Corte costituzionale

Ordinanza n. 81/1987

Altra decisione · depositata il 27/03/1987 · relatore Giuseppe Ferrari

Norme in gioco

citata

  • art. 52d.l. 852/1976
  • art. 43d.l. 852/1976
  • art. 48d.l. 852/1976
  • art. 7d.l. 852/1976
  • art. 58d.P.R. 94/1979

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 43, primo

comma, 58, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione

e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e 7, secondo comma,

decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852 convertito in legge 21

febbraio 1977, n. 31, promosso con l'ordinanza emessa il 15 dicembre

1978 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Alessandria sui

ricorsi riuniti proposti da Garbarino Albino, iscritta al n. 285 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 168 dell'anno 1979.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di

Alessandria, con ordinanza in data 15 dicembre 1978, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost. ed in relazione al principio

fissato nell'art. 10, n. 11, della legge di delegazione 9 ottobre

1971, n. 825, relativo alla commisurazione delle sanzioni alla

gravità delle violazioni, questioni di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 43, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

(istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e 7,

secondo comma, d.l. 23 dicembre 1976, n. 852 (proroga dei termini di

scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di IVA e norme

sulla stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti), convertito

in legge, con modificazioni, con l. 21 febbraio 1977, n. 31, nella

parte in cui non distinguono (ai fini dell'applicazione della pena

pecuniaria) il caso della definitiva omissione della dichiarazione da

quello, meno grave, dell'omessa dichiarazione seguita da spontaneo,

ancorché tardivo adempimento;

b) dell'art. 58, quarto comma, del citato d.P.R. n. 633 del 1972

nella parte in cui non consente al contribuente che presenti in

ritardo la dichiarazione di evitare la pena pecuniaria versando

all'Ufficio dell'imposte una somma pari ad un sesto del massimo della

pena stessa, come invece è previsto per il contribuente che abbia

del tutto omesso la dichiarazione, la cui violazione sia stata

accertata ex art. 52 dello stesso d.P.R. a seguito di accessi,

ispezioni o verifiche.

Considerato che gli artt. 43, 48 (richiamato dall'art. 7, secondo

comma, d.l. 23 dicembre 1976, n. 852, nel testo modificato dalla

legge di conversione 21 febbraio 1977, n. 31) e 58 del d.P.R. n. 633

del 1972 sono stati sostituiti con d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

(modificato dal d.P.R. 31 marzo 1979, n. 94) che ha in particolare

interamente mutato il testo dell'art. 58, quarto comma, d.P.R. n. 633

del 1972 con effetto retroattivo, modificando il regime e le ipotesi

di conciliazione amministrativa in materia di violazione della

normativa sull'IVA;

che si rende dunque necessario - in conformità con quanto già

statuito da questa Corte con ordinanze n. 22 e n. 129 del 1979 per

questioni analoghe a quelle in esame - che gli atti siano restituiti

al giudice a quo, perché riesamini la rilevanza delle sollevate

questioni alla luce delle sopravvenute innovazioni normative;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di

primo grado di Alessandria.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte