Sentenza n. 82/1972
Altra decisione · depositata il 04/05/1972 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo
comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato), promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1970 dal
tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Bargiacchi
Grazia e il Ministero della difesa, iscritta al n. 153 del registro
ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 136 del 3 giugno 1970.
Visto l'atto di costituzione di Bargiacchi Grazia;
udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1972 il Giudice relatore
Costantino Mortati;
udito l'avv. Paolo Barile, per la Bargiacchi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto di citazione notificato il 25 giugno 1969 la signora
Grazia Bargiacchi conveniva dinanzi al tribunale di Firenze il
Ministero della difesa per ottenere il risarcimento del danno derivato
dalla morte del marito Ferdinando, avvenuta in conseguenza
dell'arruolamento di quest'ultimo, pur essendo esso del tutto inidoneo
al servizio di leva per gravi alterazioni patologiche facilmente
accertabili.
L'Amministrazione convenuta resisteva alla domanda eccependo, in
primo luogo, l'improponibilità della stessa per difetto assoluto di
giurisdizione, conseguente alla mancanza di diritti soggettivi del
privato in materia di arruolamento, fuori delle ipotesi previste
dall'art. 25 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237. Deduceva ancora il
difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria,
osservando che, anche a voler ammettere l'esistenza di diritti
soggettivi, giudice di questi sarebbe stato il Consiglio di Stato in
sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 26, secondo comma,
del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054. Comunque, disconosceva in
merito la fondatezza della domanda avanzata. Il tribunale di Firenze,
con ordinanza del 5 marzo 1970, sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 26, secondo comma, del t.u. 26 giugno 1924, n.
1054, nella parte concernente le "questioni sulla leva militare" per
contrasto con l'art. 113 della Costituzione.
Il tribunale, ritenuta la pregiudizialità della eccezione relativa
al difetto assoluto di giurisdizione, la dichiarava infondata nella
considerazione che il cittadino vanta un diritto soggettivo perfetto di
sentir dichiarare la propria inidoneità al servizio militare, anche
fuori dai casi previsti dall'art. 25 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n.
237, e precisamente in quelle ipotesi, comprese nel d.P.R. 28 maggio
1964, n. 496, in cui all'Amministrazione non è dato alcun
apprezzamento discrezionale in ordine alla "gravità", "estensione" od
"importanza" della malattia. Egualmente infondata riteneva poi la
eccezione in ordine alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di
Stato, poiché, nel caso in cui fosse stata riconosciuta
l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, secondo comma, del t.u.
n. 1054 del 1924, le controversie in materia di questioni militari si
sarebbero ripartite secondo i principi generali, e cioè affidando
quelle relative ad interessi legittimi al Consiglio di Stato, e le
altre, relative a diritti soggettivi, all'autorità giudiziana
ordinaria.
Quanto poi al contrasto della disposizione denunciata con l'art.
113, il tribunale richiamava la sentenza n. 40 del 27 giugno 1958 della
Corte costituzionale, con la quale era stato dichiarato
costituzionalmente illegittimo il secondo comma dell'art. 26 più volte
citato, nella parte in cui limitava alla incompetenza o all'eccesso di
potere in un caso parallelo a quello in esame, quale il ricorso al
Consiglio di Stato contro decisioni concernenti controversie doganali.
L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, veniva
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nei termini prescritti si
costituiva dinanzi alla Corte costituzionale la signora Bargiacchi,
rappresentata e difesa dagli avvocati Camillo Stagni, Francesco Ferrara
e Paolo Barile, per ribadire, con ampia memoria successivamente
depositata, gli argomenti contenuti nell'ordinanza di rimessione.
In particolare fa rilevare preliminarmente come la limitazione
della competenza dell'a.g.o. sulle controversie in materia di
arruolamento, risultante dall'art. 25 del d.P.R. n. 237 del 1964, è un
residuo storico di una situazione ormai superata perché legata
all'opinione del carattere giurisdizionale dell'attività dei consigli
di leva, ai quali veniva devoluta anche la cognizione dei diritti
soggettivi in tema di reclutamento. Oggi, invece, dato che i consigli
di leva sono pacificamente considerati organi amministrativi, deve
ritenersi che la tutela giurisdizionale dei diritti del cittadino
contro il provvedimento di arruolamento sia radicata presso il giudice
ordinario, secondo il dettato dell'art. 2 legge abolitiva del
contenzioso amministrativo, e che la disposizione dell'art. 25 del
d.P.R. n. 237 del 1964 resti necessaria solo a limitati effetti
processuali. Osserva che invece il riconoscimento di una posizione di
diritto soggettivo del cittadino rispetto all'arruolamento ed in
relazione alla sua idoneità a prestare servizio militare trova
sostegno costituzionale nell'art. 52, terzo comma, della Costituzione
che costituisce una precisa direttiva volta alla protezione dei diritti
inviolabili del cittadino, rafforzata poi dal riferimento alla tutela
della salute contenuto nell'art. 32 della Costituzione.
Si deve quindi contestare l'esattezza di quanto ritenuto in una
recente pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione secondo
cui il giudizio reso dal consiglio di leva sull'idoneità fisica
dell'arruolato ha l'effetto di affievolire tale diritto soggettivo,
poiché esso non è espressione di discrezionalità amministrativa ma
si risolve in un accertamento medico-legale che non lascia margine
alcuno di libera scelta alla pubblica Amministrazione. Se si ritenesse
che la violazione delle leggi sull'arruolamento possa concretare solo
una lesione di interessi legittimi, vi sarebbe assenza di tutela
giurisdizionale in ordine all'accertamento dell'esistenza del dato di
fatto, qual'è lo stato di inidoneità costituente il presupposto per
il riconoscimento di una situazione di vantaggio del cittadino. Il
Consiglio di Stato, infatti, relativamente all'idoneità fisica del
soggetto, limita costantemente la propria cognizione alla logicità del
giudizio medico-legale.
Per quel che riguarda la pretesa giurisdizione esclusiva del
Consiglio di Stato nella materia dell'arruolamento, fatta derivare dal
secondo comma dell'art. 26 del t.u. n. 1054 del 1924, si aggiunge che,
per la tassatività delle ipotesi di tale giurisdizione consacrate
nell'art. 29 del citato testo unico, una volta riconosciuta l'esistenza
di diritti soggettivi nei confronti del provvedimento di arruolamento,
deve riprendere vigore la regola generale, che affida sempre la
cognizione dei diritti soggettivi alla giurisdizione ordinaria.
Secondo la difesa l'annullamento dell'art. 26 dovrebbe disporsi non
solo per la limitazione che esso stabilisce della tutela
giurisdizionale solo a particolari mezzi di impugnativa, ma anche
perché, sottraendo (secondo la interpretazione che ne dà la
giurisprudenza), in materia estranea alla competenza esclusiva, la
cognizione di un diritto soggettivo da parte dell'A.g.o., viene a
violare l'art. 113 nel suo combinato disposto con l'art. 103, che dà
consacrazione costituzionale al criterio di ripartizione della
giurisdizione quale è tradizionale in Italia. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza del tribunale di Firenze denuncia il secondo comma
dell'art. 26 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato 26
giugno 1924, n. 1054, poiché nella parte concernente le questioni
sulla leva militare limita l'ammissibilità dei ricorsi al Consiglio di
Stato in materia solo ai motivi di incompetenza ed eccesso di potere,
escludendo quelli di violazione di legge.
Così prospettata, la questione si presenta manifestamente
irrilevante ai fini della decisione della causa dibattuta avanti ad
esso, promossa allo scopo di ottenere il riconoscimento del diritto al
risarcimento del danno derivato dalla morte a causa del servizio
militare di un cittadino il quale al momento dell'arruolamento
presentava condizioni di salute tali da renderlo, in modo evidente, del
tutto inabile alla prestazione del servizio medesimo.
È chiaro infatti che la limitazione a particolari mezzi di
impugnativa stabilita dall'art. 26 riguarda solo i giudizi che si
svolgono avanti il Consiglio di Stato, sicché esclusivamente tale
organo può considerarsi legittimato a denunciare la violazione
dell'art. 113, secondo comma, in quanto lesiva della pienezza del
potere ad esso spettante. Ed infatti la sentenza di questa Corte n. 40
del 1958, alla quale l'ordinanza si richiama, che ebbe a dichiarare
l'illegittimità costituzionale dell'articolo ora denunciato, nella
parte riguardante una fattispecie analoga all'attuale, quella cioè
delle controversie doganali, era stata emessa su questione proposta
dall'organo di giustizia amministrativa interessato alla caducazione
del limite.
La stessa ordinanza in esame riconosce che nulla può argomentarsi
dall'art. 25 del d.P.R. n. 237 del 1964 nel senso di escludere
l'intervento dell'Autorità giudiziaria ordinaria nelle questioni di
leva in casi diversi da quelli ivi considerati, e che, una volta
eliminata la limitazione di cui al secondo comma dell'art. 26, le
questioni medesime seguirebbero la sorte di tutte quelle vertenti su
interessi legittimi affidate al giudice amministrativo, che non possono
farsi rientrare fra le questioni riservate alla sua competenza
esclusiva. Sicché non si sa vedere come, tenuti fermi tali
presupposti, possa il secondo comma dell'art. 26 ostacolare il normale
spiegarsi del potere di decisione sul giudizio nel cui corso
l'ordinanza stessa è stata promossa.
Nessun elemento che possa contrastare con le considerazioni
precedenti si può trarre dalle deduzioni della difesa privata, sia per
quanto riguarda il riferimento ad un'interpretazione restrittiva della
tutela dei diritti soggettivi in materia di leva, fatta derivare dalla
disposizione denunciata, che viene attribuita alla giurisprudenza della
Cassazione, e che invece risulta del tutto inesatta; e sia in ordine
alla richiesta di una pronuncia che dichiari la non estensibilità
della giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato oltre i casi
tassativamente stabiliti dall'art. 29 del t.u. delle leggi sul
Consiglio di Stato, dato che essa, anche se si potesse ritenerla idonea
a dar luogo a questione di legittimità costituzionale, non risulta
proposta dall'ordinanza, che anzi, come si è detto, dà per ammessa la
estraneità della materia in oggetto alla detta categoria di competenza
giurisdizionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissible, per manifesta irrilevanza, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo comma, del r.d. 26
giugno 1924, n. 1054 (testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato),
proposta, con l'ordinanza del tribunale di Firenze del 5 marzo 1970, in
riferimento all'art. 113, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte