Sentenza n. 81/1976
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/04/1976 · relatore Ercole Rocchetti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo
comma, della legge regionale Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7
(espropriazioni per cause di pubblica utilità non riguardanti opere a
carico dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1973
dalla Corte suprema di cassazione nel procedimento civile vertente tra
il Comune di Trento e De Maffei Maria e Giacomo, iscritta al n. 378 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973 e nel Bollettino ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 28 maggio 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente della Giunta regionale del
Trentino-Alto Adige;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1975 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti;
udito l'avv. Vitaliano Lorenzoni, per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento di regolamento di competenza
promosso da De Maffei Maria ed altri nei confronti del Comune di
Trento, la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 10 aprile 1973,
ha sollevato, con riferimento all'art. 108, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,
secondo comma, della legge regionale Trentino-Alto Adige 17 maggio
1956, n. 7, concernente espropriazioni per causa di pubblica utilità
non riguardanti opere a carico dello Stato.
Secondo la Corte suprema, la norma impugnata, che devolve il
giudizio di opposizione alla stima, alla autorità giudiziaria
competente "per valore e territorio", graduando la competenza per
valore a conoscere della controversia fra conciliatore, pretore e
tribunale, contrasta con il sistema della competenza inderogabile del
tribunale sancito dalla legge statale, in violazione dell'art. 108,
primo comma, della Costituzione che riserva alla legge statale le norme
sull'ordinamento giudiziario e sulla magistratura affinché,
nell'ambito del territorio nazionale, gli stessi diritti siano
tutelati dinanzi a giudici della stessa natura e di pari grado.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata.
2. - Con deduzioni depositate fuori termine il 10 gennaio 1974, si
è costituito in giudizio il Comune di Trento chiedendo che sia
dichiarata la illegittimità costituzionale della norma denunciata.
È inoltre intervenuto ritualmente in giudizio il Presidente della
Giunta regionale del Trentino-Alto Adige che, con atto di intervento e
deduzioni del 5 settembre 1973, chiede che la questione proposta dalla
Corte di cassazione sia dichiarata infondata. In proposito la difesa
della Regione osserva che la formula "avanti l'autorità giudiziaria
competente per valore e per territorio", ha l'unico scopo di rinviare
l'interprete alla sede legislativa appropriata che è il codice di
procedura civile e costituisce espressione rispettosa delle competenze
statali in materia di ordinamento giudiziario. Considerato in diritto :
1. - Va preliminarmente dichiarata inammissibile per tardività la
costituzione in giudizio del Comune di Trento, stante che il deposito
delle sue deduzioni è stato effettuato il 10 gennaio 1974 e quindi
oltre il perentorio termine di 20 giorni (previsto dagli artt. 25,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale),
decorrente dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di rimessione
nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 14 novembre 1973.
2. - La Corte di cassazione denuncia la illegittimità
costituzionale dell'art. 34 della legge della Regione Trentino-Alto
Adige 17 maggio 1956, n. 7, nella parte in cui stabilisce che il
giudizio di opposizione alla stima per la determinazione della
indennità di espropriazione è deferito all'autorità giudiziaria
competente "per valore e territorio". Ora, poiché quest'ultima
proposizione normativa, per quanto concerne il valore, non può avere
altro significato se non quello che la competenza a decidere in materia
spetta al pretore o al tribunale, secondo i limiti stabiliti dalla
legge processuale, il giudice a quo ritiene che esso contrasti con i
criteri di determinazione della competenza che, nelle controversie
relative all'ammontare della indennità, sono stati desunti dalla legge
fondamentale 25 giugno 1865, n. 2359, in tema di espropriazione per
pubblica utilità, e alla stregua dei quali si è ritenuto, per antica
e consolidata giurisprudenza, che tale competenza appartenga, ratione
materiae, al tribunale. (Ora però alla Corte di appello, a seguito
della legge 27 giugno 1974, n. 247).
Dal contrasto così delineato, deriverebbe la illegittimità della
normativa regionale che, disponendo in ordine alla ripartizione della
competenza giurisdizionale in modo difforme dalla legge nazionale,
violerebbe l'art. 108 della Costituzione, il quale dispone che le norme
sull'ordinamento giudiziario sono stabilite con legge.
3. - La suddetta questione è da ritenersi fondata.
Secondo l'orientamento di questa Corte (sent. n. 4 del 1956) anche
recentemente ribadito (sent. n. 112 del 1973), l'art. 108 della
Costituzione, nel riservare alla "legge" le norme sull'ordinamento
giudiziario e su ogni magistratura, si riferisce inequivocabilmente
alla sola legge dello Stato, alla quale compete in via esclusiva
disciplinare in modo uniforme per l'intero territorio nazionale e nei
confronti di tutti (art. 3 Cost.), i mezzi e le forme di tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi (artt. 24,
primo comma, e 113 Cost.).
Da tale fondamentale premessa non solo discende che in materia
giurisdizionale non spetta alle Regioni alcuna potestà legislativa, ma
deriva altresì che, nel disciplinare le materie rientranti nella
propria competenza legislativa, sia essa concorrente od esclusiva, gli
organi legislativi delle Regioni debbono astenersi dall'interferire con
la normativa, generale o speciale, dello Stato sull'ordinamento
giurisdizionale e sulla regolamentazione processuale dei giudizi
dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa.
Ciò posto, appare evidente che, nell'ambito della disciplina
regionale delle espropriazioni per causa di pubblica utilità contenuta
nella legge della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 1956, l'art. 34,
facendo riferimento, per il giudizio di opposizione alla stima, "alla
autorità giudiziaria competente per valore e territorio" introduce,
come criterio di determinazione della competenza in quel giudizio, il
parametro del valore, alterando il criterio della legge nazionale, la
quale, assegna le controversie relative alla indennità di
espropriazione a un giudice competente per ragione della materia.
Ben vero che l'espressione contenuta nella legge regionale sembra
limitarsi a rinviare, per la individuazione del giudice competente, ai
criteri generali del codice di procedura civile; questa circostanza,
però, non esclude che il citato art. 34 incida sull'ordine delle
competenze previsto dalla legge statale, perché anche il rinvio ai
principi generali costituisce una illegittima interferenza nella
materia giurisdizionale, quando l'istituto che si intende disciplinare
mediante il rinvio è regolato da un diverso e speciale criterio
sicuramente desumibile dalla legislazione statale.
Pertanto, la norma impugnata va dichiarata costituzionalmente
illegittima limitatamente alla proposizione "per valore e territorio",
che, alterando l'ordine della competenza giurisdizionale, determina il
contrasto con l'art. 108 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile per tardività la costituzione nel presente
giudizio dei Comune di Trento;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 della legge
regionale Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7, limitatamente alla
espressione "per valore e territorio".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte