Corte costituzionale

Ordinanza n. 8/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/03/1968 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 305,

anche in relazione all'art. 301 del Codice di procedura civile,

promossi come appresso:

1) ordinanza 22 dicembre 1966 della Corte di appello di Catania nel

procedimento civile tra Cavalieri Paolo e l'Istituto nazionale della

previdenza sociale, iscritta al n. 94 del Registro ordinanze 1967 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 24 giugno

1967, n. 157;

2) ordinanza 14 marzo 1967 del Tribunale di Milano nel procedimento

civile tra Nassivera Luca e Studer Pierre, iscritta al n. 173 del

Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica del 2 settembre 1967, n. 221;

3) ordinanza 31 ottobre 1967 del Tribunale di Ravenna nel

procedimento civile instaurato da Casadio Gaetano e Rossetti Guido

contro Baldisserri Guido e Boni Angelo, iscritta al n. 266 del Registro

ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

del 27 gennaio 1968, n. 24.

Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione

del Giudice Michele Fragali.

Ritenuto che, con le ordinanze della Corte di appello di Catania e

del Tribunale di Ravenna, è stata proposta questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 301 e 305 del Codice

di procedura civile, sotto il profilo che, in contrasto con l'art. 24

della Costituzione, il termine per la prosecuzione o la riassunzione

del processo viene fatto decorrere dalla data della sua interruzione,

anche se il suo avverarsi è ignoto alla parte;

che, con l'ordinanza del Tribunale di Milano, la stessa questione

di legittimità costituzionale è proposta con riguardo al solo art.

305 del Codice di procedura civile.

Considerato che questa Corte, con la sentenza 12 dicembre 1967, n.

139, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 305 del

Codice di procedura civile per la parte in cui fa decorrere dalla data

della interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la

sua riassunzione anche nei casi regolati dal precedente art. 301;

che la decisione contenuta in tale sentenza riguarda tutte le

ipotesi sopra enunciate, in quanto si riferisce pure ad ordinanze che

invocavano i predetti artt. 301 e 305 del Codice di procedura civile

nel loro combinato disposto;

che nei motivi di tale decisione si fa rilevare che l'art. 301

succitato è coerente all'art. 24 della Costituzione;

che, per effetto di tale sentenza, l'indicata disposizione

dell'art. 305 del Codice di procedura civile ha cessato di avere

efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere applicazione

dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma

terzo, legge 11 marzo 1953, n. 87).

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunite le cause indicate in epigrafe,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 305 del Codice di procedura civile anche nel

combinato disposto con l'art. 301 stesso Codice, questione promossa

con l'ordinanza 22 dicembre 1966 della Corte di appello di Catania, con

l'ordinanza 14 marzo 1967 del Tribunale di Milano e con l'ordinanza 31

ottobre 1967 del Tribunale di Ravenna.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte