Corte costituzionale

Ordinanza n. 817/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/07/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 5legge 825/1971
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul

valore aggiunto"), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1987

dalla Commissione Tributaria di 1° grado di Ascoli Piceno sul ricorso

proposto da Scoli Maria Pia, iscritta al n. 419 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 40, 1ª s.s. dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che nel corso del procedimento promosso su ricorso di

Scoli Maria Pia avverso l'avviso di accertamento induttivo,

relativamente all'anno 1978, notificatole dall'Ufficio IVA di Ascoli

Piceno, la Commissione tributaria di primo grado di quella città ha

sollevato, con ordinanza del 23 febbraio 1987, in riferimento

all'art. 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.

55 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 istitutivo dell'imposta sul

valore aggiunto (nel testo vigente prima delle modifiche apportate,

con decorrenza 1° aprile 1979, dal d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24),

nella parte in cui non consente la rivalsa dell'imposta corrisposta

sugli acquisti non evidenziata nella dichiarazione annuale

prescritta, perché omessa, pur quando il relativo assolvimento sia

comprovato da documenti e fatture portati a conoscenza degli uffici

finanziari e risulti da regolari registrazioni contabili

obbligatorie;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma denunciata lede

l'art. 76 Cost. in quanto disattende uno dei principi ispiratori

della legge di delega (art. 5 punto 6 della legge 9 ottobre 1971 n.

825), e cioè quello della rivalsa obbligatoria dell'imposta assolta

dall'intermediario;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto nel

presente giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello

Stato, ha concluso per la infondatezza della questione, sottolineando

la conformità della norma impugnata ai criteri direttivi della

legge-delega ed in particolare all'art. 5, primo comma, punti 6 e 8

della medesima, da cui si ricava che la detrazione dell'IVA assolta o

addebitata in via di rivalsa sugli acquisti deve essere operata, con

un meccanismo tipico di compensazione, soltanto in occasione delle

dichiarazioni periodiche, e rilevando altresì che la norma

denunciata opportunamente disciplina la fattispecie della omessa

dichiarazione, ovverosia del comportamento del soggetto passivo

palesemente preordinato alla evasione tributaria;

Considerato che identica questione è già stata decisa da questa

Corte nel senso della manifesta inammissibilità (ordinanza n. 108

del 1988), sia perché "la stessa legge delega prevedeva

espressamente che al principio della detrazione dell'IVA potessero

apportarsi le eccezioni necessarie per prevenire evasioni" e sia in

considerazione del fatto che "l'ordinamento tributario per sua natura

si fonda anche su doveri di lealtà e correttezza da parte del

contribuente" sì che "il legislatore può, nella sua

discrezionalità, dettare misure atte a prevenire l'inosservanza di

tali doveri purché non risultino superati i limiti della

ragionevolezza, il che nella specie evidentemente non accade";

che non sussistono, né sono stati addotti, elementi nuovi o

ulteriori per rivedere il cennato indirizzo giurisprudenziale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"),

in riferimento all'art. 76 Cost., sollevata dalla Commissione

tributaria di primo grado di Ascoli Piceno con l'ordiananza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:817 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte