Sentenza n. 81/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1980 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 37Codice penale
- art. 264Codice penale
- art. 8legge 167/1956
usata come parametro
citata
- art. 264legge 167/1956
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, primo
comma, del codice penale militare di pace e dell'art. 8 della legge 23
marzo 1956, n. 167, nella parte in cui modifica l'art. 264 del detto
codice, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1975 dal giudice
istruttore del tribunale militare territoriale di Padova nel
procedimento penale a carico di Carozza Vincenzo, iscritta al n. 133
del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 159 del 18 giugno 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 dicembre 1979 il Giudice
relatore Livio Paladin;
udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 26 febbraio 1975, il giudice
istruttore del tribunale militare territoriale di Padova ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, primo comma, del
codice penale militare di pace (sulla definizione del reato militare),
nonché dell'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167 (nella parte in
cui modifica l'art. 264 del codice stesso, quanto alla connessione fra
i procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e
quelli di competenza dell'autorità giudiziaria militare), in
riferimento all'art. 103, terzo comma, della Costituzione.
Nel corso di un procedimento in cui si profilavano, a carico di un
medesimo soggetto appartenente alle forze armate, indizi di reati sia
comuni sia militari (simulazione di reato e violata consegna), il
giudice a quo ha rilevato che - in base al primo comma dell'art. 37
c.p.m.p. - deve oggi ritenersi reato militare "ogni violazione della
legge penale militare", secondo un criterio puramente "formalistico",
affidato alla più ampia discrezionalità legislativa e non integrabile
con altri criteri "di ordine sostanziale"; sicché non è tale la
simulazione di reato, quand'anche commessa - come nella specie - "da un
militare, in luogo militare, durante un servizio militare, e a danno
del servizio militare".
Per contro, si adduce nell'ordinanza di rimessione che questa Corte
ha considerato - come si legge nella motivazione della sentenza n. 29
del 1958 - chiaramente espressa dall'art. 103, terzo comma, Cost. "la
volontà che la giurisdizione militare in tempo di pace sia
circoscritta nei limiti soggettivi e oggettivi a tal fine precisati
(qualità di appartenente alle Forze Armate dei soggetti, carattere
obbiettivamente militare dei reati)". Dal che risulterebbe - secondo
l'ordinanza stessa - che debbano dirsi lesive del richiamato precetto
costituzionale norme come quelle impugnate, con le quali il legislatore
conferirebbe ai reati "il carattere di militarità" sulla base di
valutazioni mancanti di un obiettivo riscontro.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi per
mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ritiene viceversa che l'impugnativa
sia infondata.
Quanto al nuovo testo dell'art. 264 c.p.m.p., nessuna motivazione
specifica sarebbe stata addotta dal giudice a quo; e l'infondatezza
della questione risulterebbe comunque dalla precedente sentenza n. 29
del 1958, con cui questa Corte si è già pronunciata sul punto.
Quanto poi all'art. 37, primo comma, c.p.m.p., esso non potrebbe
considerarsi in contrasto con l'art. 103 Cost., dal momento che ne
integrerebbe il contenuto normativo, definendo appunto la nozione di
"reato militare", che il testo costituzionale si limiterebbe invece a
presupporre. Inoltre, tale nozione corrisponderebbe esattamente al
criterio obiettivo di individuazione, indicato dalla ricordata
decisione della Corte. Considerato in diritto :
L'ordinanza di rimessione isola dal suo contesto, deformandone il
significato, quel passo della sentenza 8 aprile 1958, n. 29, in cui
questa Corte ha affermato che la giurisdizione militare in tempo di
pace va circoscritta "nei limiti soggettivi e oggettivi" precisati dal
terzo comma dell'art. 103 Cost.: considerando non solo la "qualità di
appartenente alle Forze Armate dei soggetti", ma anche il "carattere
obbiettivamente militare dei reati". Di qui, precisamente, il giudice a
quo fa derivare la pretesa illegittimità dell'art. 37, primo comma,
del codice penale militare di pace e dell'art. 8 della legge 23 marzo
1956, n. 167 (sostitutivo dell'art. 264 c.p.m.p.): giacché le norme
impugnate definirebbero i reati militari alla stregua di un "criterio
formalistico", non integrabile con altri criteri "di ordine
sostanziale", tali da estendere la giurisdizione dei tribunali militari
ai casi in cui si tratti di reati non previsti dalla legge penale
militare, pur essendo imputabili a soggetti militari e commessi in
danno del servizio militare.
Così ragionando, tuttavia, il giudice a quo trascura che la
ricordata decisione della Corte concludeva nel senso dell'infondatezza
della questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 264
c.p.m.p. (nel nuovo testo introdotto dalla legge n. 167 del 1956), in
riferimento al terzo comma dell'art. 103 Cost.; e da tale norma non
traeva affatto la garanzia della giurisdizione militare, nella sua
configurazione precostituzionale, ma invece desumeva i limiti massimi
entro i quali può legittimamente svolgersi la giurisdizione stessa,
come risulta dall'avverbio "soltanto" sul quale s'impernia la frase
relativa ai tribunali militari operanti in tempo di pace. La permanente
validità che la Corte attribuisce a questi assunti basta, pertanto, a
far considerare infondata l'impugnativa dell'art. 264 c.p.m.p.,
riproposta dal giudice istruttore del tribunale militare territoriale
di Padova. E parallelamente ne deriva l'infondatezza dell'analoga
questione pertinente al primo comma dell'art. 37 c.p.m.p.
Del resto, la definizione contenuta nell'art. 37 dev'essere a sua
volta valutata nel sistema in cui si colloca: in vista del quale si
può riscontrare che il legislatore non ha certo configurato ad
arbitrio i reati militari - come sembra credere il giudice a quo -
bensì ha tenuto conto del fatto che nei loro "elementi materiali
costitutivi" essi non sono previsti dalla legge penale comune o
comunque offendono, accanto ad interessi tutelati dalla legge stessa,
interessi aventi natura militare. Ed anche a ritenere che, in singoli
casi, tali criteri obiettivi siano stati disapplicati dalla legge
penale militare, le eventuali censure di legittimità costituzionale -
mosse in riferimento all'art. 103, terzo comma - non potrebbero mai
ripercuotersi sull'intera nozione del reato militare, fissata in via
generale dall'art. 37, primo comma.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 37, primo comma, e 264 del codice penale militare di pace,
sollevata dal giudice istruttore del tribunale militare territoriale di
Padova, in riferimento all'art. 103, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte