Sentenza n. 82/1967
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/07/1967 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 574, primo
comma, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa l'11 maggio
1966 dal pretore di Cavalese nel procedimento penale a carico di
Fischer Bronwen, iscritta al n. 16 del Registro ordinanze 1966 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27
agosto 1966.
Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale contro Fischer Bronwen, imputata
del reato di cui all'art. 574, primo comma, del Codice penale, per aver
sottratto al coniuge Dellantonio Ennio i figli minori Heidi e Giannina,
il pretore di Cavalese, con ordinanza dell'11 maggio 1966, ha sollevato
di ufficio questione di legittimità costituzionale della suddetta
disposizione in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.
La Corte, con sentenza n. 9 del 1964, aveva dichiarato
costituzionalmente illegittima la norma ora nuovamente impugnata, nella
parte in cui questa riconosceva al solo genitore esercente la patria
potestà il diritto di querela per il reato di sottrazioni di minore.
In tale occasione la Corte rilevò che la qualità di soggetto passivo
del reato in questione, con il conseguente diritto a proporre la
querela, deve intendersi attribuita anche al genitore non esercente la
patria potestà, importando quel reato una offesa che non si limita a
colpire l'interesse inerente all'esercizio della patria potestà, ma
investe l'intero istituto familiare.
Secondo il pretore di Cavalese, la suddetta pronuncia si sarebbe
invece riferita esclusivamente alla disciplina del diritto di querela
senza risalire anche alla soggettività passiva del reato previsto
dalla norma, e questa, sotto tale ultimo aspetto, continuerebbe ad
essere in contrasto con i principi costituzionali dell'eguaglianza e
della parità morale e giuridica dei coniugi. Si assume poi,
nell'ordinanza, che "l'art. 574, escludendo che il marito possa
commettere il delitto in esame se sottrae alla moglie i figli minori,
crea nei suoi confronti una situazione di privilegio rispetto all'altro
coniuge che, se commette la stessa azione ai danni del marito,
incorrerà inevitabilmente nella sanzione penale prevista dalla citata
norma".
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 27 agosto 1966. Non vi
è stata costituzione di parti. Considerato in diritto :
La presente questione può decidersi unicamente col raffronto fra
l'oggetto del giudizio a quo e l'oggetto della questione stessa. I
quali, lungi dall'essere interdipendenti ai sensi dell'art. 23, secondo
comma, della legge n. 87 del 1953, risultano del tutto estranei l'uno
all'altro.
Nel processo penale da cui proviene l'ordinanza di rimessione due
erano le imputazioni: violazione degli obblighi di assistenza familiare
per essersi l'imputata sottratta agli obblighi inerenti alla qualità
di coniuge (art. 570 del Codice penale); sottrazione di minori al
genitore esercente la patria potestà (art. 574).
La prima non riguarda la questione, e la stessa ordinanza informa
che fu disposta dal pretore la separazione dei giudizi ai sensi
dell'art. 414 del Codice di procedura penale. Ma nemmeno la seconda
imputazione ha alcuna attinenza con la questione.
Premesso il richiamo dei principi di cui agli artt. 3 e 29 della
Costituzione, si assume nell'ordinanza che "l'art. 574 del Codice
penale, escludendo che il marito possa commettere il delitto in esame
se sottrae alla moglie i figli minori, crea nei suoi confronti una
situazione di privilegio rispetto all'altro coniuge". La questione è
dunque sollevata in relazione non già alla sottrazione dei figli
minori da parte della moglie, oggetto del giudizio a quo, ma ad una
ipotetica sottrazione da parte del marito: questione che, qualunque
possa esserne la soluzione, non avrebbe influenza alcuna sulla
decisione del giudizio a quo. Trattasi di un caso assolutamente
evidente di non rilevanza della questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione sollevata con ordinanza dell'11
maggio 1966 del pretore di Cavalese, sulla legittimità costituzionale
dell'art. 574 del Codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 29 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte