Sentenza n. 80/1996
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/03/1996 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
citata
- art. 5-bislegge 333/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma,
della legge della Provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10
(Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie
di competenza provinciale) promosso con ordinanza emessa il 25 luglio
1995 dalla Corte di appello di Trento nel procedimento civile
vertente tra Martinoli Sirina e Provincia autonoma di Bolzano,
iscritta al n. 653 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione della Provincia di Bolzano;
Udito nella udienza pubblica del 6 febbraio 1996 il Giudice
relatore Renato Granata;
Uditi gli avv.ti Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia di
Bolzano.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 25 luglio 1995 - emessa in un giudizio di
opposizione alla stima dell'indennizzo espropriativo di un suolo
edificatorio, effettuata in applicazione dell'art.8, primo comma,
della legge della Provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 -
l'adita Corte di appello di Trento ha sollevato questione incidentale
di legittimità costituzionale della norma suddetta, per contrasto
con gli artt. 3, 5, 42 della Costituzione, 4 e 8 dello statuto del
Trentino-Alto Adige, in relazione all'art. 5-bis del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, inserito in sede di conversione dalla legge
statale 8 agosto 1992, n.359.
Secondo il giudice a quo il criterio indennitario, per
l'espropriazione di aree fabbricabili, stabilito dalla disposizione
provinciale denunciata (in relazione al "giusto prezzo che ...
avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di
compravendita ridotto del 25%") sarebbe infatti ora incompatibile con
la ben più restrittiva disciplina statuale - basata sul criterio
della semisomma del valore venale e di quello dominicale ex artt. 24
e ss. d.P.R. n. 917 del 1986, con ulteriore riduzione del 40%,
introdotta dal citato art. 5-bis anche al fine di recuperare alla
collettività il plusvalore del fondo espropriato, frutto di
investimenti economici pubblici e di favorevoli valenze dell'assetto
urbanistico.
E tale incompatibilità - non rimossa dalla Provincia nel termine
(6 mesi) e con il procedimento all'uopo previsto dall'art. 2 della
nuova normativa di attuazione dello statuto di autonomia -
determinerebbe appunto l'incostituzionalità sopravvenuta, in
riferimento ai parametri suindicati, della disposizione impugnata,
per contrasto con normativa di grande riforma economico-sociale,
quale quella sub art. 5-bis cit., di obbligatoria osservanza anche
per le regioni e le provincie autonome titolari, in materia, di
competenza legislativa primaria: come confermato dalla recente
sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1995 (di cui chiede in
sostanza il giudice a quo di fare applicazione anche nella
fattispecie), che ha dichiarato l'incostituzionalità di disposizioni
legislative della Regione siciliana sulla determinazione della
indennità di esproprio di suoli edificatori per (sopravvenuta)
incompatibilità, appunto, con lo ius superveniens nazionale.
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte, si è costituito il
Presidente della Provincia di Bolzano che, in linea pregiudiziale,
ha eccepito l'inammissibilità dell'odierna impugnativa incidentale
per l'effetto preclusivo, a suo avviso, discendente dalla mancata
proposizione dell'impugnativa principale, nel quadro del meccanismo
di adeguamento della legge provinciale previsto dall'art. 2 del
d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, di attuazione dello statuto di
autonomia.
Ha dedotto inoltre, in via subordinata, l'infondatezza nel merito
della questione sollevata sul rilievo che la legge provinciale in
discussione - con il previsto abbattimento del 25% del valore venale
dell'area espropriata ai fini della determinazione del correlativo
indennizzo - avrebbe di fatto anticipato (risultando così in
sintonia e non già in contrasto con) il nucleo centrale della
riforma economico-sociale introdotta dalla sopravvenuta legge statale
8 agosto 1992, n. 359, a suo avviso rappresentato dallo sganciamento
della predetta indennità dal valore venale integrale del fondo
ablato, con ripudio del criterio di cui al previgente art. 39 della
legge n. 2359 del 1865.
Ha eccepito, infine, in sede di discussione orale, un ulteriore
profilo di inammissibilità per irrilevanza della questione nel
processo a quo, sul rilievo che la vicenda espropriativa si sarebbe,
nella specie, conclusa prima della entrata in vigore della citata
legge n. 359 del 1992. Considerato in diritto
1. - Viene denunciato, dalla Corte di appello di Trento, l'art. 8,
primo comma, della legge della Provincia di Bolzano 15 aprile 1991,
n. 10 - che assume a parametro di determinazione dell'indennizzo
espropriativo il valore venale del bene con un abbattimento del 25% -
dubitandosi che detta norma sia divenuta costituzionalmente
illegittima, in riferimento agli artt. 3, 5, 42 della Costituzione,
oltreché 4 e 8 dello statuto di autonomia, per contrasto con la
sopravvenuta normativa statuale di grande riforma di cui all'art.
5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, inserito in sede di
conversione dalla legge n. 359 del 1992 - che introduce una ben più
riduttiva disciplina di liquidazione di quell'indennizzo - alla quale
la Provincia non si è spontaneamente "adeguata" ai sensi e nel
termine di cui all'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto
(d.lgs. n. 266 del 1992).
2. - Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di
inammissibilità sollevate dalla Provincia.
2.1. - La prima eccezione ha riguardo - come in narrativa detto -
proprio al riferito meccanismo di adeguamento della legge provinciale
di cui all'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto di
autonomia "concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e
leggi regionali e provinciali ....".
La succitata disposizione - nel prevedere testualmente che "... la
legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi
e limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello statuto speciale e recati
da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla
pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale ..." e che,
decorso il termine di cui sopra, "le disposizioni non adeguate
.. possono essere impugnate davanti alla Corte costituzionale ai
sensi dell'art. 97 dello statuto, per violazione di esso ... entro 90
giorni" - effettivamente si ispira (come non a torto sottolineato
quindi dalla Provincia) a ragioni di ulteriore valorizzazione della
autonomia speciale degli indicati enti territoriali attraverso la
sostituzione del meccanismo caducatorio sub art. 10 della legge n.
62 del 1953 con un ricorso principale di nuovo tipo (ma riconducibile
alla previsione della richiamata norma statutaria e quindi fruente di
quella copertura costituzionale) proponibile, per incostituzionalità
sopravvenuta, solo in esito al decorso di un termine di tolleranza
all'interno del quale è consentito all'ente interessato di
"adeguare" spontaneamente la propria legislazione, continuandosi nel
frattempo ad applicare le disposizioni previgenti.
Ma ciò che dal meccanismo istituzionale così congegnato non è
consentito inferire è proprio il corollario cui la Provincia,
viceversa, lega la prima eccezione di inammissibilità e cioè - come
conclusivamente essa afferma - che ove il Presidente del Consiglio
dei ministri non abbia (come nella specie) impugnato in termini la
legge (regionale o) provinciale "non adeguata", resterebbe preclusa
la prospettabilità di questioni incidentali nei riguardi della legge
medesima, "dovendo il giudice ordinario restare fuori da questo
dialogo istituzionale".
Una tesi del genere - che si risolverebbe nella attribuzione di una
vis rinforzata alla legge provinciale (o regionale) non impugnata in
via principale - è stata, in realtà, pur prospettata nel corso dei
lavori della Commissione paritetica per la redazione delle norme di
attuazione di cui all'art. 107 dello statuto (vedi verbale della
seduta 13 marzo 1991), ma ad essa fu prontamente ed esattamente
replicato che l'abolizione del controllo diffuso dei giudici comuni,
oltre a sopprimere una garanzia, si sarebbe posta irrimediabilmente
in contrasto con il dettato costituzionale.
E non a caso quindi nel testo finale dell'art. 2 in esame si trova
ribadito che "si applicano altresì la legge costituzionale 9
febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87",
vale a dire le disposizioni che appunto prevedono e disciplinano
l'incidente di costituzionalità.
La questione odierna deve considerarsi per ciò ritualmente
sollevata.
2.2. - Del pari va respinta anche la successiva eccezione di
irrilevanza alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa
Corte per cui non può rimettersi, in questa fase, in discussione il
giudizio di rilevanza quando esso risulti - come nella specie - non
implausibilmente motivato dal giudice a quo.
3. - Nel merito la questione è fondata.
Il carattere di legge statale di grande riforma è già stato
riconosciuto all'art. 5-bis introdotto dalla legge n. 359 del 1992,
che ha ridefinito il criterio di liquidazione dell'indennizzo
espropriativo (anche al fine di recuperare alla collettività il
plusvalore del fondo espropriato), sia (implicitamente) dalla
sentenza n. 283 del 16 giugno 1993 - con cui sono state, tra l'altro,
respinte plurime censure di incostituzionalità formulate avverso la
norma medesima - sia (esplicitamente) dalla successiva pronunzia n.
153 dell'8 maggio 1995 che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale di leggi regionali siciliane proprio per la ragione
che il criterio indennitario ivi stabilito non più rispondeva a
quello introdotto dalla "norma fondamentale" del citato art. 5-bis.
La stessa Provincia di Bolzano, in definitiva, non contesta una
tale valenza della richiamata disciplina statuale, ma -
individuandone il nucleo centrale nel disancoraggio della misura
dell'indennizzo espropriativo da quella del valore venale del bene
espropriato - ne desume l'inesistenza di un effettivo contrasto tra
detta legge e la precedente propria normativa che, con la prevista
decurtazione del 25%, avrebbe anticipatamente attuato un analogo
sganciamento della indennità in questione dal prezzo di mercato dei
suoli.
Un tale rilievo non può però condividersi, perché basato su una
interpretazione arbitrariamente riduttiva, e per ciò errata, della
norma di riforma.
Questa infatti - a differenza dalla disposizione provinciale in
comparazione - non si limita a prevedere un mero indice di
abbattimento del valore venale. Essa, invece, introduce un differente
e più complesso sistema di determinazione dell'indennità,
risultante dalla concorrenza di più fattori complementari, e quindi
non un mero correttivo del precedente criterio ma un altro criterio,
nella conformazione del quale è proprio la combinazione prescelta
tra i vari elementi (positivi e negativi) del meccanismo liquidatorio
che è, nel suo complesso, coessenziale all'obiettivo perseguito dal
legislatore statale di determinare l'indennizzo espropriativo in
misura particolarmente contenuta nella attuale congiuntura economica.
Il denunziato art. 8, primo comma, della legge provinciale 15
aprile 1991 n. 10 - recante un criterio indennitario molto più
oneroso per l'amministrazione e comunque notevolmente difforme da
quello introdotto dall'art. 5-bis inserito dalla sopravvenuta legge
n. 359 del 1992 - risulta pertanto in contrasto con gli artt. 4 e 8
dello statuto speciale di autonomia che impongono alla legislazione
regionale e provinciale, anche primaria od esclusiva, il rispetto del
limite della normativa statuale di riforma economico-sociale. E per
la violazione appunto dei predetti parametri statutari (assorbita
rimanendo ogni altra censura) la norma medesima va dichiarata quindi
costituzionalmente illegittima in parte qua.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma,
della legge della Provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10
(Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie
di competenza provinciale), nella parte in cui determina l'indennità
di espropriazione con criterio non adeguato a quello stabilito
dall'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 inserito
dalla legge statale 8 agosto 1992, n. 359.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 marzo 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte