Sentenza n. 81/1967
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1967 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 674 del Codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1966
dal Tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra Lazzari
Francesco e Paolinelli Claudio ed altri, iscritta al n. 109 del
Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 182 del 23 luglio 1966.
Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 la relazione del
Giudice Luigi Oggioni.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 15 aprile 1966 nel procedimento civile per
convalida di sequestro e risarcimento di danni derivanti da incidente
stradale promosso da Lazzari Francesco contro Paolinelli Claudio ed
altri, il Tribunale di Ancona, premesso che l'attore aveva ottenuto il
sequestro conservativo dei beni dei convenuti fino a concorrenza di
lire 5.000.000 e che, nel corso dell'istruttoria, il giudice, a norma
dell'art. 674 del Codice di procedura civile, aveva altresì imposto al
sequestrante una cauzione di lire 500.000 per l'eventuale risarcimento
dei danni e per le spese conseguenti al sequestro, peraltro non
versata nel termine fissato, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del citato art. 674 del Codice di procedura civile in
relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, ritenendo rilevante la
questione ai fini della decisione del giudizio, per avere, appunto, il
convenuto chiesto dichiararsi la inefficacia del sequestro per omesso
versamento della cauzione.
A sostegno della non manifesta infondatezza della questione il
Tribunale osserva che esisterebbe perfetta analogia tra la norma in
esame e l'art. 98 del Codice di procedura civile, concernente la
cauzione per le spese giudiziali, già dichiarata dalla Corte in
contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto ricollegava
l'applicazione dell'istituto alle condizioni economiche del cittadino.
Infatti, prosegue l'ordinanza, il sequestro costituisce spesso l'unico
mezzo di efficace tutela dei diritti lesi o minacciati, consentendo la
sola garanzia di pratico soddisfacimento a favore del creditore, e la
norma impugnata, consentendo al giudice di imporre una cauzione al
sequestrante allo scopo di controgarantire i diritti del sequestrato,
in caso di vittoria di quest'ultimo, opererebbe una discriminazione
collegata alle condizioni economiche del sequestrante, il quale, se non
dispone della somma richiesta, si vedrebbe costretto a perdere la
sostanziale tutela del creditore.
L'ordinanza si richiama, altresì, alla ulteriore giurisprudenza
della Corte in materia, per trarne argomenti a favore della propria
tesi, osservando che la cauzione di cui all'art. 674 del Codice di
procedura civile non rivestirebbe quel carattere pubblicistico in base
al quale, essenzialmente, sarebbe stato escluso il contrasto della
cauzione prevista dall'art. 624 del Codice di procedura civile, in caso
di sospensione del procedimento esecutivo su istanza dell'opponente,
con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Pertanto, conclude l'ordinanza, pur essendo innegabile la funzione
di controcautela e l'effetto della remora della cauzione di cui alla
norma impugnata contro l'eccessiva proclività a ricorrere al sequestro
come forma vessatoria, resterebbero pur sempre validi i dubbi espressi
circa la discriminazione in funzione delle condizioni economiche della
parte cui obbiettivamente darebbe luogo l'imposizione della cauzione
stessa, e si legittimerebbe, pertanto, il rinvio della questione alla
Corte costituzionale.
L'ordinanza è stata notificata il 5 maggio 1966, comunicata ai
Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 182 del 23 luglio 1966.
Avanti alla Corte non si sono costituite le parti, né è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, e pertanto, ai
sensi dell'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la decisione della
causa viene presa in camera di consiglio. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza di rinvio, nel prospettare la non manifesta
infondatezza della tesi di illegittimità costituzionale dell'art. 674
del Codice di procedura civile in relazione agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, adduce, come unico fondamentale motivo, la considerazione
delle condizioni economiche di chi propone istanza di sequestro: tali
da poter costituire ostacolo, assoluto o relativo, al versamento della
cauzione e, di conseguenza, al conseguimento di un beneficio, che è
sovente l'unico, concreto mezzo di difesa del proprio diritto.
La Corte rileva tuttavia che, secondo la propria giurisprudenza, il
giudizio sulla legittimità costituzionale degli oneri di natura
patrimoniale imposti, in varia forma ed in varie occasioni, durante lo
svolgimento del rapporto processuale, alla parte che intenda "agire in
giudizio" (art. 24 della Costituzione), prescinde dal tener conto delle
condizioni di capacità economica soggettive individuali ma ha
unicamente riguardo alla funzione obbiettiva che l'atto, condizionato
all'assolvimento dell'onere, viene ad assumere nel processo.
Tale principio è stato applicato per quanto riguarda la cauzione
prevista dall'art. 624 del Codice di procedura civile per ottenere la
sospensione del processo a seguito di opposizione all'esecuzione
(sentenza n. 40 del 1962), ovvero la cauzione prevista dall'art. 668,
ultimo comma del Codice di procedura civile, in caso di sospensione del
processo esecutivo a seguito di opposizione dopo la convalida
dell'intimazione di sfratto (sentenza n. 83 del 1963): nonché per
quanto riguarda i provvedimenti cautelari previsti dall'art. 1171 del
Codice civile in conseguenza della denuncia di nuova opera (sentenza n.
113 del 1963).
In tutti questi casi ed in altri similari, come quello del
deposito per soccombenza prescritto dall'art. 651 del Codice di
procedura civile nell'opposizione a decreto ingiuntivo (sentenza n. 56
del 1963), è stato ritenuto trattarsi di misure dirette a garantire
uno svolgimento del processo civile adeguato alla funzione a questo
assegnata nell'interesse pubblico, mediante il miglior esercizio dei
poteri processuali, fondati su presupposti oggettivi, senza riguardo a
condizioni soggettive, personali o sociali. L'imposizione di cauzioni
s'inquadra nel sistema della responsabilità processuale e tende ad
evitare abusi, spesso per motivi non commendevoli, del diritto alla
tutela giurisdizionale.
L'ordinanza di rinvio trae motivo di riflessione dalla sentenza di
questa Corte (n. 67 del 1960) che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 98 del Codice di procedura civile riguardante
la cauzione per le spese giudiziali. Ma è proprio la sentenza stessa
ad affermare l'autonoma valutazione di quel caso particolare, nel
quale, è detto, oltre a trattarsi di cauzione che non serve al fine
pubblico inerente al processo, del quale è piuttosto una remora, le
condizioni economiche dell'attore, considerate non influenti dall'art.
3 della Costituzione ai fini della tutela della eguaglianza giuridica,
sono invece ricollegate all'applicazione dell'istituto, prevedendosi
l'imposizione della cauzione solo a carico di chi non sia ammesso al
gratuito patrocinio.
2. - La cauzione, prevista dall'art. 674 del Codice di procedura
civile ed affidata al potere facoltativo del giudice, partecipa della
natura delle altre cauzioni, di cui si è fatto cenno.
Lo scopo è qui quello di salvaguardare, in pendenza del giudizio
di merito, la parte, assoggettata alla immobilizzazione delle cose
sequestrate, da eventuali dannose esorbitanze del sequestrante, che
soltanto l'esito del giudizio potrebbe mettere in luce.
Il diritto della difesa sostanziale, quale sancito dall'art. 24
della Costituzione, rimane integro: e le ragioni essenziali, per
condizionare o meno il sequestro al versamento della cauzione, vengono
qui a rispondere ad una funzione saggiamente equilibratrice degli
interessi in conflitto in quella fase intermedia del processo, dalla
quale funzione esula qualsiasi criterio di discriminazione fra
cittadini abbienti e non abbienti che sia in contrasto con l'art. 3
della Costituzione.
Le condizioni personali di colui al quale viene imposta la cauzione
costituiscono soltanto un dato di fatto, variabile e contingente, che
non può essere ricondotto sotto le previsioni della norma, che, come
tale, ha i caratteri della generalità e dell'astrattezza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza 15
aprile 1966 del Tribunale di Ancona, sulla legittimità costituzionale
dell'art. 674 del Codice di procedura civile in relazione agli artt. 3
e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte