Sentenza n. 8/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/02/1962 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 10
ottobre 1957, n. 921, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 novembre 1960 dal Tribunale di Perugia
nel procedimento civile tra Mattii Dante e Tocchi Mario ed altri,
iscritta al n. 12 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 18 febbraio 1961;
2) ordinanza emessa il 30 gennaio 1961 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile tra Spagnoli Giuseppe e il Pio Istituto di Santo
Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma, iscritta al n. 22 del Registro
ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 70 del 18 marzo 1961.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 20 dicembre 1961 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi l'avv. Augusto Castaldo, per Tocchi Mario ed altri, l'avv.
Giorgio Zanchini, per il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali
Riuniti di Roma, e il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano
Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Mattii Dante, affittuario di una tenuta di proprietà di
Tocchi Mario ed altri, che assumeva danneggiata dagli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi nell'annata 1956-57, convenne i
proprietari concedenti davanti al Tribunale di Perugia, Sezione
specializzata per le controversie in materia di equo canone per le
affittanze agrarie, per ottenere, ai sensi della legge 10 ottobre 1957,
n. 921, la riduzione del canone di fitto per la detta annata, nella
misura del 21 per cento stabilita dalla locale Commissione tecnica
provinciale, a norma dell'art. 1 della citata legge.
I convenuti eccepirono l'incostituzionalità della legge invocata
dal Mattii perché in contrasto con gli artt. 3, 104 e 111 della
Costituzione.
A sostegno di tale assunto deducevano, quanto alla violazione
dell'art. 3 della Costituzione, che la legge indicata, disponendo la
riduzione dei canoni di fitto dei fondi rustici danneggiati dalle
avversità atmosferiche e ponendo tutti i danni a carico del
proprietario, avrebbe eliminato ogni alea per l'affittuario, nonostante
che questi, nel concordare la corrisposta di affitto, avesse
necessariamente dovuto tener conto anche della ricorrenza di eventi
stagionali dannosi per i raccolti; ed avrebbe, altresì, indebitamente
favorito gli affittuari, non considerando le previdenze che essi,
normalmente, pongono in essere per ridurre i danni da eventi
atmosferici. Con ciò si sarebbe alterata gravemente l'economia del
contratto, violando il principio generale secondo cui l'alea
contrattuale deve essere subita, entro certi limiti, da ogni
contraente.
Osservavano ancora che la legge impugnata avrebbe violato gli artt.
104 e 111 della Costituzione, perché avrebbe posto le Commissioni
tecniche provinciali in posizione preminente rispetto alle Sezioni
specializzate dei Tribunali, attribuendo a queste funzioni di mera
esecuzione, giacché, in forza dell'art. 2, le Sezioni stesse devono
applicare ai canoni di affitto, in caso di controversia, la riduzione
nella misura determinata dalle Commissioni.
La violazione sarebbe poi aggravata dalla mancanza di
contraddittorio riguardo alla determinazione della percentuale di
riduzione deliberata con la notata efficacia vincolante dalle
Commissioni.
2. - Con ordinanza emessa il 30 novembre 1960, il Tribunale,
ritenuta influente e non manifestamente infondata l'insorta questione,
specie in riferimento al disposto dell'art. 2 della menzionata legge 10
ottobre 1957, n. 921, che, come si legge nell'ordinanza "sembra
impedire all'organo giurisdizionale l'esercizio del suo notevole quanto
fondamentale potere di disapplicare gli eventuali atti della
Commissione provinciale non conformi alla legge" rimise gli atti alla
Corte costituzionale per la decisione di competenza.
L'ordinanza, notificata il 16 e il 19 dicembre 1960, è stata
comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 1961, n. 44.
3. - Si sono costituiti nel giudizio, dinanzi a questa Corte, il
Tocchi Mario e gli altri concedenti, rappresentati e difesi dall'avv.
Ferruccio Ferrero, che ha depositato le proprie deduzioni l'8 marzo
1961.
La difesa del Tocchi sostanzialmente ribadisce, sviluppandoli, i
motivi di incostituzionalità già dedotti, e conclude insistendo per
la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge in
questione.
4. - Si è anche costituito il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
che ha depositato le proprie deduzioni il 23 dicembre 1960.
L'Avvocatura, in via pregiudiziale, rileva che la motivazione
dell'ordinanza di rinvio, pur dopo aver riferito i termini della
questione così come proposti dalla difesa del Tocchi, fa specifico
riferimento soltanto alla pretesa incostituzionalità dell'art. 2 della
legge impugnata, in base al quale è resa vincolante per il giudice la
percentuale di riduzione del canone di affitto determinata dalle
Commissioni provinciali. Dovrebbe da ciò desumersi la limitazione
dell'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale alla detta
questione, con esclusione degli altri profili prospettati dalla difesa
e riferiti nell'ordinanza.
Nel merito, premesso che la legge impugnata ebbe di mira
l'attenuazione della grave situazione venuta a crearsi a carico degli
agricoltori affittuari a seguito delle eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi nel periodo considerato, l'Avvocatura osserva
che, come ritenuto dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 53
del 1958 e 16 del 1960, è legittima la riduzione ope legis in misura
fissa dei canoni di affitto dei fondi rustici in vista della situazione
economica generale, ed è, quindi, altrettanto legittima la fissazione
delle percentuali minime e massime della riduzione, e l'affidamento
della determinazione della concreta misura della riduzione ad organi
amministrativi. L'applicazione obbligatoria di tale percentuale non si
risolverebbe, in ogni caso, in una limitazione della indipendenza della
funzione della Magistratura, che resta pienamente autonoma nel
giudicare su ogni altro obbietto inerente alla sua funzione che non sia
la misura della percentuale di riduzione da applicare nell'ipotesi
concreta. Né sussisterebbe, del pari, la violazione dell'art. 111
della Costituzione, giacché la legge impugnata non esclude affatto il
ricorso alle Sezioni specializzate per ottenere la perequazione del
canone, perequazione per la quale, in ogni caso, in conformità di
quanto ha ritenuto la Corte costituzionale, con sentenza n. 16 del
1960, non sussisterebbe un vero e proprio diritto soggettivo.
Quanto al dedotto contrasto della legge impugnata con il principio
di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, l'Avvocatura
osserva che, subordinatamente alla eccezione pregiudiziale svolta circa
i limiti dell'oggetto del giudizio, il contrasto stesso dovrebbe in
ogni caso ritenersi insussistente nel merito. E ciò perché il
principio suddetto, così come è stato interpretato dalla Corte
costituzionale, non significa che il legislatore debba necessariamente
adottare una disciplina uniforme per ogni genere di rapporto e per
tutti i cittadini, ma importa solo l'obbligo del legislatore di
adottare una disciplina eguale per situazioni eguali e differenziata
per situazioni diverse, salvo le eccezioni all'uopo previste dall'art.
3, primo comma, della Costituzione.
Conclude l'Avvocatura chiedendo dichiararsi che non sussiste
l'illegittimità costituzionale della legge 10 ottobre 1957, n. 921, di
cui all'ordinanza 30 novembre 1960 del Tribunale di Perugia.
5. - Nel corso del procedimento civile pendente davanti al
Tribunale di Roma, Sezione specializzata per l'equo canone, tra
Spagnoli Giuseppe e il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali
Riuniti di Roma, avente ad oggetto la riduzione, ai sensi della
medesima legge 10 ottobre 1957, del canone di affitto del podere di cui
lo Spagnoli era affittuario, il convenuto eccepì l'illegittimità
costituzionale della detta legge sostenendo, anch'egli, che la stessa
vincola sostanzialmente con l'art. 2 le Sezioni specializzate dei
Tribunali alle deliberazioni delle Commissioni provinciali concernenti
la percentuale della riduzione del canone, indipendentemente dalla
realtà od entità del danno subito dai singoli, comportando
l'applicazione di eguali misure di riduzione a situazioni differenti,
per cui urterebbe contro i principi costituzionali sia in materia di
giurisdizione, sia in materia di eguaglianza dei cittadini dinanzi
alla legge.
Altri profili di incostituzionalità prospettò , inoltre, il
convenuto, affermando che la legge con l'art. 1 avrebbe attribuito al
Ministro per l'agricoltura e foreste una discrezionalità assoluta
nella materia demandatagli, senza dettare o precisare concetti e
criteri direttivi, conferendogli un potere regolamentare, di competenza
esclusiva del Capo dello Stato.
6. - Il Tribunale, con ordinanza 30 gennaio 1961, dopo avere
riferito i termini delle questioni come sopra proposte dal Pio Istituto
convenuto, affermava che, "quanto meno" sotto il primo profilo, la tesi
non poteva ritenersi manifestamente infondata.
Al riguardo osservava il Tribunale che la legge impugnata,
inserendosi nella disciplina delineata dagli artt. 1635 e 1636 del
Codice civile per la regolamentazione delle riduzioni dei canoni di
affitto per perdita dei frutti dovuta a caso fortuito, ed imponendo al
giudice l'applicazione di una percentuale di riduzione predeterminata
da apposito organo amministrativo, elimina praticamente ogni
possibilità di svolgimento di una controversia al riguardo davanti al
giudice stesso, giacché quest'ultimo può liberamente pronunciarsi
solo riguardo a questioni accessorie, quali l'esatta posizione del
fondo, la sua estensione ecc., mentre la parte più sostanziale della
questione, cioè l'accertamento della sussistenza effettiva del danno,
resta sottratta alla pronuncia del giudice.
Le determinazioni delle Commissioni, poi, sarebbero, altresì,
sottratte ad ogni altro sindacato, giacché interferirebbero in materia
di diritti soggettivi perfetti, esclusa dal controllo in sede di
giurisdizione amministrativa così come ha ritenuto il Consiglio di
Stato con la sentenza della VI Sezione, 11 maggio 1960, n. 338.
Resterebbe, pertanto, annullata, per il concedente, anche la
facoltà, costituzionalmente sancita, di agire a tutela dei propri
diritti, poiché non gli rimarrebbe alcuna via per provare l'eventuale
erroneità dell'accertamento della Commissione, mentre all'affittuario,
nei cui confronti è fatta salva la facoltà di avvalersi degli artt.
1635 e 1636 del Codice civile, resta aperto il ricorso al giudice per
dimostrare l'esistenza di un maggiore danno.
Onde, secondo l'ordinanza, il meccanismo della legge impugnata
sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per
quanto riguarda la posizione del privato, e con l'art. 102 della
Costituzione per quanto riguarda la funzione del giudice, limitata
dalla pronuncia di un organo amministrativo.
Concludeva l'ordinanza affermando che, sotto questi profili, la
questione sollevata dalla parte convenuta non poteva essere ritenuta
manifestamente infondata, e rinviava, quindi, gli atti a questa Corte
per la sua risoluzione in relazione agli artt. 3, 4 (recte 24), 101 e
102 della Costituzione.
L'ordinanza, notificata il 16 febbraio e comunicata ai Presidenti
dei due rami del Parlamento, è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 70 del 18 marzo 1961.
7. - Si è costituito, dinanzi a questa Corte, il Pio Istituto di
Santo Spirito, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Canevacci
e Giorgio Zanchini, che hanno depositato le proprie deduzioni il 7
aprile 1961.
Rileva preliminarmente la difesa che l'ordinanza di rinvio, pur
riferendo tutti i motivi di illegittimità costituzionale addotti
dall'Istituto, avrebbe poi provveduto solo in ordine a quello attinente
all'art. 2 della legge n. 921 del 1957. Rileva che a tale lacuna
dovrebbe ovviarsi, nella ipotesi di accoglimento del detto motivo, a
norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, derivando
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 dallo stretto nesso logico
e finalistico che lo lega con l'art. 2.
Ciò posto, la difesa del Pio Istituto, dopo aver richiamato i
lavori preparatori della legge in esame, dai quali trasparirebbe
l'inspiegabile fretta con cui il provvedimento venne adottato, senza
tener conto del pregiudizio arrecato ai diritti dei proprietari dei
fondi rustici affittati, osserva, con argomentazioni analoghe a quelle
svolte dalla parte privata nella causa proveniente dal Tribunale di
Perugia, che l'art. 2, vincolando il giudice all'accertamento della
riduzione del canone effettuato dalla Commissione tecnica provinciale,
impedirebbe l'esercizio del primario diritto-dovere del giudice stesso
di giudicare liberamente sulle questioni sottopostegli.
Oltre a ciò , la disposizione impugnata verrebbe a porre il
proprietario nella pratica condizione - come testualmente si afferma -
di "cittadino di classe inferiore rispetto all'affittuario". Manifesta,
pertanto, apparirebbe la violazione degli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
E sarebbe, altresì, ravvisabile la violazione dell' art. 102 della
Costituzione perché le Commissioni tecniche provinciali verrebbero
istituite quali giudici speciali, mentre alle Sezioni specializzate
verrebbe tolto l'esercizio di ogni effettiva funzione giurisdizionale.
La difesa del Pio Istituto passa, poi, ad illustrare anche gli
altri aspetti di incostituzionalità dedotti nel giudizio di primo
grado, criticando la latitudine dei poteri affidati al Ministro
dall'art. 1, il quale avrebbe investito l'organo esecutivo di poteri
riservati al legislatore e, comunque, di una vera e propria competenza
regolamentare in materia, con violazione degli artt. 3, 42, 43, 44, 70,
76, 77 e 87 della Costituzione.
In subordine, nel caso di mancato accoglimento della questione
sollevata con l'ordinanza di rinvio, osserva che dovrebbe prospettarsi
"la necessità di esaminare se non debbano essere colmate le lacune
dell'ordinanza di rinvio", per avere il Tribunale omesso di motivare in
ordine alle altre questioni non sottoposte alla Corte. Ed in proposito
richiama l'ordinanza n. 41 del 27 giugno 1958 della Corte
costituzionale, la quale avrebbe affermato appunto la necessità di
tale riesame in un caso analogo.
Conclude chiedendo dichiararsi l'illegittimità costituzionale
della legge 10 ottobre 1957, n. 921, e, in subordine, rinviarsi gli
atti alla Sezione specializzata perché provveda anche in ordine alle
altre due questioni di legittimità come sopra proposte.
8. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri si è costituito
anche in questa seconda causa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha depositato le proprie deduzioni l'8 marzo
1961.
Osserva l'Avvocatura, pregiudizialmente, che l'ordinanza di rinvio
ha rimesso alla Corte solo la questione concernente l'art. 2 della
legge in esame; e poiché l'oggetto del giudizio di legittimità
costituzionale è fissato, appunto, dall'ordinanza del giudice a quo la
questione da risolvere dovrebbe essere solo quella concernente l'art.
2.
L'Avvocatura poi, quanto al merito, osserva che non potrebbe
ravvisarsi contrasto fra la norma impugnata e l'art. 24 della
Costituzione, perché, come già sostenuto nella causa proveniente dal
Tribunale di Perugia, si deve escludere che sussista un diritto alla
effettiva perequazione dei canoni, e, comunque, la norma stessa non
esclude affatto il ricorso alle Sezioni specializzate, ma lo consente,
sia pure nei limiti stabiliti dalla legge in questione 10 ottobre 1957,
n. 921, e dalle altre leggi in vigore.
Quanto alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'Avvocatura
insiste nei motivi già svolti nelle difese relative alla causa
promossa con ordinanza 30 novembre 1960 dal Tribunale di Perugia. Ed
anche riguardo al preteso contrasto con gli artt. 101 e 102 della
Costituzione, l'Avvocatura svolge considerazioni analoghe a quelle già
esposte in occasione della causa predetta, circa la nessuna incidenza
della norma impugnata sulla libertà ed indipendenza della Magistratura
nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale.
Conclude chiedendo dichiararsi che non sussiste l'assunta
illegittimità costituzionale della legge 10 ottobre 1957, n. 921.
9. - La difesa del Tocchi Mario ed altri ha depositato, nei
termini, una memoria illustrativa con cui, sviluppando le tesi già
esposte, rileva che la legge impugnata avrebbe parificato nel
trattamento le situazioni, sostanzialmente diverse, del piccolo e del
grande affittuario, e non avrebbe considerato la particolare situazione
del piccolo proprietario, coltivatore diretto, incorrendo così in una
violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della
Costituzione, simile a quella ravvisata dalla Corte costituzionale con
la sentenza n. 53 del 1958 a riguardo della legge 20 dicembre 1956, n.
1422, concernente la riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici
corrisposti in canapa.
Nella stessa memoria poi, a sostegno della tesi concernente la
lamentata violazione dell'art. 102 della Costituzione, si fa
riferimento anche alle argomentazioni contenute nell'ordinanza di
rinvio del Tribunale di Roma 30 gennaio 1961.
La difesa richiama altresì la sentenza delle Sezioni unite della
Cassazione 15 dicembre 1960, che ha stabilito, fra l'altro, la
obbligatorietà per le Sezioni specializzate delle determinazioni
adottate dalle Commissioni tecniche ai sensi della legge impugnata, e
ne pone in risalto il contrasto con le opinioni emerse nel corso dei
lavori preparatori, tendenti ad escludere o limitare tale
obbligatorietà.
Anche la difesa del Pio Istituto di Santo Spirito ha depositato una
memoria nella quale preliminarmente si rileva che, pur avendo il
dispositivo dell'ordinanza di rinvio del Tribunale di Roma omesso di
fare riferimento ai profili di incostituzionalità relativi alla
violazione degli artt. 25 e 104 della Costituzione, ciò dovrebbe
considerarsi come una mera lacuna materiale, potendosi desumere dalla
motivazione dell'ordinanza la non manifesta infondatezza dei profili
stessi.
Nello sviluppare, poi, le argomentazioni già svolte, la difesa
dell'Istituto insiste, fra l'altro, nell' affermare che la legge
impugnata, contrariamente a quanto sostiene l'Avvocatura, sopprime
sostanzialmente la specifica competenza delle Sezioni specializzate dei
Tribunali per l'equo canone, incidendo gravemente sull'autonomia ed
indipendenza della Magistratura.
10. - Anche l'Avvocatura ha tempestivamente presentato memorie
illustrative in entrambe le cause, svolgendo ed ampliando le tesi già
sostenute in precedenza e citando, quali precedenti legislativi
analoghi alla legge impugnata, la legge 16 maggio 1956, n. 497,
concernente la riduzione, a seguito di eventi meteorologici, dei canoni
di affitto convenuti in olive, olio o prezzo equivalente, e la legge 23
dicembre 1955, n. 1309, concernente la riduzione, per motivi similari,
dei canoni di affitto dei fondi adibiti a pascolo, cereali ed oliveto.
In particolare, poi, nella memoria relativa alla causa proveniente
dal Tribunale di Roma, l'Avvocatura osserva che la obbligatorietà per
le Sezioni specializzate delle determinazioni di merito delle
Commissioni tecniche potrebbe, se mai, configurarsi come una forma di
giurisdizione limitata alla legittimità, largamente ammessa nella
nostra legislazione, escludendosi con ciò qualsiasi consistenza delle
doglianze mosse contro la legge impugnata sotto il profilo della
violazione dell'autonomia ed indipendenza della funzione
giurisdizionale.
Ribadisce, infine, l'Avvocatura l'inammissibilità delle questioni
di legittimità costituzionale non devolute all'esame della Corte con
l'ordinanza di rinvio, e ne contesta, comunque, la fondatezza nel
merito, affermando che l'art. 1 della legge in esame attribuisce al
Ministro dell'agricoltura solo normali poteri amministrativi.
Anche l'Avvocatura insiste, quindi, nelle già prese conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Le due cause, congiuntamente discusse, vanno riunite e decise
con unica sentenza, data la identità delle questioni in esse
dibattute.
2. - Occorre, innanzi tutto, precisare la estensione e i limiti
della controversia, di fronte alle richieste dell'Avvocatura dello
Stato che, riferendosi all'ordinanza del Tribunale di Perugia, tende a
ridurre tali limiti, e a quelle della difesa del Pio Istituto di Santo
Spirito che vorrebbe, invece, estenderli al di là delle specifiche
questioni sottoposte a questa Corte con l'ordinanza del Tribunale di
Roma.
L'Avvocatura dello Stato sostiene, infatti, nell'atto di intervento
nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri, che in base all'ordinanza del Tribunale di Perugia, 30
novembre I960, la controversia dovrebbe ritenersi limitata alla
questione della legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 10
ottobre 1957, n. 921, in relazione all'art. 104 della Costituzione,
salvo alla Corte la potestà di esaminare, qualora fosse ritenuta
fondata l'impugnativa dell'art. 2, la legittimità costituzionale delle
disposizioni legislative direttamente connesse con quella impugnata, a
norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Si deve, in proposito, rilevare che l'ordinanza del Tribunale di
Perugia ha inteso rimettere, ed ha in effetti rimesso, al giudizio
della Corte tutte le questioni di legittimità sollevate dalla difesa
del Tocchi Mario ed altri nel giudizio principale, e non già soltanto
quella attinente alla legittimità dell'art. 2 della legge 10 ottobre
1957, sotto il profilo della violazione degli artt. 104 e 111 della
Costituzione.
Ed invero l'ordinanza, dopo aver riferito sinteticamente i termini
delle questioni di legittimità costituzionale prospettate nel giudizio
principale, afferma, testualmente, che il giudizio stesso non può
essere definito "indipendentemente dalla insorta questione", facendo,
con ciò, chiaro riferimento al complesso dei motivi di illegittimità
costituzionale addotti in quella sede. La specificazione successiva
contenuta nell'ordinanza, relativa alla incostituzionalità dell'art. 2
della legge, non può, pertanto, interpretarsi come una limitazione
della materia devoluta alla competenza della Corte costituzionale, ma
solo come indicazione dell'orientamento del giudice a quo verso
quell'aspetto della questione, che l'ordinanza medesima pone in
maggiore evidenza, sottolineando la pretesa esclusione del potere del
giudice di disapplicare gli atti determinativi delle percentuali di
riduzione emessi dalle Commissioni tecniche provinciali, che
risultassero eventualmente illegittimi.
3. - Riguardo, poi, alla causa proveniente dal Tribunale di Roma,
giova rilevare che l'ordinanza di rinvio, 30 gennaio 1961, chiaramente
puntualizza la questione da sottoporre al giudizio della Corte
costituzionale, circoscrivendola alla pretesa violazione di principi
costituzionali posta in essere dall'art. 2 della legge 10 ottobre 1957,
quando impone al giudice di applicare una percentuale di riduzione del
canone di affitto predeterminato dalle Commissioni tecniche
provinciali.
La motivazione dell'ordinanza attiene solo ed esclusivamente a tale
questione, di talché alla espressione conclusiva usata dal Tribunale
"sotto questi profili, così considerati, la questione di legittimità
costituzionale sollevata dalla parte convenuta non può essere ritenuta
manifestamente infondata" deve logicamente annettersi il significato di
esclusione degli altri profili, non "considerati" nella parte motivata
dell'ordinanza, anche se accennati nella parte narrativa per ragioni
evidenti di completezza di esposizione.
E se nel dispositivo dell'ordinanza il Tribunale dispone la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione
della questione di legittimità "della legge 10 ottobre 1957, n. 921" e
non del solo art. 2, non per questo può sostenersi che siano state
rinviate all'esame della Corte anche le altre questioni, essendo lecito
ritenere, in base alle riferite osservazioni circa l'interpretazione
delle espressioni usate dal Tribunale, che la generica indicazione
dell'intero testo legislativo, nel dispositivo, è ispirata non dal
riferimento anche a motivi di illegittimità concernenti l'art. 1 oltre
che l'art. 2, bensì dallo stretto nesso di interdipendenza logica
prima facie rilevabile fra le disposizioni della legge, e quindi dalla
ovvia estensione dell'eventuale vizio di illegittimità di una di esse
a tutte le altre
4. - La difesa del Pio Istituto di Santo Spirito si dimostra ben
consapevole di questa precisazione dell'oggetto del giudizio di
costituzionalità quando formula due richieste, l'una che potrebbe
considerarsi anche pregiudiziale, l'altra conseguenziale alla presunta
dichiarazione di illegittimità dell'art. 2 della legge in esame.
Con la prima, ricordando che nel giudizio di merito furono
sollevate, sotto il profilo della violazione di diverse disposizioni
della Costituzione, varie questioni di legittimità costituzionale e
non soltanto quella del ricordato art. 2, prospetta la necessità di
rinvio degli atti al giudice a quo perché siano colmate le lacune che
dovrebbero ravvisarsi nell'ordinanza di rinvio a questa Corte. Ma
questa richiesta urta contro la costante giurisprudenza della Corte
costituzionale, che ha stabilito il principio che l'oggetto del
giudizio di legittimità costituzionale è delimitato dall'ordinanza di
rinvio, con la quale il giudice, motivandone la rilevanza, rimette alla
Corte la questione che ritiene sia indispensabile risolvere ai fini
della decisione della controversia su cui è stato chiamato a decidere.
La difesa del Pio Istituto, per avvalorare la sua richiesta, si
richiama all'ordinanza di questa Corte 24 giugno 1958, n. 41; ma si
tratta di un caso del tutto diverso, in cui la Corte, avendo rilevato
una discordanza fra la motivazione e il dispositivo dell'ordinanza di
rinvio, non poteva emanare la sua pronuncia per l'incertezza
dell'oggetto del giudizio di costituzionalità, e ritenne perciò di
dover provocare una precisazione dei termini della questione da parte
del giudice a quo.
Con l'altra richiesta la difesa del Pio Istituto, sempre allo scopo
di estendere la materia del presente giudizio di costituzionalità alle
altre impugnative dedotte e non ammesse nella ordinanza dal giudice del
merito, chiede che, conseguentemente all'accoglimento della questione
di legittimità costituzionale relativa all'art. 2 della legge in
esame, la Corte, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
estenda il suo esame alla legittimità dell'art. 1 della legge, in
quanto la illegittimità costituzionale anche di questo articolo
deriverebbe dallo stretto nesso logico e finalistico che lo lega con
l'art. 2. Ma è evidente che si tratta di una richiesta basata
esclusivamente su di una mera ipotesi, quella della fondatezza della
questione dedotta e conseguentemente della dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma impugnata.
5. - Ciò posto e passando ad esaminare il merito, devesi osservare
che, in entrambe le cause, due sono le questioni che la Corte
costituzionale è chiamata a decidere: la violazione del principio di
eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione in conseguenza della
disposizione contenuta nell'art. 2 della legge impugnata; la violazione
della libertà e indipendenza della Magistratura nell'esercizio della
sua funzione giurisdizionale, sempre in conseguenza della disposizione
dell'art. 2 della legge e in riferimento agli artt. 101, 102, 104 e 111
della Costituzione.
È necessario premettere che la legge di cui si tratta, 10 ottobre
1957, n. 921, come è reso evidente dai lavori preparatori, risulta
dalla unificazione di due proposte di legge che, sia pure con diverse
modalità, avevano tutte e due lo scopo di ovviare alla situazione
creatasi nelle campagne a danno degli affittuari, a seguito delle gravi
avversità atmosferiche dell'annata 1956-57, ed erano ispirate alla
considerazione che i detti affittuari, ritraendo i mezzi di
sussistenza, nella quasi generalità dei casi, dalla terra tenuta in
affitto, maggiormente risentirono della grave congiuntura economica. Il
legislatore si indusse ad intervenire proprio in vista della
eccezionalità ed imprevedibilità degli eventi meteorologici
verificatisi, ritenendo, in quel caso, insufficienti le disposizioni
del Codice civile, di cui agli artt. 1635 e 1636. Queste norme
prevedono, per le affittanze della durata di un anno, riduzioni del
canone non superiori alla metà nel solo caso di danno superiore alla
metà dei frutti non separati provocato da caso fortuito, e per le
affittanze pluriennali riduzioni nella stessa misura, nel solo caso di
danno incidente per oltre la metà dei frutti di un anno, non
compensato nel bilancio generale dell'affittanza. Onde mal si
adeguavano alla necessità di creare un rimedio di pronta, efficace e
generale applicazione, richiesto dalla gravità del sinistro
abbattutosi su larga parte del territorio agricolo nazionale.
La legge in esame, perciò, con l'art. 1 autorizzò il Ministro
dell'agricoltura e foreste a stabilire, con suo decreto, le Provincie
in cui si fossero verificate, in tutto o in parte del loro territorio,
eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali per l'annata
agraria 1956-57, e demandò alle Commissioni tecniche provinciali, di
cui all'art. 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, il compito di
determinare riduzioni dei canoni di affitto dei fondi rustici nella
misura dal 20 al 40 per cento per ciascuna zona agricola danneggiata, a
seconda dei danni subiti. Con l'art. 2 stabilì, poi, che i canoni di
affitto dei fondi rustici danneggiati, compresi nelle Provincie
determinate col decreto del Ministro, dovevano essere ridotti nella
misura stabilita dalle Commissioni tecniche provinciali, e pose
l'obbligo per le Sezioni specializzate dei Tribunali di applicare, in
caso di controversia, la riduzione nella misura come sopra determinata
dalle Commissioni tecniche. Con l'art. 3 stabilì ulteriori
disposizioni in favore degli affittuari, facendo salvo l'eventuale loro
diritto alla maggiore percentuale di riduzione prevista dagli artt.
1635 e 1636 del Codice civile, ed abilitando gli affittuari stessi a
ripetere dal locatore la differenza tra il canone corrisposto e quello
dovuto ai sensi dell'art. 2, entro un anno dalla determinazione della
Commissione.
Il legislatore pose, pertanto, in essere, in base ad una
valutazione economico - sociale della congiuntura, una particolare e
temporanea disciplina dei canoni delle affittanze agricole in relazione
agli eventi eccezionali dell'annata agraria 1956-57, tendente ad
attenuare il disagio economico di una categoria di cittadini
(affittuari) mediante la modifica di condizioni contrattuali in loro
favore ed a carico di altra categoria di cittadini (concedenti).
Al fine di risolvere la prima questione di legittimità
costituzionale sopra accennata, occorre dunque vedere se il
legislatore, così facendo, abbia violato il principio di eguaglianza
sancito dall'art. 3 della Costituzione.
6. - A siffatto quesito non può che darsi risposta negativa.
L'art. 3 della Costituzione è stato ormai più volte preso in
esame da questa Corte che, con una elaborata e costante giurisprudenza,
ha fondamentalmente ritenuto che il principio in tale articolo sancito
vada inteso nel senso che dev'essere assicurato ad ognuno eguaglianza
di trattamento quando siano ragionevolmente ritenute eguali le
condizioni soggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono; ma
non nel senso che il legislatore non possa stabilire trattamenti
diversi per regolare situazioni che, nel suo apprezzamento
discrezionale, ritenga diverse, in modo da adeguare la disciplina
giuridica agli svariati aspetti della vita economica e sociale.
Ora è chiaro che la particolare disciplina dei canoni di affitto,
tendente a riequilibrare la situazione economica compromessa nel
settore delle affittanze agricole da eventi straordinari, sia pure
mediante una disciplina differenziata nel senso anzidetto, è frutto
proprio di un apprezzamento tipicamente discrezionale del legislatore,
circa la diversità delle situazioni delle categorie stesse e
l'opportunità di una correlativa diversità di trattamento.
Ed è appena il caso di notare che, come esattamente ha rilevato
l'Avvocatura dello Stato, l'intento che animò il legislatore trova
riscontro, oltre che nelle citate norme del Codice civile regolanti le
riduzioni dei canoni di affitto, nel più generale principio sancito
dall'art. 1467 dello stesso Codice, secondo cui, nel caso di eccessiva
onerosità della prestazione contrattuale, sopravvenuta per eventi
straordinari ed imprevedibili, è ammessa la risoluzione del contratto.
7. - Maggior fondamento non ha quel particolare aspetto di
violazione del principio di eguaglianza derivante, a dire della difesa
del Pio Istituto di Santo Spirito nella causa proveniente dal Tribunale
di Roma, dalla forzata applicazione di eguali percentuali di riduzione
del canone a situazioni di danno eventualmente disuguali, che sarebbe
insito nel sistema della legge.
La critica potrebbe, se mai, attenere ad assunti difetti di
applicazione della legge, ma non investe l'obbiettivo contenuto della
disposizione, la quale non solo non prevede la lamentata eventualità,
ma è, anzi, intesa ad evitarla, chiamando a fissare le percentuali di
riduzioni, "secondo zone", quindi rispetto a limitate estensioni di
terreni nelle singole Provincie colpite, ed "in relazione al danno
subito", organi qualificati al massimo, come le Commissioni tecniche
provinciali.
E del resto la Corte costituzionale, occupandosi di un caso
analogo a quello in esame, ha già avuto occasione di pronunciarsi
circa la legittimità costituzionale di una riduzione ex lege, per
straordinari eventi meteorologici, dei canoni di affitto fissati con
libera contrattazione, quando, con la sentenza n. 7 del 15 giugno 1956,
ha riconosciuto che la riduzione dei canoni di affitto dei terreni da
pascolo, disposta a seguito della siccità verificatasi in Sardegna nel
1948-49 dalla legge regionale 6 marzo 1950, era giustificata dalla
necessità indilazionabile di ricomporre, soprattutto nei confronti
delle famiglie dei pastori dell'isola, l'equilibrio essenziale dei
fattori economici.
8. - Anche infondata è l'altra questione, che involge le censure
di incostituzionalità riferite agli artt. 101, 102, 104 e 111 della
Costituzione, censure che si possono ricondurre sotto il profilo della
pretesa violazione della libertà e indipendenza della Magistratura
nell'esercizio della funzione giurisdizionale.
Sostanzialmente si lamenta che l'obbligatorietà dell'applicazione
della percentuale fissata dalle Commissioni finirebbe col porre le
Sezioni specializzate dei Tribunali, organi giurisdizionali, in una
posizione di dipendenza rispetto ad un organo amministrativo, riducendo
l'ambito della libera pronunzia giurisdizionale alle eventuali
questioni marginali, di contorno a quella veramente sostanziale in
materia di riduzione del canone, cioè la fissazione concreta della
misura della riduzione.
Ora le norme costituzionali, di cui si lamenta la violazione,
garantiscono la libertà e l'indipendenza del giudice, nel senso di
vincolare la sua attività alla legge e solo alla legge, in modo che
egli sia chiamato ad applicarla senza interferenze od interventi al di
fuori di essa, che possano incidere sulla formazione del suo libero
convincimento; ma la Costituzione non esclude affatto la possibilità
che il legislatore emani norme le quali, senza incidere su quei
principi, valgano a regolare l'attività degli organi giurisdizionali,
dettando disposizioni che il giudice è tenuto ad applicare
nell'esercizio delle sue funzioni.
Non sembra, quindi, che possa essere sollevata questione di
legittimità costituzionale sull'intervento del legislatore che
determini in misura fissa la percentuale di riduzione di canoni di
affitto: in tal senso si sono avuti ripetuti casi di intervento del
legislatore, giustificati da particolari situazioni di congiuntura, sia
per quanto riguarda i canoni di affitto dei fondi rustici, sia per
quanto riguarda le case di abitazione e i negozi. Per le affittanze
agrarie si è avuto un esempio recente nel caso della legge regionale
sarda, innanzi ricordata, e ritenuta costituzionalmente legittima da
questa Corte; mentre la riduzione coattiva del canone formava il
necessario presupposto - sul quale, peraltro, non si era nemmeno
discusso delle due sentenze di questa Corte n. 53 del 9 luglio 1958 e
n. 16 del 17 marzo 1960, riguardanti le affittanze di fondi rustici con
canone commisurato a canapa.
Ma la illegittimità la si vorrebbe riscontrare, nel caso in esame,
per il fatto che la riduzione dei canoni non è stata stabilita dalla
legge in misura fissa, ma entro certi limiti, devolvendo la
determinazione della percentuale di riduzione alle Commissioni tecniche
provinciali.
Bisogna tenere innanzi tutto presente che è la legge che contiene
la norma fondamentale circa la riduzione, fissandola entro un
determinato limite di massimo e di minimo. Alle Commissioni tecniche è
dato soltanto il compito di stabilire la misura concreta della
riduzione entro il massimo e il minimo di percentuale fissata dalla
legge: il che vuol dire che il legislatore, anziché fissare una misura
unica di percentuale applicabile, senza distinguere, in tutte le
Provincie colpite dalle avversità atmosferiche di cui si tratta, e per
tutte le zone, indiscriminatamente, entro le dette Provincie, ha voluto
rendere più aderente l'applicazione della riduzione alla entità dei
danni, zona per zona, secondo quel principio di eguaglianza - nel caso,
eguaglianza del danno sopportato - innanzi accennato. E che il
legislatore, posta la norma fondamentale, potesse devolvere ad organi
amministrativi, quali le Commissioni tecniche provinciali, la
determinazione concreta della riduzione, per ogni singola zona di
coltura, ossia la fissazione da parte di questi organi, specialmente
qualificati per la loro composizione e per la competenza in materia, di
adeguate percentuali di riduzione, in relazione a quel danno, con
carattere di generalità di applicazione, nella zona, e quindi con
effetto normativo, non sembra dubbio. Ciò, infatti, risponde,
nell'ordine giuridico e nella prassi amministrativa, ad una innegabile
necessità. Basta ricordare i casi consimili delle disposizioni,
emesse da organi amministrativi, ma aventi carattere normativo, per
regolare i prezzi delle merci, delle forniture, di servizi, di
prestazioni, per fissare determinati sconti, per le casse di
conguaglio, ecc. (vedansi per tali casi, e in vario senso, le sentenze
della Corte costituzionale 25 giugno 1957, n. 103; 6 dicembre 1960, n.
70). Attribuito, quindi, con l'art. 1 della legge l'anzidetto potere
normativo alle Commissioni tecniche, secondo la competenza per
Provincia e per zone, si rientra, per effetto della seguita concreta
determinazione della percentuale di riduzione, nei casi precedentemente
accennati in cui la legge, senza distinzione, determina, per tutto il
territorio nazionale, la percentuale di riduzione. E non altrimenti di
quanto avviene in questo caso, anche in quello in esame, il giudice non
può non applicare la riduzione fissata, così come non può non
applicare una qualsiasi altra norma, il che per nulla limita o menoma
il suo potere di organo giudicante.
9. - Resta da esaminare l'eccezione di incostituzionalità della
legge in esame riferita all'art. 24 della Costituzione, secondo
l'ordinanza del Tribunale di Roma.
Quanto precedentemente si è detto esimerebbe, invero, dallo
occuparsi in modo espresso di questa doglianza, giacché ad essa ben
possono riferirsi le ragioni precedentemente esposte circa la assunta
soppressione della tutela giurisdizionale dei diritti ed interessi,
specialmente del concedente, che deriverebbe dalla obbligatorietà
dell'applicazione della percentuale di riduzione determinata dalle
Commissioni tecniche.
Deve osservarsi, al riguardo, che l'art. 24 della Costituzione
stabilisce il principio secondo cui la legge ordinaria non può porre
limiti alla tutela giurisdizionale a protezione di diritti o interessi
legittimi.
Ma, nella specie, così come non vi è limitazione della "funzione"
giurisdizionale, non vi è limitazione della "tutela" giurisdizionale.
Si è già detto, infatti, che l'applicazione obbligatoria delle
percentuali di riduzione non incide sulla funzione giurisdizionale: per
motivi analoghi deve dirsi che essa non interferisce col diritto di
chiunque ad agire per ottenere la tutela giurisdizionale.
Invero, la garanzia costituzionale riguarda diritti ed interessi il
cui ambito può essere delimitato dalla legge, salvo l'osservanza degli
altri precetti costituzionali. Perciò, quando la legge dispone in
materia di diritti o interessi, circoscrivendone più o meno ampiamente
la sfera, come nel caso in esame, non ne comprime la garanzia
giurisdizionale, ma si limita a determinare l'oggetto della garanzia
stessa, a porre cioè una certa disciplina di un certo rapporto, in
ordine al quale la tutela giurisdizionale resta libera ed
impregiudicata.
E vale in proposito richiamare la sentenza n. 16 del 17 marzo 1960
di questa Corte, con la quale è stata respinta la questione di
legittimità della legge 6 agosto 1958, n. 790, concernente la
riduzione coattiva dei canoni di affitto di fondi rustici composti in
canapa, sollevata sotto il profilo, appunto, della violazione dell'art.
24 della Costituzione, derivante dalla coattività della riduzione, che
avrebbe impedito il ricorso al giudice per la tutela del diritto alla
effettiva perequazione del canone e per ogni altra questione ad esso
diritto collegata. La Corte in quell'occasione, dopo avere escluso che
l'ordinamento riconosca la qualifica di diritto o interesse, in senso
tecnico, alla pretesa di effettiva perequazione del canone, ed avere
quindi, correlativamente, escluso la sussistenza di qualsiasi
violazione dell'art. 24, che invece ai diritti ed interessi si
riferisce, ha comunque rilevato che la legge stessa imponendo una
riduzione compresa entro certi limiti, non sopprimeva la tutela
giurisdizionale, ma la consentiva "con l'ovvia limitazione" che il
ricorso poteva essere proposto ed accolto "nei limiti nei quali le
leggi in vigore in questa materia ne consentano proponibilità e
accoglimento" Così veniva ammesso il principio che, anche in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, la riduzione coattiva dei
canoni di affitto non viola la garanzia della tutela giurisdizionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui due procedimenti riuniti
indicati in epigrafe:
dichiara non fondate le questioni proposte con la ordinanza 30
novembre 1960 del Tribunale di Perugia e con l'ordinanza 30 gennaio
1961 del Tribunale di Roma, sulla legittimità costituzionale della
legge 10 ottobre 1957, n. 921, in riferimento agli artt. 3, 24, 101,
102, 104 e 111 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA
- ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte