Ordinanza n. 817/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/07/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 5legge 825/1971
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto"), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1987
dalla Commissione Tributaria di 1° grado di Ascoli Piceno sul ricorso
proposto da Scoli Maria Pia, iscritta al n. 419 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 40, 1ª s.s. dell'anno 1987.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che nel corso del procedimento promosso su ricorso di
Scoli Maria Pia avverso l'avviso di accertamento induttivo,
relativamente all'anno 1978, notificatole dall'Ufficio IVA di Ascoli
Piceno, la Commissione tributaria di primo grado di quella città ha
sollevato, con ordinanza del 23 febbraio 1987, in riferimento
all'art. 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.
55 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 istitutivo dell'imposta sul
valore aggiunto (nel testo vigente prima delle modifiche apportate,
con decorrenza 1° aprile 1979, dal d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24),
nella parte in cui non consente la rivalsa dell'imposta corrisposta
sugli acquisti non evidenziata nella dichiarazione annuale
prescritta, perché omessa, pur quando il relativo assolvimento sia
comprovato da documenti e fatture portati a conoscenza degli uffici
finanziari e risulti da regolari registrazioni contabili
obbligatorie;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma denunciata lede
l'art. 76 Cost. in quanto disattende uno dei principi ispiratori
della legge di delega (art. 5 punto 6 della legge 9 ottobre 1971 n.
825), e cioè quello della rivalsa obbligatoria dell'imposta assolta
dall'intermediario;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto nel
presente giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello
Stato, ha concluso per la infondatezza della questione, sottolineando
la conformità della norma impugnata ai criteri direttivi della
legge-delega ed in particolare all'art. 5, primo comma, punti 6 e 8
della medesima, da cui si ricava che la detrazione dell'IVA assolta o
addebitata in via di rivalsa sugli acquisti deve essere operata, con
un meccanismo tipico di compensazione, soltanto in occasione delle
dichiarazioni periodiche, e rilevando altresì che la norma
denunciata opportunamente disciplina la fattispecie della omessa
dichiarazione, ovverosia del comportamento del soggetto passivo
palesemente preordinato alla evasione tributaria;
Considerato che identica questione è già stata decisa da questa
Corte nel senso della manifesta inammissibilità (ordinanza n. 108
del 1988), sia perché "la stessa legge delega prevedeva
espressamente che al principio della detrazione dell'IVA potessero
apportarsi le eccezioni necessarie per prevenire evasioni" e sia in
considerazione del fatto che "l'ordinamento tributario per sua natura
si fonda anche su doveri di lealtà e correttezza da parte del
contribuente" sì che "il legislatore può, nella sua
discrezionalità, dettare misure atte a prevenire l'inosservanza di
tali doveri purché non risultino superati i limiti della
ragionevolezza, il che nella specie evidentemente non accade";
che non sussistono, né sono stati addotti, elementi nuovi o
ulteriori per rivedere il cennato indirizzo giurisprudenziale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"),
in riferimento all'art. 76 Cost., sollevata dalla Commissione
tributaria di primo grado di Ascoli Piceno con l'ordiananza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:817 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte