Sentenza n. 8/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/01/1975 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1310,
primo comma, del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 ottobre 1971 dalla Corte dei conti -
sezioni riunite in sede giurisdizionale - nel procedimento di
responsabilità a carico di Palma Giacinto ed altro, iscritta al n. 145
del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 141 del 31 maggio 1972;
2) ordinanza emessa il 31 marzo 1972 dalla Corte dei conti -
sezione giurisdizionale - nel procedimento di responsabilità a carico
di Forti Aldo ed altri, iscritta al n. 386 del registro ordinanze 1972
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 24
gennaio 1973;
3) ordinanza emessa il 5 dicembre 1972 dalla Corte d'appello di
Firenze nel procedimento civile vertente tra l'Associazione ciclistica
pratese e Leone Francesco, iscritta al n. 146 del registro ordinanze
1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 del
4 luglio 1973;
4) ordinanza emessa il 10 maggio 1973 dalla Corte dei conti -
sezione II giurisdizionale - nel procedimento di responsabilità a
carico di Ricciardi Piero ed altri, iscritta al n. 357 del registro
ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 276 del 24 ottobre 1973.
Visti gli atti di costituzione di Palma Giacinto, dell'Associazione
ciclistica pratese, di Leone Francesco e di Valente Gaetano;
udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 1974 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi l'avv. Alessio Festa, per Palma Giacinto, e l'avv. Carmelo
Carbone, per Valente Gaetano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La Corte dei conti, con tre ordinanze del 13 ottobre 1971
(delle sezioni riunite), del 21 marzo 1972 (della sezione) e del 10
maggio 1973 (della II sezione) emesse rispettivamente nei procedimenti
di responsabilità amministrativa a carico di Giacinto Palma ed altri,
di Aldo Forti ed altri e di Piero e Sara Ricciardi ed altri, ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1310,
comma primo, del codice civile "nella parte in cui dispone che
l'interruzione della prescrizione nei confronti di un condebitore abbia
effetto anche nei confronti di altri debitori solidali", in riferimento
agli artt. 3, comma primo e 24, commina secondo della Costituzione.
Ritenuto che in forza della norma denunciata l'effetto interruttivo
della prescrizione si estende ai condebitori solidali (a cui l'atto
relativo non sia stato notificato) "pur se questi ultimi non abbiano
conoscenza della pretesa creditoria nei loro confronti e, quindi, del
fatto interruttivo della prescrizione", la Corte dei conti si è
dichiarata dell'avviso che con la detta norma sarebbe violato l'art. 3,
comma primo, della Costituzione: "colui che può essere convenuto in
giudizio come condebitore solidale per l'accertamento del rapporto di
solidarietà e del debito, anche dopo il decorso del termine della
prescrizione, viene a trovarsi", infatti, "in posizione di
disuguaglianza e di sfavore rispetto a colui che può essere convenuto
in giudizio come debitore unico" "poiché questi, se convenuto in
giudizio dopo il decorso del termine prescrizionale, può, a differenza
del primo, efficacemente opporre la prescrizione paralizzando così
l'azione del creditore".
La norma, secondo la Corte dei conti, "appare anche in contrasto
col principio dell'inviolabilità del diritto alla difesa in ogni stato
e grado del procedimento". A tal riguardo si assume che con l'art. 24,
comma secondo, della Costituzione si sarebbe voluto che la difesa del
convenuto in giudizio fosse assicurata non solo in relazione alla fase
processuale ma anche in relazione a quella "preprocessuale" o
"antecedente"; ed in relazione a ciò, si sostiene che "il soggetto
convenuto in giudizio dopo il decorso del periodo di tempo, che sarebbe
stato utile a far maturare la prescrizione nei suoi confronti, se egli
fosse stato debitore unico, può trovarsi nella condizione di dover
predisporre la propria difesa con notevole ritardo rispetto ai
coobbligati già convenuti", e "col pericolo che sia venuta meno la
possibilità di predisporre gli elementi di prova dell'eventuale
inconsistenza del rapporto da cui trae titolo l'obbligazione dedotta in
giudizio o, comunque, ogni altro mezzo di difesa", e quindi può
trovarsi "in una situazione processuale seriamente compromessa da tale
ritardo".
L'art. 24 della Costituzione, si aggiunge dalla Corte dei conti,
risulterebbe comunque violato, anche se si dovesse ritenere che detto
precetto costituzionale si riferisce esclusivamente alle norme
attinenti alla difesa processuale, perché non può disconoscersi che
il 1310, comma primo, abbia carattere sostanziale, ma che, "privando il
debitore solidale, non tempestivamente intimato, del potere di eccepire
la prescrizione e quindi di annullare l'azione del creditore, comporti
una grave menomazione del diritto di difesa".
In conclusione, siccome statuito da questa Corte con la sentenza n.
48 del 1968, non può ritenersi che un "soggetto debba risentire gli
effetti giuridici di un atto compiuto nei confronti di altro soggetto,
anche se coobbligato, senza essere venuto a conoscenza dell'atto
stesso".
Ed infine, in contrario, non può valere quanto affermato da questa
Corte con la sentenza n. 118 del 1969, non si può, cioè, ritenere che
"con l'interruzione della prescrizione avvenuta nei confronti di un
soggetto, il rapporto sostanziale permane, perché l'obbligazione
acquista solo "un nuovo termine di durata" anche nei confronti dei
coobbligati, onde non è leso il diritto di difesa di questi ultimi; e
ciò perché "tale argomentazione, invero, appare valida solo per il
caso in cui il rapporto di solidarietà non necessiti esso stesso di un
accertamento giudiziale, e non anche per il caso in cui un soggetto
venga chiamato in giudizio, dopo il decorso del normale termine di
prescrizione, per accertare sia la sussistenza di un rapporto di
obbligazione rispetto al soggetto creditore, sia un conseguente
rapporto di obbligazione con altro soggetto, convenuto in giudizio
anteriormente alla scadenza del termine di prescrizione".
2. - Nel procedimento di cui all'ordinanza delle sezioni riunite
della Corte dei conti, si è costituito davanti a questa Corte Giacinto
Palma, a mezzo dell'avv. Salvatore Asole, il quale ha aderito in toto
alle considerazioni e conclusioni del giudice a quo. Ha, inoltre,
osservato che nel caso in cui il cittadino, anche se condebitore
solidale, venga convenuto in giudizio al di là del termine di
prescrizione del diritto dell'attore, nei suoi confronti debbono
effettuarsi ulteriori accertamenti perché sia stabilita la fondatezza
della sua responsabilità e della sua solidalità, ed il convenuto
viene a trovarsi ingiustamente nell'impossibilità di avvalersi della
prescrizione benché ormai decorsa nei suoi confronti; e che, in tal
modo, l'articolo 1310, là dove estende all'infinito la possibilità di
chiamare in giudizio il preteso coobbligato anche quando sia maturato
nei suoi confronti il termine prescrizionale, annulla l'istituto della
prescrizione, che, inteso a realizzare la certezza del diritto
nell'ambito dei rapporti giuridici, è istituto di carattere generale e
come tale, operante erga omnes e non derogabile in quanto insieme di
norme di diritto pubblico e sociale, in conformità del tassativo
disposto dell'art. 2936 del codice civile.
Ha rilevato, infine, che, consentendosi al creditore di agire senza
alcun limite di tempo contro il condebitore solidale, nei confronti di
questo la difesa è sostanzialmente preclusa e comunque menomata dato
che "non gli è più possibile di provvedere idoneamente e
concretamente, a causa della dispersione, distruzione di atti e
documenti ed eliminazione anche mnemonica degli elementi di fatto,
difensivi e di prova (scritta o testimoniale) operanti in suo favore,
causata dall'eccessivo lasso di tempo intercorso (già prima della
contestazione litis) dalla data in cui si verificavano i fatti
giuridici generatori della pretesa giudiziale".
3. - Nel procedimento di cui alla terza ordinanza della Corte dei
conti si è costituito davanti a questa Corte Gaetano Valente, a mezzo
dell'avv. Carmelo Carbone.
Il Valente, riportandosi alle difese svolte davanti al giudice a
quo ha chiesto, per l'ipotesi (subordinatamente prospettata) di
applicabilità alla specie dell'art. 1310, comma primo, del codice
civile, che la questione di legittimità costituzionale relativa a
detta norma fosse dichiarata fondata.
4. - La stessa questione sollevata dalla Corte dei conti è stata
prospettata d'ufficio dalla Corte d'appello di Firenze con ordinanza
del 5 dicembre 1972 emessa nei procedimenti civili riuniti promossi da
Francesco Leone contro Nicola Sternini e contro l'Associazione
ciclistica pratese, a sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2054 e
2049 del codice civile.
Ad avviso della Corte d'appello di Firenze, gli artt. 3, comma
primo e 24, comma secondo, della Costituzione esigono che "tra più
responsabili per un medesimo fatto ciascuno di tali responsabili sia
posto in grado di svolgere le proprie difese, in condizioni di parità
di trattamento e in particolare senza che un pregiudizio possa sorgere
a carico di taluno a motivo della incolpevole sua ignoranza di
determinati fatti o atti, i quali abbiano decisiva importanza per la
tutela dei propri diritti". Ed invece l'art. 1310, comma primo, del
codice civile consente al creditore di conseguire l'imprescrittibilità
(o di determinare a suo piacimento la durata del termine
prescrizionale) dell'azione verso il debitore estraneo agli atti
interruttivi, e al coobbligato che si trovi in codesta situazione rende
più difficile procurarsi adeguate prove.
Tali conseguenze, poi, risultano ancora più gravi "nella ipotesi
in cui, come nella fattispecie, la solidarietà non deriva da un titolo
di natura convenzionale, e come tale necessariamente conosciuto dai
singoli obbligati, ma da un fatto illecito la cui esistenza ben può
essere incolpevolmente ignorata dal responsabile indiretto divenuto
obbligato sulla base di una presunzione legale di colpa".
5. - Nel procedimento così promosso si sono costituiti davanti a
questa Corte Francesco Leone e l'Associazione ciclistica pratese.
Il Leone, a mezzo dell'avv. Bruto Merlino, ha eccepito
l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione e ne ha
chiesto, nel merito, la declaratoria di non fondatezza.
La questione sarebbe priva di rilevanza perché sull'inesistenza
della prescrizione invocata dall'Associazione si sarebbe formato il
giudicato a seguito della mancata tempestiva impugnazione di una
sentenza non definitiva (del 9 marzo 1970) che aveva deciso in merito e
d'altronde, l'appello avverso la detta sentenza avrebbe dovuto essere
dichiarato inammissibile perché l'appellante non aveva prodotto la
copia della sentenza stessa, e perché, comunque, la Corte d'appello di
Firenze aveva omesso di esaminare la causa, sul punto della
prescrizione, in relazione all'art. 2953 del codice civile.
E la questione non sarebbe fondata, perché il vincolo che lega tra
loro i vari debitori, in materia di responsabilità contrattuale o
extracontrattuale, non consente di concepire le loro singole posizioni
in modo isolato e indipendente l'una dall'altra, ed in particolare, in
caso di fatto illecito, quel vincolo nasce da rapporti che collegano in
tal modo l'un debitore all'altro da non consentire che il creditore
possa perseguire l'uno senza che ciò abbia il minimo effetto nei
confronti dell'altro. Né, d'altra parte, in ordine al fatto illocito,
sarebbe ipotizzabile l'incolpevole ignoranza del condebitore quale
committente che pregiudicherebbe le sue possibilità di difesa, perché
tale ignoranza, in generale, sarebbe inconcepibile e nella specie non
ci sarebbe stata e comunque avrebbe integrato un difetto di
organizzazione e quindi una colpa dell'Associazione.
Non si dovrebbe, infine, trascurare che, se l'interruzione della
prescrizione rende possibile al creditore di esercitare l'azione anche
a notevole distanza di tempo dal fatto illecito, ciò è conseguenza
non della norma dell'art. 1310 ma di altre norme del codice civile
(art. 2934 e ss.) che disciplinano la durata e l'interruzione della
prescrizione.
L'Associazione ciclistica pratese, costituitasi a mezzo degli avv.
Aldo Corazzini e Inigo Marani Toro, ha dedotto la non fondatezza
dell'eccezione di inammissibilità della questione fatta valere dal
Leone perché la ricordata sentenza non definitiva non è mai passata
in giudicato ed agli atti del giudizio d'appello vi è stata una copia
della sentenza impugnata, e comunque tali pretese ragioni di
inammissibilità non sono state opposte nella debita sede; e perché,
durante il corso del procedimento contro il Santini, si sarebbe
maturata la prescrizione biennale in favore della concludente
associazione (giusta l'interpretazione che dell'art. 2945, comma
secondo del codice civile ha fatto la Cassazione, sez. II, con la
sentenza n. 1873 del 1972).
Ed ha insistito, dopo aver precisato d'essere venuta a conoscenza
del fatto illecito e del conseguente giudizio solo a distanza di sette
anni dall'evento dannoso, perché la questione fosse dichiarata
fondata.
6. - All'udienza del 20 novembre 1974 l'avv. Alessio Festa, per
Giacinto Palma, ha svolto le ragioni a sostegno delle conclusioni sopra
riportate ed ha insistito nelle relative richieste; e l'avv. Carmelo
Carbone, per Gaetano Valente, riportandosi alla sentenza n. 48 del 1968
di questa Corte, ha chiesto che la questione fosse dichiarata fondata. Considerato in diritto :
1. - quattro procedimenti promossi con le ordinanze, indicate in
epigrafe, della Corte dei conti e della Corte d'appello di Firenze
vanno riuniti e definiti con unica sentenza, poiché hanno lo stesso
oggetto: se sia, o meno, in contrasto con gli artt. 3, comma primo, e
24, comma secondo, della Costituzione, l'art. 1310, comma primo, del
codice civile nella parte in cui dispone che "gli atti con i quali il
creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in
solido", "hanno effetto riguardo agli altri debitori", anche se questi
ultimi non siano a conoscenza della pretesa creditoria e dei detti atti
interruttivi.
2. - Relativamente al procedimento nascente dall'ordinanza della
Corte d'appello di Firenze, Francesco Leone ha eccepito
l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione.
L'eccezione, per altro non seguita da richiesta di declaratoria,
non merita d'essere accolta. A sostegno di essa, infatti, sono portati
argomenti basati su asseriti errores in judicando del giudice di
merito, di cui a questa Corte non è consentito l'esame. E poi non si
può non dare atto che in punto di rilevanza il giudice a quo ha
motivato in modo specifico ed adeguato.
3. - La proposizione della questione è fondata, sia dalla Corte
dei conti che dalla Corte d'appello di Firenze, sulla circostanza che,
in materia di solidarietà passiva, l'atto con il quale il creditore
interrompe la prescrizione contro uno dei debitori ha effetto riguardo
agli altri debitori ancorché questi, e senza loro colpa, non siano a
conoscenza della pretesa e dell'atto interruttivo. Ciò comporterebbe
conseguenze immediate e mediate: in primo luogo, si avrebbe un
(identico) effetto giuridico (interruzione della prescrizione)
nonostante la differente ed opposta posizione dei destinatari di esso
in ordine alla conoscenza della pretesa e dell'atto interruttivo; in
secondo luogo, il condebitore solidale, a cui non fosse notificato
l'atto interruttivo, si troverebbe, in rapporto alla prescrizione, in
posizione di diseguaglianza e di sfavore rispetto al debitore unico o
al condebitore solidale al quale, invece, l'atto interruttivo sia stato
notificato, ed in particolare, a differenza di codesti soggetti,
sarebbe privato della possibilità che l'estinzione del diritto del
creditore nei suoi confronti si verifichi a seguito del decorso del
periodo di tempo astratramente previsto per il singolo tipo di
obbligazione (e per es. del decennio o del biennio), e della
conseguente possibilità di eccepire la prescrizione, scaduto che sia
il termine finale di quel periodo; ed in terzo luogo, il detto
condebitore solidale, che sia convenuto in giudizio a distanza di tempo
dal verificarsi dell'evento dannoso, potrebbe trovarsi nella situazione
di dover predisporre la propria difesa con notevole ritardo rispetto al
condebitore, che sia stato in precedenza convenuto in giudizio, e con
il pericolo di non essere più in grado di acquisire gli elementi di
prova o comunque ogni altro mezzo di difesa.
La norma denunciata sarebbe, pertanto, in contrasto con gli artt.
3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione, distintamente
o congiuntamente considerati.
4. - Data la stretta connessione esistente tra i profili sotto i
quali la questione è prospettata, in rapporto sia al principio
dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge che a quello
del diritto inviolabile alla difesa in ogni stato e grado del
procedimento, è conveniente, procedendo all'esame della questione,
mettere a raffronto la norma denunciata con il dettato costituzionale
risultante dalle citate due disposizioni.
La regola giuridica enunciata nel primo comma dell'articolo 1310
del codice civile, nella disciplina dettata in generale per le
obbligazioni solidali, sta a significare che se il creditore compie un
atto di esercizio del proprio diritto nei confronti di un condebitore
solidale ed in particolare intima o richiede per iscritto allo stesso
di eseguire la prestazione dovuta ovvero propone la medesima domanda
con l'atto introduttivo di un giudizio o nel corso di esso (per es. con
la costituzione di parte civile nel processo penale), si producono gli
effetti tipici essenziali di ciascun atto; ed inoltre ex lege cessa di
essere utile ai fini della prescrizione del diritto il periodo di
tempo, già decorso, durante il quale si era avuta l'inerzia del
creditore e comincia un nuovo periodo di prescrizione a decorrere dalla
data dell'atto interruttivo o, nelle ipotesi di cui ai primi due commi
dell'art. 2943 del codice civile e per effetto del disposto del secondo
comma dell'art. 2945 dello stesso codice, dalla data in cui passa in
giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Si verifica accanto
agli effetti giuridici essenziali propri di ciascun tipo di atti
interruttivi, il detto effetto, avente portata conservativa, che incide
direttamente sulla posizione del creditore nell'ambito
dell'obbligazione solidale, sul diritto cioè del creditore ad una data
prestazione nei confronti di tutti i condebitori solidali, e che si
riflette automaticamente ed inevitabilmente (per necessità logica e in
mancanza di una regola in senso contrario) sulla posizione di tutti i
condebitori solidali e di ciascuno di essi; e tale effetto, data la sua
natura, coinvolge l'intero rapporto obbligatorio.
Perché si produca codesto effetto conservativo non è richiesto, a
differenza di quel che è dato di constatare a proposito degli altri
effetti, che dell'atto che lo fa sorgere sia a conoscenza il
destinatario. È significativo, a tal riguardo, ricordare che a
proposito dell'intimazione o richiesta di cui all'art. 1219 del codice
civile, giusta quanto previsto dall'art. 1308 in relazione all'art.
1310 dello stesso codice, si determina la costituzione in mora di tutti
i condebitori solidali solo se a questi l'atto venga notificato o
comunicato, ed il ripetuto effetto, invece, si produce nei confronti di
tutti solo che l'atto sia portato a conoscenza di uno di essi; ed
analoga constatazione potrebbe farsi per gli altri atti interruttivi. E
tutto ciò ha una logica giustificazione per il fatto che gli effetti
tipici essenziali, a differenza di quello conservativo, toccano
direttamente ed immediatamente la sfera giuridica del (singolo)
condebitore solidale.
Nella ipotesi in cui rientrano i casi all'esame dei giudici del
merito, il condebitore solidale che non sia a conoscenza dell'atto
interruttivo, in dipendenza dell'estensione nei suoi confronti del
relativo effetto (conservativo) immediatamente non viene a perdere
alcun diritto e comunque non viene ad essere inciso in una qualsiasi
situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare. E neppure dalla
data della interruzione della prescrizione comincia a decorrere un
termine che il detto soggetto debba osservare a pena di decadenza da un
diritto o entro il quale del suo diritto debba compiere un atto di
esercizio, e quindi non ricorre la condizione che in altre occasioni
questa Corte ha considerato sufficiente perché, in materia di
solidarietà tributaria, potesse riscontrarsi un contrasto con le
disposizioni ed i principi costituzionali di raffronto (sentenze nn. 48
e 139 del 1968).
Non è, pertanto, ravvisabile la denunciata disparità
ingiustificata di trattamento tra il condebitore solidale a cui non sia
rivolto l'atto interruttivo ed il debitore unico o altro condebitore
solidale che riceva l'atto. La situazione del debitore unico è
diversa, in modo evidente, e quindi è del tutto corretto che la
disciplina nei suoi confronti sia differenziata. Il principio di
eguaglianza, poi, non risulta violato ove si mettano a - raffronto i
detti condebitori solidali, perché l'essere o meno a conoscenza
dell'atto interruttivo, ai fini della produzione del ripetuto effetto
conservativo, è, per le ragioni sopra dette, ininfluente.
D'altra parte, la norma denunciata, sotto il profilo in esame, non
va contro l'art. 24, comma secondo, perché l'effetto conservativo di
cui si tratta è operativo sul terreno del diritto sostanziale e quindi
si muove su un terreno non coperto dalla detta garanzia costituzionale.
5. - Dall'art. 1310, comma primo, del codice civile, potrebbe
tutt'al più derivare che il condebitore solidale, che non sia a
conoscenza dell'atto interruttivo della prescrizione validamente posto
in essere nei confronti di altro condebitore solidale, e specie in casi
limite (e cioè quando sia convenuto in giudizio a notevole distanza di
tempo dal verificarsi dell'evento dannoso e dalla stessa chiamata in
giudizio di altro condebitore solidale, e sempre nella incolpevole
ignoranza oltre che degli atti interruttivi nel frattempo eventualmente
posti in essere, anche della pretesa), non si trovi in grado di
apprestare la difesa così come avrebbe potuto fare se fosse stato
chiamato in giudizio insieme con l'altro condebitore solidale.
Ad integrare l'asserita (nelle ordinanze) ed (ora) rilevata
diseguaglianza delle situazioni di codesti condebitori solidali, è da
escludersi che possa valere il fatto che, decorso che sia in concreto
il termine prescrizionale, il condebitore solidale che non abbia avuto
conoscenza dell'atto interruttivo, non possa eccepire la prescrizione e
quindi paralizzare la pretesa del creditore, perché a tale soggetto
non è negata la detta eccezione e nonostante che sia scaduto il
termine utile alla prescrizione, e perché invece a proposito di
quell'effetto giuridico non è venuto ad esistenza il relativo fatto
costitutivo (a causa dell'estensione al condebitore solidale che non ha
ricevuto l'atto, dell'effetto interruttivo, e stante la non
contrarietà della norma, sotto questo profilo, alle disposizioni
costituzionali di raffronto).
Rimarrebbero quindi come indici e modi di diseguaglianza e di
sfavore per il condebitore solidale di cui si tratta, il pericolo per
questo di non potere più acquisire - o l'accrescimento per lo stesso
delle difficoltà a procurarsi - gli elementi di prova e ogni mezzo di
difesa.
Ma in ordine a tale disparità di trattamento è agevole rilevare
che la garanzia costituzionale della difesa in giudizio assicurata
dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione si estrinseca nella
possibilità data a tutti coloro che agiscano in giudizio per la tutela
dei loro diritti ed interessi legittimi, di difendersi e d'essere
difesi in ogni stato e grado del procedi mento; e che essa ovviamente -
come si è già precisato - si riferisce alle situazioni giuridiche
soggettive quali risultano dalle norme di diritto sostanziale.
Per ciò non può dirsi che vada contro il secondo comma dell'art.
24 la norma denunciata in quanto da essa si facciano discendere le
rilevate situazioni di diseguaglianza e di sfavore: la difesa in
giudizio non rimane annullata o limitata.
E neppure tale norma viola l'art. 3, comma primo, perché, non
derivando l'impossibilità o una maggiore difficoltà a procurarsi
adeguate prove necessariamente dall'essere il condebitore solidale, al
quale venga esteso l'effetto interruttivo della prescrizione, convenuto
in giudizio a distanza di molto tempo dalla citazione di altro
condebitore, qualora ciò si verifichi si è in presenza di mere
situazioni di fatto, del tutto episodiche ed accidentali. E queste, per
ciò, non si prestano ad essere assunte come punto di riferimento per
argomentare a proposito della norma da cui del tutto indirettamente
possono discendere, una qualsiasi violazione del principio di
eguaglianza. Anche se non è escluso che, nei casi più gravi, possa
ipotizzarsi un pregiudizio non altrimenti evitabile che attraverso il
comportamento del creditore (e per quanto di ragione, anche del
condebitore interessato al regresso nei confronti degli altri
condebitori) che dovrebbe svolgersi nel rispetto delle regole della
correttezza o secondo buona fede e, qualora il creditore sia un
pubblico ufficio, in modo da assicurare il buon andamento
dell'amministrazione.
6. - Le ragioni addotte nelle ordinanze a sostegno della sollevata
questione, non risultano fondate ove ci si riferisca, come fin qui si
è fatto, alla solidarietà passiva intesa nella sua più ampia e
generale accezione di vincolo in forza del quale, più essendo i
debitori, il creditore può chiedere a ciascuno di essi l'intera
prestazione e qualora questi adempia esattamente, gli altri condebitori
sono liberati.
E non lo sono del pari anche nelle due ipotesi richiamate
rispettivamente dalla Corte dei conti e dalla Corte d'appello di
Firenze, e cioè quando "un soggetto venga chiamato in giudizio, dopo
il decorso del normale termine di prescrizione, per accertare sia la
sussistenza di un rapporto di obbligazione rispetto al soggetto
creditore, sia un conseguente rapporto di obbligazione con altro
soggetto, convenuto in giudizio anteriormente alla scadenza del termine
di prescrizione" o quando la solidarietà deriva "da un fatto illecito
la cui esistenza ben può essere incolpevolmente ignorata dal
responsabile indiretto divenuto obbligato sulla base di una presunzione
legale di colpa".
In codeste due ipotesi non ricorrono dati o elementi che consentano
una peculiare configurazione del fenomeno, sempre che si faccia
riferimento agli specifici e sopra ricordati profili di pretesa
illegittimità costituzionale della norma denunciata.
E ciò perché a proposito della prima di dette ipotesi l'atto
interruttivo incide con il suo effetto direttamente sulla sfera
giuridica del creditore ed immediatamente - e per logica necessarietà
- su quella dei condebitori solidali, e quindi il maturarsi in fatto
del termine prescrizionale non ha giuridica rilevanza; e perché dal
giudizio (tardivamente instaurato e) rivolto ad una pronuncia sulla
pretesa e sul vincolo non derivano effetti costitutivi, ma dichiarativi
o preclusivi. Nella seconda ipotesi, d'altro canto, potrebbe ravvisarsi
in grado maggiore che in ogni altra, la possibilità che il condebitore
solidale (ex art. 2049 del codice civile) ignori incolpevolmente
l'esistenza del fatto illecito, ma la misura e le modalità di tale
mancata conoscenza non hanno importanza ai fini della decisione,
qualora si voglia - siccome si deve - tenere ben presente che
l'insorgenza dell'obbligazione, a parte debitoris, non è condizionata
dallo stato di conoscenza in cui questi si trovi relativamente al fatto
costitutivo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1310, comma primo, del codice civile, nella parte in cui si
dispone che gli atti con i quali il creditore interrompe la
prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo
agli altri debitori anche se questi ultimi non siano a conoscenza della
pretesa creditoria e dei detti atti interruttivi; questione sollevata,
in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della
Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe della Corte dei
conti e della Corte d'appello di Firenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte