Sentenza n. 79/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1982 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 110/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4
della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Nuove norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi), promossi con ordinanze emesse il 16 maggio 1975, l'8 marzo
ed il 7 maggio 1976 dal Pretore di Milano, il 30 novembre 1976 dal
Tribunale di Milano, il 2 aprile 1977 dal Giudice istruttore del
Tribunale di Milano, il 10 maggio 1977 dal Tribunale di Milano, il 21
novembre 1977 dal Tribunale di Bolzano, il 5 dicembre 1978 dal Pretore
di Milano (n. 2 ordinanze), il 1 febbraio 1980 dal Pretore di
Grottaglie ed il 5 novembre 1979 dal Tribunale di Milano, iscritte
rispettivamente al n. 283 del registro ordinanze 1975, nn. 414 e 546
del registro ordinanze 1976, nn. 247, 251 e 327 del registro ordinanze
1977, n. 10 del registro ordinanze 1978, nn. 69 e 70 del registro
ordinanze 1979 ed ai nn. 229 e 786 del registro ordinanze 1980 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 228 dell'anno
1975, nn. 177 e 260 dell'anno 1976, nn. 183 e 258 dell'anno 1977, n. 74
dell'anno 1978, n. 87 dell'anno 1979, n. 145 dell'anno 1980 e n. 20
dell'anno 1981.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1982 il Giudice relatore
Michele Rossano;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di cinque procedimenti penali a carico di Mantovani
Ramon, De Nicola Paolo, Scalfi Michele, Monzio Compagnoni Carlo,
Petruzza Pietro, Lombardi Vito, Barutti Giovanni, Mariotti Agostino,
Bartolozzi Sergio - imputati del reato di cui all'art. 4, comma
secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori delle
loro abitazioni, senza giustificato motivo, chiavi inglesi, della
lunghezza da 40 a 55 centimetri, pezzi di ferro, bastoni - il Pretore
di Milano, con ordinanze 16 maggio 1975, 8 marzo 1976, con due
ordinanze 5 dicembre 1978, ed il Tribunale di Milano, con ordinanza 30
novembre 1976, proposero la questione di legittimità costituzionale
del citato art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975 in riferimento
agli artt. 13, comma terzo, 17, comma primo, 25, comma secondo, della
Costituzione.
Questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 4, comma
secondo, legge n. 110 del 1975, in riferimento al solo art. 25 della
Costituzione, fu proposta dal Pretore di Milano, con ordinanza 7 maggio
1976, e dal Tribunale di Milano, con ordinanza 5 novembre 1979, nel
corso di procedimenti penali contro Croce Maurizio e Danioni Sergio,
imputati del reato previsto dal suddetto art. 4, comma secondo, legge
n. 110 del 1975 per aver portato fuori dalla loro abitazione, senza
giustificato motivo, due chiavi inglesi della lunghezza,
rispettivamente, di centimetri 48 e di centimetri 45.
Il Giudice istruttore del Tribunale di Milano, con ordinanza 2
aprile 1977, il Tribunale di Milano, con ordinanza 10 maggio 1977, il
Pretore di Grottaglie, con ordinanza 1 febbraio 1980, proposero
questione di legittimità del suddetto art. 4, comma secondo, legge n.
110 del 1975, in riferimento agli artt. 13 e 25 della Costituzione, nel
corso di procedimenti penali contro Fumagalli Bruno, Ripani Roberto,
Parisi Leonardo, imputati del reato previsto dallo stesso art. 4, comma
secondo, legge n. 110 del 1975 per aver portato fuori delle loro
abitazioni, senza giustificato motivo, una chiave inglese di notevoli
dimensioni, una chiave inglese lunga 48 centimetri, una chiave fissa,
un blocco di ferro, un nerbo di bue, un bastone.
Nel corso del procedimento penale, in grado di appello, a carico di
Querini Silvano, imputato del reato di cui all'art. 4, comma secondo,
legge 18 aprile 1975, n. 110 - per aver portato fuori della propria
abitazione, senza giustificato motivo, una pistola tipo scacciacani,
chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per
l'offesa alla persona - il Tribunale di Bolzano, con ordinanza 21
novembre 1977, ha proposto la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, commi secondo e terzo, legge n. 110 del 1975, in
riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.
Le undici ordinanze sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
n. 228 del 27 agosto 1975; n. 177 del 7 luglio 1976; n. 260 del 29
settembre 1976; n. 183 del 6 luglio 1977; n. 258 del 21 settembre 1977;
n. 74 del 15 marzo 1978; n. 87 del 28 marzo 1979; n. 145 del 28 maggio
1980; n. 20 del 21 gennaio 1981.
Nei giudizi davanti a questa Corte non si sono costituite le parti
private.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, con atti
depositati il 16 settembre 1975; il 5 luglio 1976; l'8 ed il 14 marzo
1977; il 12 luglio 1977; il 4 aprile 1978; il 20 marzo 1979; il 17
giugno 1980; il 10 febbraio 1981, chiedendo che le questioni di
legittimità costituzionale siano dichiarate non fondate. Considerato in diritto :
Gli undici giudizi vanno riuniti e definiti con unica sentenza
perché hanno tutti per oggetto questioni di legittimità
costituzionale, nella maggior parte identiche, concernenti il comma
secondo dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 (nuove norme
integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
munizioni e degli esplosivi). Il Tribunale di Bolzano ha, inoltre,
impugnato il comma terzo dello stesso articolo.
2. - I commi secondo e terzo dell'art. 4 legge n. 110 del 1975
prescrivono:
"Senza giustificato motivo, non possono portarsi fuori della
propria abitazione o delle appartenenze di essa bastoni muniti di
puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere,
mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché
qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da
punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di
tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.
Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e
con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di
lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere,
può essere irrogata la sola pena dell'ammenda".
3. - Con tutte le undici ordinanze di rinvio è stata proposta la
questione di legittimità costituzionale del comma secondo dell'art. 4
legge n. 110 del 1975, sopra trascritto, in riferimento all'art. 25,
secondo comma, della Costituzione.
Secondo i giudici a quibus la norma suddetta sarebbe in contrasto
con il principio della riserva di legge in materia penale in quanto,
per la sua astrattezza e la sua genericità, consentirebbe di
comprendere nel suo contesto numerose indefinite attività concrete e
non permetterebbe in alcun modo di distinguere i comportamenti leciti
da quelli vietati. Il legislatore avrebbe rinunciato al criterio della
idoneità delle armi improprie all'offesa e, al fine di ampliarne il
concetto, avrebbe fatto ricorso al criterio della utilizzazione dello
strumento per l'offesa alla persona, avuto riguardo alle circostanze di
luogo e di tempo. In tal modo oggetti in numero indefinito avrebbero
potenziale attitudine a divenire armi improprie, data la inesistenza di
precisazioni nominative e di parametri sussidiari di riferimento,
idonei a far distinguere, con una certa approssimazione, gli strumenti,
di cui è lecito il porto, da quelli proibiti. Le circostanze, nella
cui sussistenza si realizzerebbe il reato, non solo non sarebbero state
predeterminate, ma sarebbero anche del tutto indipendenti dal
comportamento anche solo colposo del soggetto e non prevedibili dallo
stesso. Quest'ultimo, quindi, commetterebbe un reato che dipende non
dalla sua azione o omissione, ma da una situazione posta in essere da
altri o accidentale e da una valutazione di tale situazione da parte di
altre persone. Inoltre, un comportamento potrebbe divenire illecito per
il sopravvenire di circostanze di fatto estranee all'agente.
Conseguentemente la norma impugnata non soddisferebbe il principio di
tipicità della fattispecie legale cui all'art. 25 della Costituzione.
4. - Secondo il solo Tribunale di Bolzano sarebbe in contrasto con
l'art. 25, comma secondo, della Costituzione anche il terzo comma
dell'art. 4 legge n. 110 del 1975, che prevede la possibilità di
infliggere l'esclusiva pena dell'ammenda limitatamente ai casi, di
lieve entità, di porto di oggetti atti ad offendere. Il legislatore,
nel citato art. 4, avrebbe adoperato il termine "oggetto" con due
diversi significati: di regola come sinonimo di strumento, salvo che
nel terzo comma, nel quale è contrapposto al termine di "strumento".
Questa distinzione tra strumenti ed oggetti, ipotizzata dal
legislatore, sarebbe del tutto relativa con conseguente assoluta
incertezza del precetto; ed impedirebbe di applicare l'attenuante di
cui al comma terzo del menzionato art. 4 quando strumenti, cioè arnesi
necessari ad un'arte, ad un mestiere, ad una scienza vengono usati non
come tali, ma come oggetti per recare offesa. Tale attenuante sarebbe,
quindi, applicabile solo in relazione a oggetti diversi dagli
strumenti.
Sussisterebbe, pertanto, pure la violazione del principio di
eguaglianza perché situazioni sostanzialmente eguali (porto di
strumenti e porto di oggetti diversi dagli strumenti) sarebbero
sottoposte dalla norma in esame a diverso trattamento giuridico senza
alcuna giustificazione.
5. - Le censure non sono fondate.
Il principio di legalità stabilito dall'art. 25, comma secondo,
della Costituzione, secondo cui nessuno può essere punito se non in
forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso,
implica una stretta riserva di legge, che postula la specificazione del
fatto previsto come reato e l'indicazione della pena.
Tale principio, come questa Corte ha più volte affermato, non è
stato sempre attuato secondo un criterio di rigorosa descrizione del
fatto, dato che, in relazione ai fini che il legislatore deve
perseguire, spesso le norme penali si limitano a una descrizione
sommaria o all'uso di espressioni meramente indicative, realizzando nel
miglior modo possibile l'esigenza di una previsione tipica dei fatti
costituenti reato. In taluni casi le norme si avvolgono anche di
indicazioni estensive (artt. 600, 601, 602, 705, 708, 710 cod. pen.),
in altri di indicazioni esemplificative, più o meno numerose. E in
siffatte evenienze è compito dell'interprete attuare il procedimento
ordinario di interpretazione anche se diretto ad operare la inserzione
di un caso in una fattispecie molto ampia e di non agevole
delimitazione (sentenze n. 27 del 1961; n. 120 del 1963; n. 7 del 1965;
n. 26 del 1966; n. 71 del 1978).
È con riguardo al bene - elemento essenziale della norma penale -
che deve accertarsi lo scopo perseguito dal legislatore. E nella
questione in oggetto bene tutelato è l'ordine pubblico, la pacifica
convivenza sociale. Ora con la norma impugnata il legislatore -
dovendo affrontare il problema dell'ordine pubblico, turbato da
numerose, violente manifestazioni in piazza e dai gravi fatti avvenuti
nel corso di esse (incendi, danneggiamenti, lesioni in scontri tra
gruppi di apposte tendenze politiche) - ha ampliato la nozione di arma
impropria, comprendendo in essa non solo gli oggetti specificamente
indicati nella stessa norma, ma anche qualsiasi altro strumento
chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per
l'offesa alla persona.
La norma in esame non può considerarsi di contenuto non
predeterminato perché chiaramente stabilisce specifici criteri di
individuazione delle armi improprie: idoneità degli strumenti
all'offesa della persona; non equivocità del proposito di arrecare
tale offesa, desumibile dalle circostanze di tempo e di luogo e dalla
mancanza di motivi che giustifichino il porto degli strumenti fuori
della propria abitazione o delle appartenenze di essa. E spetta
ovviamente al giudice l'accertamento della sussistenza, nei singoli
casi, dei requisiti previsti dalla legge per l'applicabilità del comma
secondo della norma impugnata e per la concessione dell'attenuante di
cui al terzo comma della stessa norma. Non sussiste, quindi, il
denunciato contrasto dei commi secondo e terzo dell'art. 4 in esame con
l'art. 25, comma secondo, della Costituzione.
6. - Quanto alla censura di violazione dell'art. 3 della
Costituzione, mossa dal Tribunale di Bolzano, si rileva che il secondo
comma dell'art. 4 prevede, nella prima parte, le sanzioni dell'arresto
da un mese ad un anno e dell'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000 per
tutti i casi di porto di armi improprie previsti dal precedente comma
secondo. Lo stesso comma terzo sancisce, nella seconda parte,
l'esclusiva pena dell'ammenda, da irrogarsi nei casi di lieve entità
riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere.
Il legislatore, con la previsione dell'attenuante di cui al citato
comma terzo, ha inteso graduare le sanzioni da comminare per le singole
ipotesi di trasgressione, distinguendole a seconda della maggiore o
minore gravità del comportamento illecito.
E, poiché il terzo comma prevede solo le sanzioni e l'attenuante,
è evidente che i "soli oggetti atti ad offendere", contemplati dallo
stesso comma, sono necessariamente compresi tra le armi improprie alle
quali si riferisce il comma secondo, che contiene il precetto.
È compito del giudice stabilire - dopo aver accertato che si
tratti di arma impropria ai sensi del secondo comma dell'art. 4
impugnato - se ricorrano le condizioni prescritte per l'applicabilità
della menzionata attenuante: la natura di solo oggetto atto ad
offendere e la lieve entità del caso. Queste particolari condizioni
specificate in narrativa escludono che sussista la sostanziale
identità di situazioni, ravvisata dal Tribunale di Bolzano. Non è,
pertanto, violato il principio di eguaglianza.
7. - Il Pretore di Milano, con ordinanze 16 maggio 1975, 8 marzo
1976 e con le due ordinanze 5 dicembre 1978; il Tribunale di Milano,
con ordinanze 30 novembre 1976 e 10 maggio 1977; il Giudice Istruttore
del Tribunale di Milano, con ordinanza 2 aprile 1977; il Pretore di
Grottaglie, con ordinanza 1 febbraio 1978, sostengono che il citato
art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975 è anche in contrasto con
l'art. 13, comma secondo, della Costituzione - che autorizza i
provvedimenti provvisori dell'autorità di pubblica sicurezza solo nei
casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente
dalla legge - in quanto, con la sua generica formulazione, permette di
qualificare armi improprie gli oggetti più diversi, non specificamente
indicati, utilizzabili per l'offesa alla persona con riguardo a
circostanze di luogo e di tempo non predeterminate, anche del tutto
indipendenti dalla volontà o da comportamento meramente colposo del
soggetto. Ritengono, quindi, che l'impugnato art. 4 legge n. 110 del
1975 consenta agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di
valutare liberamente la potenziale pericolosità degli oggetti,
individuare le modalità del comportamento, idonee a configurare
l'ipotesi delittuosa, e procedere all'arresto di chi è nel possesso
non giustificato degli stessi oggetti.
8. - Quanto alla violazione dell'art. 13, comma secondo, della
Costituzione va osservato che questa Corte, con sentenza 5 luglio 1971,
n. 173, dichiarò non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 236 c.p.p., considerando che l'art. 13, comma
terzo, della Costituzione autorizza la pubblica sicurezza ad adottare
provvedimenti provvisori restrittivi della libertà personale senza
l'atto motivato della autorità giudiziaria, richiesto dal secondo
comma, e si limita a porre condizioni e garanzie sostanziali e
processuali: eccezionalità, necessità, urgenza e tassatività;
comunicazione entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria;
inefficacia per mancata convalida dell'autorità giudiziaria nelle
quarantotto ore. E precisò che gli estremi della necessità ed
urgenza, affidati al prudente apprezzamento degli organi di polizia,
andavano visti in relazione sia alle esigenze di acquisizione e
conservazione delle prove, sia alle qualità morali del soggetto
attivo. Ritenne il requisito della tassatività soddisfatto dalla
legge, la quale, ai fini dell'arresto, determinava l'entità della pena
del delitto e la natura della contravvenzione e prendeva in
considerazione i precedenti del soggetto attivo o la sua residenza
all'estero.
Nel caso di specie il rispetto del requisito della tassatività
risulta dal contenuto dalla norma censurata, che dà rilievo al porto
dello strumento "fuori dell'abitazione o delle appartenenze di essa",
alla mancanza di giustificato motivo, alla chiara utilizzazione per
l'offesa in relazione alle circostanze di tempo e di luogo.
9. - Il Pretore di Milano, con le ordinanze 16 maggio 1975 e 8
marzo 1978, ed il Tribunale di Milano, con ordinanza 30 novembre 1976,
hanno denunciato il contrasto del menzionato art. 4, comma secondo,
legge n. 110 del 1975 con l'art. 17, comma primo, della Costituzione.
Secondo il Pretore ed il Tribunale di Milano la norma impugnata non
consentirebbe di stabilire preventivamente la natura di armi improprie
per gli strumenti non specificamente indicati dalla legge e, quindi,
qualsiasi riunione o assembramento di persone potrebbe realizzare
quelle circostanze di luogo e di tempo, in rapporto alle quali ogni
oggetto detenuto potrebbe assumere le caratteristiche di arma impropria
e legittimare i provvedimenti restrittivi della libertà personale, a
discrezione dell'autorità di pubblica sicurezza che valuta la
situazione concreta. Il cittadino, quindi, non sarebbe in grado di
stabilire preventivamente le condizioni che gli garantiscono il libero
incontro con gli altri soggetti.
Non è ravvisabile il contrasto della norma impugnata con l'art.
17, comma primo, della Costituzione - che tutela il diritto dei
cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi, siano esse armi
proprie o improprie - perché, come si è sopra precisato, ritenendo
insussistente la violazione del principio di legalità, nel secondo
comma dell'art. 4 legge n. 110 del 1975 sono dati idonei criteri di
individuazione delle armi improprie, che devono essere strumenti
chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per
l'offesa alla persona.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate:
a) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma
secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110 (nuove norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi) proposte dal Pretore di Milano con ordinanze 16 maggio 1975,
8 marzo 1976, con due ordinanze 5 dicembre 1978 e dal Tribunale di
Milano con ordinanza 30 novembre 1976, in riferimento agli artt. 13,
comma terzo, 17, comma primo, 25 della Costituzione;
b) la questione di legittimità costituzionale del citato art. 4,
secondo comma, legge n. 110 del 1975 proposta dal Pretore di Milano con
ordinanza 7 maggio 1976 e dal Tribunale di Milano con ordinanza 5
novembre 1976, in riferimento all'art. 25 della Costituzione;
c) le questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 4,
comma secondo, legge n. 110 del 1975 proposte dal Giudice Istruttore
del Tribunale di Milano con ordinanza 2 aprile 1977, dal Tribunale di
Milano con ordinanza 10 maggio 1977, dal Pretore di Grottaglie con
ordinanza 1 febbraio 1980, in riferimento agli artt. 13 e 25 della
Costituzione;
d) le questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 4,
commi secondo e terzo, legge n. 110 del 1975 proposte dal Tribunale di
Bolzano con ordinanza 21 novembre 1977, in riferimento agli artt. 3 e
25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte