Sentenza n. 8/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/01/1986 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 43legge 153/1969
citata
- art. 6d.l. 267/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43, primo e
secondo comma, legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale);
art. 6, d.l. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modifiche nella
legge 11 agosto 1972, n. 485, promosso con l'ordinanza emessa il 23
maggio 1978 dalla Corte d'Appello di Cagliari nel procedimento civile
vertente tra Loi Mariangela e Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, iscritta al n. 533 del registro ordinanze 1978 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 dell'anno 1979;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con citazione notificata il 21 ottobre 1971 Loi Mariangela
conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Nuoro, l'I.N.P.S.,
chiedendo il riconoscimento del proprio diritto a percepire gli assegni
familiari agricoli per la madre, convivente a carico.
Il giudice adito accoglieva solo parzialmente, con decorrenza
dall'1 luglio 1972, la domanda ritenendo che anteriormente a tale data
facevano difetto le condizioni di legge per la erogazione della
prestazione richiesta in quanto la madre dell'attrice era risultata
titolare di redditi misti (da pensione, da fabbricati e da coltivazione
di terreni) per un importo complessivo mensile (lire 28.936) superiore
al limite (lire 21.000 mensili) posto dall'art. 43 della legge n. 153
del 1969 come ostativo alla corresponsione degli assegni familiari per
il genitore a carico, limite diverso ed inferiore a quello (lire 30.000
mensili) posto dalla medesima norma per il caso di genitore titolare di
solo reddito da pensione.
La diversa quantificazione di detto limite - correlata alla natura
mista o di sola pensione del reddito - era poi venuta meno nelle more
del giudizio, avendone il d.l. 30 giugno 1972 n. 267 (convertito, con
modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485) fissato la misura
unica nella complessiva somma di lire 41.600 mensili, indipendentemente
dalla natura dei relativi proventi, sicché dalla data della cosl'
disposta innovazione poteva trovare accoglimento la domanda.
Avverso la sentenza proponeva appello la Loi, eccependo, fra
l'altro, l'incostituzionalità delle norme che avevano consentito il
parziale disconoscimento delle sue pretese.
La Corte d'Appello di Cagliari, in accoglimento dell'eccezione -
ritenuta rilevante perché l'eventuale caducazione di dette norme
avrebbe condotto al riconoscimento del diritto vantato dalla Loi anche
per il periodo anteriore all'l luglio 1972 -, sollevava la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 43, commi primo e secondo della
legge 30 aprile 1969 n. 153 e 6 del d.l. 30 giugno 1972 n. 267
(convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972 n. 485),
nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del genitore a carico non
derivanti esclusivamente da pensione, prevedevano un limite ostativo al
conseguimento del diritto agli assegni familiari diverso ed inferiore
rispetto a quello previsto per i redditi derivanti esclusivamente da
pensione.
Osservava che tale diversità si poneva in contrasto con il
principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., per l'irrazionale
disparità di trattamento operata in danno di titolari di redditi
misti, nonché con l'art. 38 Cost., risultandone frustrata la garanzia,
posta in tale norma, di idonee provvidenze in favore dei cittadini
inabili e sprovvisti di mezzi.
Rilevava, in particolare, che la natura degli assegni familiari si
caratterizzava per la loro funzione integrativa del salario, in guisa
da porre in condizione il capo-famiglia di assolvere l'onere di
provvedere al mantenimento dei familiari a carico, sicché appariva
contraddittorio negarne l'erogazione per il genitore che goda di un
reddito inferiore a quello dallo stesso legislatore ritenuto, in
identiche condizioni, insufficiente all'autonomo sostentamento del
titolare.
L'ordinanza, emessa il 23 maggio 1978 ed iscritta al R. 0. n.
533/78, regolarmente comunicata e notificata, è stata pubblicata con
la Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1979, n. 24.
Nessuno si è costituito. Considerato in diritto :
La Corte d'Appello di Cagliari, con l'ordinanza in epigrafe (R. 0.
n. 533/78), dubita della legittimità costituzionale dell'art. 43,
commi primo e secondo, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione
degli ordinamenti pensionistici. e norme in materia di sicurezza
sociale) e dell'art. 6, D. L. 30 giugno 1972, n. 267 (Miglioramenti ad
alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali), convertito, con
modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, in riferimento agli
L'art. 43 della legge n. 153 del 1969, prima della modificazione
avvenuta con le leggi successive che avevano, dal 1 luglio 1972,
unificato i limiti reddituali per il periodo anteriore alla detta data,
per l'erogazione degli assegni familiari a favore del genitore a carico
(nella specie, la madre della ricorrente), richiedeva la titolarità di
redditi misti (nella specie, da pensione, fabbricati e coltivazione
terreni) per un ammontare non superiore a lire 21.000 mensili, mentre,
per il reddito da sola pensione, il limite era di lire 30.000 mensili.
La Corte remittente, ricordata la funzione degli assegni familiari
come integrativa del salario, ha rilevato una ingiustificata ed
irrazionale disparità di trattamento in danno dei titolari di redditi
misti (violazione dell'art. 3 Cost.) e la frustrazione della garanzia
di idonee provvidenze in favore di cittadini inabili e sprovvisti di
mezzi (art. 38 Cost.).
La questione è fondata.
Questa Corte, con sentenza n. 128 del 1975, ha già ritenuto la
parziale illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3
della Costituzione, tra le altre, anche delle norme ora denunciate,
considerando che:
a) il legislatore, in attuazione dell'art. 38 - secondo comma,
Cost., aveva realizzato, sia pure con gradualità nel tempo, il
miglioramento dei trattamenti pensionistici ed assistenziali con
riguardo all'assistenza di un coniuge a carico, stabilendo un importo
di reddito ritenuto insufficiente all'autonomo sostentamento della
persona a carico e ciò con riferimento alle esigenze minime di vita e,
ragionevolmente, non aveva potuto istituire una differenza di
trattamento in rapporto all'origine o provenienza del reddito;
b) per il periodo precedente non esisteva plausibile motivo che
potesse ragionevolmente spiegare la pretesa eccezione, in rapporto
all'origine pensionistica del reddito come causa giustificativa di una
elevazione del limite di legge e validi motivi che potessero sorreggere
una differenziazione in ragione della provenienza del reddito;
c) in altri termini, posto un limite come indice dell'insufficienza
del reddito del familiare per il suo mantenimento autonomo, rimaneva
del tutto irrilevante il riferimento alla natura ed alla provenienza
dei redditi.
In conclusione, la Corte affermava l'irrazionalità del diverso
trattamento attuato dalle disposizioni denunciate, con la distinzione
tra i redditi derivanti esclusivamente da pensione e quelli di altra
natura o provenienza, distinzione che, ormai, lo stesso legislatore
aveva abolito richiedendo, con il comma secondo dell'art. 6, un'unica
misura limite per i redditi o proventi di qualsiasi natura (art. 6 -
secondo comma del d.l. n. 267 del 1972, conv. in legge n. 485 del
1972).
Potendosi porre, a fondamento della decisione della fattispecie, le
stesse considerazioni innanzi richiamate, deve, quindi, dichiararsi la
parziale illegittimità dell'art. 43 - secondo comma, legge 30 aprile
1969, n. 153, per contrasto con il principio di eguaglianza sancito
dallo stesso art. 3 Cost..
Resta assorbita ogni altra considerazione in ordine alla denunciata
violazione dell'art. 38 Cost..
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 43, secondo
comma, legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui, per ipotesi di
redditi del genitore a carico non derivanti esclusivamente da pensione,
stabilisce un limite ostativo al conseguimento del diritto agli assegni
familiari diverso da quello previsto per i redditi derivanti
esclusivamente da pensione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte