Art. 705 c.p.
Commercio non autorizzato di cose preziose
[1]Chiunque, senza la licenza dell'Autorita' o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attivita', ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni)).
[2]((Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 686.))
Testo vigente dal 15 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 173 su Normattiva