Corte costituzionale

Ordinanza n. 8/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/02/1964 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 del T.U.

regionale siciliano 20 agosto 1960, n. 3, e dell'art. 82 del T.U.

sulla composizione e la elezione delle amministrazioni comunali,

approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione

emessa il 17 maggio 1963 dal Consiglio comunale di Venetico su ricorso

di La Guidara Giuseppe e Gugliotta Natale, iscritta al n. 174 del

Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 268 del 12 ottobre 1963 e nella Gazzetta Ufficiale della

Regione siciliana n. 45 del 28 settembre 1963.

Udita nella camera di consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione

del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che il Consiglio comunale di Venetico, con deliberazione

17 maggio 1963, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli artt. 60 del T.U. regionale siciliano 20 agosto 1960, n. 3, e 82

del T.U. nazionale 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt.

3' 25 e 51 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente della Regione siciliana con atto

del 25 giugno 1963 e con note del 20 gennaio 1964 dell'Avvocatura

generale dello Stato;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 51 del 14 giugno

1962, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 60 del T.U. reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3;

che non contrasta col principio d'eguaglianza consacrato negli

artt. 3 e 51 della Costituzione e col principio che il giudice sia

precostituito per legge (art. 25 della Costituzione) una norma come

quella impugnata con cui si sottopongono tutte le controversie in

materia elettorale a un collegio giudicante precostituito proprio in

virtù di tale norma;

che non sussistono motivi per discostarsi dalla precedente

decisione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 60 del T.U. regionale siciliano 20 agosto 1960, n. 3;

b) manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sulla

composizione e la elezione delle amministrazioni comunali, proposta, in

riferimento agli artt. 3, 25 e 51 della Costituzione, con la

deliberazione 17 maggio 1963 del Consiglio comunale di Venetico.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte