Corte costituzionale

Ordinanza n. 80/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/2001 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10,

del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi

degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), promosso con

ordinanza emessa il 15 dicembre 1999 dal Tribunale amministrativo

regionale del Lazio, iscritta al n. 439 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione della Commissione nazionale per le

società e la borsa (CONSOB), nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2001 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con ordinanza in data 15 dicembre 1999, il

tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, del decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni

in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e

21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), "nella parte in cui preclude

indiscriminatamente l'accesso a qualsiasi notizia, informazione o

dato venuti in possesso della Commissione nazionale per le società e

la borsa (CONSOB), in connessione con la sua attività di vigilanza,

pur allorquando detti dati, notizie ed informazioni siano posti a

sostegno dell'atto di promovimento di procedimento sanzionatorio nei

confronti di soggetto operante nel settore retto dalla predetta

Commissione";

che il remittente - sulla premessa che il diritto di accesso

trovi fondamento nel diritto all'informazione, nei principi di

democrazia, sovranità popolare, sviluppo della persona umana ed

eguaglianza, nel principio per cui l'amministrazione è al servizio

dei cittadini, che ne devono quindi conoscere l'operato, e nei

principi di buon andamento ed imparzialità della stessa pubblica

amministrazione - ritiene che l'art. 4, comma 10, del decreto

legislativo n. 58 del 1998, sia in contrasto con gli articoli 2, 3,

21, 97, primo comma, e 98, primo comma, della Costituzione;

che la disposizione censurata violerebbe anche l'art. 11

della Costituzione, poiché, nella fattispecie, non ricorrerebbe

alcuna delle particolari esigenze per le quali nell'ordinamento

comunitario è consentita l'apposizione del segreto in relazione agli

atti di funzione amministratrice (vita privata, segreti commerciali o

industriali, sicurezza pubblica, relazioni internazionali, stabilità

monetaria, informazioni fornite in via riservata da terzi);

che l'art. 4, comma 10, del decreto legislativo n. 58 del

1998 contrasterebbe, ad avviso del giudice a quo anche con l'art. 24

della Costituzione per la limitazione al diritto di difesa

apparentemente ingiustificata, e con l'art. 3 della Costituzione per

la discriminazione operata, senza plausibile ragione, tra soggetti

sottoposti a procedimento disciplinare in diversi ambiti

professionali;

che si è costituita in giudizio la Commissione nazionale per

le società e la borsa (CONSOB), in persona del Presidente pro

tempore ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,

e hanno chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia

dichiarata inammissibile ovvero infondata.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione,

questa Corte, con la sentenza n. 460 del 2000, ha dichiarato non

fondata, nei sensi di cui in motivazione, identica questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, del decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni

in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e

21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52);

che nella citata pronuncia si è chiarito che la sfera di

applicazione dell'art. 4, comma 10, quale che ne sia l'effettiva

estensione, con certezza non comprende gli atti, le notizie e i dati

in possesso della Commissione nazionale per le società e la borsa

(CONSOB) in relazione alla sua attività di vigilanza, posti a

fondamento di un procedimento disciplinare, sicché questi, nei

confronti dell'interessato, non sono affatto segreti e sono invece

pienamente accessibili, non soltanto nel giudizio di opposizione alla

sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di

accesso regolato dall'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241,

strumento esperibile anche dall'incolpato nei procedimenti

disciplinari per orientare preventivamente l'azione amministrativa

onde evitarne deviazioni;

che il giudice a quo non adduce profili ed argomenti nuovi

rispetto a quelli già esaminati in precedenza o, comunque, tali da

indurre a diverso avviso, sicché la questione va dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, del decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni

in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e

21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), sollevata, in riferimento

agli articoli 2, 3, 11, 21, 24, 97, primo comma, e 98, primo comma,

della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte