Sentenza n. 82/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1976 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 342
e 352 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il
5 ottobre 1973 dal pretore di Verona e l'11 giugno 1974 dal giudice
istruttore del tribunale di Ravenna nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di ignoti e di Giulio Maurizio, iscritte ai
nn. 17 e 410 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974 e n. 309 del 27
novembre 1974.
Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 5 ottobre 1973, nel corso di un
procedimento penale contro ignoti, rivolto ad accertare le
responsabilità ai sensi dell'art. 659 c.p. per il disturbo alle
occupazioni ed al riposo delle persone causato dal noto fenomeno
acustico del "bang sonico" prodotto da aerei militari in volo sulla
città, il pretore di Verona ha sollevato, in riferimento agli artt.
101 e 104 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
degli artt. 342 e 352 del codice di procedura penale, disciplinanti,
rispettivamente, il dovere di esibizione da parte dei pubblici
ufficiali e il diritto di astenersi dal testimoniare e il divieto di
esame determinati dal segreto di ufficio.
Secondo il giudice a quo, le norme impugnate contrasterebbero con
gli artt. 101 e 104 della Costituzione che rispettivamente sottopongono
il giudice soltanto alla legge e sanciscono l'indipendenza della
magistratura da ogni altro potere, perché, consentendo alla P.A. di
valutare discrezionalmente la segretezza o meno di notizie o documenti
con efficacia preclusiva nei confronti dell'autorità giudiziaria
porrebbero il giudice in una posizione di soggezione rispetto al potere
esecutivo fino a paralizzare l'esercizio dell'azione penale.
2. - Con altra ordinanza, emessa l'11 giugno 1974 il giudice
istruttore del tribunale di Ravenna, ha sollevato analoga questione di
legittimità costituzionale degli artt. 342 e 352, terzo comma, del
codice di procedura penale per contrasto con gli artt. 3, 24, 28, 52,
terzo comma, 101, 102, 103, 111, 112, e 113 della Costituzione, nel
corso di un procedimento penale a carico del colonnello Giulio Maurizio
che, in qualità di Presidente della Commissione di inchiesta nominata
dall'autorità militare sulla caduta di un aereo G 91, rifiutava di
consegnare il relitto del velivolo attestando con dichiarazione scritta
che tale materiale costituiva segreto militare.
In particolare, l'art. 342, primo comma, c.p.p., nella parte in cui
non distingue, ai fini della opponibilità al giudice penale del
segreto militare, atti e documenti che debbono rimanere segreti da
quelli che hanno carattere semplicemente riservato, contrasterebbe con
gli artt. 24, 101, 112, 113, 102 e 103 della Costituzione che
sanciscono l'inviolabilità del diritto di difesa in giudizio, nonché
la realizzazione della giustizia attraverso l'esercizio della funzione
giurisdizionale. La stessa norma, inoltre, nella parte in cui dispone
che la dichiarazione di segreto militare possa essere fatta "anche
senza motivazione" impedirebbe qualsiasi sindacato del giudice sulla
sua fondatezza e comporterebbe un difetto di motivazione anche nei
conseguenti provvedimenti giurisdizionali, in violazione degli artt.
113, 103, terzo comma, e 111 nonché dell'art. 52, ultimo comma, della
Costituzione, dal quale si argomenterebbe la soggezione al controllo
giurisdizionale dell'ordinamento delle forze armate. L'esenzione dalla
motivazione sarebbe altresì in contrasto con l'art. 3 Cost. in
considerazione della diversa disciplina dettata in tema di segreto di
ufficio e professionale, essendo ammesso, in tali casi, il sindacato
del giudice sulla fondatezza della dichiarazione di segreto, sindacato
ammesso anche, secondo la giurisprudenza, quando si procede per i reati
di spionaggio e simili.
Sotto il profilo della disparità di trattamento di situazioni
ritenute analoghe viene anche impugnato autonomamente l'art. 342, u.c.,
c.p.p. che conferisce al giudice il potere di indagare sulla fondatezza
della dichiarazione nei casi di segreto professionale o d'ufficio.
Un'ultima censura investe l'art. 342, in relazione all'articolo
352, terzo comma, c.p.p., nella parte in cui subordina
all'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia l'esercizio
dell'azione penale per il caso che la dichiarazione di segreto sia
ritenuta non fondata, autorizzazione non richiesta per il segreto di
ufficio e professionale, in quanto darebbe luogo ad una disparità di
trattamento di fattispecie analoghe in violazione dell'art. 3 della
Costituzione, tenuto anche conto che non è prescritta alcuna
autorizzazione per il promuovimento dell'azione penale in ordine ai
reati di violazione di segreti politici o militari.
La norma sarebbe anche in contrasto con gli artt. 24 e 28 Cost.,
per l'ostacolo che ne deriverebbe all'esercizio del diritto di difesa
ed all'attuazione del principio della responsabilità penale dei
funzionari dello Stato. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze del pretore di Verona e del giudice istruttore
del tribunale di Ravenna sollevano questioni tra loro strettamente
connesse, aventi ad oggetto le medesime disposizioni di legge (gli
artt. 342 e 352 cod. proc. pen., la prima; l'art. 342, in relazione
all'art. 352, ultimo comma, la seconda). I relativi giudizi possono
perciò riunirsi per essere decisi congiuntamente.
2. - L'ordinanza del pretore di Verona è stata emessa nel corso di
un procedimento penale contro ignoti, diretto ad accertare eventuali
responsabilità ai sensi dell'art. 659 cod. pen. per i disagi arrecati
alla popolazione della città dal fenomeno del "bang" provocato da
aerei supersonici nel corso di esercitazioni interessanti la zona.
Poiché lo stato maggiore aeronautico, richiesto di notizie in
proposito, aveva rifiutato di indicare le unità impiegate nelle dette
esercitazioni, in quanto coperte da "segreto militare", rendendo così
impossibile identificare i piloti ai quali attribuire la
responsabilità per i fatti testé accennati, il pretore sospendeva il
giudizio, denunciando a questa Corte gli artt. 342 e 352 cod. proc.
pen., ritenuti applicabili alla specie "per analogia", in riferimento
agli artt. 102 e 104 Cost., che garantiscono l'indipendenza dei giudici
e l'autonomia dell'ordine giudiziario.
Ma la questione è manifestamente irrilevante, perché una
"richiesta di informazioni" (come lo stesso pretore la definisce)
rivolta dall'autorità giudiziaria all'autorità militare non rientra
né nell'una né nell'altra delle disposizioni del codice di rito
censurate nell'ordinanza.
Nel caso in oggetto, infatti, il segreto non fu opposto al pretore
procedente da un teste sottoposto ad interrogatorio (come esige l'art.
352) né dallo stato maggiore aeronautico, cui fosse stato formalmente
ordinato di consegnare cose od atti in suo possesso (come previsto
dall'art. 342), ma semplicemente nel corso di una corrispondenza
ufficiosa con il pretore. Né in siffatte condizioni sarebbe stato
possibile procedere a norma dell'ultimo comma dell'art. 352, richiamato
dal secondo comma dell'art. 342, ovvero, in ipotesi, a norma del
successivo comma finale di quest'ultimo, in relazione all'articolo 372
del codice penale.
3. - Fa altresì difetto la rilevanza di alcune tra le questioni
sollevate dal giudice istruttore del tribunale di Ravenna con
l'ordinanza in oggetto, nel testo della quale, d'altronde, non si
rinviene in proposito neppure un cenno di motivazione.
L'ordinanza, infatti, è stata emessa nel corso del procedimento
penale promosso (per falso ideologico) contro l'ufficiale che, quale
presidente della commissione d'inchiesta nominata dall'autorità
militare a seguito di un incidente aviatorio, aveva opposto il "segreto
militare" all'ordine di sequestro del relitto disposto dal giudice, nel
corso ed ai fini di altro procedimento penale contro ignoti
(cronologicamente e logicamente antecedente) per il reato di cui
all'art. 428 cod. pen. (disastro aviatorio). Sono in essa
contestualmente accolti e prospettati due ordini di censure, cui
avevano distinto riferimento due diverse richieste del P.M.: avanzata,
l'una nel procedimento contro ignoti (per l'asserita illegittimità
costituzionale del secondo comma dell'art. 342 cod. proc. pen., nella
parte in cui sottrarrebbe all'obbligo di esibizione anche atti,
documenti e cose concernenti notizie militari diverse da quelle che,
nell'interesse della sicurezza dello Stato, devono rimanere segrete,
consentendo altresì che la dichiarazione di segreto possa farsi "anche
senza motivazione"; nonché del successivo ultimo comma, che, a
differenza da quanto disposto per altre specie di segreti, preclude
all'autorità giudiziaria qualsiasi sindacato sulla dichiarazione
medesima); avanzata, l'altra, nel procedimento aperto a carico
dell'ufficiale autore della dichiarazione (per l'asserita
illegittimità costituzionale dello stesso art. 342, terzo comma, nella
parte in cui, attraverso il rinvio all'ultimo comma dell'art. 352,
subordina il proseguimento dell'azione penale alla autorizzazione a
procedere del Ministro di grazia e giustizia).
Dal che risulta evidente che quest'ultima è l'unica questione
direttamente rilevante nel giudizio a quo (che è quello contro
l'autore della dichiarazione), poiché la sola norma incidente su tale
giudizio, e di cui devesi in esso fare applicazione, è quella
prescrivente l'autorizzazione a procedere, rimanendo, invece, a monte
le altre questioni, concernenti norme delle quali già è stata fatta
applicazione nel giudizio diretto ad accertare le responsabilità del
disastro aviatorio, che di quello a quo costituisce il presupposto.
4. - Secondo l'assunto dell'ordinanza, la norma anzidetta
contrasterebbe con l'art. 3 Cost., per il diverso trattamento riservato
all'ipotesi del segreto militare rispetto a quella di segreto d'ufficio
e professionale, come pure ai casi di procedimento penale per i delitti
di rivelazione di segreti militari, previsti dagli artt. 256 e segg.
cod. pen., poiché nella prima soltanto, a differenza dalle altre,
l'azione penale nei confronti del soggetto che, in altro processo,
aveva opposto il segreto viene subordinata alla autorizzazione
ministeriale.
Si deduce altresì violazione degli artt. 24 e 28 Cost., ma il
richiamo a queste due disposizioni, non sorretto né comunque chiarito
nell'ordinanza da argomentazione alcuna, si rivela agevolmente
inconferente. Non si vede, infatti, quale menomazione, e per quale
soggetto, possa derivare al diritto di difesa "in ogni stato e grado
del giudizio" dall'istituto dell'autorizzazione a procedere che,
impedendo il proseguimento dell'azione penale, condiziona lo stesso
ulteriore svolgimento di un processo; né sarebbe configurabile un
interesse giuridicamente rilevante di chi sia indiziato di un reato ad
essere sottoposto a giudizio (sent. nn. 17 e 142 del 1973). Dal canto
suo, l'art. 28, affermando che i pubblici dipendenti sono responsabili
"degli atti compiuti in violazione dei diritti secondo le leggi penali,
civili ed amministrative", si riferisce a tutt'altre ipotesi e comunque
non vieta alle leggi, cui rinvia, di disciplinare variamente questa
triplice responsabilità, in funzione delle diverse situazioni
oggettive e degli interessi che vi si riconnettono. E per l'appunto,
l'esigenza che contro colui che abbia opposto il segreto militare non
si proceda senza autorizzazione non attiene alla qualità dei soggetti
indicati negli artt. 342 e 352, ma alla materia alla quale il segreto
si riferisce.
5. - La questione torna così ad accentrarsi sul punto se la
normativa in oggetto contrasti con l'art. 3 Cost., sotto l'uno o
l'altro degli specifici profili prospettati nell'ordinanza e poc'anzi
riassunti.
La questione non è fondata. Per quanto riguarda anzitutto il
diverso trattamento del segreto militare rispetto al segreto d'ufficio
e professionale, è preliminarmente da rilevare che la necessità della
autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia per procedere contro
il soggetto dal quale proviene la dichiarazione di segreto militare,
ove l'autorità giudiziaria non la ritenga fondata, risponde alla
medesima ratio di tutela dello stesso segreto, che giustifica
l'esclusione assoluta delle prove, reali e testimoniali, stabilita
nelle restanti parti degli artt. 342 e 352 in ragione del carattere
proprio del thema probandi. Giacché, contrariamente a quanto mostra
di ritenere il giudice a quo, anche il procedimento penale contro
l'autore della dichiarazione, come già il rapporto al Ministro della
giustizia che lo precede, sono preordinati a consentire l'acquisizione
delle prove, se ed in quanto le circostanze cui si riferiscono non
siano legittimamente coperte dal segreto. Ed infatti, se
l'autorizzazione è data, vuoi dire che il segreto non sussiste ed in
tal caso il giudice non incontra più limiti nell'esercizio dei suoi
poteri di accertamento della verità; ma la situazione sarebbe
identica, ove il filtro rappresentato dalla autorizzazione a procedere
non ci fosse, e perciò la tutela del segreto ne risulterebbe
compromessa.
Ciò precisato, non può considerarsi irrazionale che il modo e
l'intensità della protezione - penale e processuale - delle varie
specie di segreti riconosciuti nella vigente legislazione siano
diversificati, in funzione della rilevanza degli interessi cui
ineriscono, toccando il grado più alto quando sia in giuoco il segreto
militare vero e proprio, che, come si legge nell'art. 86 cod. pen. mil.
di pace, assiste le notizie concernenti "la forza, la preparazione o la
difesa militare dello Stato", involgendo pertanto il supremo interesse
della sicurezza dello Stato nella sua personalità internazionale, e
cioè l'interesse dello Stato-comunità alla propria integrità
territoriale, indipendenza e - al limite - alla stessa sua
sopravvivenza. Interesse presente e preminente su ogni altro in tutti
gli ordinamenti statali, quale ne sia il regime politico, che trova
espressione, nel nostro testo costituzionale, nella formula solenne
dell'art. 52, che proclama la difesa della Patria "sacro dovere del
cittadino".
6. - Quanto poi all'altro profilo di illegittimità sempre in
relazione all'art. 3 Cost., dedotto nell'ordinanza, per non essere
richiesta l'autorizzazione "nei procedimenti relativi alla violazione
dei segreti politici e militari", a differenza che nell'ipotesi in
oggetto, è agevole rilevare che le situazioni che, così argomentando,
si vorrebbe mettere a raffronto non sono, come si assume, analoghe, ma
per contro qualitativamente diverse.
Giacché, quando si procede per uno dei delitti di cui agli artt.
256, 257, 259 e 261 cod. pen., il segreto è già stato violato, ed il
giudizio è rivolto alla punizione del colpevole; ed anche nel caso di
tentativo, il segreto non è più tale, perché la stessa contestazione
dell'accusa implica che i fatti, cui il segreto si riferiva, siano
noti. Laddove, quando si procede a norma del combinato disposto degli
artt. 342, secondo comma, e 352, terzo comma, cod. proc. pen., il
presupposto è che la dichiarazione o l'esibizione della cosa o del
documento siano state rifiutate, adducendo il segreto: il quale,
perciò, è ancora intatto. Di qui, secondo il già detto, l'esigenza
che non si proceda senza l'autorizzazione del Ministro, dalla quale,
invece, è logico si prescinda nei casi sopra menzionati di rivelazione
e spionaggio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili:
a) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 342 e
352 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli
artt. 102 e 104 della Costituzione, dal pretore di Verona, con
l'ordinanza in epigrafe;
b) la questione di legittimità costituzionale del medesimo art.
342, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata,
in riferimento agli artt. 24, 101, 102, 103 112 e 113 della
Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Ravenna;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dello stesso art. 342, secondo comma, in relazione all'art. 352, terzo
comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 28 della Costituzione, dal giudice istruttore predetto
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte