Art. 2943 c.c.
Interruzione da parte del titolare
[1]La prescrizione e' interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
[2]E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
[3]L'interruzione si verifica anche se il giudice adito e' incompetente.
[4]((La prescrizione e' inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri)).
Testo vigente dal 17 aprile 1994, tuttora in vigore · versione 117 su Normattiva