Corte costituzionale

Ordinanza n. 8/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1999 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo

tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.

30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza

emessa il 9 dicembre 1997 dalla Commissione tributaria regionale di

Bari sul ricorso proposto dall'ufficio IVA di Bari contro Zeta Emme

s.r.l., iscritta al n. 183 del registro ordinanze 1998 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie

speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la commissione tributaria regionale di Bari, con

ordinanza del 9 dicembre 1997 ha sollevato, in riferimento all'art.

76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 39 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al

Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),

per violazione dei principi e criteri direttivi fissati nell'art. 30,

comma 1, lettera g), della legge delega 30 dicembre 1991, n. 413

(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,

facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per

la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,

nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata

dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della

Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;

istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale);

che, a parere della rimettente, la norma denunciata,

nell'escludere dalle ipotesi di sospensione necessaria del processo

tributario quella in cui la decisione della causa dipenda dalla

definizione di altra controversia pendente dinanzi allo stesso o ad

altro giudice, violerebbe il criterio direttivo di cui al citato art.

30, comma 1, lettera g), della legge n. 413 del 1991, che sancisce

l'adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del

processo civile nel quale la sospensione necessaria per

pregiudizialità sarebbe invece prevista dall'art. 295 del codice di

procedura civile;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che venga dichiarata l'infondatezza della questione

prospettata.

Considerato che, come più volte affermato da questa Corte, la

determinazione dei "principi e criteri direttivi", richiesti

dall'art. 76 della Costituzione per una valida delegazione

legislativa, non può eliminare ogni margine di scelta nell'esercizio

della delega (sentenze n. 198 del 1998, n. 362 del 1995, n. 158 del

1985, n. 56 del 1971, ordinanze n. 21 del 1988, n. 321 del 1987,);

che i principi e criteri direttivi se servono, da un lato, a

circoscrivere il campo della delega, sì da evitare che essa venga

esercitata in modo divergente dalle finalità che l'hanno

determinata, dall'altro, devono consentire al potere delegato la

possibilità di valutare le particolari situazioni giuridiche da

regolamentare nella fisiologica attività di "riempimento" che lega i

due livelli normativi (sentenze n. 198 del 1998, n. 362 del 1995, n.

158 del 1985, n. 56 del 1971, ordinanze n. 21 del 1988, n. 321 del

1987);

che il criterio direttivo di carattere generale, dettato dal

legislatore delegante nell'art. 30, comma 1, lettera g), è quello

dell'adeguamento, e non dell'uniformità, delle norme del processo

tributario a quelle del processo civile;

che ulteriore criterio direttivo, di carattere specifico, è

quello della sollecita definizione del processo tributario previsto

dal citato art. 30, comma 1, lettera g), numero 3, per l'ipotesi di

sospensione, interruzione ed estinzione del processo;

che, con riferimento alla disciplina della sospensione nel

processo tributario, questa Corte ha affermato che "il legislatore,

limitando i casi di sospensione del processo, ha inteso rendere più

rapida e agevole la definizione del processo tributario oberato di

una rilevante mole di contenzioso", sicché le commissioni tributarie

possono decidere, incidenter tantum ogni questione pregiudiziale alle

controversie ad esse devolute (sentenza n. 31 del 1998);

che, con riferimento alla sospensione per pregiudizialità nel

processo civile disciplinata dall'art. 295 del codice di procedura

civile, questa Corte ha rilevato che la recente riforma di tale norma

"nell'attenuare il nesso di pregiudizialità penale in consonanza con

l'autonomia voluta dal nuovo codice di procedura penale per le azioni

civili restitutorie e risarcitorie, ha espresso, più in generale, il

disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo in quanto tale"

(sentenza n. 182 del 1996);

che, alla luce delle suesposte considerazioni, la mancata

previsione - nella norma denunciata - della ipotesi di sospensione

necessaria di cui all'art. 295 cod. proc. civ. non vi'ola i criteri

direttivi della legge delega n. 413 del 1991 e, dunque, l'art. 76

della Costituzione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 39 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,

n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della

delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre

1991, n. 413) sollevata, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione, dalla commissione tributaria regionale di Bari con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte