Sentenza n. 8/1967
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/02/1967 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della
Regione Friuli-Venezia Giulia 1 febbraio 1966, riapprovata l'11 marzo
1966, sui "contingenti numerici provvisori del personale regionale",
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri
notificato il 26 marzo 1966, depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 1 aprile successivo ed iscritto al n. 6 del Registro
ricorsi 1966.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione
Friuli-Venezia Giulia;
udita nell'udienza pubblica del 14 dicembre 1966 la relazione del
Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv. Vezio
Crisafulli, per il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 26 marzo 1966 il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, ha impugnato, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1 febbraio 1966,
n. 77, riapprovata l'11 marzo 1966 col n. 77 bis e relativa ai
contingenti numerici provvisori del personale regionale.
Nel primo articolo della legge si dispone che, in attesa di altra
legge regionale da emanarsi ai sensi del primo comma dell'art. 68 dello
Statuto speciale, la Giunta regionale provvederà, con l'osservanza
della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, al fabbisogno complessivo
di personale degli uffici dell'amministrazione regionale e, sentite le
proposte dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, al
fabbisogno del Consiglio stesso entro i limiti dei contingenti numerici
provvisori previsti nelle allegate tabelle A) e B). Nell'art. 2 sono
contenute le norme relative alla copertura dell'onere finanziario per
l'esercizio in corso e per quelli futuri.
2. - Il ricorrente, dopo aver rilevato che il primo comma dell'art.
67 dello Statuto impone alla Regione di provvedere alla prima
costituzione dei propri uffici di norma con personale comandato dai
Comuni, dalle Provincie e dallo Stato, sostiene che la determinazione
legislativa di un organico, sia pure provvisorio, non accompagnata
dalla specificazione del personale da richiedere in posizione di
comando e del personale da assumere direttamente in via eccezionale e
suppletiva, viola tale norma costituzionale, giacché consente
l'assunzione diretta della maggior parte e perfino della totalità del
personale; viola, altresì, il secondo comma della stessa disposizione
costituzionale, perché sottrae al Consiglio regionale una precisa
attribuzione amministrativa, quella, cioè, di determinare il numero e
le qualifiche del personale statale da richiedere in comando. La
predeterminazione per legge ed in modo indifferenziato degli organici
provvisori toglie al Governo, secondo il ricorrente, la possibilità di
valutare, in sede di controllo di legittimità costituzionale, il
rispetto dei principi statutari ed impedisce alla delegazione della
Corte dei conti la possibilità di accertare, in occasione del
controllo sui singoli provvedimenti amministrativi, se la Regione
faccia legittimo uso del potere di procedere, in via eccezionale, ad
assunzioni dirette.
Altri rilievi muove il ricorrente all'entità del nuovo organico ed
alle qualifiche ivi previste: la netta sproporzione fra il personale
assegnato alle carriere direttiva e di concetto e quello assegnato alle
carriere esecutiva ed ausiliaria sarebbe in netto contrasto con i
principi della funzionalità e del buon andamento dei servizi e,
quindi, con l'art. 97 della Costituzione. Si osserva infine che la
legge, protraendo indefinitamente la situazione di provvisorietà del
personale e la corresponsione a questo di un trattamento economico
differenziato rispetto a quello goduto dal personale dello Stato,
eluderebbe il principio enunciato dall'art. 68, secondo comma, dello
Statuto.
Il ricorrente chiede pertanto che la legge impugnata venga
dichiarata costituzionalmente illegittima.
3. - Nelle deduzioni depositate il 20 aprile 1966 la Regione,
costituitasi in persona del suo Presidente, rappresentato e difeso
dall'avv. Vezio Crisafulli, richiama preliminarmente l'attenzione sulla
circostanza che il ricorso non è stato preceduto da un valido
provvedimento di rinvio, giacché questo fu a suo tempo disposto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e non già, come richiedono
l'art. 127 della Costituzione e l'art. 29 dello Statuto, dal Governo
deliberante in Consiglio dei Ministri.
Nel merito la Regione rileva che la direttiva imposta dal primo
comma dell'art. 67 dello Statuto, nei limiti in cui ad essa può dare
esecuzione la Regione, è stata costantemente osservata e che fin dalle
prime assegnazioni di personale comandato la Corte dei conti mise in
evidenza la necessità di contenere le richieste di comando e le
assunzioni entro un preordinato limite numerico: appunto per soddisfare
tale esigenza la Regione, a partire dalla legge 25 giugno 1965, n. 7,
instaurò il sistema di prestabilire rigorosamente il numero e le
qualifiche dei dipendenti. Tale sistema non fu oggetto di alcun rilievo
da parte del Governo, e questo non impugnò neppure la successiva legge
2 marzo 1966 con la quale, a seguito del trasferimento alla Regione
delle funzioni di controllo sugli enti locali, gli organici provvisori
vennero aumentati. La nuova legge non stabilisce un sistema nuovo (essa
si limita, infatti, a sostituire le tabelle precedenti con un'unica
tabella complessiva, aumentando i contingenti di quelle unità che sono
indispensabili in relazione alle funzioni trasferite col D.P.R. n. 1116
del 1965): il primo motivo del ricorso dovrebbe esser perciò
dichiarato inammissibile.
A parte questa pregiudiziale, la Regione osserva che la legge in
esame, lungi dal violare l'art. 67 dello Statuto, si risolve in
un'autolimitazione dei poteri conferiti da tale norma: la precisazione
da parte della legge del personale da assumere in via diretta avrebbe
finito con l'istituzionalizzare l'eccezione, la quale, per rimaner
tale, deve essere valutata caso per caso. La predeterminazione degli
organici complessivi, invece, mentre da un canto non comporta affatto
la possibilità dell'assunzione diretta della totalità o del maggior
numero del personale, dall'altro evita un incontrollabile ed eccessivo
aumento di dipendenti, consente una ragionevole previsione di spesa,
offre la possibilità di calcolare le aliquote da destinare a
determinate categorie e precostituisce un quadro di insieme nell'ambito
del quale l'organo deliberante e la stessa Corte dei conti possono
valutare l'eccezionalità delle assunzioni dirette.
Quanto alla censura secondo la quale la legge sottrarrebbe al
Consiglio regionale una competenza amministrativa ad esso spettante
(art. 67, secondo comma, dello Statuto), la Regione osserva che, se
intesa nel senso che la violazione della norma costituzionale discende
dalla predeterminazione legislativa degli organici, essa è
inammissibile perché il sistema fu già introdotto dalle precedenti
leggi, ed è comunque infondata, perché la legge in esame è
esplicazione della potestà conferita dall'art. 4, n. 1, dello Statuto;
se, invece, si ha riguardo alla mancata distinzione fra personale in
posizione di comando e personale da assumere direttamente, la censura
è del pari infondata perché la legge non implica alcuna menomazione
del Consiglio: il quale è intervenuto una prima volta in sede
legislativa e interverrà poi, nell'ambito dei contingenti prefissati,
tutte le volte in cui sarà necessario deliberare il numero e le
qualifiche dei dipendenti statali dei quali si richiede il comando.
La Regione sostiene, infine, l'inammissibilità dell'ultimo motivo
del ricorso, relativo all'entità del nuovo contingente ed alle
qualifiche del personale: e ciò sia perché tale motivo non fu
enunciato in sede di rinvio della legge, sia perché esso si concreta
in una censura di merito. In linea subordinata si osserva che, come
risulta dallo stesso ricorso, 375 dipendenti del Ministero
dell'agricoltura sono stati trasferiti alla Regione: di fronte a tale
numero non è certamente eccessivo che circa 800 dipendenti vengano
impiegati per far fronte a tutti gli altri servizi regionali. La
pretesa sproporzione fra le varie carriere risponde ad un'esigenza
fondamentale dell'ente, il quale, secondo lo stesso Statuto, provvede
ad un'amministrazione indiretta. Per quanto riguarda l'ultimo rilievo
dello Stato, la Regione osserva che il personale regionale gode, in
sostanza, solo di una indennità di primo impianto e che la relativa
legge n. 3 del 1964 fissa per essa un preciso termine di scadenza.
La Regione conclude chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile o, comunque, venga respinto perché infondato.
4. - Nella memoria depositata il 30 novembre 1966 l'Avvocatura
dello Stato in riferimento al rilievo pregiudiziale della Regione
osserva che la riapprovazione della legge da parte del Consiglio
regionale renderebbe comunque ininfluente il preteso vizio nascente dal
fatto che il rinvio sarebbe stato disposto dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri; rileva, comunque, che nel telegramma che tale
rinvio dispose si legge che il Governo ha rinviato la legge al nuovo
esame del Consiglio regionale, e nessuna norma stabilisce - come la
Corte ebbe ad accertare (sentenza n. 76 del 1963) a proposito
dell'impugnativa di legge regionale - che nel provvedimento di rinvio
debba essere menzionata la deliberazione del Consiglio dei Ministri.
L'Avvocatura contesta, poi, l'eccezione di inammissibilità
sollevata che la Regione fonda sulla mancata impugnativa di precedenti
leggi, e fa osservare che dalla costante giurisprudenza di questa Corte
risulta che ogni legge può formare oggetto di autonomo esame al fine
dell'accertamento della sua legittimità costituzionale. Nel merito
l'Avvocatura richiama l'attenzione sulla circostanza che la necessità
di limitare l'entità della spesa inerente all'istituenda nuova Regione
ispirò, fra le altre, anche le norme contenute negli artt. 67 e 68
dello Statuto. Alla stregua di queste la Regione è tenuta a servirsi
normalmente di personale comandato e solo eccezionalmente, quando sia
comprovata l'impossibilità o la difficoltà di far ricorso al comando,
può procedere ad assunzioni dirette. La predeterminazione dei
contingenti del personale finirebbe, secondo l'Avvocatura, con
l'istituzionalizzare ciò che è transitorio e contingente e
consentirebbe alla Regione di eludere i precetti costituzionali e di
ottenere dall'organo di controllo la registrazione di quei
provvedimenti i quali, ove non fosse intervenuta la legge, esigerebbero
di volta in volta la dimostrazione dei motivi che non consentono il
comando. Il raffronto fra le tabelle annesse alla legge impugnata e
quelle annesse alla precedente legge 25 giugno 1965, n. 7, rivela il
notevole aumento di personale disposto a distanza di appena un
semestre.
5. - La difesa della Regione in una memoria depositata il 1
dicembre 1966 osserva che il principio richiamato dall'Avvocatura dello
Stato, secondo il quale la mancata impugnativa di precedenti leggi non
preclude il ricorso contro una nuova legge, è accompagnato da notevoli
temperamenti nella giurisprudenza di questa Corte: l'esame di questa
consentirebbe, infatti, di affermare che la pronunzia sarebbe data
inutiliter tutte le volte in cui per effetto dell'accoglimento della
domanda non venissero eliminati dall'ordinamento l'invasione o
l'eccesso di competenza denunziati dal ricorrente. Nella specie è
sufficiente, secondo la Regione, tener presente che la fissazione dei
contingenti di personale senza distinzione fra quello da richiedere in
comando e quello da assumere in via diretta risale alla non impugnata
legge regionale n. 7 del 1965, sicché l'accoglimento del presente
ricorso porterebbe all'unico risultato di congelare i contingenti
numerici indifferenziati già approvati con quella legge.
Significativa, a parere della Regione, è la circostanza che nello
stesso atto di rinvio della legge lo Stato giustificò la mancata
impugnativa dei precedenti provvedimenti con la considerazione che, in
via eccezionale e transitoria, era stata consentita una deroga ai
principi. L'eccezione di inammissibilità colpisce, secondo la Regione,
anche il motivo relativo alla mancata previsione di un termine, e ciò
perché un termine non era fissato neppure nelle precedenti leggi
(esso, invero, per l'unica indennità speciale attribuita al personale
regionale risulta stabilito dalla legge regionale 21 novembre 1964, n.
3, ed è stato prorogato dalla legge regionale 1 luglio 1966, n. 11 ) e
l'ultimo motivo, concernente la sproporzione numerica fra i contingenti
delle varie categorie, perché si tratta di una censura non di
legittimità, ma di merito.
La difesa regionale si sofferma poi ad illustrare le nette
differenze che corrono fra i motivi enunciati nell'atto di rinvio e
quelli posti a fondamento del ricorso: la difformità è rilevante
perché in sede di impugnativa non potrebbero esser fatti valere motivi
diversi da quelli esposti in sede di rinvio e, comunque, perché
rivelerebbe una evidente incertezza degli stessi organi dello Stato
circa i rapporti fra la legge denunziata ed i precetti statutari dei
quali si assume la violazione.
La memoria passa poi ad esaminare analiticamente i singoli aspetti
della questione di legittimità costituzionale ed osserva:
a) gli inconvenienti ai quali, secondo l'Avvocatura dello Stato,
potrebbe dar luogo l'applicazione della legge sono irrilevanti, perché
l'incostituzionalità di una norma non può essere basata sul fatto che
essa può dar luogo ad abusi (sentenza n. 43 del 1964). Nella specie,
comunque, la legge non solo autorizza la Regione a provvedere in via
normale all'assunzione diretta ma, attraverso il richiamo alla legge
regionale 21 novembre 1964, n. 3, ribadisce il principio enunciato
nell'art. 67 dello Statuto;
b) per effetto della legge impugnata il controllo dello Stato e
della Corte dei conti sui singoli atti amministrativi, lungi dall'esser
reso impossibile, viene facilitato, perché la predeterminazione degli
organici provvisori consente di meglio valutare se le assunzioni
dirette abbiano o meno carattere eccezionale. Supposto che gli atti
relativi possano dar luogo a conflitto di attribuzione, la legge
regionale che fissa i contingenti non sarebbe certo di ostacolo alla
proponibilità del ricorso; e per quanto riguarda il controllo della
Corte dei conti, è da rilevare che, siano gli atti posti in essere in
diretta applicazione dell'art. 67 dello Statuto o in applicazione della
legge che a tale articolo si richiama, il problema dei limiti del
controllo sulla discrezionalità amministrativa si pone in termini
identici. Viceversa ove la legge regionale avesse operato una
ripartizione fra posti da coprire in via di comando e posti da coprire
con assunzioni dirette il controllo sulla eccezionalità di queste
ultime sarebbe stato del tutto impossibile;
c) circa la pretesa violazione del secondo comma, dell'articolo 67,
dello Statuto, a parte la non perspicua formulazione della norma, è
chiaro che il Consiglio regionale, predeterminando il fabbisogno
complessivo di personale, ha correttamente posto in essere il
presupposto necessario per un razionale esercizio della competenza
amministrativa. Supposto, invece, che il secondo comma dell'art. 67
abbia inteso attribuire al Consiglio la competenza di determinare il
numero e le qualifiche di tutti gli impiegati di cui la Regione ha
bisogno, ne risulterebbe una duplice competenza, vale a dire stabilire
le aliquote e i bisogni e provvedere poi a richiedere concretamente i
comandi: e non c'è dubbio che la prima doveva o poteva essere
esercitata con legge. È anche da osservare che ove la legge, come si
afferma dal ricorrente, avesse dovuto precisare l'aliquota da destinare
ai comandi, almeno di fatto ne sarebbe derivata una restrizione della
competenza consiliare;
d) circa il rilievo relativo al numero ed alle carriere del
personale, è da ribadire che si tratta di una censura di merito, per
giunta non prospettata nel messaggio di rinvio. Comunque l'esame delle
tabelle dimostra che i 68 dipendenti previsti per il Consiglio ed i 735
previsti per la Giunta non sono eccessivi, se si considera che per le
sole funzioni inerenti all'agricoltura lo Stato impiegava 375 unità e
che per l'ufficio del commissario di Governo per Trieste il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 1965 prevede
complessivamente 575 dipendenti; dimostra che l'aumento dei contingenti
già previsti (15 unità per il Consiglio e 228 per la Giunta) è
strettamente adeguato alle nuove funzioni trasferite; porta, infine,
alla conclusione che non v'è irrazionale sproporzione fra le varie
carriere.
6. - Nella discussione orale l'Avvocatura dello Stato e la difesa
della Regione hanno insistito nelle rispettive tesi e conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Nell'atto di costituzione la Regione, al fine di una
dichiarazione di inammissibilità del ricorso, rileva che il rinvio
della legge impugnata - approvata dal Consiglio regionale la prima
volta nella seduta del 1 febbraio 1966 - venne disposto dal Presidente
del Consiglio dei Ministri e non dal Consiglio stesso, unico organo
competente in materia.
La Corte ritiene che, sebbene il termine "Governo" non abbia nel
linguaggio legislativo un significato univoco, nel contesto dell'art.
127 della Costituzione e dell'art. 29, primo comma, dello Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1), esso si riferisce al Consiglio dei Ministri. Non
vi è dubbio, infatti, che nella parte in cui i citati articoli
disciplinano l'impugnativa di una legge regionale, "Governo della
repubblica" indica il Consiglio dei Ministri come l'organo competente a
deliberarla (cfr. da ultimo sentenza n. 119 del 1966), e l'unità del
sistema - rivelata anche dalla identità della terminologia - implica
l'esigenza che nella stessa sede vengano valutate le ragioni del rinvio
e, successivamente, quelle dell'impugnazione per illegittimità
costituzionale o per contrasto con gli interessi nazionali. A ciò è
da aggiungere che i gravi effetti che conseguono al rinvio (divieto di
promulgazione e necessità che la legge venga approvata a maggioranza
assoluta dai componenti del Consiglio) a loro volta inducono a ritenere
che il relativo atto possa essere adottato soltanto dall'organo supremo
del potere esecutivo.
Nel caso in esame, tuttavia, è superfluo accertare se
l'indicazione "Governo rinvia at nuovo esame", contenuta nel telegramma
di rinvio, si riferisca o meno ad una deliberazione del Consiglio dei
Ministri. L'intervenuta riapprovazione della legge da parte del
Consiglio regionale comporta che gli effetti del rinvio si sono
completamente esauriti ed esclude che possa aver rilievo la valutazione
della legittimità del provvedimento che lo dispose: il potere di
impugnativa del Governo nasce, infatti, dalla riapprovazione della
legge, indipendentemente dalle precedenti vicende del procedimento
legislativo.
2. - Del pari non fondate appaiono le ulteriore difese
pregiudiziali opposte dalla Regione relativamente alla non completa
coincidenza dei motivi del ricorso con le ragioni del rinvio ed alla
mancata impugnazione di precedenti leggi di egual contenuto.
Quanto al primo punto, è superfluo indagare se il Governo possa
dedurre innanzi a questa Corte solo quei vizi di legittimità
costituzionale che siano stati rilevati nell'atto di rinvio. Nella
specie, infatti, risulta dagli atti che al momento del rinvio della
legge a nuovo esame, anche se non furono specificate tutte le norme
costituzionali alla stregua delle quali si chiede ora il controllo
giurisdizionale, vennero sinteticamente esposte tutte quelle ragioni
che in questa sede vengono riproposte. Tanto è a dirsi specificamente
per la violazione dell'art. 68, secondo comma, dello Statuto e
dell'art. 97, primo comma, della Costituzione: ed infatti, nonostante
che nel telegramma di rinvio gli avvertimenti relativi (rispetto delle
norme sullo stato giuridico ed economico del personale statale e
necessità che i contingenti di personale siano tenuti entro i limiti
funzionali) venivano riferiti alla futura legislazione, nel complessivo
contesto del provvedimento essi investivano anche la legge rinviata,
della quale lo Stato deduceva la illegittimità.
Per quanto riguarda, infine, la rilevanza dell'omessa impugnativa
di precedenti leggi della stessa Regione - e segnatamente della legge
regionale 25 giugno 1965, n. 7 - è sufficiente richiamare la costante
giurisprudenza con la quale questa Corte ha deciso che una circostanza
siffatta non è motivo di inammissibilità dell'impugnativa di una
nuova legge. Non vale opporre, come fa la difesa della Regione, che
l'eventuale dichiarazione di illegittimità della legge in esame
lascerebbe pur sempre in vigore quel sistema di "contingenti
provvisoria", già introdotto, con le stesse caratteristiche, dalla
precedente, non impugnata legislazione. Ed infatti, anche a prescindere
dalla circostanza che il provvedimento legislativo ora impugnato
modifica le tabelle (e perciò ha un carattere innovativo), è da
osservare che ogni legge, quali che siano i rapporti in cui essa si
ponga con leggi anteriori, rappresenta un'autonoma manifestazione della
potestà regionale (cfr. sentenza n. 49 del 1963), e l'interesse
generale al rispetto delle norme costituzionali è ragione di per sé
sufficiente a chiederne la rimozione, indipendentemente dalle
conseguenze che, a causa della precedente legislazione, possano
derivare dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale.
3. - Passando al merito del ricorso è preliminarmente da tener
presente che le censure mosse in riferimento all'art. 67 dello Statuto
non riguardano il potere della Regione di approvare con legge le
tabelle dei contingenti provvisori di personale, ma investono solo la
mancata "specificazione del personale da richiedere in posizione di
comando e del personale da assumere direttamente": da essa, e solo da
essa, deriverebbero i vari vizi di legittimità costituzionale
prospettati dalla difesa dello Stato nella prima parte del ricorso.
Ad avviso della Corte non vi è alcun dubbio che dal primo comma
dell'art. 67 risulti che la Regione per la prima costituzione dei
propri uffici possa procedere ad assunzioni dirette solo
eccezionalmente e nella obiettiva e comprovata impossibilità di far
fronte alle proprie necessità con personale comandato dai comuni,
dalle provincie e dallo Stato. Ed è altrettanto certo, come ha messo
in rilievo l'Avvocatura dello Stato, che tale principio - come quello,
di analogo contenuto, sancito per tutte le Regioni nell'ultimo comma
dell'VIII disposizione finale della Costituzione - è ispirato
dall'esigenza di limitare le spese necessarie all'istituenda nuova
Regione: esigenza - giova aggiungere - il cui scrupoloso rispetto
condiziona non solo la retta esplicazione dell'autonomia regionale, ma
anche la salvaguardia di un rilevantissimo interesse dell'intera
collettività nazionale.
Non sembra, tuttavia, che la legge impugnata contrasti con la norma
costituzionale. Va in proposito rilevato che l'art. 1 espressamente
impone l'osservanza della precedente legge regionale 21 novembre 1964,
n. 3, il cui art. 3, richiamando l'art. 67 dello Statuto, ribadisce
che la Giunta provvede alle assunzioni dirette solo "in via eccezionale
e provvisoria": per effetto di tale rinvio, dunque, la stessa legge
impugnata afferma che, nell'ambito delle tabelle allegate, la regola
che l'amministrazione deve osservare è quella di provvedere al
fabbisogno degli uffici con personale comandato. A questa esplicita
direttiva non sembra in alcun modo contraddire la mancata
determinazione delle aliquote di personale da assumere in via diretta e
da richiedere in posizione di comando: ché, anzi, proprio se la legge
avesse operato una siffatta specificazione, l'assunzione in via
diretta, anche se consentita in proporzione minima, sarebbe stata
istituzionalizzata ed i conseguenti atti amministrativi, purché
contenuti nel limite numerico legislativamente prefissato, avrebbero
potuto prescindere da ogni valutazione di quelle ragioni di
eccezionalità che, secondo il disposto dello Statuto, sono le sole che
possono legittimare le assunzioni dirette.
Queste stesse considerazioni, come esattamente osserva la difesa
regionale, dimostrano che il controllo della delegazione della Corte
dei conti (art. 58 dello Statuto) non è affatto precluso. Ed invero la
previsione legislativa di tabelle provvisorie - indispensabile per una
valutazione globale delle esigenze dell'ente e per una razionale
previsione di spesa - non compromette affatto l'accertamento
dell'eccezionalità del provvedimento di assunzione diretta: il quale,
come si è detto, potrà essere adottato solo quando al comando non
possa farsi luogo e ciò risulti dalla motivazione dell'atto,
sottoposto, secondo le regole generali, al controllo di legittimità.
4. - La legge impugnata non viola neppure il secondo comma
dell'art. 67 dello Statuto, giacché, predisponendo un quadro generale
del personale provvisorio, non sottrae al Consiglio regionale la
competenza a determinare il numero e le qualifiche dei dipendenti
statali da richiedere in comando. Va osservato, infatti, che la
determinazione legislativa delle tabelle non esclude che, ove si debba
procedere alla richiesta di tal comando, il Consiglio adotti il
relativo provvedimento amministrativo: con la conseguenza che un atto
della Giunta in materia, ove non fosse preceduto dalla deliberazione
consiliare, risulterebbe viziato.
5. - La violazione dell'art. 68, secondo comma, dello Statuto è
costituita, secondo il ricorrente, dalla mancata previsione di un
termine alla disciplina provvisoria: da tale circostanza deriverebbe,
infatti, la corresponsione al personale, per un tempo indefinito, delle
indennità previste dalla legge regionale 21 novembre 1964, n. 3.
La Corte ritiene che la norma costituzionale invocata, anche se
formalmente riguardante la disciplina definitiva alla quale l'art. 68
si riferisce, esprime un principio generale secondo il quale il
trattamento del personale regionale deve sempre uniformarsi alle norme
sullo stato giuridico ed economico del personale statale: principio
che, al pari di quello contenuto nel primo comma dell'art. 67 e del
quale si è innanzi discorso, tutela rigorosamente l'esigenza di
contenere le spese regionali. Tuttavia, nei limiti nei quali è stata
sollevata, la questione è infondata, perché, come osserva la Regione,
l'indennità di primo impiego prevista dal primo comma dell'art. 4
della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, è limitata nel tempo per
effetto del successivo comma dello stesso articolo e dell'art. 1 della
legge regionale 1 luglio 1966, n. 11.
6. - Quanto al contrasto tra la legge impugnata ed il primo comma
dell'art. 97 della Costituzione, la Corte ritiene che il controllo di
costituzionalità, nei limiti dell'accertamento della non arbitrarietà
della disciplina in relazione ai fini che la norma costituzionale
prescrive, sia pienamente ammissibile, e che non si possa escludere che
una irrazionale distribuzione del personale tra le varie carriere possa
compromettere il buon andamento dell'amministrazione e risultare
perciò incompatibile con la finalità che l'art. 97 assegna al potere
di organizzazione dei pubblici uffici.
Ma nel caso in esame la prevalenza del personale direttivo e di
concetto, messa in evidenza dal ricorrente, appare determinata da una
ragionevole valutazione che, nell'esercizio dei suoi poteri, la Regione
ha fatto delle esigenze connesse allo svolgimento delle sue competenze
istituzionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni di inammissibilità opposte dalla difesa
della Regione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso
notificato il 26 marzo 1966, relativa alla legge regionale
Friuli-Venezia Giulia riapprovata l'11 marzo 1966 col n. 77 bis sui
"contingenti numerici provvisori del personale regionale", in
riferimento agli artt. 67, primo e secondo comma, e 68, secondo comma,
della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ed all'articolo 97,
comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI -ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte