Sentenza n. 79/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/04/1997 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, sesto
comma, legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari),
promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 1996 dal Tribunale di
Asti, nel procedimento civile vertente tra Mortarotti Eliana ed altra
e Cantamessa Sergio, iscritta al n. 363 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile - avente ad oggetto la
risoluzione per inadempimento di un contratto di affittanza agraria
ed il rilascio del fondo - la sezione specializzata agraria del
tribunale di Asti, con ordinanza emessa il 16 gennaio 1996, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e
secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, questione di
costituzionalità dell'art. 46, sesto comma, della legge 3 maggio
1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), nella parte in cui
consente al conduttore di sanare la morosità mediante il semplice
pagamento dei canoni scaduti, rivalutati e con gli interessi legali,
senza prevedere altresì il pagamento delle spese processuali.
Premessa la rilevanza della questione nel giudizio a quo, stante
l'avvenuta formulazione da parte del conduttore della richiesta di
sanatoria - la quale dovrebbe necessariamente essere accolta dal
collegio, nella ritenuta impossibilità d'applicare in via analogica
la disciplina sancita in tema di equo canone per gl'immobili urbani
dall'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 - osserva il
rimettente come la mancata previsione dell'obbligo per il conduttore
di offrire anche il pagamento delle spese legali sostenute
dall'attore contrasti tanto con il principio di uguaglianza dei
cittadini davanti alla legge, quanto con quello del diritto alla
difesa in giudizio.
La norma censurata, infatti, rappresenta da un lato una remora
all'instaurazione del giudizio per il proprietario che deve
sopportare in ogni caso le spese legali, pur dopo il verificarsi
della morosità e l'inutile esperimento del tentativo di
conciliazione. Dall'altro lato, si traduce in un vantaggio eccessivo
ed ingiustificato per il conduttore moroso, il quale, consapevole
dell'inesistenza di un onere a suo carico, può astenersi dal
rispettare il contratto con la certezza di essere chiamato unicamente
al pagamento di quanto dovuto e degli accessori.
Dalla compressione del diritto di difesa del proprietario,
nell'ipotesi di inadempimento pur pervicace e ripetuto
dell'affittuario, il rimettente configura altresì un contrasto con
la tutela costituzionale della proprietà.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'infondatezza della questione, dovendosi ritenere che
rientri nel potere discrezionale del legislatore disciplinare
l'istituto della sanatoria della morosità in modo diverso, a seconda
degli interessi che intende tutelare. Così, nella specie - in cui il
termine deve essere concesso, contrariamente alle ipotesi di
locazione degli immobili urbani (posto a comparazione), dove detto
termine può essere concesso - la più pregnante tutela accordata al
conduttore appare giustificata dal fatto che questi viene normalmente
a perdere, con il bene oggetto del contratto agrario, la principale
se non l'unica fonte del suo sostentamento.
Né risulta ravvisabile quella situazione di grave compromissione
del diritto di agire del proprietario - il quale ben potrebbe
richiedere al giudice di proseguire il giudizio per la liquidazione
delle spese - cui la Corte ha sempre fatto riferimento per affermare
la violazione dell'art. 24 della Costituzione. Mentre, infine,
l'asserita violazione del diritto di proprietà non avrebbe una sua
autonomia nella prospettazione del rimettente, risolvendosi in una
mera argomentazione svolta per supportare la dedotta lesione del
diritto alla difesa. Considerato in diritto
1. - La sezione specializzata agraria del tribunale di Asti, in
sede di giudizio di risoluzione per inadempimento di un contratto di
affittanza agraria e di rilascio del fondo, dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 46, sesto comma, della legge 3 maggio 1982,
n. 203, recante norme sui contratti agrari, nella parte in cui
consente al conduttore di sanare la morosità mediante il semplice
pagamento dei canoni scaduti, rivalutati e aumentati degli interessi
legali, senza prevedere altresì il pagamento delle spese
processuali.
Secondo il collegio rimettente, la norma censurata contrasterebbe:
a) con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per violazione del
principio di uguaglianza, attesa la disparità di trattamento
rispetto alla disciplina dettata, per le locazioni degli immobili
urbani, dall'art. 55 della legge n. 392 del 1978; b) con l'art. 24,
primo e secondo comma, della Costituzione, in quanto la norma stessa
porrebbe una remora all'instaurazione del giudizio da parte del
proprietario, attribuendo contestualmente un vantaggio eccessivo ed
ingiustificato al conduttore moroso, il quale, consapevole
dell'inesistenza di ulteriori oneri a suo carico, può astenersi dal
rispettare il contratto; c) con l'art. 42, secondo comma, della
Costituzione, poiché la lesione del diritto di difesa comprimerebbe
altresì la tutela costituzionale della proprietà.
2. - La questione non è fondata.
2.1. - La norma denunciata riproduce la previsione contenuta
nell'art. 4, ultimo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 814, che
imponeva al giudice, nella "prima udienza, prima di assumere ogni
altro provvedimento", di concedere all'affittuario convenuto in
giudizio per morosità "un termine non inferiore a trenta giorni per
il pagamento dei canoni scaduti".
Peraltro, in una nuova prospettiva di maggiore tutela della
posizione del proprietario del fondo, la ora vigente norma sancisce
altresì che i canoni scaduti - il cui pagamento determina la
produzione dell'effetto sanante della morosità dedotta - vengano
rivalutati fin dall'origine, in base alle variazioni della lira
secondo gli indici ISTAT, e maggiorati degli interessi di legge; ma
tace ancora con riguardo alle spese processuali.
2.1.1. - Risulta d'immediata percezione la diversità strutturale
di questo meccanismo processuale rispetto a quello predisposto
dall'art. 55 della legge n. 392 del 1978, relativamente alle
locazioni degli immobili urbani. Tale ultima norma, infatti, non solo
stabilisce il numero massimo di possibilità per il conduttore di
sanare la morosità nel corso di un quadriennio, ma prevede la
semplice facoltà, e non già l'obbligo, per il giudice di assegnare
il termine di grazia, ponendo inoltre la condizione che esistano
"comprovate difficoltà del conduttore"; e non contempla la
rivalutazione delle somme, ma all'importo dovuto per tutti i canoni
scaduti e per gli oneri accessori aggiunge gli interessi legali e le
spese giudiziali liquidate nella stessa sede.
Sotto il profilo teleologico, poi, è da osservare che il contratto
agrario, organicamente disciplinato dalla legge n. 203 del 1982, si
connota per la sua peculiare funzione economico-sociale (del tutto
estranea ai contratti di locazione degli immobili urbani), intesa
alla prioritaria salvaguardia della posizione dei coltivatori
diretti, nella tendenziale valorizzazione dell'impresa agricola ed a
garanzia di un'equa remunerazione del lavoro (cfr. sentenza n. 139
del 1984). Il genetico collegamento causale dello schema negoziale
con lo svolgimento dell'impresa agricola si presenta, dunque, come
ulteriore elemento di eterogeneità delle fattispecie poste a
confronto dal giudice a quo le quali in modo evidente risentono del
diverso grado di bilanciamento degli interessi contrapposti dei
soggetti coinvolti nelle due vicende contrattuali.
La non simmetrica costruzione delle norme, lungi dal determinare la
prospettata disparità di trattamento, trova allora la sua
giustificazione nella diversità di ratio sottesa ai due strumenti
procedimentali, che costituiscono sistemi in sé compiuti, affatto
autonomi e diretti a regolare materie non omogenee. Il che spiega,
del resto, perché nella legge sui contratti agrari non sia stata
mutuata la pur preesistente disciplina di cui al succitato art. 55
della legge n. 392 del 1978.
Donde l'inconfigurabilità dell'asserita violazione del principio
di uguaglianza.
2.1.2. - Quanto alla denunciata lesione del diritto di difesa
dell'affittante, con contestuale compressione del suo diritto di
proprietà (dovendosi ritenere tale ultima censura prospettata dal
giudice a quo, non già in modo autonomo, bensì quale mera ricaduta
della dedotta violazione del diritto di azione), va rilevato come la
norma in esame si limiti a ricollegare al pagamento dei canoni
scaduti, rivalutati e con gli interessi, la sanatoria della morosità
dedotta in giudizio.
Tale sanatoria, che riveste natura spiccatamente sostanziale, ha la
sua incidenza nel processo, solo in quanto esclude che possa essere
accolta la domanda di risoluzione del contratto per grave
inadempimento ex art. 5 della legge n. 203 del 1982, facendo venir
meno la relativa causa petendi. Resta infatti fermo ogni altro
effetto di carattere processuale della domanda stessa, e in
particolare la responsabilità per le spese processuali sostenute
dall'attore, il quale può comunque chiedere la condanna del
convenuto ex art. 91 cod. proc. civ. instando affinché venga emessa
sentenza per la declaratoria di cessazione della materia del
contendere, attraverso la quale è dato appunto al giudice di
provvedere al regolamento delle spese processuali fra le parti. È
appena il caso di ricordare, al riguardo, che proprio in ragione
dell'applicabilità delle generali norme previste dal codice di
procedura civile venne respinto, durante i lavori preparatori presso
il Senato, un puntuale emendamento diretto ad inserire nella norma de
qua, dopo le parole "maggiorati degli interessi di legge", le altre
"Alla suddetta somma sono aggiunte anche tutte le spese processuali e
legali liquidate in tale sede dal giudice, (cfr. Atti parlamentari
del Senato della Repubblica, VIII legislatura, 427 seduta).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 46, sesto comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme
sui contratti agrari), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 24, primo e secondo comma, e 42, secondo comma, della
Costituzione, dal tribunale di Asti, sezione specializzata agraria,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte