Sentenza n. 80/1984
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/03/1984 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 263-bisCodice di procedura penale
- art. 7legge 532/1989
applicata al caso
- art. 263-bislegge 532/1982
- art. 7legge 532/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 263
bis, comma secondo, del codice di procedura penale sostituito dall'art.
7 della legge 12 agosto 1982, n. 532, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 novembre 1982 dal tribunale di Roma nel
procedimento di riesame del provvedimento restrittivo della libertà
riguardante Scaletti Alessandro iscritta al n. 64 del registro
ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 177 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 29 novembre 1982 dal tribunale di Roma sui
procedimenti per il riesame dei provvedimenti restrittivi della
libertà personale di Mobili Daniela ed altri iscritta al n. 70 del
registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 177 dell'anno 1983;
3) ordinanza emessa il 2 giugno 1983 dal tribunale di Cosenza
sull'istanza proposta da Tripicchio Francesco iscritta al n. 643 del
registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 355 dell'anno 1983;
udito nell'udienza pubblica del 14 febbraio 1984 il Giudice
relatore Oronzo Reale;
udito l'Avvocato generale dello Stato Stefano Onufrio per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con due ordinanze di contenuto pressoché identico (iscritte
ai nn. 64 e 70 del reg. ord. 1983) il tribunale di Roma, nel corso di
due distinti procedimenti, ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 263 bis, comma secondo, c.p.p.,
nel testo sostituito in forza dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982,
n. 532 (istitutivo del c.d. Tribunale della Libertà), nella parte in
cui detta norma prevede che il termine di cinque giorni per la
proposizione della richiesta di riesame da parte del difensore decorra
dall'esecuzione del mandato o dell'ordine di cattura, indipendentemente
dalla conoscibilità di tale provvedimento da parte del difensore
medesimo. Si assumono violati gli artt. 24, comma secondo, e 3 della
Costituzione.
2. - A sostegno della non manifesta infondatezza della questione
sollevata il tribunale osserva che la norma impugnata, pur prevedendo
che il potere di richiedere il riesame del provvedimento restrittivo
spetta tanto all'imputato quanto al suo difensore, di fatto in taluni
casi precluderebbe a quest'ultimo di esercitare tale facoltà, atteso
che si può facilmente verificare l'ipotesi in cui il difensore venga a
conoscenza del provvedimento restrittivo o dopo lo spirare del termine
di cinque giorni dall'esecuzione del provvedimento stesso o, comunque,
in tempo non utile per inoltrare una richiesta di riesame.
Tale constatazione, secondo le ordinanze di rimessione, dovrebbe
comportare, in armonia con i principi fatti propri dalla Corte
costituzionale sia in relazione ai casi in cui l'esercizio di
un'attività processuale sia possibile soltanto ad uno dei due soggetti
(imputato e difensore), sia in riferimento alla denegata validità del
principio dell'autodifesa, la violazione del secondo comma dell'art. 24
della Costituzione, a maggior ragione ove si ponga mente al fatto che
una difesa tecnica, quale può essere assicurata solo dai difensori,
può risultare particolarmente efficace nel caso in esame.
Risulterebbe infatti violato il pieno soddisfacimento del diritto di
difesa atteso che in casi come quelli oggetto del giudizio del
tribunale di Roma l effettiva conoscenza dello stato di detenzione dei
soggetti assistiti è avvenuta solo al momento dell'interrogatorio, ben
dopo dunque l'esecuzione del provvedimento.
3. - Ma la norma de carta contrasterebbe altresì con l'art. 3
della Costituzione, in quanto produrrebbe ingiustificata disparità di
trattamento tra imputati il cui interrogatorio sia avvenuto prima della
scadenza del termine (e nell'interesse dei quali pertanto il difensore
può presentare richiesta di riesame) e imputati per i quali
l'interrogatorio sia avvenuto dopo la scadenza del detto termine, i cui
difensori pertanto sarebbero impossibilitati a proporre il riesame.
4. - Con una terza ordinanza (n. 643 del reg. ord. 1983) il
tribunale di Cosenza ha sollevato, motivandola con considerazioni
sostanzialmente coincidenti a quelle esposte nelle due ordinanze del
tribunale di Roma, un'eguale questione di costituzionalità,
riferendola, peraltro, all'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 532,
che ha sostituito il precedente testo dell'art. 263 bis c.p.p. con
quello attualmente in vigore.
Preliminarmente, il collegio rimettente esclude che in via
interpretativa si possa giungere a diversificare la decorrenza del
termine rispettivamente per il difensore e l'imputato, facendolo
decorrere per il difensore dalla data della sua nomina anziché da
quella dell'esecuzione del provvedimento detentivo.
In tutte e tre le ordinanze la rilevanza della questione è
esaminata e motivata, oltre che emergente dall'esposizione dei fatti di
causa.
5. - In tutti i giudizi ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello
Stato che ha concluso per la infondatezza della prospettata questione
di costituzionalità.
Pur riconoscendo che si possono effettivamente verificare casi in
cui il difensore può essere in grado di proporre il riesame ed altri
in cui ciò non sia possibile, si rileva che tali inconvenienti non
comporterebbero la prospettata illegittimità costituzionale, in quanto
la difesa tecnica risulta garantita nella misura possibile ed adeguata
al momento processuale ed al particolare procedimento incidentale in
cui si innesta.
Si è voluto un procedimento particolarmente sollecito che prevede
termini perentori non solo per proporre la richiesta di riesame, ma
anche per la trasmissione di essa al tribunale e per la decisione da
parte dello stesso. Nel contesto di un siffatto procedimento,
procrastinare il termine per il difensore comporterebbe una dilatazione
di tempi incompatibili con le caratteristiche della procedura
incidentale.
Si rileva comunque che l'art. 304 quater, ultimo comma, c.p.p.,.
prevede il diritto del difensore di avere copia del mandato di cattura
notificato od eseguito; perciò l'inconveniente lamentato si può
verificare solo nel caso limite che il difensore ignori che il suo
assistito sia stato sottoposto a provvedimento restrittivo.
Del resto, sotto tale profilo, l'attuale disciplina non si
differenzierebbe dalla precedente, atteso che il ricorso per Cassazione
previsto dall'art. 263 bis c.p.p. poteva essere proposto anche dal
difensore e il termine decorreva dalla data di consegna del
provvedimento all'imputato. L'Avvocatura sottolinea che nel ricorso per
Cassazione la difesa tecnica svolgeva un ruolo preminente in quanto "il
provvedimento di cattura" era censurabile solo per ragioni di diritto e
l'esito era condizionato dai motivi.
Diverso è il sistema introdotto dalla legge n. 532 del 1982; il
tribunale in sede di riesame deve procedere ad una totale revisione e
del provvedimento e del processo, prescindendo dai motivi, che possono
anche non essere presentati, "sicché ben può ritenersi l'intervento
della difesa tecnica soltanto eventuale". Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze del tribunale di Roma e quella del tribunale
di Cosenza riassunte in narrativa propongono alla Corte la stessa
questione di legittimità costituzionale. I relativi giudizi vanno
quindi riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - La legge 12 agosto 1982, n. 532 (Disposizioni in materia di
riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei
provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione
preventiva) ha, tra l'altro, con l'art. 7 modificato l'art. 263 bis
c.p.p. e con l'art. 8 inserito l'art. 263 ter c.p.p..
Queste due norme, le quali insieme con l'art. 263 quater
introducono e regolano l'istituto del riesame dei mandati di cattura e
degli ordini di arresto, dispongono che contro i detti provvedimenti
(nonché quelli sostitutivi della custodia in carcere o di revoca degli
stessi) "l'imputato o il suo difensore possono proporre richiesta di
riesame, anche nel merito"; che la richiesta, quando si tratti di
imputato detenuto, deve essere proposta entro cinque giorni
dall'esecuzione del provvedimento; che l'autorità che ha emesso il
provvedimento, appena le perviene richiesta di riesame e non oltre
ventiquattro ore, la trasmette con gli atti del procedimento o copia di
essi al tribunale del capoluogo di provincia (correntemente definito
"Tribunale della libertà") in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il
provvedimento stesso; che il tribunale entro tre giorni dal ricevimento
dell'atto (prorogabili di altri tre giorni con decreto motivato)
conferma o revoca il provvedimento, e se non decide entro i termini
indicati, il mandato o l'ordine di cattura o di arresto cessa di avere
efficacia.
Nel rilevare la novità di questo istituto dottrina e
giurisprudenza, discordi circa il suo inquadramento, sono concordi
nell'escludere che si tratti di appello, in ragione dell'effetto
totalmente e incondizionatamente devolutivo, anche in mancanza di
motivi, della richiesta di riesame; mentre è pacifico, perché, come
si è ricordato, espressamente indicato dalla norma, che la richiesta
di riesame può essere proposta dall'imputato o dal suo difensore.
3. - Ora i giudici rimettenti - più precisamente il tribunale di
Roma impugnando il nuovo testo dell'art. 263 bis c.p.p., il tribunale
di Cosenza impugnando l'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 532 che
lo ha sostituito al precedente testo dubitano che sia conforme al
diritto costituzionale di difesa nonché al principio di eguaglianza,
che il termine di cinque giorni per proporre la richiesta di riesame
del provvedimento restrittivo decorra anche per il difensore, oltre che
per l'imputato, dall'esecuzione del provvedimento stesso, del quale il
difensore può non essere ancora a conoscenza.
4. - La questione è fondata.
La Corte ha stabilito in molte decisioni (da ultimo nelle sentenze
nn. 162 del 1975, 125 del 1979, 188 del 1980) l'essenzialità della
difesa tecnica ai fini del rispetto dell'art. 24 della Costituzione,
anche se ha ritenuto che il diritto di difesa, quanto alle modalità
del suo esercizio, possa essere dal legislatore " diversamente regolato
ed adattato alle speciali esigenze dei singoli procedimenti, purché
non ne siano pregiudicati lo scopo e le funzioni" (sentenza n. 159 del
1972).
Ora, come sostanzialmente osservano le ordinanze di rimessione,
l'art. 263 bis c.p.p. da una parte ammette il difensore a proporre la
richiesta di riesame, dall'altra non gli assicura l'esercizio di questo
diritto tutte le volte che egli non abbia cognizione del provvedimento
prima della scadenza del termine per la richiesta o che la abbia in
immediata prossimità di essa.
Né valgono - a negare la fondatezza della questione - le
argomentazioni della difesa del Presidente del Consiglio relative da
una parte alla limitata funzione che, nello speciale procedimento di
riesame, ha la difesa tecnica in quanto non è necessario corredare di
motivi la richiesta e inoltre l'opera del difensore è limitata dalla
non conoscenza degli atti coperti da segreto istruttorio; dall'altra al
carattere di urgenza del procedimento; e infine alla affermata rarità
dei casi nei quali il difensore non ha tempestiva conoscenza del
provvedimento stesso.
A parte ogni altra considerazione, infatti, sta quella di per sé
decisiva che è lo stesso legislatore a riconoscere, nel procedimento
di cui trattasi, il diritto alla difesa tecnica. Non poteva quindi
negarne l'esercizio in tutte le situazioni nelle quali il difensore non
abbia potuto avere conoscenza del provvedimento restrittivo prima della
scadenza del termine fissato o l'abbia avuta in prossimità della
scadenza stessa. Da ciò una sostanziale violazione del diritto di
difesa e quindi dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
La riconosciuta fondatezza della questione in riferimento all'art.
24 della Costituzione esime la Corte dall'esame di essa con riferimento
all'art. 3 della Costituzione, altro parametro indicarci nelle
ordinanze di rimessione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 263 bis c.p.p.,
comma secondo, come sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1989,
n. 532, nella parte in cui dispone che il termine di cinque giorni per
la richiesta di riesame da parte del difensore dell'imputato detenuto
decorra dall'esecuzione del provvedimento, anziché dalla sua notifica
al difensore o comunque da quando egli abbia conoscenza del
provvedimento stesso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte