Corte costituzionale

Ordinanza n. 79/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/03/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 513, commi 1

e 2, e 514 del codice di procedura penale, come modificati dalla

legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice

di procedura penale in tema di valutazione delle prove) e dell'art.

6, comma 5, della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 27

novembre 1997 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a

carico di D.A. ed altri, iscritta al n. 76 del registro ordinanze

1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8,

prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Torino ha sollevato, su eccezione del

pubblico ministero, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 513, commi 1 e 2, e 514 del codice di procedura penale, come

modificati dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle

disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione

delle prove), nonché dell'art. 6, comma 5, della legge 7 agosto

1997, n. 267, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 101, secondo comma,

102, 111, primo comma, e 112 della Costituzione;

che, in ordine alla rilevanza della questione, nell'ordinanza si

precisa che alcuni imputati in procedimenti connessi, citati per la

prima volta dopo l'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, si

sono avvalsi in dibattimento della facoltà di non rispondere;

che il Tribunale motiva la non manifesta infondatezza della

questione richiamando l'ordinanza del Tribunale di Milano del 24

ottobre 1997 (iscritta al n. 341 del r.o. del 1998), allegata in

copia all'ordinanza di rimessione "come parte integrante della

stessa";

che, secondo il rimettente, l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.

si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la

irragionevole diversità della disciplina riservata alle

dichiarazioni rese in precedenza sul fatto altrui dall'imputato in

procedimento connesso che in dibattimento si avvale della facoltà di

non rispondere rispetto alla disciplina dettata per "identiche

situazioni di imprevedibile irripetibilità di atti dello stesso

tipo" quali quelle: dell'imputato in procedimento connesso di cui non

è possibile ottenere la presenza per fatti o circostanze

imprevedibili (art. 513, comma 2, prima parte, cod. proc. pen.);

dell'imputato in procedimento connesso che decide di sottoporsi ad

esame ma rifiuti di rispondere a singole domande, rendendo così

possibile il ricorso al meccanismo delle contestazioni ex art. 500

cod. proc. pen; del prossimo congiunto dell'imputato che si avvale in

dibattimento della facoltà di astensione;

che, ad avviso del giudice a quo, l'art. 513, comma 2, cod. proc.

pen. viola, sotto altro profilo, l'art.3, nonché gli artt. 101, 102,

primo comma, 111 e 112 della Costituzione perché, rimettendo alla

volontà delle parti l'utilizzabilità delle dichiarazioni in

precedenza rese da imputati in procedimenti connessi che in

dibattimento si avvalgano della facoltà di non rispondere, introduce

un "irragionevole ostacolo al razionale esercizio dell'azione penale"

e consente alle parti di sottrarre la prova alla "razionale e

motivata valutazione del giudice, in tal modo impedendogli di

formarsi un convincimento che si avvicini il più possibile alla

reale verificazione dei fatti e quindi impedendo la pronuncia di una

giusta decisione" con conseguente violazione anche del principio

della soggezione del giudice solo alla legge;

che il rimettente denuncia ancora violazione dell'art. 24, primo

e secondo comma, della Costituzione sotto due diversi ma

complementari profili: a) per lesione del diritto di difesa della

parte civile, poiché la devoluzione agli imputati della facoltà di

impedire l'utilizzo di elementi di prova divenuti imprevedibilmente

irripetibili danneggia il diritto di veder tutelati i propri

interessi privatistici; b) per lesione del diritto di difesa degli

imputati, nell'ipotesi inversa in cui sia la parte civile ad opporsi

alla lettura delle dichiarazioni rese da imputati in procedimenti

connessi che si avvalgano in dibattimento della facoltà di non

rispondere;

che nell'ordinanza si censurano inoltre, in riferimento ai

medesimi parametri, il comma 1 dell'art. 513 cod. proc. pen. e,

unitamente al comma 2 della medesima disposizione, l'art. 514 cod.

proc. pen., nonché l'art. 6, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n.

267, recante la disciplina transitoria delle nuove regole di

acquisizione e valutazione della prova introdotte dalla novella;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata e

riportandosi integralmente, stante l'analogia delle questioni, al

contenuto dell'atto di intervento relativo ai giudizi di

costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787

del r.o. del 1997, già decisi con sentenza n. 361 del 1998.

Considerato che il rimettente, muovendo dal quadro normativo

risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 1997, n.

267, sottopone a censura il regime di utilizzabilità ai fini della

decisione, in mancanza dell'accordo delle parti, delle dichiarazioni

rese nella fase delle indagini preliminari dall'imputato in

procedimento connesso che si avvalga in dibattimento della facoltà

di non rispondere;

che successivamente alla emissione dell'ordinanza questa Corte,

con sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul quadro normativo

risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 267 del 1997,

dichiarando la illegittimità costituzionale, tra l'altro, dell'art.

513, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale "nella

parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o

comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti

concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue

precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla

lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di

procedura penale";

che pertanto occorre restituire gli atti al giudice rimettente

affinché verifichi se, alla luce della nuova disciplina applicabile

a seguito della sentenza n. 361 del 1998, la questione sollevata sia

tuttora rilevante;

che, con riferimento alla questione di legittimità

costituzionale dell'art. 514 cod. proc. pen., con la sentenza

richiamata questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità di analoga

questione sul presupposto che "l'art. 514 non ha autonomo contenuto

normativo rispetto alle regole di utilizzazione probatoria delle

dichiarazioni rese in precedenza";

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 514 del codice di procedura

penale sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 101, secondo

comma, 102, 111, primo comma, e 112 della Costituzione, dal Tribunale

di Torino con l'ordinanza in epigrafe;

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino in

relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt.

513, commi 1 e 2, del codice di procedura penale e 6, comma 5, della

legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice

di procedura penale in tema di valutazione delle prove).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

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