Sentenza n. 81/1970
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/06/1970 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 237r.d. 2701/1865
- art. 238r.d. 2701/1865
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 237 e 238
del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701 (c.d. tariffa penale), promosso con
ordinanza emessa il 6 dicembre 1968 dal pretore di Guastalla
sull'istanza di dilazione del pagamento di pena pecuniaria presentata
da Quaranta Giovanni, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 26
febbraio 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 aprile 1970 il Giudice relatore
Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
A seguito di condanna alla pena di mesi quattro di arresto e lire
30.000 di ammenda per il reato di guida senza il prescritto tipo di
patente, emessa dal pretore di Guastalla, tale Quaranta Giovanni veniva
tradotto in espiazione presso le carceri di Poggioreale, mentre la
cancelleria della competente pretura procedeva ai necessari atti
esecutivi per la riscossione della pena pecuniaria, atti che si
concludevano con verbale di pignoramento negativo.
Accertata ritualmente l'insolvibilità del condannato ai sensi
dell'art. 40 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale, il 16 novembre 1968 veniva emessa dal pretore ordinanza di
conversione della pena dell'ammenda in giorni sei di arresto, a norma
dell'art. 136 del codice penale.
Successivamente il condannato presentava istanza diretta alla
cancelleria della pretura di Guastalla con la quale chiedeva di essere
ammesso alla dilazione del pagamento della pena pecuniaria.
Il giudice a quo premesso che l'istituto della predetta dilazione
delle pene è disciplinato dagli artt. 237 e 238 del R.D. 23 dicembre
1865, n. 2701, e constatato che per il conseguimento della
rateizzazione del pagamento da parte della pubblica amministrazione,
è necessaria la presentazione di garanzie immobiliari o la
fideiussione di un garante solvibile, sospendeva l'ordinanza di
conversione della pena pecuniaria, sollevando d'ufficio la questione di
legittimità costituzionale delle citate norme della tariffa penale
per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
In particolare il giudice a quo rilevava che la disparità di
trattamento tra cittadini abbienti e non abbienti presa in
considerazione dal citato art. 237 ai fini della concessione della
rateizzazione del credito erariale, contrastava con il principio
costituzionale d'uguaglianza, osservando altresì che la
costituzionalità del principio della conversione delle pene
pecuniarie in pene detentive, riconosciuta dalla Corte con sentenza n.
29 del 1962, non poteva esplicare rilievo nella nuova fattispecie
prospettata, perché l'ammissione incondizionata del condannato alla
dilazione della pena avrebbe consentito, in caso di inadempimento,
l'esecuzione effettiva della pena mediante ordinanza di conversione.
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri con atto depositato l'11 febbraio 1969, chiedendo dichiararsi
l'infondatezza della questione sollevata.
Ha rilevato l'Avvocatura generale dello Stato che gli impugnati
artt. 237 e 238 della tariffa penale prevedono che il debitore, cui
sia stato notificato l'avviso di pagamento, può presentare istanza
per la dilazione o rateizzazione del debito, mentre il cancelliere
può sospendere gli atti di esecuzione civile solo se siano presentate
garanzie immobiliari o fideiussioni di persone solvibili. Il ricorso,
inoltrato al procuratore della Repubblica per il parere, viene
trasmesso all'intendente di finanza che decide in proposito, salvo che
l'organo competente a decidere dissenta dal parere del procuratore
della Repubblica, nel qual caso provvede il Ministero delle finanze con
atto definitivo.
Nel merito la difesa dello Stato premette che secondo la costante
giurisprudenza della Corte costituzionale, a situazioni oggettivamente
diverse deve corrispondere una normativa differenziata,
istituzionalmente spettante al legislatore ordinario, legittima,
purché non esercitata contro il principio della ragionevolezza; e
rileva quindi come sia razionale attribuire alla amministrazione
finanziaria il potere di concedere la dilazione nel pagamento a chi sia
in grado di fornire idonee garanzie e negarla a chi non si trovi in
tale condizione, proprio per la intrinseca diversità delle rispettive
situazioni.
Soggiunge infine che se tale diversificazione di disciplina viene
criticamente prospettata per le conseguenze che ne derivano sul regime
della libertà personale, il problema si risolve in quello già
affrontato e superato da questa Corte con la sentenza n.29 del 1962,
con la quale è stato sancito il principio della inderogabilità della
pena, e respinta l'eccezione di incostituzionalità sollevata contro
l'istituto della conversione della pena. Considerato in diritto :
La Corte costituzionale è chiamata a decidere se contrastino o
meno con il principio costituzionale d'uguaglianza, per disparità di
trattamento tra cittadini abbienti e non abbienti, gli artt. 237 e 238
del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701 (c.d. tariffa penale), nella parte
in cui richiedono al condannato di prestare garanzie immobiliari o
personali perché l'amministrazione finanziaria possa concedergli la
dilazione del pagamento della pena pecuniaria.
Occorre preliminarmente esaminare se la questione sollevata sia
ammissibile in riferimento alla circostanza che il giudice a quo, a
seguito della presentazione al cancelliere dell'istanza di dilazione,
non era autorizzato ad emettere alcun provvedimento decisorio, ma un
semplice parere, necessario perché la domanda stessa potesse venire
inoltrata all'amministrazione finanziaria ai fini della decisione di
merito.
È noto che la riscossione delle pene pecuniarie avviene
istituzionalmente a cura dell'amministrazione finanziaria dello Stato,
alle cui dipendenze operano, nel settore specifico, le cancellerie
giudiziarie, e che ai sensi delle impugnate norme, modificate dall'art.
5 del R.D. 22 gennaio 1922, n. 200, compete all'intendenza di finanza
accordare la dilazione al pagamento delle pene suddette qualora
concordi nell'avviso espresso dal procuratore della Repubblica o dal
pretore. In caso di dissenso, invece, l'intendente di finanza deve
riferirne al superiore ministero che provvede in modo definitivo,
salva, ovviamente, secondo i principi generali oggi vigenti, la
possibilità di esperire i comuni ricorsi giurisdizionali avverso il
provvedimento ora menzionato.
Da quanto precede risulta che le norme impugnate esplicano la loro
efficacia nell'ambito di un procedimento meramente amministrativo, al
quale l'organo giudiziario preposto all'esecuzione penale rimane
estraneo, eccetto che per l'emanazione di un parere.
Il controllo giurisdizionale della legittimità del provvedimento
emesso appartiene al giudice amministrativo. Consegue pertanto che il
giudice a quo, cui non compete alcun potere decisionale in applicazione
delle norme impugnate, non ha veste per poter sollevare la relativa
questione di legittimità costituzionale innanzi a questa Corte: la
questione stessa deve essere quindi dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 237 e 238 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701 (c.d. tariffa
penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
pretore di Guastalla, con ordinanza 6 dicembre 1968.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte