno del
ricorso e, quindi, l'opportunità di applicare o meno la pena
pecuniaria, eventualmente graduandola caso per caso;
c) dell'art. 30-bis cod. proc. civ. (Foro per le cause in cui
sono parti magistrati), introdotto dall'art. 9 della legge 2 dicembre
1998, n. 420, nella parte in cui non prevede che il giudizio
incidentale sulla ricusazione di un giudice della sezione civile
della Corte di appello venga devoluto alla cognizione del giudice,
ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del
distretto di Corte di appello determinato ai sensi dell'art. 11 del
codice di procedura penale, allorquando nella sede non vi sia altra
sezione "diversa" da quella cui appartiene il magistrato ricusato.
Le questioni sono sorte nell'ambito di un procedimento di
ricusazione, promosso nei confronti dei componenti del collegio della
Corte di appello investito del reclamo contro il decreto di
inammissibilità di una domanda di risarcimento dei danni cagionati
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.
Il remittente, sottolineata l'esigenza del giudice di apparire -
ancor prima che essere - sereno, imparziale ed indipendente, ritiene
che tali requisiti vengano a mancare allorquando il giudizio
sull'accoglimento, sul rigetto o sulla declaratoria di
inammissibilità di un ricorso per ricusazione di un giudice debba
essere espresso addirittura dai colleghi del medesimo collegio.
Posto che con le norme sulla translatio dettate dalla legge
n. 420 del 1998 il legislatore ha voluto porre sullo stesso piano la
garanzia che il magistrato debba "apparire ancor prima che essere"
imparziale ed indipendente tanto nel processo penale quanto in quello
civile, estendendo a quest'ultimo la regolamentazione prevista
dall'art. 11 cod. proc. pen., sarebbe irrazionale la diversa
disciplina tra il procedimento incidentale di ricusazione nel rito
civile e l'analogo procedimento nel rito penale. Solo in penale, a
norma dell'art. 40, comma 1, cod. proc. pen., è previsto che sulla
ricusazione di un giudice del tribunale, della corte di assise o
della corte di assise di appello decide la corte di appello e su
quella di un giudice della Corte di appello decide, con ordinanza
ricorribile per cassazione, una sezione della Corte di appello penale
"diversa" da quella cui appartiene il giudice [della Corte di
appello] ricusato; nel rito civile, invece, a norma dell'art. 53 cod.
proc. civ., sulla ricusazione di un giudice del tribunale civile o
della Corte di appello civile decide lo stesso collegio cui
appartiene il magistrato ricusato, peraltro con ordinanza non
impugnabile, con la quale la parte che l'ha proposta, in caso di
rigetto o declaratoria di inammissibilità, deve essere comunque
condannata al pagamento, oltre che delle spese, di una pena
pecuniaria.
Questa diversità di disciplina non sarebbe giustificata, posto
che anche in civile il procedimento incidentale di ricusazione ha ad
oggetto la valutazione della sussistenza o meno di un "interesse"
nella causa da parte del giudice ricusato, che - qualora sussistente
- sarebbe idoneo a ledere il diritto soggettivo del cittadino ad
essere giudicato da un giudice indipendente ed imparziale.
L'irragionevolezza della norma denunciata risiederebbe anche nel suo
meccanismo di reciprocità, la competenza sulla ricusazione essendo
prevista in capo allo "stesso" collegio cui appartiene il magistrato
ricusato, il quale, a sua volta, in base alla norma denunciata, sarà
chiamato ad esprimere il medesimo giudizio sull'eventuale ricusazione
proposta nei riguardi degli stessi colleghi che l'hanno giudicato.
Ad avviso del giudice remittente, la disciplina processuale di
cui al combinato disposto degli artt. 53 e 54 cod. proc. civ. si pone
in contrasto, oltre che con il principio di ragionevolezza, con
l'art. 24 della Costituzione, sia perché sancisce la non
impugnabilità dell'ordinanza che decide sulla ricusazione di un
giudice civile, sia perché prevede, in caso di declaratoria di
inammissibilità o di rigetto del relativo ricorso, anche
l'automatica condanna della parte che ha proposto la ricusazione al
pagamento di una pena pecuniaria, senza consentire al giudice della
ricusazione alcuna doverosa valutazione, ai predetti fini, della
temerarietà o meno del ricorso e, quindi, dell'opportunità di
applicare o meno la pena pecuniaria, eventualmente graduandola caso
per caso. E questo sarebbe fonte di ulteriore compromissione "sia
della funzionalità e credibilità dell'attività giurisdizionale,
sia della stessa serenità, imparzialità e - soprattutto -
indipendenza della coscienza dei giudici" investiti dell'istanza di
ricusazione.
Per completezza, e con concreto riferimento alla fattispecie al
suo esame, il giudice ritiene di dover sollevare anche la questione
di costituzionalità dell'art. 30-bis cod. proc. civ. Esso
contrasterebbe con il principio di ragionevolezza (art. 3 della
Costituzione), nonché con il diritto del cittadino ad essere
giudicato da un giudice indipendente ed imparziale, nella parte in
cui non prevede che il giudizio incidentale sulla ricusazione di un
giudice della sezione civile della Corte di appello venga devoluto
alla cognizione di un giudice, ugualmente competente per materia, che
ha sede nel capoluogo di un diverso distretto di Corte di appello,
determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale,
allorquando nella sede del distretto non vi sia altra "sezione
diversa" da quella cui appartiene il magistrato ricusato. La
rilevanza della questione, sottolinea l'ordinanza di rimessione, nel
caso di accoglimento della questione di costituzionalità del
combinato disposto degli artt. 53 e 54 cod. proc. civ., discenderebbe
dal fatto che presso la Corte di appello di Perugia "esistono una
sola sezione penale ed una sola sezione civile, oltre ad una sezione
promiscua della quale, nei giudizi di rinvio a seguito di
annullamento da parte della Corte suprema di cassazione civile o
penale, ovvero nelle ipotesi di astensione o di incompatibilità di
consiglieri della sezione civile o della sezione penale di questa
Corte, sono stati e saranno chiamati a farne parte, in varia
composizione e spesso nel medesimo collegio, sia alcuni dei
consiglieri ricusati, sia i componenti di questo collegio remittente
e, pertanto, di fatto non esiste, presso questa Corte, una "sezione
diversa da quella cui appartengono i magistrati ricusati".
1.2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la parte
ricusante nel giudizio a quo la quale, sulla premessa di condividere
integralmente e di far proprie le motivazioni dell'ordinanza di
remissione, chiede che sia dichiarata l'illegittimità
costituzionale, nei sensi e nei termini di cui all'ordinanza di
rinvio, degli artt. 53, primo e secondo comma, 54, terzo comma, e
30-bis cod. proc. civ., "con la precisazione che
l'incostituzionalità dell'art. 30-bis va dichiarata anche
nell'ipotesi in cui il giudizio sulla ricusazione di un magistrato di
una determinata Corte di appello debba essere demandato ad altra
sezione della stessa corte, diversa da quella cui appartiene il
magistrato ricusato, ciò perché le ragioni di incompatibilità
derivano dai rapporti di colleganza, conoscenza, frequenza e/o
possibile amicizia tra i magistrati della stessa Corte di appello
civile".
2.1. - Con ordinanza emessa il 12 marzo 2001, pervenuta in
cancelleria il 2 aprile 2001 (reg. ord. n. 519 del 2001), la Corte di
appello di Roma, nel corso di un procedimento incidentale di
ricusazione proposto nel corso di un giudizio di appello per
risarcimento dei danni, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
104 della Costituzione e all'art. 6, comma 1, della convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo e
secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui prevede la
competenza dello stesso collegio, cui il giudice ricusato appartiene,
a decidere sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della
Corte di appello.
Osserva il giudice remittente che le condizioni di obiettività,
trasparenza, credibilità ed indipendenza del giudice costituiscono
un bene primario e necessario nella dialettica processuale. La
mancanza di tali condizioni, in contrasto con il principio di
ragionevolezza posto dall'art. 3 della Costituzione, si
verificherebbe allorquando la decisione sull'accoglimento,
inammissibilità o rigetto di un ricorso per ricusazione di un
giudice sia adottata dai componenti dello stesso collegio di
appartenenza del giudice ricusato, con il quale vengono decise tutte
le altre cause, e che potrebbe, a sua volta, essere chiamato a
decidere sulla ricusazione diretta ad altri componenti del medesimo
collegio, attraverso un anomalo ed inusitato scambio reciproco di
ruoli. Infatti - argomenta la Corte di appello - lo svolgere le
funzioni giudicanti in un medesimo collegio può dar luogo ad un
condizionamento ambientale nell'ipotesi in cui gli stessi componenti
dell'organo collegiale siano chiamati a decidere in processi in cui
siano coinvolti i colleghi in qualità di parti, a motivo
dell'inevitabile instaurarsi di rapporti interpersonali di vario tipo
tra magistrati, con il conseguente possibile verificarsi di una
turbativa della serenità ed imparzialità dei giudizi.
Il remittente considera la diversa disciplina dettata
dall'art. 40, comma 1, cod. proc. pen., nonché quella dettata
dall'art. 30-bis cod. proc. civ. per i giudizi civili in cui i
magistrati siano coinvolti in qualità di parti, ed osserva che tale
differenza è ingiustificata, posto che, tanto in civile quanto in
penale, comune è l'esigenza di garantire la trasparenza e serenità
del magistrato che "deve apparire ancor prima che essere" imparziale
ed indipendente.
L'irrazionalità dell'attribuzione della competenza a decidere
sull'istanza di ricusazione al collegio al quale appartiene il
giudice ricusato, allorché sia ricusato uno dei componenti del
tribunale o della Corte di appello civile, sarebbe confermata dalla
non impugnabilità del provvedimento nel rito civile - impugnabilità
invece prevista dall'art. 41 cod. proc. pen., che ammette il ricorso
per cassazione - e dalla previsione, per il caso di declaratoria di
inammissibilità o di rigetto, della condanna, ai sensi dell'art. 54,
terzo comma, cod. proc. civ., del ricorrente al pagamento di una pena
pecuniaria, senza alcuna discrezionalità per il giudice di valutare
l'opportunità di applicazione o graduazione della pena.
Il contrasto con gli altri parametri evocati è motivato dalla
Corte remittente considerando che il procedimento incidentale di
ricusazione avrebbe ad oggetto la valutazione della sussistenza o
meno di un "interesse" nella causa da parte del giudice ricusato, che
- qualora sussistente - sarebbe idoneo a ledere il diritto soggettivo
del cittadino ad essere giudicato da un giudice indipendente ed
imparziale (art. 104 della Costituzione ed art. 6, comma 1, della
convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali).
2.2. - Anche in questo giudizio si è costituito il ricusante, il
quale, condividendo e facendo proprie le argomentazioni del
remittente, e richiamando l'ordinanza 6 ottobre 2000 della Corte di
appello di Perugia, chiede - come nell'altro giudizio - che sia
dichiarata l'illegittimità costituzionale, "nei sensi e nei termini
di cui all'ordinanza citata", degli artt. 53, primo e secondo comma,
54, terzo comma, e 30-bis cod. proc. civ., "con la precisazione che
l'incostituzionalità dell'art. 30-bis va dichiarata anche
nell'ipotesi in cui il giudizio sulla ricusazione di un magistrato di
una determinata Corte di appello debba essere demandato ad altra
sezione della stessa corte, diversa da quella cui appartiene il
magistrato ricusato, ciò perché le ragioni di incompatibilità
derivano dai rapporti di colleganza, conoscenza, frequenza e/o
possibile amicizia tra i magistrati della stessa Corte di appello
civile". Considerato in diritto
1. - Entrambe le Corti d'appello remittenti sollevano questione
di costituzionalità della disciplina contenuta nel codice di
procedura civile, relativa alla competenza a decidere sulla
ricusazione di uno o più giudici del tribunale o della Corte di
appello. Si tratta dell'art. 53 (giudice competente), primo comma,
seconda parte, ai cui sensi "sulla ricusazione decide ... il collegio
se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte". La
Corte di Perugia (che denuncia, anche sotto altri profili di seguito
richiamati, il "combinato disposto" degli artt. 53, primo e secondo
comma, e 54, terzo comma, cod. proc. civ.) censura la norma
limitatamente alla parte che si riferisce alla ricusazione di un
magistrato della Corte di appello; la Corte di Roma (che coinvolge
nella denuncia, oltre al primo, il secondo comma dell'art. 53)
censura la norma che prevede la competenza dello stesso collegio per
la decisione sulla ricusazione di un magistrato del tribunale o della
Corte di appello, "con irragionevole reciprocità per l'ipotesi in
cui lo stesso magistrato sia chiamato a decidere quale componente del
collegio sull'eventuale ricusazione proposta nei confronti dei
colleghi che lo avevano giudicato". I parametri invocati sono gli
artt. 3, 24 (di cui si fa cenno solo nella motivazione, non nel
dispositivo dell'ordinanza), 104 e 111 della Costituzione per la
Corte di appello di Perugia, gli artt. 3 e 104 della Costituzione e
l'art. 6, comma 1, della convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (sul diritto ad un
giudizio equo da parte di un tribunale indipendente ed imparziale)
per la Corte di appello di Roma.
In sostanza entrambi i remittenti ritengono che la decisione
sulla ricusazione da parte dello stesso collegio cui appartiene il
ricusato (sia pure con la sostituzione di quest'ultimo, come avviene
in base alla costante interpretazione giurisprudenziale) non
garantisca un giudizio imparziale, in quanto la serenità di giudizio
potrebbe essere pregiudicata a motivo dell'inevitabile instaurarsi di
rapporti interpersonali di vario tipo fra i magistrati che operano
quotidianamente nello stesso collegio, con la possibilità -
sottolineata in particolare dalla Corte di Roma - che il magistrato
ricusato sia chiamato a sua volta a decidere sulla ricusazione di
altri componenti dello stesso collegio. Entrambi i remittenti,
inoltre, ritengono tale disciplina in contrasto con il principio di
ragionevolezza desunto dall'art. 3 della Costituzione, sulla base del
raffronto con la diversa disciplina apprestata dal codice di
procedura penale, che all'art. 40, comma 1, demanda la decisione
sulla ricusazione di un giudice del tribunale alla Corte di appello,
e quella sulla ricusazione di un magistrato della Corte di appello ad
una sezione della stessa corte diversa da quella cui appartiene il
giudice ricusato; nonché con la disciplina prevista dall'art. 30-bis
del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 9 della legge
2 dicembre 1998, n. 420, il quale attribuisce le cause in cui siano
comunque parti magistrati, che secondo le norme ordinarie
spetterebbero alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel
distretto in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, alla
competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha
sede nel capoluogo del distretto di Corte di appello determinato ai
sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale (cioè di un
diverso distretto indicato dalla legge in modo da evitare la
"reciprocità").
A tale questione, per così dire, principale, la Corte di appello
di Perugia ne aggiunge altre tre. Due riguardano ancora la disciplina
codicistica della ricusazione nel processo civile, censurata per
violazione degli stessi parametri, e specificamente (stando alla
motivazione) dell'art. 24 della Costituzione:
a) nella parte in cui prevede che la decisione sia
pronunciata con ordinanza non impugnabile (art. 53, secondo comma,
cod. proc. civ.), nonché:
b) nella parte in cui prevede che l'ordinanza che rigetta o
dichiara inammissibile il ricorso per ricusazione comporti
automaticamente la condanna dell'istante ad una pena pecuniaria,
senza consentire al giudice alcuna valutazione in ordine alla
temerarietà del ricorso stesso né alla eventuale graduazione della
sanzione, in caso di colpa del ricorrente (art. 54, terzo comma, cod.
proc. civ. - Ordinanza sulla ricusazione). Anche la Corte di appello
di Roma fa riferimento a queste due previsioni normative, ma solo a
conferma della affermata irrazionalità della norma denunciata.
L'ultima questione, sollevata dalla sola Corte di appello di
Perugia, investe, "per completezza", in riferimento al principio di
ragionevolezza (art. 3 Cost.) nonché al diritto del cittadino ad
essere giudicato da un giudice indipendente ed imparziale (art. 104
della Costituzione e art. 6 della convenzione europea dei diritti
dell'uomo), l'art. 30-bis del codice di procedura civile, nella parte
in cui non prevede che il giudizio incidentale sulla ricusazione di
un giudice della sezione civile della Corte di appello venga devoluto
alla cognizione di un giudice, ugualmente competente per materia, che
ha sede nel capoluogo del distretto determinato ai sensi dell'art. 11
del codice di procedura penale, allorquando nella sede del distretto
non vi sia altra "sezione diversa" da quella cui appartiene il
magistrato ricusato: situazione che si verificherebbe nel distretto
di Perugia, presso la cui Corte di appello esistono una sola sezione
penale ed una civile, oltre ad una sezione promiscua della quale sono
stati o saranno chiamati a far parte, anche nel medesimo collegio,
sia alcuni dei giudici ricusati, sia i componenti del collegio
remittente.
Quest'ultima censura è prospettata in termini più ampi dalla
parte privata (anche, ma irritualmente, nel giudizio promosso dalla
Corte di appello di Roma, in cui non è sollevata questione
sull'art. 30-bis cod. proc. civ.): essa afferma che l'illegittimità
costituzionale investirebbe la norma anche con riferimento
all'ipotesi in cui vi sia nella Corte di appello una sezione diversa
da quella cui appartiene il magistrato ricusato, in quanto le ragioni
di "incompatibilità" derivanti dai rapporti di colleganza e di
frequentazione sussisterebbero tra i magistrati appartenenti alla
stessa Corte di appello civile.
2. - Le questioni sono oggettivamente connesse, e pertanto i
giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronunzia.
3. - Non è fondata la questione - riferibile all'articolo 53,
primo comma, del codice di procedura civile, benché estesa dalla
Corte di appello di Roma anche al secondo comma dello stesso articolo
- relativa alla attribuzione della competenza a decidere sulla
ricusazione di un giudice del tribunale o della Corte di appello al
medesimo collegio cui appartiene il ricusato.
Il diritto ad un giudizio equo ed imparziale, implicito nel
nucleo essenziale del diritto alla tutela giudiziaria di cui
all'art. 24 della Costituzione, ed oggi espressamente sancito
dall'art. 111, secondo comma, della stessa Costituzione, sulla
falsariga dell'art. 6, primo comma, della convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
comporta certamente che la decisione sulla istanza di ricusazione di
un giudice - diretta appunto a far valere concretamente quel diritto
- sia assunta da un organo e secondo procedure che assicurino a loro
volta l'imparzialità del giudizio.
La legge può provvedere (come in effetti provvede) a questo
scopo in modi diversi, purché ragionevolmente idonei, componendo
l'interesse a garantire l'imparzialità del giudizio con i
concorrenti interessi ad assicurare la speditezza dei processi (la
cui "ragionevole durata" è oggetto, oltre che di un interesse
collettivo, di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente
tutelato non meno di quello ad un giudizio equo e imparziale, come
oggi espressamente risulta dal dettato dell'art. 111, secondo comma,
della Costituzione) e la salvaguardia delle esigenze organizzative
dell'apparato giudiziario. Ciò che non potrebbe comunque ammettersi
è che la decisione sulla ricusazione sia rimessa allo stesso
magistrato ricusato, o ad un collegio di cui egli faccia parte anche
ai fini di tale decisione. Per questo l'attribuzione - disposta dalla
norma impugnata - della competenza a decidere al "collegio", nel caso
in cui sia ricusato un giudice del tribunale o della Corte di appello
in sede civile, non può che intendersi, secondo una interpretazione
conforme a Costituzione - d'altronde costantemente adottata dalla
giurisprudenza -, come attribuzione ad un collegio di cui continuano
a far parte solo i componenti diversi da quello o da quelli ricusati.
Ma una volta garantito questo "minimo", non può ritenersi
costituzionalmente necessaria una specifica disciplina, fra quelle
prescelte o che possono essere prescelte dal legislatore. In
particolare, non si può ritenere che la semplice appartenenza del
ricusato e dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione allo
stesso collegio giudicante, e tanto meno allo stesso ufficio
giudiziario o alla stessa sezione del medesimo, costituisca di per
sé causa di compromissione dell'imparzialità dei decidenti. I
motivi della ricusazione concernono uno specifico processo, ed uno o
più giudici individualmente considerati, in relazione a situazioni
specifiche che li riguardano, senza investire gli altri magistrati
che pur facciano parte dello stesso ufficio e dello stesso collegio,
i quali dunque conservano una posizione di piena imparzialità (e il
dovere corrispondente) allorquando siano chiamati a decidere sulla
ammissibilità e sulla fondatezza della ricusazione medesima.
Né può dirsi che la consuetudine a giudicare a fianco di altri
magistrati, nell'ambito dello stesso ufficio e dello stesso collegio,
costituisca, di per sé sola, elemento tale da intaccare la
imparzialità di chi decide sulla ricusazione di uno dei componenti
di questo, sul presupposto del costituirsi di una sorta di
"solidarietà di collegio". Ogni singolo componente di un collegio
giudicante concorre infatti alle decisioni di questo in piena
indipendenza anche rispetto agli altri componenti dello stesso
collegio, nel cui ambito ben possono manifestarsi, e di frequente in
fatto si manifestano, opinioni diverse: essendo la collegialità
precisamente volta ad assicurare il concorso indipendente di più
opinioni, anche difformi, al fine della formazione del giudizio, se
del caso in base a prestabilite regole di maggioranza. La maggiore o
minore frequenza con la quale un magistrato si trovi a far parte di
un collegio insieme a determinati altri magistrati non riduce di per
sé questa indipendenza del singolo nell'ambito dell'organo
collegiale.
Tutto ciò non toglie che, sul piano delle scelte di
opportunità, il legislatore possa ritenere uno od altro criterio per
la decisione sulle ricusazioni più o meno idoneo a meglio
assicurarne la correttezza: e va comunque ricordato che l'eventuale
violazione del diritto ad un giudizio imparziale, derivante da una
erronea decisione negativa sulla ricusazione, può trovare rimedio,
pure se si escluda l'impugnabilità ex se di tale decisione, nel
controllo sulla pronuncia resa col concorso del giudice ricusato.
Ciò che, in questa sede, basta a dirimere la questione è la
constatazione che il sistema prescelto dal legislatore del codice di
procedura civile non è tale da ledere le garanzie minime di
imparzialità come sopra individuate.
4. - A conclusioni diverse non conduce nemmeno la considerazione
di quanto prospettato dalle Corti remittenti circa la possibilità
che i giudici chiamati a decidere sulla ricusazione di un collega si
trovino a loro volta a vedere decisa da questo stesso collega una
ricusazione promossa, in altra occasione, nei propri confronti, con
una sorta di "irragionevole reciprocità". La ricusazione è di per
sé istituto volto a porre rimedio a situazioni eccezionali e non
fisiologiche, né di quotidiana verificazione, che riguardano ogni
volta, in concreto, singoli procedimenti e le rispettive parti.
Inoltre essa non apre una controversia il cui oggetto sia la
contrapposizione fra un diritto del ricusante ed un diritto del
ricusato, sulla quale si pronunci un altro giudice (controversia che
dovrebbe allora avere uno sviluppo processuale autonomo), ma dà
luogo solo ad una incidentale verifica delle condizioni perché il
processo si possa svolgere nelle dovute condizioni di imparzialità
dei giudicanti, in considerazione delle specifiche ed eccezionali
circostanze invocate dal ricorrente a sostegno della ricusazione. Non
è dunque ipotizzabile alcuno "scambio" tra ricusazioni diverse,
afferenti a processi diversi e fondate sulle ragioni singolari e
specifiche volta a volta avanzate dalla parte interessata. La
eventualità paventata dai remittenti ha riguardo dunque a
circostanze di mero fatto, di per sé inidonee a fondare la censura
mossa alla disciplina legislativa.
5. - Quanto si è finora osservato conduce a ritenere infondata
la questione anche sotto il profilo, pure prospettato dai giudici a
quibus, dell'affermata violazione dei principi di eguaglianza e
ragionevolezza, in riferimento alle differenze fra la disciplina
impugnata e quella riservata dal legislatore alla ricusazione
nell'ambito del processo penale, in cui la decisione, quando sia
ricusato un giudice della Corte di appello, è rimessa ad un'altra
sezione della stessa corte.
Già si è detto come siano costituzionalmente ammissibili
diverse scelte, purché rispettose del principio di imparzialità,
circa la competenza ed il procedimento per la decisione sulla
ricusazione. Il fatto che nell'ambito del processo penale - in cui
sono sistematicamente in gioco beni costituzionalmente più
"sensibili", e maggiore può essere la preoccupazione di attestare in
modo più evidentemente visibile l'imparzialità dei giudicanti - il
legislatore abbia ritenuto di demandare la decisione ad una sezione
diversa della stessa corte non significa che, per ciò solo, possa
ritenersi irragionevole la diversa disciplina del codice di procedura
civile. A diversi processi possono corrispondere, in base a scelte
discrezionali del legislatore, discipline differenziate anche degli
stessi istituti, purché non siano lesi principi costituzionali, come
quello di imparzialità, che debbono reggere tutti i giudizi (cfr.
sentenza n. 31 del 1998; ordinanze n. 326 del 1999 e n. 465 del
2000). Il principio costituzionale di eguaglianza non comporta il
divieto di regolamentazioni diverse dei diversi tipi di processo:
anche "le soluzioni per garantire un giusto processo non devono
seguire linee direttive necessariamente identiche per i due tipi di
processo" (sentenza n. 387 del 1999; e cfr. pure sentenze n. 326 del
1997 e n. 51 del 1998).
Ancor meno può valere il riferimento, come tertium
comparationis, alla disciplina che l'art. 30-bis del codice di
procedura civile dedica alla competenza per le cause in cui siano
parti magistrati. Infatti, come si è detto, il giudizio incidentale
sulla ricusazione non può assimilarsi ad un processo in cui siano
parti da un lato il ricusante, dall'altro il magistrato ricusato, il
quale viene bensì "udito" (art. 53, secondo comma, cod. proc. civ.),
al fine di raccoglierne le prospettazioni sulle circostanze, che lo
riguardano, addotte dal ricorrente, ma non acquista qualità di parte
nel procedimento, né quindi è chiamato a tutelare in giudizio una
sua posizione soggettiva protetta.
Non può dunque assumersi come irragionevole la diversa
disciplina che il codice riserva alla competenza a giudicare su cause
nelle quali un magistrato dello stesso distretto sia parte, e
rispettivamente alla competenza a decidere sulla ricusazione di un
giudice dello stesso collegio.
6. - La questione, sollevata dalla Corte di appello di Perugia,
circa la legittimità costituzionale della previsione dell'art. 53,
secondo comma, del codice di procedura civile, ai cui sensi il
collegio decide sulla ricusazione "con ordinanza non impugnabile", è
inammissibile, in quanto priva del requisito della rilevanza.
La soluzione del dubbio avanzato non è infatti in alcun modo
necessaria ai fini del giudizio incidentale sulla ricusazione
demandato al collegio remittente, ma assumerebbe rilevanza solo
nell'eventuale giudizio di impugnazione che venisse promosso, e la
cui ammissibilità sarebbe condizionata alla eventuale dichiarazione
di illegittimità costituzionale della norma impugnata, nella parte
in cui esclude l'impugnazione (cfr. sentenza n. 336 del 1995;
ordinanze n. 13 del 1990 e n. 337 del 1994).
7. - È invece ammissibile la questione, anch'essa proposta dalla
Corte di appello di Perugia, concernente l'art. 54, terzo comma, del
codice di procedura civile, ai cui sensi l'ordinanza, che dichiara
inammissibile o rigetta la ricusazione, "condanna la parte o il
difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a
lire ventimila".
La rilevanza della questione può ritenersi attuale, in quanto la
Corte di appello procedente è chiamata ad emettere una pronuncia
che, nel caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto della
ricusazione, dovrebbe necessariamente contenere la condanna alla pena
pecuniaria, condanna che non potrebbe essere oggetto di una pronuncia
autonoma e successiva. Né potrebbe richiedersi che il giudice a quo,
nel sollevare la questione pregiudiziale rispetto alla pronunzia che
è chiamato a rendere, debba anticipare il proprio convincimento
circa il merito della ricusazione e la sussistenza delle eventuali
condizioni che potrebbero condurre ad escludere l'applicazione della
pena pecuniaria, poiché tale convincimento, correttamente, può
trovare espressione solo nella pronuncia sulla ricusazione, che
d'altra parte, se di contenuto negativo, non potrebbe, in base alla
norma vigente, non applicare la sanzione.
8. - La questione, così ritenuta ammissibile, è fondata.
La norma impugnata consente, contrariamente a quanto dedotto
dalla Corte remittente, una eventuale graduazione dell'importo della
pena pecuniaria, sia pure nei limiti della modesta somma massima
stabilita, dovendo la pena stessa essere "non superiore" (ma potendo
essere, invece, inferiore) a detta somma.
Ma ciò che il giudice non potrebbe mai fare è omettere la
condanna.
Tale rigido automatismo sanzionatorio non consente di derogarvi
nemmeno nel caso - che non si può a priori escludere - in cui la
ragione della inammissibilità o della infondatezza della ricusazione
non fosse percepibile dal ricusante all'atto della presentazione del
ricorso.
Deve dunque valere, qui, la stessa ratio decidendi che ha
condotto la Corte, nella sentenza n. 186 del 2000, a dichiarare
l'illegittimità costituzionale dell'art. 616 del codice di procedura
penale nella parte in cui non prevedeva che la Corte di cassazione
possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle
ammende, nell'ipotesi del ricorso dichiarato inammissibile, a carico
della parte privata che non versasse in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità.
Infatti, pur non essendo la previsione di una sanzione
pecuniaria, collegata alla reiezione del ricorso e intesa a
scoraggiare l'abuso o l'uso temerario o puramente dilatorio del
potere, di per sé in contrasto con l'assolutezza del diritto alla
tutela giudiziaria, garantito dall'art. 24 della Costituzione (cfr.
sentenza n. 69 del 1964) - di cui il potere della parte di proporre
la ricusazione, a tutela del proprio diritto ad un giudizio
imparziale, costituisce esplicazione -, l'accedere della condanna
sempre e necessariamente alla reiezione del ricorso,
indipendentemente dalle circostanze del caso concreto, apprezzabili
dal giudice, comporta una irragionevole compressione di tale diritto,
in contrasto con il principio di eguaglianza. Si viene infatti a
trattare allo stesso modo, sotto il profilo dell'applicazione della
sanzione, la posizione di chi ha proposto la ricusazione
ragionevolmente fidando nella sua ammissibilità e nella sussistenza
delle ragioni su cui essa si fondava, e quella del ricorrente che non
versi in tale situazione (cfr. sentenza n. 186 del 2000). Sono dunque
violati gli articoli 3 e 24 della Costituzione.
L'eliminazione dell'automatismo comporta l'attribuzione al
decidente del potere di apprezzare, nel caso concreto, se sussistano
le condizioni per escludere la condanna alla pena pecuniaria, o se
invece la stessa debba trovare applicazione: e dunque alla necessità
della condanna, attualmente prevista, si deve sostituire il potere
del giudice di applicarla, apprezzando le eventuali circostanze del
caso concreto che la rendano ingiustificata.
9. - È inammissibile la questione, sollevata dalla Corte di
appello di Perugia, avente ad oggetto l'art. 30-bis (Foro per le
cause in cui sono parti magistrati) del codice di procedura civile,
nella parte in cui non prevede che il giudizio incidentale sulla
ricusazione di un giudice della sezione civile della Corte di appello
venga devoluto alla cognizione di un giudice, ugualmente competente
per materia, che ha sede nel capoluogo di un diverso distretto di
Corte di appello, determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di
procedura penale, allorquando nella sede del distretto non vi sia
altra "sezione diversa" da quella cui appartiene il magistrato
ricusato.
La norma dell'art. 30-bis è evocata dalla Corte remittente
anzitutto come tertium comparationis (peraltro improprio, come si è
detto) per censurare la diversa disciplina dell'art. 53, primo comma,
del codice di procedura civile, applicabile alla decisione sulla
ricusazione: ma è pacifico, per ammissione anche dello stesso
rimettente, che essa non trova applicazione nel giudizio incidentale
sulla ricusazione, onde la questione difetta di rilevanza.
Quest'ultima è affermata dal giudice a quo "nel caso di accoglimento
della questione di costituzionalità del combinato disposto degli
artt. 53 e 54 cod. proc. civ.", evidentemente nel presupposto
implicito - pur non risultante chiaramente dalla configurazione data
dal remittente a tale ultima questione - che in luogo delle norme
oggi vigenti debba risultare applicabile alla fattispecie
l'art. 30-bis medesimo. Non verificandosi tale presupposto, data la
dichiarazione di non fondatezza della predetta questione, la carenza
di rilevanza di questa ulteriore censura appare comunque palese.
Tale irrilevanza esime la Corte - a prescindere da ogni altra
considerazione sui limiti della questione proposta dalla Corte
remittente - dal prendere in esame la prospettazione avanzata dalla
parte privata, secondo cui l'illegittimità costituzionale
dell'art. 30-bis cod. proc. civ. sussisterebbe anche con riferimento
all'ipotesi in cui vi sia nella Corte di appello una sezione civile
diversa da quella cui appartiene il magistrato ricusato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
a) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, terzo
comma, del codice di procedura civile (Ordinanza sulla ricusazione),
nella parte in cui prevede che l'ordinanza, che dichiara
inammissibile o rigetta la ricusazione, "condanna" la parte o il
difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anziché
prevedere che "può condannare" la parte o il difensore medesimi ad
una pena pecuniaria;
b) Dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 53, primo comma, del codice di procedura
civile (giudice competente), sollevata, in riferimento agli articoli
3, 24, 104 e 111 della Costituzione, dalla Corte di appello di
Perugia con l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 793 del 2000);
c) Dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 53, primo e secondo comma, del codice di
procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 104
della Costituzione e all'articolo 6 della convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte
di appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 519 del
2001);
d) Dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 53, secondo comma, del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 104 e 111
della Costituzione, dalla Corte di appello di Perugia con l'ordinanza
in epigrafe (reg. ord. n. 793 del 2000);
e) Dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura civile (Foro
per le cause in cui sono parti magistrati), sollevata, in riferimento
agli articoli 3 e 104 della Costituzione e all'art. 6 della
convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, dalla Corte di appello di Perugia con
l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 793 del 2000).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 marzo 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte