Sentenza n. 80/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/03/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 766/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 28 dicembre
1970, n. 1079 (Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale
delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento
autonomo) e dell'art. 12, d.l. 1° ottobre 1973, n. 580 conv. nella
legge 30 novembre 1973, n. 766 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante
misure urgenti per l'Università) promosso con l'ordinanza emessa il
15 novembre 1979 dal T.A.R. del Piemonte sul ricorso proposto da
Longo Mario e Ministeri della Pubblica Istruzione e del Tesoro ed
altro iscritta al n. 760 del registro ordinanze 1979 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 dell'anno 1980;
Visto l'atto di costituzione di Longo Mario nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Uditi l'Avvocato Giovanni Cassandro per Longo Mario e l'Avvocato
dello Stato Giacomo Mataloni per il Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza 15 novembre 1978 il T.A.R. per il Piemonte - nel
corso di un giudizio promosso da un professore straordinario di ruolo
presso l'Università di Torino il quale, percependo lo stipendio
della quarta classe prevista dal quadro III, sez. A, delle tabelle
allegate al d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, aveva chiesto che gli
fosse riconosciuto
il diritto a percepire una retribuzione proporzionata a quella
spettante ai dirigenti statali della qualifica A - ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3
e 36 Cost., del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 e dell'art. 12 del
d.l. 1° ottobre 1973, n. 580 (conv. nella l. 30 novembre 1973, n.
766), nella parte in cui determinano lo stipendio dei professori
universitari appartenenti alle classi dalla seconda alla quinta.
Nell'ordinanza si osserva che il D.P.R. n. 1079 del 1970 aveva
fissato lo stipendio delle cinque classi di professori universitari
di ruolo attribuendo a ciascuna un parametro (rispettivamente 825,
772, 609, 535 e 443) e moltiplicandolo per lire 7.350. Con la
sentenza n. 219 del 1975 la Corte costituzionale dichiarò
l'illegittimità costituzionale degli artt. 16 bis della legge 18
marzo 1968, n. 249 (come modificato dalla legge del 1970 n. 775) e 47
D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 "nella parte in cui, con le decorrenze
ivi indicate, non estendono ai professori universitari di ruolo
aventi diritto all'ultima classe di stipendio (parametro 825) il
trattamento retributivo stabilito per la qualifica A ed ex parametro
825". Ne è derivato che il sistema retributivo stabilito dal D.P.R.
28 dicembre 1970, n. 1079 è stato modificato nel senso che ai
professori universitari di ruolo appartenenti alla 1ª classe spetta
la retribuzione annua lorda iniziale di L. 14.010.000 (anziché di
lire 6.063.750, come risultava dal calcolo parametrico).
Tale sentenza, secondo il T.A.R. del Piemonte, non ha comportato
alcun beneficio economico per i professori delle altre quattro classi
previste dal D.P.R. n. 1079, essendosi limitata - secondo le
possibili interpretazioni - per i professori della prima classe o a
mutare il valore base del parametro, ovvero a sganciare la loro
retribuzione dal sistema di calcolo parametrale. Pertanto, pur nella
costante identità del lavoro svolto, maturandosi l'anzianità per il
raggiungimento della prima classe, lo stipendio dei professori
universitari viene a risultare più che raddoppiato.
Secondo l'ordinanza di rimessione, tale sistema sarebbe
irrazionale, essendo venuta meno, in seguito alla sentenza della
Corte costituzionale la gradualità della progressione economica dei
professori universitari, cosicché - per ricondurlo a razionalità -
gli effetti dell'aggancio retributivo operato dalla sentenza n. 219
del 1975 dovrebbero "in qualche modo riflettersi anche sulla
retribuzione di tutti gli altri professori universitari".
Secondo l'ordinanza di rimessione, la riconduzione del sistema
retributivo dei professori universitari a razionalità, potrebbe
essere effettuata dalla Corte costituzionale ricalcolando il valore
base per il quale moltiplicare i parametri ed assumendo come valore
base quello "risultante dalla divisione di L. 14.010.000 per 825".
Davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Al riguardo si sottolinea che la sentenza n. 219 del 1975, mentre ha
ritenuto che non possa essere eliminato lo sbocco per la carriera dei
docenti universitari al medesimo tetto retributivo stabilito per i
funzionari direttivi dello Stato, ha espressamente riconosciuto piena
discrezionalità al legislatore nella strutturazione della
progressione della carriera all'interno della categoria.
Si è costituita pure la parte privata, insistendo sulla
irrazionalità del trattamento retributivo previsto dalla normativa
impugnata, dopo la sentenza n. 219 del 1975, in quanto la differenza
retributiva tra la prima classe dei professori universitari e le
successive, a parità di funzioni, sarebbe irragionevole e
contrastante con gli art. 3 e 36 Cost. Ha chiesto, perciò, una
pronuncia d'illegittimità costituzionale pura e semplice, ovvero
manipolativa, in conformità del "suggerimento" dell'ordinanza di
rimessione. Considerato in diritto
1. - Il tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 36 Cost., del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 e
dell'art. 12 del d.l. 1° ottobre 1973, n. 580 (conv. nella l. 30
novembre 1973, n. 766), nella parte in cui hanno determinato -
rispettivamente - la misura dello stipendio e dell'assegno annuo
pensionabile dei professori universitari appartenenti alle classi
retributive dalla seconda alla quinta.
Nell'ordinanza si osserva che la misura dello stipendio dei
professori universitari era stabilita dal d.P.R. n. 1079 del 1970
prevedendo cinque classi retributive, le quali, gradualmente, nel
corso di sedici anni, attraverso un sistema parametrico e un
moltiplicatore fisso, stabilivano aumenti retributivi da uno
stipendio iniziale di lire 3.256.050 (quinta classe), a lire
3.932.250 (quarta classe), 4.476.150 (terza classe), 5.674.200
(seconda classe), 6.063.750 (prima classe). Analoga gradualità era
prevista dal d.l. n. 580 del 1973, che aveva istituito un assegno
annuo pensionabile per i docenti universitari. Secondo il giudice a
quo, la razionalità intrinseca di tale sistema retributivo e la
sostanziale proporzionalità tra retribuzione e lavoro (attuata, in
relazione ad una prestazione di contenuto permanentemente identico,
con l'attribuzione ai docenti di aumenti limitati, rapportati al
crescere, col tempo, della loro esperienza), sarebbero venute meno
dopo la sentenza 17 luglio 1975, n. 219 di questa Corte. Con tale
sentenza è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli
artt. 16-bis della l. 18 marzo 1968, n. 249 (come mod. dalla l. n.
775 del 1970) e 47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, nella parte in
cui, con le decorrenze ivi indicate, "non estendevano ai professori
universitari di ruolo, aventi diritto alla classe di stipendio più
alta, il trattamento retributivo stabilito per la qualifica A ed ex
parametro 825". Tale declaratoria d'illegittimità ha comportato
l'aumento a 14.010.000 di lire dello stipendio dei professori
universitari appartenenti alla classe più alta, mentre lo stipendio
dei professori appartenenti alle altre classi, restando immodificato,
avrebbe reso il trattamento economico di questi ultimi gravemente
sperequato, tenuto conto dell'identità delle funzioni e dei doveri
di tutti i docenti, a prescindere dalla classe retributiva di
appartenenza.
Nell'ordinanza di rimessione si chiede una declaratoria
d'illegittimità costituzionale della normativa impugnata, che
restituisca al sistema razionalità, attribuendo un nuovo valore al
moltiplicatore per il quale i parametri delle classi dalla seconda
alla quinta era previsto che fossero moltiplicati. Tale
moltiplicatore - tenuto conto dell'aumento dello stipendio dei
professori universitari della classe più alta, a lire 14.010.000 -
dovrebbe essere costituito dal valore risultante dalla divisione di
14.010.000 per 825.
2. - La parte privata, costituitasi, ha chiesto che questa Corte,
ove non ritenga di adottare una decisione additiva, come richiesto
nell'ordinanza di rimessione, si limiti a dichiarare l'illegittimità
costituzionale delle norme impugnate. Ha prospettato pure dubbi
d'incostituzionalità dell'art. 11 del d.P.R. n. 382 del 1980, che -
successivamente alla normativa impugnata - ha stabilito differenze
retributive tra professori a tempo pieno e professori a tempo
definito.
Tali domande, in parte diverse e in parte aggiuntive rispetto alle
prospettazioni dell'ordinanza di rimessione, in conformità della
costante giurisprudenza di questa Corte, non possono trovare
ingresso, in quanto l'oggetto del giudizio di legittimità
costituzionale va determinato unicamente in base alle questioni
prospettate dal giudice a quo (da ultimo cfr. Corte cost. 30 luglio
1984, n. 239; 12 aprile 1978, n. 27).
3. - La questione sollevata dall'ordinanza di rimessione è
inammissibile. Con la sentenza n. 219 del 1975 la Corte
costituzionale affermò che ai docenti universitari doveva
attribuirsi "lo sbocco verso il medesimo tetto retributivo stabilito
per i funzionari direttivi dello Stato", nel senso che ai professori
universitari, appartenenti alla classe retributiva più alta, dovesse
spettare una retribuzione pari a quella stabilita "per la qualifica
A, ed ex parametro 825" alle carriere direttive dello Stato. Peraltro
la Corte, in tale sentenza, espressamente ritenne riservata alla
discrezionalità del legislatore la strutturazione delle carriere dei
funzionari direttivi dello Stato e degli stessi docenti universitari,
prevedendo per questi ultimi anche la possibilità di fissare un
numero chiuso in relazione all'accesso all'ultima classe di
stipendio. Ne consegue che dalla decisione della Corte non può
trarsi, come invece afferma il giudice a quo, alcun elemento idoneo a
dare fondamento alla tesi dell'illegittimità, in riferimento agli
artt. 3 e 36 Cost., della normativa impugnata, nella parte in cui non
prevede per i professori delle classi dalla seconda alla quinta
retribuzioni pari a quelle derivanti dall'impiego di un nuovo
"moltiplicatore", determinato dal valore risultante dalla divisione
di L. 14.010.000 per 825. Infatti, una tale conclusione non può
essere tratta come conseguenza logica e necessitata della sentenza n.
219 del 1975 citata, poiché questa ha lasciato al legislatore ampio
margine d'intervento al riguardo, in concreto attuato con la
ristrutturazione della carriera economica dei docenti universitari,
contenuta nel d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ed in successivi
provvedimenti (d.l. 27 settembre 1982, n. 681; l. 17 aprile 1984, n.
79; d.l. 11 gennaio 1985, n. 2). Da tale ampia discrezionalità
riservata al legislatore - esercitabile con interventi di contenuto
flessibile, in base a valutazioni che possono dare alla carriera
economica dei docenti universitari le più diverse articolazioni -
deriva l'inammissibilità della questione sollevata. È ius receptum
che decisioni additive (quale è quella richiesta con l'ordinanza di
rimessione) sono consentite solo quando la soluzione adeguatrice non
debba essere frutto, come nel caso di specie, di una valutazione
discrezionale, ma consegua necessariamente al giudizio di
costituzionalità, sì che la Corte debba procedere ad un'estensione
logicamente necessitata. Quando invece si profili, come nella specie,
una pluralità di soluzioni, derivanti da varie possibili
valutazioni, non è luogo all'intervento della Corte, spettando le
relative scelte unicamente al legislatore (Corte cost. 23 aprile
1986, n. 109; 3 marzo 1986, n. 39; 11 luglio 1984, n. 194).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 (Nuovi stipendi, paghe e
retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato,
compreso quello ad ordinamento autonomo) e dell'art. 12 del d.l. 1°
ottobre 1973, n. 580 (Misure urgenti per l'Università) conv. nella
l. 30 novembre 1973, n. 766, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in
riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 24 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte