Sentenza n. 8/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/01/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 250, terzo e
quarto comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 7
maggio 1979 dal Tribunale per i minorenni di Bologna sul ricorso
proposto da Lorenzini Mauro contro Bianchi Paola ed altro, iscritta
al n. 700 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 338 dell'anno 1979;
Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1986 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Motivazione
Ritenuto in fatto Il Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna con ordinanza del
7 maggio 1979 solleva, in riferimento agli artt. 3 e 30 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 250,
commi terzo e quarto, del codice civile, nella parte in cui, qualora
un figlio infrasedicenne sia stato già riconosciuto da uno solo dei
genitori, preclude all'altro genitore il riconoscimento successivo
senza il consenso del primo, o, in caso di opposizione, senza una
sentenza del Tribunale sostitutiva di tale consenso.
L'eccezione viene proposta su istanza del pubblico ministero nel
corso di un giudizio introdotto da Lorenzini Mauro per il
riconoscimento del minore Gianluca, nato a Bologna il 14 settembre
1977. La madre Bianchi Paola, che aveva già riconosciuto il figlio
fin dalla nascita, si opponeva alla richiesta del Lorenzini,
contestandone la paternità e negandone - nell'interesse del minore -
l'idoneità a svolgere responsabilmente il ruolo educativo di padre.
Osserva il Tribunale che la riforma del diritto di famiglia,
introdotta con la legge 19 maggio 1975, n. 151, informandosi alla
ratio legis dell'art. 30 della Costituzione, si è posta in un'ottica
completamente mutata rispetto alla normativa del codice 1942,
attribuendo al genitore non già un diritto nei confronti del figlio,
ma il dovere di assumere gli obblighi derivanti dalla generazione. A
conferma del principio del favor minoris il Tribunale richiama la
sentenza n. 121 del 1974 di questa Corte nella quale si afferma
essere a carico del genitore l'obbligo di educare, mantenere ed
istruire il minore per il solo fatto generazionale, anche se non sia
stato accertato il rapporto di filiazione attraverso il
riconoscimento o una sentenza costitutiva.
Appare quindi evidente - prosegue l'ordinanza - che secondo il
dettato costituzionale il diritto del genitore a riconoscere la prole
è strettamente connesso all'interesse della stessa, sì che può
essere legittimamente limitato in caso di tardività del
riconoscimento. Ma tale tardività andrebbe valutata dalla data della
nascita e non dalla semplice circostanza di avere riconosciuto per
secondo e richiederebbe quindi un controllo sulle capacità educative
del genitore addivenuto troppo tardi alla decisione di assumere la
paternità. Tale esigenza potrebbe ritenersi soddisfatta, con il
rispetto della parità di trattamento per entrambi i genitori,
qualora il legislatore richiedesse un'autorizzazione giudiziale per
il riconoscimento che ciascuno di essi volesse effettuare dopo che il
figlio avesse raggiunto un'età minima.
Invece l'art. 250 del codice civile non richiede alcun controllo
circa l'interesse del minore in caso di riconoscimento, seppure
tardivo, del figlio infrasedicenne non ancora riconosciuto da alcuno
e attribuisce per contro al genitore che abbia già effettuato il
riconoscimento il diritto di opporsi all'analogo atto dell'altro
genitore, in virtù del semplice principio della priorità,
insufficiente per giustificare tale diversità di trattamento. La
tardività del riconoscimento può infatti derivare
dall'impossibilità del genitore ad effettuarlo per situazioni
contingenti a lui non imputabili o addirittura per il divieto della
legge (come nel caso di prole adulterina prima della riforma del
1975). Il genitore, quindi, che voglia "per secondo" accedere al
riconoscimento può trovarsi limitato, "pur essendo senza colpa", da
eventuali ricatti, pregiudizi o latenti rancori del genitore primo
autore del riconoscimento, che, invece, non è soggetto ad alcun
controllo anche se ha tardato a sua volta a riconoscere il figlio.
Secondo il giudice a quo tale disparità di trattamento non appare
connessa ad una sostanziale diversità delle situazioni di fatto
riferibili a ciascun genitore, poiché il legislatore prescinde dalla
loro condotta, privilegiando il criterio della mera successione
temporale rispetto a quello della imputabilità delle azioni umane.
L'intervento dell'autorità giudiziaria, essendo soltanto
eventuale e successivo, si configura pertanto più che come un
controllo sul riconoscimento tardivo come un controllo
sull'esorbitante potere attribuito al genitore che ha riconosciuto
per primo.
Sarebbe stato costituzionalmente corretto - conclude il Tribunale
- che il legislatore avesse richiesto il controllo sull'interesse del
minore infrasedicenne in ogni caso di riconoscimento tardivo e che
avesse previsto l'autorizzazione del giudice in via preventiva, così
come stabilito, in tema di attribuzione del cognome del figlio,
dall'art. 262, ultima parte, del codice civile, nel testo modificato.
La rilevanza della questione risulta infine dall'impossibilità di
decidere il ricorso del signor Lorenzini senza prima stabilire se le
norme invocate siano costituzionalmente legittime. Considerato in diritto La domanda rivolta alla Corte dal Tribunale per i minorenni
dell'Emilia-Romagna, con l'ordinanza del 7 maggio 1979, tende ad
ottenere una risposta che rientra nella sfera propria del potere
legislativo. Il Tribunale a quo, infatti - nel delineare il profilo
della condizione di svantaggio del genitore che, intendendo procedere
al riconoscimento tardivo del figlio infrasedicenne, già
riconosciuto dall'altro genitore, può esserne impedito dal mancato
consenso di questo, superabile solo con una sentenza del Tribunale
che tiene luogo del consenso mancante - propone un diverso
trattamento che ristabilisca parità tra entrambi i genitori,
assoggettandoli ad una autorizzazione giudiziale che valga a
controllare l'idoneità del primo come del successivo riconoscimento
a realizzare l'interesse del minore. È così prospettata una
radicale ristrutturazione della norma che interpella la
discrezionalità del legislatore e non il giudice della legittimità
costituzionale.
La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente dichiarato la
inidoneità dello strumento additivo o manipolativo quando non sia
prospettata dal giudice a quo una soluzione univoca e
costituzionalmente obbligata, ma soltanto una astratta possibilità
di nuova produzione legislativa (v. sentenze n. 194 del 1984; nn.
230, 292 e 350 del 1985).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 250, commi terzo e quarto, del codice civile, sollevata dal
Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna con l'ordinanza in
epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte