Sentenza n. 81/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/07/1966 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 1745/1962
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, settimo
comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una
ritenuta di acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle
società, promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1964 dalla
Commissione distrettuale delle imposte di Milano sul ricorso della
Fondazione Giuseppe e Carlo Girola e Ida Stucchi vedova Girola contro
l'Intendenza di finanza di Milano, iscritta al n. 36 del Registro
ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 109 del 30 aprile 1965.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione della Fondazione Girola;
udita nell'udienza pubblica del 4 maggio 1966 la relazione del
Giudice Giovanni Battista Benedetti;
uditi gli avvocati Antonio Nonnis e Giancarlo Mazzullo, per la
Fondazione, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco
Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La Fondazione Girola per la protezione e l'assistenza degli orfani
delle Province lombarde, è proprietaria di un notevole complesso di
titoli azionari sui quali, per gli esercizi sociali chiusi, al 31
dicembre 1962 e al 31 dicembre 1963, è stata operata la ritenuta a
titolo d'imposta stabilita dall'art. 3, comma settimo, della legge 29
dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta di acconto o di
imposta sugli utili distribuiti dalle società.
Contro tale ritenuta la Fondazione ha proposto ricorso
all'Intendente di finanza di Milano chiedendone il rimborso.
L'Intendente, ritenendo di non poter accogliere il ricorso, lo ha
trasmesso per la decisione, alla Commissione distrettuale delle
imposte.
In tale sede la Fondazione Girola ha sollevato la questione di
incostituzionalità della disposizione contenuta nell'art. 3, settimo
comma, della legge innanzi ricordata, assumendo che essa col disporre
che sugli utili spettanti ai soggetti tassabili in base a bilancio
esenti dall'imposta sulle società la ritenuta di cui al precedente
art. 1 della legge è operata a titolo d'imposta, avrebbe introdotto, a
carico di una sola categoria di contribuenti, una nuova imposta,
determinando così una disparità di trattamento. Tale disparità
sussisterebbe sia sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della
Costituzione, per il fatto che la ritenuta sui dividendi stabilita
dalla legge n. 1745 del 1962 per le altre persone fisiche e giuridiche
consiste in un acconto sull'imposta complementare e sull'imposta sulle
società, sia sotto l'aspetto del contrasto con l'art. 53 della
Costituzione, nella considerazione che gli enti di beneficenza
tassabili in base a bilancio vengono ad essere colpiti dalla nuova
imposta in misura più onerosa degli altri enti che pagano l'imposta
sulle società.
La Commissione distrettuale delle imposte di Milano ritenuta non
manifestatamente infondata e rilevante la questione, con ordinanza 24
novembre 1964 ha rimesso gli atti a questa Corte osservando che oltre
alla violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione la norma appare
in contrasto con l'art. 31, secondo cui la Repubblica protegge la
maternità, l'infanzia e la gioventù favorendo gli Istituti necessari
a tale scopo; l'art. 32 che riconosce essere la salute fondamentale
diritto dell'individuo nell'interesse della collettività; gli artt. 33
e 34, che riconoscono quali fondamentali interessi dello Stato il
favorire l'arte, la scienza e l'istruzione.
L'ordinanza regolarmente notificata e comunicata è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 30
aprile 1965.
Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la Fondazione
Girola rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Nonnis e Giancarlo
Mazzullo.
È pure intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
La difesa della Fondazione, nelle deduzioni costitutive ed in una
successiva memoria, ha anzitutto ricordato che nel 1954, venne
istituita l'imposta sulle società, avente la finalità di colpire in
modo globale il reddito netto degli enti, corpi morali, società
commerciali, enti e associazioni di ogni specie "non assoggettati
all'imposta complementare" ma "tenuti a presentare il bilancio o il
rendiconto a corredo della dichiarazione dei redditi"; che, però le
Opere Pie, le Istituzioni di assistenza e beneficenza (cui appartiene
la Fondazione Girola) nonché enti di cultura, accademie ed enti
similari, benché tenuti a presentare bilancio e dichiarazione dei
redditi, furono espressamente esentati dal pagamento dell'imposta sulle
società in forza dell'art. 3 della legge 6 agosto 1954, n. 603, ora
riprodotto nell'art. 151 del vigente T.U. delle leggi sulle imposte
dirette 29 gennaio 1958, n. 645. Tale esenzione venne evidentemente
dettata dall'intento del legislatore di sottrarre all'onere fiscale, e
quindi di agevolare lo sviluppo di particolari attività di pubblico
generale interesse, quali sono la beneficenza e l'assistenza, la
cultura, la scienza e l'istruzione.
Con la legge 29 dicembre 1962, n. 1745, fu poi istituita una
ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società
il cui scopo fu quello di eliminare le evasioni dalla imposta
complementare e da quella sulle società.
La ritenuta non è e non doveva essere una nuova imposta riferibile
a tutte le persone fisiche e a tutte le persone giuridiche: è per
tutti - salvo poche ingiustificate eccezioni nelle quali la ritenuta è
a titolo d'imposta - una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti
dalle società.
Il comma settimo dell'art. 3 della legge impugnata introduce a
carico soltanto degli enti morali esenti dalla imposta sulle società
una nuova imposta, molto più onerosa dell'imposta sulle società che
è dello 0,75 per cento del patrimonio netto imponibile e del 15 per
cento sulla parte di reddito eccedente il 6 per cento del patrimonio
imponibile, mentre la "nuova imposta" fissata nella misura del 15 per
cento è stata successivamente elevata, con il D. L. 23 febbraio 1964,
n. 27, convertito nella legge 12 aprile 1964, n. 191, al 30 per cento.
I motivi di incostituzionalità della norma in relazione agli artt.
3 e 53 della Costituzione, consistono quindi in una evidente disparità
di trattamento tributario, disparità che si è maggiormente aggravata
per effetto della legge 27 del 1964, la quale ha dato facoltà ai
contribuenti soggetti alla ritenuta d'acconto di scegliere il modo e la
misura del pagamento della cedolare consentendo loro di optare per
l'una o l'altra forma della ritenuta d'acconto (ridotta dal 15 per
cento al 5 per cento) o della ritenuta d'imposta (del 30 per cento),
facoltà della quale non possono fruire gli enti morali poiché essi
sono soggetti soltanto alla ritenuta d'imposta.
Altro motivo di incostituzionalità viene poi ravvisato nella non
conformità della norma all'art. 31 della Costituzione, per il quale
"la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù
favorendo gli istituti necessari a tale scopo". Nella specie, infatti,
nessuna protezione da parte dello Stato vi sarebbe stata data la
notevole pressione fiscale che per effetto della legge del 1962 si è
venuta a determinare nei confronti degli enti di assistenza e
beneficenza.
Per tali considerazioni la difesa della Fondazione chiede che sia
dichiarato incostituzionale l'art. 3, settimo comma, della legge n.
1745 del 1962 nei riguardi delle opere pie, delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza e degli enti similari, tassati in base a
bilancio, esonerati dall'imposta sulle società.
L'Avvocatura dello Stato, nell'atto di intervento e in una memoria
illustrativa, sostiene invece che il legislatore nell'esercizio della
sua potestà tributaria, ha legittimamente differenziato il regime
tributario degli utili azionari di pertinenza di soggetti diversi,
stabilendo la ritenuta di acconto, o d'imposta, a seconda che gli utili
stessi siano assoggettabili o meno ad imposta sulle società.
Non contesta l'Avvocatura che nei confronti dei soggetti esenti da
detta imposta, la ritenuta si configura come prelievo definitivo e,
quindi, come nuovo ed autonomo tributo; ma osserva che il sistema della
ritenuta sugli utili azionari, considerate le finalità che con esso il
legislatore ha inteso raggiungere, non ha consentito di introdurre
esenzioni soggettive a favore dei percettori degli utili, qualunque sia
la loro natura giuridica e il fine perseguito.
Nega, pertanto, qualsiasi contrasto tra la norma denunciata e i
principi di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge e della
capacità contributiva, sanciti, rispettivamente, dagli artt. 3 e 53
della Costituzione.
Il fatto che la configurazione della ritenuta d'imposta comporti
per i soggetti tassabili in base a bilancio, esenti dalla imposta sulle
società, una concreta limitazione della esenzione da tale tributo, non
costituisce una violazione dell'invocato principio di eguaglianza,
bensì una riaffermazione del principio stesso, rispetto al quale la
immunità tributaria concessa in sede d'imposta sulle società dalla
citata norma di esenzione, deve considerarsi una deroga. Né vale
eccepire la violazione del principio di eguaglianza per il fatto che i
soggetti esenti dall'imposta sulle società devono necessariamente
subire la ritenuta nella misura del 30 per cento, mentre i percettori
di utili tenuti al pagamento dell'imposta sulle società possono
optare, o per la ritenuta d'acconto del 5 per cento o per quella
d'imposta del 30 per cento, restando, in quest'ultima ipotesi esonerati
dal dichiarare i dividendi ai fini dell'imposta sulle società.
Invero, nessun valido raffronto è possibile stabilire tra il
carico tributario che grava i dividendi percepiti dai soggetti esenti
dall'imposta sulle società e i dividendi percepiti dai soggetti tenuti
al pagamento, in quanto i dividendi di questi ultimi, ai fini
dell'applicazione del tributo, si cumulano con tutti gli altri redditi,
mentre nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sulle società
sono colpiti soltanto i dividendi.
Neppure il richiamo al principio della capacità contributiva
appare pertinente, essendo evidente che la disponibilità dei dividendi
da parte dei soggetti esenti dall'imposta sulle società costituisce un
indice di capacità contributiva al quale il legislatore ha attribuito
particolare rilevanza, anche in relazione alla immunità tributaria
concessa ai predetti soggetti in sede d'imposta sulle società.
Per ciò che attiene alla pretesa violazione degli artt. 31, 32, 33
e 34 della Costituzione l'Avvocatura rileva che, trattandosi di norme
aventi carattere direttivo, i tempi, i modi e la misura dell'attuazione
dei principi etico-sociali in esse contenuti sono demandati al libero
apprezzamento del legislatore ordinario.
L'Avvocatura conclude chiedendo che la questione sia dichiarata
infondata. Considerato in diritto :
1. - La questione prospettata dall'ordinanza di rinvio non è
fondata.
Il giudice a quo ha ravvisato un contrasto tra la disposizione
contenuta nell'art. 3, comma settimo, della legge 29 dicembre 1962, n.
1745, e gli artt. 3 e 53, comma primo, della Costituzione perché ha
ritenuto sussistente una identità di situazione tra gli enti soggetti
all'imposta sulle società nei confronti dei quali la ritenuta
istituita con tale legge è operata a titolo di acconto, e gli enti
esenti dall'anzidetto tributo nei confronti dei quali la norma
impugnata dispone che la ritenuta sia eseguita a titolo d'imposta.
È però evidente che trattasi di situazioni così diverse che
legittimano una disparità di trattamento normativo sotto l'aspetto
tributario qui considerato.
Infatti la ritenuta d'acconto sugli utili spettanti ai soggetti
tassabili in base a bilancio non è un tributo autonomo, ma costituisce
una parte dell'imposta sulle società e perciò viene dedotta
dall'ammontare dell'imposta dovuta per l'esercizio sociale nel corso
del quale il diritto agli utili è stato acquisito.
La ritenuta d'imposta, invece, costituisce un nuovo tributo basato
su presupposti diversi da quelli che hanno giustificato la ritenuta
d'acconto in quanto richiede che il soggetto passivo sia esente
dall'imposta sulle società.
La ritenuta a titolo d'imposta istituita con la norma impugnata non
comporta quindi violazione dei principi di eguaglianza e della
capacità contributiva. Basterà all'uopo rilevare, che prima della
sua istituzione, gli utili spettanti agli enti esenti dall'imposta
sulle società non erano soggetti ad alcun tributo, mentre gli utili
sui quali è effettuata la ritenuta di acconto erano già assoggettati
a tributo, costituendo uno degli elementi del reddito complessivo sul
quale viene applicata l'imposta sulle società.
Del pari erroneo è sostenere che sarebbero stati violati i
suddetti principi perché l'aliquota della ritenuta d'imposta, elevata
dal 15 al 30 per cento per il triennio nel quale hanno efficacia le
disposizioni del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, è più alta
dell'aliquota dell'imposta sulle società e perciò a parità di
reddito non corrisponderebbe parità d'imposizione fiscale.
L'ordinanza vorrebbe istituire un raffronto tra l'onere tributario
che grava sugli utili soggetti alla ritenuta in conto dell'imposta
sulle società e quello che grava sugli utili soggetti alla ritenuta
prevista dalla norma impugnata.
L'inammissibilità del raffronto è però evidente perché gli
utili soggetti alla prima forma di ritenuta si cumulano, agli effetti
dell'applicazione del tributo, con gli altri redditi immobiliari e
mobiliari del contribuente (art. 148 del testo unico delle leggi sulle
imposte dirette), mentre l'obbligazione tributaria dei soggetti esenti
dall'imposta sulle società è limitata agli utili azionari.
Nessun rilievo può poi essere attribuito alla circostanza che tra
i soggetti colpiti dalla ritenuta d'imposta vi siano enti - come la
Fondazione Girola - le cui finalità assistenziali avevano
rappresentato valido motivo per la concessione della esenzione
dall'imposta sulle società. Non può, infatti, configurarsi come
violazione del principio di eguaglianza il fatto che il legislatore non
abbia ritenuto, nella sua discrezionale valutazione, concedere
l'esenzione anche in ordine al tributo ora in questione.
L'istituzione della cedolare d'acconto e d'imposta fu originata
dalla necessità di colpire il fenomeno di evasione fiscale degli utili
derivanti dai titoli azionari, fenomeno che la legge istitutiva della
nominatività obbligatoria di tali titoli e successive modifiche (leggi
9 febbraio 1942, n. 962, e 5 gennaio 1956, n. 1) non erano riuscite ad
eliminare. E fu proprio in relazione alla gravità e generalità di
tale fenomeno che la norma denunciata non ritenne di disporre esenzioni
in favore di soggetti percettori di dividendi azionari ed istituì, in
forma di autonoma imposta, il tributo di cui trattasi anche nei
confronti di quegli enti che erano stati originariamente esentati
dall'imposta sulle società in considerazione della loro natura
giuridica e dei fini perseguiti.
2. - Neppure fondate sono le censure in ordine alle pretese
violazioni delle norme costituzionali contenute negli artt. 31, secondo
cui la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù
favorendo gli istituti necessari a tale scopo; 32, che riconosce essere
la salute fondamentale diritto dell'individuo; 33 e 34 nelle parti in
cui riconoscono quali fondamentali interessi dello Stato il favorire
l'arte, la scienza e l'istruzione.
La stessa difesa della Fondazione Girola, avvertendo lo scarso rilievo
di tali precetti sulla questione in esame, si è brevemente soffermata
nella propria memoria sulla violazione del solo art. 31 della
Costituzione.
I precetti richiamati si limitano ad enunciare dei principi
etico-sociali la cui attuazione, come esattamente osserva l'Avvocatura,
può assumere modalità e misure in ordine alle quali il legislatore ha
una ampia e libera facoltà di scelta. Da ciò discende che
l'incoraggiamento e la tutela di una attività assistenziale, come
quella della Fondazione in causa, non si realizzano soltanto attraverso
la concessione di una esenzione fiscale ed, in ogni caso, non è
possibile basare il dedotto vizio di incostituzionalità nei riguardi
di una legge tributaria, sul rilievo che in essa il legislatore non
abbia ravvisato l'occasione di proteggere e favorire i fini
assistenziali di taluni enti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma settimo, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745,
nella parte in cui dispone che la ritenuta sugli utili spettanti ai
soggetti tassabili in base a bilancio esenti dalla imposta sulle
società sia operata a titolo d'imposta, in riferimento agli artt. 3,
53, 31, 32, 33 e 34 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte